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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

 

 

INFORMATIVA: ULTIME NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

STUDIO SALARDI

 

 INSERTI DEDICATI:

 

DECRETO SOSTEGNI D.L. 41 DEL 22/03/2021:

 

  • ULTERIORI 13 SETTIMANE DI CIGO;
  • ULTERIORI 28 SETTIMANE PER ASSEGNO ORDINARIO (FIS) E CIGD;
  • IL NUOVO DIVIETO DI LICENZIAMENTO;
  • CONTRATTI A TERMINE ACAUSALI CONSENTITI FINO AL 31 DICEMBRE 2021;

 

  • VACCINAZIONI COVID-19 DEI DIPENDENTI;

 

  • PERMESSI LEGGE N. 104/1992: REGOLE DI RIPROPORZIONAMENTO PER I PART-TIME;

 

  • MILLEPROROGHE 2021;

 

  • ALTRE NOVITA’: DECRETO SOSTEGNI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA COVID-19

 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del DL n. 41/2021 è prevista la concessione di trattamenti di CIGO, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 13 settimane.

 

NB Le 13 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno
2021.

 

Preme evidenziare che non vi è sovrapposizione tra periodi di CIGO richiesti ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (12 settimane collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo) e periodi di CIGO richiesti ai sensi del Decreto Sostegni (13 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021).

 

NB È, espressamente, previsto che i trattamenti introdotti dal Decreto Sostegni siano riconosciuti
in favore dei lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del
  DL n. 41/2021).

 

Per i trattamenti concessi ai sensi dell’art. 8, comma 1 del DL n. 41/2020 non è dovuto alcun contributo addizionale.

 

Risultano confermati i termini di invio delle domande di trattamento e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento. In particolare:

  • le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;

 

NB In sede di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni (dunque, entro il 30 aprile
  2021). Preme evidenziare che trattandosi di periodi di CIGO fruibili dal 1° aprile, i termini
  di decadenza ordinari (31 maggio 2021 per i periodi fruiti in aprile) risultano comunque più
  favorevoli rispetto al termine definito in sede di prima applicazione. Si ritiene, pertanto,
  che anche con riferimento alle nuove 13 settimane, le domande di trattamento relative a
  periodi di sospensione o riduzione dell’attività che hanno inizio nel mese di aprile 2021
  potranno essere utilmente trasmesse entro il 31 maggio 2021, dunque, entro la scadenza
  ordinaria fissata al termine del mese successivo l’inizio dell’evento.

 

  • in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

 

 

 

 

NB

 

NOVITÀ

 

In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (dunque, al 22 aprile 2021), se tale ultima data è posteriore a quella individuata in via generale.

 

Anche in tal caso i termini ordinariamente previsti (31 maggio per periodi fruiti in aprile) risultano comunque più favorevoli rispetto al termine definito in sede di prima applicazione, pertanto per gli eventi di aprile 2021 la trasmissione dei dati in oggetto dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.

 

Preme evidenziare che la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento effettuata fino ad ora tramite il Mod. SR41, per i trattamenti previsti dal Decreto Sostegni (pertanto trattamenti da collocarsi a decorrere dal 1° aprile) sarà effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens -Cig”. Si tratta pertanto di un nuovo flusso trasmesso tramite il canale Uniemens con il quale vengono messe a disposizione dell’INPS le informazioni attualmente inviate attraverso il Mod. SR41.

 

 

Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

CIGO IN SOSTITUZIONE DELLA CIGS

 

 

Le imprese che hanno in corso un trattamento di CIGS e che devono sospendere il relativo programma a causa dell’interruzione dell’attività produttiva causa COVID-19, possono accedere al trattamento CIGO purché rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

 

ULTERIORI 28 SETTIMANE PER ASSEGNO ODINARIO (FIS)

E CIGD – CASSA IN DEROGA

 

 

 

 

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga

 

NB per una durata massima di ventotto settimane, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il
31 dicembre 2021.

 

Peraltro, a favore dei medesimi datori di lavoro, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto la concessione dei trattamenti in oggetto (assegno ordinario e CIGD) per una durata massima di dodici settimane, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Nell’intervallo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, le settimane di trattamento introdotte dalle due disposizioni di legge si potrebbero, dunque, sovrapporre. A tale riguardo, va evidenziato che il Decreto Sostegni non prevede espressamente il meccanismo di assorbimento, da parte delle nuove ventotto settimane, dei periodi di trattamento richiesti e autorizzati sulla base della Legge di Bilancio 2021 e che si collocano nel medesimo periodo temporale di fruizione. Dall’altra parte, però, il Decreto Sostegni dispone che i datori di lavoro interessati possano presentare domanda di assegno ordinario e CIGD per “una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021” il che porterebbe a ritenere che eventuali residui, al 1° aprile 2021, di settimane di trattamento disposte dalla Legge di Bilancio non possano cumularsi alle ventotto settimane da ultimo introdotte. Sul punto, si attendono i necessari chiarimenti da parte della circolare esplicativa dell’INPS.

 

LAVORATORI INTERESSATI

 

Le nuove ventotto settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2021).

 

NB Sebbene possa risultare prematura qualsiasi valutazione sul punto, si ritiene che la
previsione della possibilità di accesso alle nuove ventotto settimane di trattamento salariale,
  nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, ai lavoratori in forza alla data del
  23 marzo 2021, indurrà inevitabilmente le aziende a valutare molto attentamente eventuali
  nuove assunzioni da quì al termine dell’anno, specie nel caso in cui l’emergenza sanitaria
  in atto non dovesse registrare significativi miglioramenti e permanesse, pertanto, una forte
  incertezza circa lo svolgimento dell’attività produttiva in modo continuativo.

 

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

 

In continuità con quanto previsto per le dodici settimane di trattamento introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, anche le ventotto settimane del Decreto Sostegni non sono soggette al contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso.

 

 

 

 

 

 

   
   
NB Ad oggi, dunque, è possibile affermare che i datori di lavoro privati che, nel corso del
2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
  epidemiologica da COVID-19 e fanno domanda di assegno ordinario e di cassa
  integrazione in deroga non saranno soggetti al pagamento del contributo addizionale
  (come, invece, è accaduto nel 2020, in forza del Decreto Agosto e del Decreto Ristori per i
  datori di lavoro che, nel confronto tra il fatturato del primo semestre del 2019 e quello dello
  stesso periodo del 2020, avevano subito un calo fino al 20% o non avevano subito cali di
  fatturato).
   
  TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
   
NB Sul fronte dei termini di presentazione delle domande, non si registrano novità. Rimane,
infatti, confermato che le istanze devono essere trasmesse all’INPS, a pena di decadenza,
  entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione
  dell’attività lavorativa.

 

Confermata anche la previsione in base alla quale, in fase di prima applicazione, il termine di invio delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del

Decreto Sostegni, dunque, entro il 30 aprile 2021 essendo il decreto in vigore dal 23 marzo 2021. Ciò implicherebbe che le domande relative alle settimane di trattamento che si collocano nel mese di aprile (primo mese a partire dal quale è possibile fruire del nuovo blocco di ventotto settimane) dovrebbero essere trasmesse entro la fine dello stesso mese, dunque, in anticipo rispetto al 31 maggio 2021, termine che sarebbe individuato in via ordinaria.

 

Una situazione analoga si era generata in occasione dell’entrata in vigore del Decreto Ristori quando, per i periodi di trattamento di integrazione salariale cadenti nel mese di novembre 2020, in fase di prima applicazione della norma, il termine di presentazione delle domande sarebbe scaduto il 30 novembre 2020. Sul punto l’INPS, con il Messaggio n. 4484/, aveva chiarito che, poiché la previsione relativa alla fase di prima applicazione della norma

 

“(…) non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze (…) le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID -19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020)”.

 

NB Si ritiene, pertanto, che anche con riferimento alle nuove ventotto settimane, le domande
di trattamento relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività che hanno inizio nel
  mese di aprile 2021 potranno essere utilmente trasmesse entro il 31 maggio 2021, dunque,
  entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo l’inizio dell’evento.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

 

Per quanto concerne le modalità di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti relativi alle nuove ventotto settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga possono essere concessi

 

  • sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, compresa quella dell’anticipazione da parte dell’Istituto del 40% della prestazione,

 

  • sia con le modalità dell’anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio.

 

 

 

 

Con specifico riferimento alla CIGD, la previsione dell’anticipo dell’indennità da parte del NOVITÀ    datore di lavoro con successivo conguaglio rappresenta una novità rispetto al passato.

Fatta eccezione per le aziende plurilocalizzate, l’indennità CIGD, infatti, è sempre stata pagata ai

 

lavoratori direttamente dall’INPS.

 

 

 

TERMINI DI INVIO DEI DATI PER I PAGAMENTI DIRETTI

 

Una novità contenuta nel Decreto Sostegni riguarda l’obbligo di comunicare all’INPS i dati NOVITÀ   necessari per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale attraverso il nuovo

 

canale UniEmens-Cig che va a sostituire il Mod. SR41.

 

Il nuovo flusso UniEmens-Cig si inserisce nel flusso UniEmens standard e consentirà di trasmettere all’Istituto i dati per il pagamento delle prestazioni e per l’accredito della relativa contribuzione figurativa. Per quanto concerne i termini dell’adempimento, rimangono confermati quelli già in uso per l’invio dei Modd. SR41. Nello specifico, dunque, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

 

In sede di prima applicazione, per gli eventi di integrazione salariale del mese di aprile 2021, i termini di invio dei dati per la liquidazione dei relativi trattamenti da parte dell’INPS sarebbero fissati al 22 aprile 2021 (trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni), tuttavia, poiché tale data non risulta posteriore al 31 maggio 2021, data ordinariamente individuata (entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale), per gli eventi di aprile 2021 la trasmissione dei dati in oggetto dovrà avvenire entro tale ultima data (31 maggio 2021).

 

NB Rimane confermata anche la previsione secondo cui, trascorsi inutilmente i termini in
precedenza indicati, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono
  a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

FONDI DI SOLIDARIETÀ ALTERNATIVI

 

Le disposizioni introdotte dal Decreto Sostegni in materia di assegno ordinario trovano applicazione anche con riguardo alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà alternativi (vedi FSBA).

 

Per il finanziamento di tali prestazioni sono stanziati 1.100 milioni di euro per l’anno 2021.

 

ASSEGNO ORDINARIO IN SOSTITUZIONE DELL’ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ

 

Il nuovo blocco di ventotto settimane, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, spetta anche ai datori di lavoro iscritti al FIS che hanno in corso un assegno di solidarietà. Questi ultimi possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario sospendendo e sostituendo l’assegno di solidarietà già in corso.

 

La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NUOVO DIVIETO DI LICENZIAMENTO

 

 

Utilizzando la medesima tecnica legislativa dei precedenti decreti anche il Decreto Sostegni è intervenuto sulla proroga del divieto di licenziamento, prevedendo la sospensione di tutte le procedure di cui alla Legge n. 223/1991 e all’articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero dei licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero di lavoratori impiegati:

 

  • fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;

 

  • dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per quei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che facciano domanda e fruiscano degli strumenti di integrazione salariale previsti dai commi 2 e 8 dell’articolo 8 del Decreto in commento.

 

Sia per il primo periodo che per il secondo periodo, restano ferme le eccezioni già individuate in precedenza, dunque il divieto non si applica nelle ipotesi di:

  • cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;

 

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, per messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;

 

  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (ferma restando la possibilità di accedere alla NASpI);

 

  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

 

Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Stando alla lettera del comma 10 dell’articolo 8 che rimanda ai soli commi 2 e 8 del medesimo articolo, si segnala che il divieto di licenziamento nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre, opera quindi solo per i datori di lavoro che faranno domanda e fruiranno di:

 

  • assegno ordinario (FIS);

 

  • cassa integrazione salariale in deroga;

 

  • cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA);

 

con esclusione della cassa integrazione ordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 8.

 

 

Infatti, a differenza di questi strumenti di integrazione salariale previsti per 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, la cassa integrazione ordinaria potrà essere fruita solo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

 

Pertanto si ritiene che

 

  • a decorrere dal 1° luglio, le aziende che non hanno fatto richiesta degli strumenti di sostegno al reddito di cui ai commi 2 e 8 e quelli che hanno fruito esclusivamente della cassa integrazione ordinaria avranno la facoltà di procedere con – o riprendere – le procedure di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo, al ricorrere dei presupposti di legge;

 

  • a decorrere dal 1° novembre 2021, invece, a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti, verrà meno il divieto di licenziamento per tutte le aziende.

 

CONTRATTI A TERMINE ACAUSALI CONSENTITI

 

FINO AL 31 DICEMBRE 2021

 

 

NOVITÀ

 

CONTRATTI A TERMINE: ULTERIORE POSSIBILITÀ’ DI PROROGA/RINNOVO ACAUSALI

 

 

Come si ricorderà, a seguito delle conseguenze dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il c.d. Decreto “Rilancio” è intervenuto in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, modificandone in via provvisoria la disciplina relativa alla proroga o rinnovo. In particolare, l’art. 93, comma 1 del DL n. 34/2020 ha stabilito, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi dei rapporti a termine, la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato

  • senza indicazione della causali giustificative, di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria),

 

  • per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo).

 

La suddetta deroga è stata estesa fino al 31 dicembre 2020 ad opera del c.d. Decreto “Agosto” e, successivamente, dall’articolo 1, comma 279 della Legge di Bilancio 2021 ai sensi del quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021.

 

NB Rispetto alla norma transitoria in oggetto l’INL, con la Nota n. 713/2020
ha chiarito che la stessa permette altresì la deroga alla disciplina

 

  • sul numero massimo di proroghe e

 

  • sul rispetto dei “periodi cuscinetto” (c.d. “stop and go” di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).

 

Preme ricordare che il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 2/2021 ha confermato l’applicabilità della disposizione introdotta dal DL “Rilancio”, come modificata dalla Legge di Bilancio 2021, anche nell’ipotesi in cui l’eventuale rinnovo/proroga riguardi contratti di lavoro in somministrazione a termine, fatta salva l’osservanza degli altri limiti di legge.

 

Le novità del Decreto “Sostegni”

 

Come sopra anticipato, l’articolo 17, comma 1 del DL n. 41/2021 interviene nuovamente in tema di proroga o rinnovo dei contratti a termine, riformulando il comma 1 dell’art. 93 del DL n. 34/2020, che ora così dispone:

 

“In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”

 

 

 

 

 

 

Pertanto, la disciplina transitoria già contenuta nel Decreto “Rilancio” ora viene estesa fino al 31 dicembre 2021, dando la possibilità di rinnovo/proroga dei contratti a termine sempre per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto comunque della durata massima complessiva di 24 mesi.

 

Il comma 2 dell’articolo 17 del DL n. 41/2021 prevede che le disposizioni in esame hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto “Sostegni”, quindi a partire dal 23 marzo 2021.

 

A differenza dei precedenti interventi di proroga, il Legislatore, al comma 2 dell’art. 17 del NOVITÀ decreto, precisa altresì che, ai fini di una corretta applicazione della misura, non si tiene

 

conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

 

Dal momento che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già avvenuti, anche ai datori di lavoro che ne hanno già usufruito in precedenza viene concessa nuovamente la possibilità di prorogare o rinnovare (per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi) i contratti a termine senza ricorrere alle causali.

 

 

VACCINAZIONI COVID-19 DEI DIPENDENTI

 

In data 18 febbraio 2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato le FAQ presenti sul proprio sito istituzionale in materia di trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo.

 

Il Garante ha precisato che

 

  1. il datore di lavoro non può chiedere informazioni ai propri dipendenti sul loro stato vaccinale né copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione;

 

  1. il datore di lavoro non può nemmeno chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica;

 

  1. il datore di lavoro può acquisire, in base al quadro normativo vigente, i giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati.

 

E’stato inoltre chiesto al Garante se la vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti possa essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad esempio, in ambito sanitario).

 

A tale proposito, è stato chiarito che:

 

  • in attesa di un intervento del legislatore nazionale che valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni,

 

  • ad oggi, in caso di esposizione diretta ad agenti biologici durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279, Titolo 10, D.Lgs n. 81/2008).

 

Il Garante ha precisato che solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se lo ritiene opportuno, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.

 

Il datore di lavoro deve limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42, D.Lgs n. 81/2008).

 

 

 

 

 

PERMESSI LEGGE N. 104/1992:

REGOLE DI RIPROPORZIONAMENTO

PER I PART-TIME

 

 

 

Di seguito si riepilogano, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, le indicazioni relative al riproporzionamento della durata dei giorni di permesso di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992.

 

Part-time orizzontale

 

In caso di part-time orizzontale che prevede una prestazione lavorativa tutti i giorni non è previsto il proporzionamento dei permessi; ai lavoratori spettano 3 giorni mensili retribuiti anche nel caso in cui l’orario non sia uniforme tra i diversi giorni della settimana.

 

Tale indicazione, già contenuta nel Messaggio INPS n. 3114/2018, viene confermata dall’Istituto.

Part-time di tipo verticale e di tipo misto con percentuale fino al 50%

Confermando quanto previsto dal Messaggio INPS n. 3114/2018, l’Istituto precisa che per i lavoratori che hanno un rapporto part-time verticale o misto con percentuale fino al 50%, con svolgimento di attività lavorativa limitata ad alcuni giorni lavorativi del mese, è necessario riproporzionare i 3 giorni mensili applicando il seguente algoritmo:

 

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici)

 

Il risultato numerico deve essere arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

 

NB Il riproporzionamento dei tre giorni non deve essere effettuato per i mesi in cui, nell’ambito
del rapporto di lavoro part-time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

 

Part-time di tipo verticale e di tipo misto con percentuale dal 51%

 

Ai lavoratori che hanno un rapporto part-time verticale o misto con percentuale dal 51% NOVITÀ spettano interamente i tre giorni di permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, commi 3 e

6, della Legge n. 104/1992.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAZIONABILITÀ IN ORE DEI PERMESSI IN CASO DI PART-TIME

 

Come noto, dopo aver stabilito il numero dei giorni di permesso mensile che spettano ai lavoratori part-time, gli stessi possono essere fruiti anche a ore.

 

Per il calcolo delle ore di permesso spettanti si devono utilizzare le seguenti formule.

 

Per i lavoratori che hanno un rapporto part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51% l’algoritmo da applicare per determinare le ore mensili fruibili è il seguente (già illustrato nel Messaggio INPS n. 16866/2007):

 

orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali x 3

 

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto con percentuale fino al 50%, la formula di calcolo da utilizzare per quantificare il massimale orario mensile dei permessi è la seguente (già fornita con il Messaggio INPS n. 3114/2018):

 

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici).

 

 

 

MILLEPROROGHE 2021

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 (cd. Milleproroghe 2021) di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020.

La Legge n. 21/2021 è in vigore dal 2 marzo 2021.

 

Di particolare interesse per i datori di lavoro risulta essere la proroga fino al 30 aprile 2021 della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile (smart working) e della possibilità, per i datori di lavoro privati, di far ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge n. 81/2017.

 

Preme ricordare che la procedura semplificata prevede, a carico del datore di lavoro,

  • l’invio al Ministero del Lavoro dei nominativi dei lavoratori in smart working tramite un unico file excel (formato .xlsx) contenente i seguenti dati: CF del datore, CF del lavoratore, nome e cognome, data e comune di nascita, numero di PAT e voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro, data di inizio e fine del periodo di lavoro agile;
  • la consegna al lavoratore agile ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di un’informativa da cui risultino i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione. Tale adempimento può essere ottemperato anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL (“Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile”).

A partire dal 1° maggio 2021, data di cessazione dello stato di emergenza (salvo ulteriori proroghe), sarà nuovamente necessario

  • sottoscrivere un accordo individuale con il dipendente per regolare il lavoro agile e
  • ricorrere alla procedura ordinaria di cui alla Legge n. 81/2017 sia per le nuove attivazioni che per le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data di fine del periodo emergenziale.

Il Milleproroghe 2021 ha inoltre prorogato al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui:

  • all’articolo 16, commi 1 e 2, del DL n. 18/2020, ai sensi del quale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
  • all’articolo 83 del DL n. 34/2020, in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale.

Tale articolo impone ai datori di lavoro (pubblici e privati) di garantire, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori “fragili”, maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19.

Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che per quei datori di lavoro per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale legata all’emergenza COVID-19 possa essere richiesta, dal datore stesso, ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

 

 

 

 

ALTRE NOVITA’: DECRETO SOSTEGNI

 

 

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA (ART. 4, COMMA 1)

 

Il Decreto Sostegni all’articolo 4, comma 1 interviene nuovamente in relazione ai termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, fissati dall’articolo 152 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), nonché dall’articolo 68 del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia). I predetti termini sono stati oggetto di modifica da parte dell’articolo 1 del DL n. 7/2021 come confermati dall’articolo 22-bis, introdotto in sede di conversione in legge del DL n. 183/2020 (Milleproroghe 2021).

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Il Decreto Sostegni interviene nuovamente sull’articolo 68 del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia)

come modificato dall’art. 22-bis del DL n. 183/2021.

 

In particolare, il DL n. 41/2021 fissa al 30 aprile 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, attualmente sospesi dall’articolo 68, comma 1 del DL n. 18/2020, fino al 28 febbraio 2021 (termine già posticipato rispetto al 31 gennaio 2021 dal DL n. 7/2021).

 

Da tale intervento ne risulta che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 (anziché 28 febbraio 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 (avvisi di accertamento) e 30 (avvisi di addebito) del DL n. 78/2010.

 

NB Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 che
dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione
  e, dunque, entro il 31 maggio 2021.

Si ricorda che per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

Sospensione obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti

 

L’articolo 4, comma 2 del DL n. 41/2021 incide anche sull’articolo 152 del DL n. 34/2020.

 

 

In particolare, viene differita dal 28 febbraio 2021 (termine così stabilito dal DL n. 7/2021 confermato dal DL n. 183/2021) al 30 aprile 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento

 

  • derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati,

 

  • aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di

 

– stipendio/salario,

 

– altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,

 

– nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

 

NB Fino al 30 aprile 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad
alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore;
  ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

A decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

 

Ne deriva che il datore di lavoro dovrà sospendere il pignoramento dello stipendio fino a fine aprile, riprendendo con le trattenute a partire da maggio.

 

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti.

 

Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

 

PROROGA PRESENTAZIONE CU (ART. 5, COMMI 19 e 20)

 

Il Decreto Sostegni dispone, all’art. 5, comma 20 la proroga al 31 marzo 2021 del termine di trasmissione e consegna della Certificazione Unica 2021.

 

In particolare vengono differiti al 31 marzo 2021 i termini di

 

  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della CU 2021 ordinaria;

 

NB Ai sensi dell’art. 5, comma 19 del Decreto Sostegni viene parimenti differito al 31 marzo
2021 il termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Quadro CT con il quale il
  sostituto d’imposta comunica le informazioni utili per la ricezione in via telematica dei dati
  relativi ai Modd. 730/4.

 

  • consegna ai percipienti della CU 2021 sintetica.

 

Il differimento al 31 marzo 2021 della trasmissione della CU 2021 ordinaria comporta altresì, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al 31 marzo 2021 (pertanto entro il 5 aprile 2021).

 

MESSA A DISPOSIZIONE MOD. 730 PRECOMPILATO (ART. 5, COMMA 22)

 

In conseguenza della proroga dei termini di trasmissione/consegna della CU 2021, ai sensi dell’articolo 5, comma 22 del Decreto Sostegni viene posticipato dal 30 aprile 2021 al 10 maggio 2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata (Mod. 730/2021 precompilato).

 

INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO (ART. 10, COMMI 1 – 9)

 

L’articolo 10 del Decreto Sostegni prevede l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità pari ad euro 2.400 a favore dei soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15 e 15-bis del DL n. 137/2020.

 

NB Si sottolinea che tutte le indennità previste dall’articolo in esame:
O non sono cumulabili tra loro;
  O sono cumulabili con l’assegno di invalidità ex lege n. 222/1984;
  O non sono cumulabili con le le quote di Reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del
    Decreto in esame.

 

Le indennità in esame non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 e saranno erogate dall’INPS, previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2021, nel limite di spesa complessivo stanziato per l’anno 2021.

 

Dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali

 

La norma prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro,

 

  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (ivi compresi i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori),
  • che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo,
  • non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto stesso (23 marzo 2021).

 

Indennità stagionali e intermittenti

 

Un’indennità onnicomprensiva (2.400 euro) è riconosciuta ai seguenti lavoratori che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

 

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (ossia il 23 marzo 2021) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

 

  • lavoratori intermittenti (ex articoli da 13 a 18 del D.Lgs n. 81/2015), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021.

 

NB I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di:
O altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
    intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  O pensione.

 

Lavoratori dipendenti a termine nel settore del turismo e degli stabilimenti termali

 

Un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro spetta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che, cumulativamente:

 

  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (ossia il 23 marzo 2021), siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

 

  • nel 2018, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

 

  • al momento dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni (ossia al 23 marzo 2021), non siano titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

 

Lavoratori dello spettacolo

 

Un’indennità pari a 2.400 euro è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

 

  • con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (ossia il 23 marzo 2021) al medesimo Fondo, cui deriva un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 000 euro, non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;

 

  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui derivi un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 000 euro.

 

Termini di presentazione delle domande

 

NB La domanda per le ulteriori indennità di cui all’articolo 10 deve essere presentata all’INPS
entro il 30 aprile 2021 tramite il modello predisposto dal medesimo Istituto e presentato
  secondo le modalità stabilite dallo stesso.

 

LAVORATORI SPORTIVI (ART. 10, COMMA 10)

 

L’articolo 10, comma 10 del Decreto Sostegni riconosce un’indennità nelle misure di seguito indicate, a tutti i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

 

  • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);

 

  • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

 

  • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

 

  • le società e associazioni sportive dilettantistiche;

 

che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

NB Si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di
collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
 

 

L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a. ed è determinata nelle seguenti misure.

 

Ai soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura

 

  • superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;

 

  • compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;

 

  • inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

 

Il suddetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 e non è riconosciuto ai percettori:

 

  • di altro reddito da lavoro (intendendo per tale i redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 del DPR n. 917/1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del DPR n. 917/1986, nonchè le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984);

 

  • del Reddito di cittadinanza;

 

  • del Reddito di emergenza;

 

  • delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 successivamente prorogate ed integrate dal Decreto Rilancio, dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori e da ultimo dal Decreto Sostegni.

 

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e del rispetto dei requisiti ostativi di cui sopra, devono essere presentate alla società Sport e Salute S.p.a. entro il 30 aprile 2021, tramite la piattaforma informatica disponibile sul sito di Sport e Salute, e saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.

 

REDDITO DI CITTADINANZA (ART. 11)

 

Viene incrementata per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa per il finanziamento del Reddito di cittadinanza per un importo di 1.000 milioni di euro.

 

Per l’anno 2021, il reddito di cittadinanza è sospeso

 

  • qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 4, del DL n. 4/2019

(pari a 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) fino al limite massimo di euro 10.000 annui,

 

  • per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi.

 

REDDITO DI EMERGENZA (ART. 12)

 

Come si ricorderà, l’articolo 14 del Decreto Ristori ha disposto il riconoscimento di due ulteriori quote di Reddito di emergenza, per il mese di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari già beneficiari della suddetta mensilità per il mese di ottobre 2020.

 

L’articolo 12 del Decreto Sostegni riconosce tre ulteriori quote di Reddito di emergenza NOVITÀ    (REM), per i mesi di marzo, aprile, maggio 2021, ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che

 

siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

 

  • un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore all’importo del beneficio (il valore del beneficio varia dai 400 agli 800 euro);

 

  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del Decreto Sostegni (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo ecc.);
  • possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell’articolo 82 del Decreto

 

Rilancio (DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) riguardanti, rispettivamente, la residenza in Italia del richiedente, il patrimonio mobiliare familiare, il valore dell’ISEE e l’incompatibilità con altre indennità Covid-19 erogate dall’INPS, prestazioni pensionistiche, redditi da lavoro dipendente, reddito e pensione di cittadinanza.

 

Il medesimo articolo riconosce, inoltre, le tre mensilità di Reddito di emergenza, indipendentemente dal posseso dei requisiti visti in precedenza e nella misura prevista per i nuclei composti da unico componente, ai soggetti

 

  • con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000;

 

  • che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 (NASpI) e 15 (DIS-COLL) del D.Lgs n. 22/2015.

 

 

 

 

I richiedenti, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2021), non devono essere titolari di:

 

 

  • altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;

 

  • un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

 

  • pensione.

 

NB La domanda per le quote di REM deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021
con il modello predisposto dal medesimo Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso
  (si attende, pertanto, una circolare esplicativa da parte dell’INPS).

 

NASPI (ART. 16)

 

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del DL “Sostegni” a decorrere dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2021) e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità NASpI è concessa a prescindere dal requisito, richiesto per la concessione del trattamento, dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

AIUTI DI STATO (ART. 28)

 

Il Decreto Sostegni, all’art. 28, dispone, nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” prorogato ad oggi fino al 31 dicembre 2021, l’innalzamento della soglia per la fruizione degli Aiuti di Stato, da 800.000 euro a 1,8 milioni di euro, al fine di favorire le imprese nella concreta fruizione delle misure agevolative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Gli aiuti in oggetto non possono superare l’importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

 

 

ASSENZE PERSONALE SCUOLA PER VACCINAZIONE COVID (ART. 31, COMMA 5)

 

L’articolo 31, comma 5 del Decreto Sostegni prevede che l’assenza dal lavoro dovuta alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche sia da considerare quale “assenza giustificata” non determinante alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

 

 

 

 

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

 

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
26 Marzo 2021

Archiviato in: Informative dello Studio

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