TRAGITTO CASA-LAVORO IN BUSTA PAGA
Spesso in occasione della stipula del contratto individuale di assunzione o durante il rapporto di lavoro il datore si trova a dover rispondere alle richieste del lavoratore che, tenuto conto della distanza tra il proprio domicilio e la sede di lavoro e le conseguenti spese di trasporto, chiede una qualche forma di riscontro economico.
ORARIO NORMALE DI LAVORO
SEDE FISSA DI LAVORO
Prima di entrare nel merito di eventuali concessioni sul punto è necessario verificare se al lavoratore, in relazione alle mansione da svolgere (o che svolge), viene assegnata o meno una sede fissa di lavoro dove sarà tenuto a presentarsi negli orari previsti per svolgere la propria attività lavorativa.
Il distinguo è d’obbligo al fine di valutare, in primis, se il tempo impiegato dal lavoratore nel tragitto domicilio-sede della presentazione rientra o meno nell’orario normale di lavoro ex D.Lgs. n. 66/2003 o giusta previsione del Ccnl applicato.
La norma citata prevede, infatti, l’irrilevanza del tempo impiegato dal lavoratore per recarsi al lavoro e quindi la sua non retribuibilità (art. 8, D.Lgs. n. 66/2003).
I successivi interventi giurisprudenziali e di prassi hanno, a loro volta, concordemente affermato che il tempo impiegato per recarsi presso la sede individuata in contratto come “sede ordinaria” non rientri nel computo del normale orario di lavoro confermando così l’esclusione da qualunque obbligo retributivo.
TRASFERTISTI
Diverso, invece, è il trattamento da riservare ai lavoratori ai quali, per le mansioni svolte, non è prevista nel contratto individuale una sede fissa di lavoro.
A mente della sentenza della Corte di Giustizia Europea (sent. N. C-266/14) in materia di lavoratori trasfertisti, il tempo impiegato dal loro domicilio per recarsi presso luoghi di lavoro sempre variabili e diversi, ma indicati quotidianamente dal datore di lavoro (es. elenco clienti da visitare ecc.), è da considerarsi all’interno del normale orario di lavoro ai sensi dell’art. 2, punto 1, direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 4 novembre 2003.
Anche la Suprema Corte di Cassazione in merito alla corretta interpretazione delle citate disposizioni normative con la nota sentenza n. 5701/2004 è, a sua volta, intervenuta nel merito specificando che laddove il tempo di viaggio risulti funzionale rispetto alla prestazione, lo stesso dovrà necessariamente essere considerato all’interno dell’orario di lavoro.
ORARIO DI LAVORO IN TRASFERTA
Sempre ai fini del computo dell’orario di lavoro va indagato il caso in cui il lavoratore raggiunta la sede contrattualmente assegnata sia, poi, comandato a prestare attività in un luogo diverso così da effettuare una prestazione (occasionalmente) in trasferta.
In questo caso il tempo impiegato per il tragitto “sede-luogo della prestazione-sede” è da considerarsi all’interno del normale orario di lavoro pur in assenza di un’effettiva prestazione lavorativa, il dipendente avrà diritto comunque alla relativa retribuzione.
Sempre con riferimento ad una prestazione in trasferta diverso è il caso del lavoratore comandato a prestare attività in luogo diverso che raggiungerà direttamente dal proprio domicilio senza l’obbligo di doversi prima presentare in sede.
In tale situazione anche il Ministero del lavoro con risposta ad interpello n. 15/2010 ha ritenuto che il tempo di viaggio impiegato per raggiungere il luogo dove effettuare la prestazione, a prescindere dalla sua ubicazione, non sia computabile come orario di lavoro e non sia, quindi, retribuibile.
Il conseguente disagio per il lavoratore chiamato a prestare attività fuori sede secondo l’interpretazione del Ministero è da ritenersi assorbito dall’indennità di trasferta.
Considerato, tuttavia, che il tempo di viaggio in occasione di una trasferta, a causa della distanza può risultare significativamente lungo, si ritiene debba essere considerato utile ai fini di un corrispondente trattamento economico. Così, ad esempio, se le ore di viaggio coincidono parzialmente o totalmente con il normale orario di lavoro giornaliero, anche in assenza di una specifica previsione del CCNL, per una questione di equità rispetto ai lavoratori non on trasferta, dovrebbe essere normalmente retribuito.
Qualora, poi, le ore di viaggio dovessero eccedere il normale orario di lavoro giornaliero andrà valutato se come tali ore vadano retribuite salvo che il Ccnl non preveda un trattamento ad hoc.
ESEMPIO
CCNL Metalmeccanici Industria – art. 7 Trasferte
“Trattamento per il tempo di viaggio” nelle seguenti misure:
Al fine di prevedere lo svolgimento del normale orario di lavoro presso il luogo in cui è richiesta la prestazione lavorativa, al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azienda, in base ai mezzi di trasporto della stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
- corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
- corresponsione di un importo pari all’85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario, notturno o festivo.Le parti confermano che il compenso di cui al punto b) continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e di legge.GIORNO DI RIPOSONel caso, poi, che il lavoratore parta direttamente dal proprio domicilio per recarsi in trasferta, ai fini della determinazione del trattamento economico delle ore viaggio si può ragionevolmente ipotizzare di sottrarre dalle predette ore totali, il tempo normalmente impiegato dal lavoratore per il tragitto casa-azienda.
MOBILITA’ DEI LAVORATORI NEL SETTORE EDILENel settore edile, di norma, i lavoratori sono soggetti a spostamenti quotidiani per raggiungere ( o i cantieri) dove sono chiamati a prestare la loro attività o. in alternativa, un “punto di raccolta” che può essere anche presso la sede aziendale, il magazzino, un crocevia ecc.Il quesito verteva sull’esatto inquadramento, nell’ambito della disciplina dell’orario di lavoro, del tempo impiegato dai lavoratori per raggiungere il cantiere nelle ipotesi in cui il datore di lavoro metta a disposizione i propri mezzi di trasporto in uno specifico punto di ritrovo dove il lavoratore è chiamato a presentarsi per raggiungere il cantiere stesso, fermo restando che al lavoratore, comunque, è data facoltà di raggiungerlo con altri mezzi.Nel caso di specie ai fini della valutazione del nesso di funzionalità andrà indagato se l’accesso ad un determinato punto di raccolta sia o meno indispensabile ovvero se:
- Nella risposta il Ministero ha preliminarmente richiamato la disciplina dell’orario di lavoro oggi in vigore e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5775/2003 e n. 5701/2004) secondo cui “il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria – e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario – allorchè sia funzionale rispetto alla prestazione” e che “sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi volta inviato in diverse località per svolgersi la sua prestazione lavorativa”.
- In merito al trattamento economico da riservare a tale categoria di lavoratori si è (anche), pronunciato il Ministero del lavoro rispondendo all’interpello (n. 13/2010) proposto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili.
- In assenza di disciplina collettiva e al fine di evitare potenziali contenziosi si ritiene utile redigere un vero e proprio “regolamento” collettivo o individuale per disciplinare, in dettaglio, la nozione stessa di trasferta, le autorizzazioni, i mezzi di trasporto, il computo delle ore-viaggio, le indennità economiche, gli eventuali riposi compensativi, i rimborsi spese ecc., anche e soprattutto con riferimento a tutte le casistiche di “mobilità” dei lavoratori che dovessero essere gestite.
- Anche in assenza di specifiche previsioni dei Ccnl, qualora le ore di viaggio si svolgano in un giorno di riposo è quantomeno opportuno riconoscere al dipendente un giorno di riposo compensativo, indipendentemente dalle ore di viaggio effettivamente svolte.
- Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all’azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
- il ritrovo presso un centro del lavoratore di recarsi direttamente presso il cantiere sia o meno aziendale;
- la possibilità da parte del lavoratore di recarsi direttamente presso il cantiere sia o meno subordinata al consenso del datore di lavoro;
- se presso il punto di raccolta si trovino strumenti e/o indumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- se presso il punto di raccolta (e non presso i singoli cantieri) si trovino locali che, per determinazione contrattuale, il datore deve mettere a disposizione dei lavoratori (Cfr., ad esempio, l’art. 29 Ccnl coop. edili e l’art. 86 imprese edili, in base ai quali il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori locali ad uso spogliatoio, locali ad uso refettorio, scaldavivande, servizi igienico-sanitari con acqua corrente).
Secondo il Ministero, fatte queste doverose premesse, occorre attribuire rilevanza al principio di funzionalità come sopra richiamato.
Ove, infatti, l’accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche con mezzi propri). L’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro presso detto “punto di raccolta” entro un determinato momento (ad esempio, per esigenze organizzative datoriali), è a partire da quest’ultimo che deve computarsi l’orario di lavoro.
Tale assunto ministeriale riferito alle aziende edili può, in ogni caso, essere utile nella valutazione di altre situazioni analoghe anche in settori diversi.
SPESE SOSTENUTE NEL TRAGITTO
CASA-SEDE DELLA TRASFERTA
Quando il lavoratore è comandato ad effettuare una prestazione fuori dal territorio comunale dove ha la propria sede di lavoro abituale avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute (per sé stesso) in occasione della trasferta e/o ad un’indennità di trasferta, se così è previsto dal Ccnl o dagli accordi collettivi aziendali o individuali.
In tale ipotesi anche le spese di viaggio che il lavoratore dovesse sostenere per recarsi nella sede di lavoro occasionale se non direttamente sostenute dal datore di lavoro (es. treno, aereo, traghetto ecc.) dovranno essergli rimborsate dietro prestazione di regolari pezze giustificative.
In questa ipotesi, come già detto in relazione al computo delle ore viaggio, nel caso il lavoratore presenti la distinta dei chilometri percorsi con la propria auto sembrerebbe corretto sottrarre dal predetto totale il numero di chilometri normalmente percorsi nel tragitto casa – sede di lavoro e viceversa.
Tale metodo non esporrebbe ad alcuna eventuale contestazione sull’entità del rimborso effettuato a favore del dipendente, da parte degli organi di controllo (agenzia entrate, ispettori del lavoro, Inps ecc.) tenuto conto che tali importi sono esenti da tassazione e da contribuzione e costituiscono costi deducibili per l’azienda.
Va poi ricordato che i predetti rimborsi sono da considerare “neutri” nel caso fosse riconosciuta, nella stessa giornata, anche un’indennità di trasferta entro i limiti di esenzione di cui all’art. 51, c. 5, Tuir.
CASA-SEDE DI LAVORO
È frequente, in occasione di nuove assunzioni, che il candidato chieda di essere risarcito delle spese di viaggio che sarà chiamato a sostenere per il tragitto casa-sede di lavoro e viceversa, soprattutto quando la distanza è tale da comportare oneri significativi di trasporto a suo carico.
Nulla vieta che il datore di lavoro acconsenta in tal senso riconoscendo un compenso, forfetariamente determinato, o un rimborso chilometrico a fronte degli oneri di viaggio sostenuti dal lavoratore eventualmente a ristoro del disagio per il tempo di percorrenza.
Sia nel caso di riconoscimento di un’indennità-viaggio che nel caso di rimborsi chilometrici a piè di lista (es. rimborso scheda carburante) tali emolumenti rientrano nella c.d. omnicomprensività della retribuzione e come tali sono soggetti ad imposizione sia fiscale che contributiva.
Non va dimenticato, infatti, che il legislatore già a far data dall’entrata in vigore del Tuir (D.P.R. n. 917/1986) ha previsto per i lavoratori dipendenti l’attribuzione di una specifica detrazione dall’imposta lorda (art. 13 Tuir) “anche per tener conto degli oneri inerenti alla produzione del reddito” (Min. fin., circ. n. 326/E/1997) in cui ben possono ricomprendersi i costi sostenuti per il tragitto casa-azienda-casa.
SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO
PAGAMENTO DIRETTO O RIMBORSO SPESE
I servizi di trasporto collettivo per il tragitto casa-lavoro sono disciplinati dall’art. 51, c. 2-d, Tuir che specifica che non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo concesse alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.
Con la legge di Bilancio 2018 è stata estesa tale agevolazione per cui non costituiscono reddito le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti o le spese dallo stesso direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizione di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico (art. 51, c. 2, lett. d-bis Tuir).
Secondo la nuova formulazione a partire, quindi, dal 2018, le aziende possono riconoscere anche unilateralmente ai propri dipendenti il pagamento diretto o il rimborso delle spese sostenute per gli abbonamenti di viaggio per il tragitto casa-lavoro e viceversa a condizione che il trasporto avvenga tramite il servizio pubblico e che il servizio venga offerto alla generalità o a categorie di dipendenti.
Non solo ma è previsto anche il pagamento diretto o il rimborso delle eventuali spese si trasporto pubblico sostenute dai familiari a carico (es. figli studenti per il tragitto casa-scuola/università).
In entrambi i casi non sono previsti limiti di spesa.
CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
Per l’individuazione degli abbonamenti agevolabili, è stato precisato dall’Agenzia delle entrate con la circ. 5/E/2018, che per “abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico” s’intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato, quindi, sono ricomprese nell’ambito di operatività della norma in esame solo le spese/costi per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico, restando così esclusi dall’agevolazione di cui sopra i singoli titoli di viaggio.
Conseguentemente non possono beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali, ad esempio, le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.
Sempre l’A.E. ha precisato che per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Atteso l’ampio riferimento all’ambito “locale, regionale e interregionale” contenuto nella norma, il beneficio può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni.
L’esclusione dal reddito di tali spese si rende applicabile sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate o meno l’intero costo dell’abbonamento.
SPESE DI VIAGGIO E WELFARE AZIENDALE
La nuova previsione normativa relativa alle spese di trasporto potrebbe essere anche inderita in un piano welfare sottoscritto in sede sindacale o in un regolamento aziendale sottoscritto dal datore di lavoro e dai dipendenti interessati.
Se l’acquisto o il rimborso dell’abbonamento è inserito in un piano welfare non è previsto alcun limite di spesa.
Viceversa se il datore di lavoro mette a disposizione un servizio di trasporto (anche attraverso l’erogazione del titolo di viaggio) tale ipotesi soggiace alla già vigente disciplina di cui all’art. 51, c.3, Tuir, la quale prevede l’esenzione dal reddito imponibile del valore dei beni ceduti o dai servizi prestati se complessivamente non superiore nel periodo d’imposta a € 258,23.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui il valore complessivo dei benefit in natura ( e tra questi concorre anche il benefit relativo al trasporto) eccede tale soglia di legge, l’intero importo concorrerà alla formazione dell’imponibile fiscale e contributivo.
ESEMPI
- Ad un lavoratore dipendente viene richiesto di essere a Milano per effettuare una manutenzione presso un cliente a partire dalle ore 9,00. Il Ccnl nulla stabilisce relativamente alle ore-viaggio in occasione di trasferte, ma prevede, comunque un’indennità di trasferta di € 45,00 per ogni giornata o, in alternativa il rimborso delle spese di vitto e alloggio. Il lavoratore parte da casa alle ore 6,00 per essere dal cliente alle ore 9,00. Le 3 ore-viaggio (dalle 6,00 alle 9,00) non rientrano, per espressa previsione normativa nel computo delle ore di lavoro. L’orario verrà quindi computato a partire dalle ore 9,00 per tutta la durata della prestazione effettiva. Le ore-viaggio di andata e ritorno non rientrano nell’orario di lavoro ai fini del computo dei limiti legali. L’azienda provvede direttamente alle spese di viaggio. Il disagio per il viaggio viene totalmente assorbito dall’indennità di trasferta di € 45,00 esenti da contributi e imposte.
- Il lavoratore dell’esempio n. 1 si presenta in azienda alle ore 8,00 (come di consueto) e striscia il badge per la rilevanza della presenza. Gli viene chiesto di andare a Milano per effettuare una riparazione urgente presso un cliente. Parte con un furgone aziendale alle ore 8,30 e arriva dal cliente alle ore 11,00. Effettua la prestazione per la riparazione dalle 11,00 alle 16,00 per rientrare poi in azienda alle 19,30. In tale ipotesi si conteggeranno come ore di lavoro, l’intervallo intercorso tra le 8,00 e le ore 19,30 per complessive 11 ore e 30 minuti. Gli verranno così retribuite 8 ore di lavoro ordinario, 3,50 ore con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e corrisposta un’indennità di trasferta di € 45,00 esenti da contribuzione e imposte.
- Viene richiesto ad un lavoratore al quale viene applicato il Ccnl Metalmeccanici Industria, di essere a Milano il giorno successivo per effettuare una manutenzione presso un cliente a partire dalle ore 9,00. Il lavoratore parte da casa alle 6,00 per essere dal cliente alle 9,00. Riparte da Milano alle ore 16,00 per essere a casa alle ore 19,30. Ai fini del computo dei limiti legali in materia di orario di lavoro le ore-viaggio non rilevano. Il suo orario normale di lavoro è il seguente: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle ore 18,00 (8 ore giornaliere). La prestazione a Milano prevede una pausa-pranzo dalle 12,00 alle 13,00. Ai fini del compenso avremo la seguente situazione:dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ore lavorate = 3dalle ore 13,00 alle ore 16,00 ore lavorate = 3. Il lavoratore è rimasto fuori per complessive ore 13,50 di cui 1 ora di pausa = 12,50.
- Il lavoratore avrà diritto ad un compenso come di seguito:
- dalle ore 16,00 alle ore 19,30 ore-viaggio = 3,50.
- dalle ore 12,00 alle ore 13,00 ore pausa = 1
- dalle ore 6,0 alle ore 9,00 ore-viaggio = 3
- Viaggio 4,50 ore non comprese nel normale orario di lavoro: compenso pari all’85% della normale retribuzione
- Ore di prestazione di lavoro da retribuire come “normali”: 8 ore
- L’ora di pausa-pranzo non viene considerata utile ai fini della retribuzione.
- Non essendovi stato alcun rimborso per il vitto, verrà, inoltre, riconosciuta l’indennità di trasferta di € 42,85 esente da contributi e imposte.
- Al lavoratore di cui all’esempio n. 3 viene richiesto di effettuare una prestazione fuori sede (a Milano) per 2 settimane consecutive. La partenza è avvenuta alle ore 6,00 del mattino, mentre la prestazione lavorativa è stata effettuata rispettando il normale orario di lavoro come previsto in azienda: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle ore 18,00 (8 ore giornaliere). La partenza per il rientro è avvenuta alle ore 16,00 del 15° giorno di permanenza come risulta dal calendario:
L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2V | 2V | ||||||||||||||
T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Legenda:
- Nel primo rigo sono esposte le ore normali;
- Nel secondo rigo le ore-viaggio;
- Nel terzo rigo le giornate di trasferta (T).Glie è stata riconosciuta un’indennità di trasferta giornaliera pari ad € 42.80, con rimborso a piè di lista di vitto e alloggio. Il lavoratore sarà quindi così retribuito:
- Complessivamente, per tutta la durata della trasferta, il lavoratore ha effettuato 4 ore di viaggio e prestato attività lavorativa effettiva per 78 ore.
- Retribuzione ordinaria per complessive 8 ore (8 ore/g x 10 gg.)
- Compenso per le ore-viaggio eccedenti il normale orario di lavoro: 2 ore all’85% della normale retribuzione;
- Indennità di trasferta gg. 10×42,80= 428,00 di cui 154,93 esenti (quota esente € 15,49 in quanto corrisposto vitto e alloggio a piè di lista) e 273,07 imponibili;
- Indennità di trasferta gg. 2×42,80 = 85,60 imponibili (al sabato e domenica non vi è stata prestazione lavorativa.
- Viene richiesto ad un lavoratore a cui si applica il Ccnl Metalmeccanica Industria di effettuare una prestazione fuori sede (a Cagliari) per due settimane consecutive. La partenza è avvenuta alle ore 4,00 del mattino, mentre la prestazione lavorativa è stata effettuata rispettando il normale orario di lavoro come previsto in azienda (8-12 / 14-18). La partenza per il rientro è avvenuta alle ore 20,00 del 12° giorno di permanenza con arrivo alle ore 24,00. L’ultimo venerdì di permanenza a Cagliari, nel pomeriggio non vi è stata effettiva prestazione lavorativa per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
- Il calendario è il seguente:
L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||||
4 A | |||||||||||||||
4V | 6 A | ||||||||||||||
T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Legenda:
- Nel primo rigo sono esposte le ore normali;
- Nel secondo rigo le ore di mancata prestazione indipendentemente dalla volontà del lavoratore (quindi retribuite normalmente);
- Nel terzo rigo le ore-viaggio;
- Nel quarto rigo le giornate di trasferta (T).Complessivamente per tutta la durata della trasferta, il lavoratore ha effettuato 10 ore di viaggio e prestato attività lavorativa effettiva per 76 ore + 4 di assenza retribuita (totale 90 ore). Viene riconosciuta un’indennità di trasferta giornaliera pari ad € 42,80 con rimborso a piè di lista di vitto e alloggio.
- Ai fini retributivi avremo la seguente situazione:
- Compenso per le 76 ore di lavoro normale in trasferta: normale retribuzione;
- Compenso per le 4 ore di mancata prestazione: normale retribuzione;
- Compenso per le ore-viaggio eccedenti il normale orario di lavoro; 10 ore all’85% della normale retribuzione;
- Indennità di trasferta gg. 10 x 42,80 = 428,00, di cui 154,93 esenti (corrisposto vitto e alloggio a piè di lista) e 273,07 imponibili.
- Indennità di trasferta gg. 2x 42,80 = € 85,60 imponibili (al sabato e domenica non vi è stata prestazione lavorativa).