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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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STAGE E ONERI SOCIALI

IN SINTESI

Quali finalità hanno gli stage/tirocini? Quali sono i soggetti interessati? Quali tipologie di stage sono possibili? Qual è la tutela Inail prevista per gli stagisti? Quali sono i soggetti

obbligati e quali gli oneri dovuti? Cosa accade in caso di infortunio?

 

Stage e oneri sociali

 

Con il termine francese “stage”, spesso impropriamente pronunciato all’inglese, sono forse meglio conosciuti quelli che in Italia sono i “tirocini”, vale a dire delle impor-tanti opportunità per agevolare le scelte professionali, soprattutto dei giovani, mediante dei periodi di formazione e apprendistato da svolgere in ambienti di lavoro, quali, ad esempio, il reparto di una fabbrica, un cantiere, un’officina, un laboratorio, un ufficio, una scuola o altri luoghi simili, in stretta relazione e nell’ambito di un ciclo di studi, ovvero prima dell’inizio di un’attività lavorativa con l’assunzione.

Tirocini o stage

I tirocini o stage, sono misure formative di politica attiva, utili per acquisire concrete conoscenze da utilizzare nel mercato del lavoro, finalizzati come sono a favorire l’ac-quisizione di competenze lavorative, sia mediante il tem-poraneo inserimento in un’azienda, sia attraverso lo svolgimento di attività formative teoriche, e costituiscono una sorta di strumento ponte che favorisce la transizione delle persone, per lo più giovani, dalla dimensione mera-mente scolastica ed educativa a quella lavorativa.

Per i tirocinanti o stagisti, l’obiettivo principale di questi percorsi di istruzione, da svolgere lavorando, è quello di imparare l’esecuzione di un’attività lavorativa, sia di tipo industriale, che artigianale, commerciale, agricola, turi-stica, professionale, ecc., mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, delle tecnologie e dell’organizza-zione aziendale, dei processi produttivi e delle varie fasi operative, al fine di realizzare dei momenti di alternanza tra lo studio teorico e il lavoro pratico.

Fonti normative

La vigente legislazione sui tirocini è piuttosto complessa perché, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la gestione della formazione, e quindi anche degli stage, rientra ormai da tempo nella competenza esclusiva, e nel potere legislativo concor-rente delle Regioni e Province autonome, per cui le regole attuative degli stage possono risultare anche notevol-mente diverse a livello locale.

In realtà, i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome riguardo alla gestione della formazione, sono governati e gestiti nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, che non è un organo costituzionale, ma, regolato da leggi ordinarie, rappresenta la principale sede di con-fronto e coordinamento tra le prerogative dello Stato e quelle degli Enti autarchici territoriali, con il compito di contribuire alla formazione di una volontà unitaria in tutte le materie di interesse regionale.

Per quanto qui interessa, la Conferenza Stato-Regioni ha elaborato ed emanato anche le c.d. “Linee guida”, cioè degli standard minimi, uguali in tutta Italia, ai quali Regioni e Province autonome devono uniformare le loro legisla-zioni, anche per evitare un uso diverso e distorto degli stage sul territorio nazionale.

Le Linee guida in vigore sono tuttora quelle statuite dalla Conferenza con l’Accordo 25 maggio 2017 (cfr. nota INL n. 530/2022), nonostante il c. 726, legge n. 234/2021 ne abbia abrogato, dal 1° gennaio 2022, talune disposizioni, impegnando l’Assemblea a definire, entro il 30 giugno 2022 (!) nuove Linee guida condivise, sulla base di più moderni criteri, ma ciò non è ancora stato realizzato.

Tipologie

A seconda delle finalità degli enti promotori e delle cate-gorie di soggetti interessati, i tirocini o stage si possono classificare in due macrocategorie, sostanzialmente dif-ferenti tra loro, oltre che diversamente disciplinati; si tratta dei tirocini:

  • curriculari, che sono quelli inseriti nei piani di studio delle Università e degli Istituti scolastici, sulla base di norme regolamentari, oppure sono previsti all’interno di percorsi formali di istruzione o formazione, come strumenti di alternanza scuola-lavoro;
  • extracurriculari, che sono, invece, rivolti a persone in cerca di occupazione, e finalizzati a favorire il loro contatto diretto con un’azienda o soggetto ospitante.

 

Obblighi assicurativi Inail

 

Queste esperienze puntano all’arricchimento del baga-glio di conoscenze del tirocinante, all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento o reinseri-mento lavorativo.

Stage curriculari

Gli stage curriculari, esclusi dall’applicazione delle Linee guida, sono disciplinati dai Regolamenti adottati dai vari soggetti promotori, inseriti come sono nei piani di studio che fanno parte dei percorsi scolastici, della formazione professionale, del sistema universitario e di quello di for-mazione terziaria (accademie, istituti di alta formazione, scuole di management, ecc.).

I tirocini curriculari sono promossi dall’istituzione forma-tiva frequentata dallo studente che, per potervi parteci-pare, deve essere iscritto al corso di studio gestito da chi lo promuove. Tali stage riguardano, in via esclusiva, il mondo della scuola e dell’istruzione scolastica e universitaria, tant’è che assegnano crediti formativi, “diploma supple-ment” (DS) o comunque dei certificati di partecipazione. In considerazione dell’esclusivo ambito applicativo dei tirocini curriculari, che di fatto è limitato al circoscritto contesto scolastico, la trattazione che segue focalizzerà l’attenzione sui soli tirocini extra curriculari che, per le loro maggiori affinità con il mondo del lavoro, si ritiene che più interessino aziende e datori di lavoro.

Stage extracurriculari

I tirocini o stage extracurriculari, la cui regolamentazione è rimessa alle singole Regioni e Province autonome (Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 287), che li disciplinano nell’ambito delle Linee guida in vigore, sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione scuola-lavoro, mediante l’apprendimento e la sperimen-tazione di uno specifico ambito professionale, oppure ad acquisire competenze per favorire l’inserimento o il rein-serimento nel mercato del lavoro a soggetti che, in qual-che modo, ne sono stati espulsi.

  • importante sottolineare che gli stage non costituiscono mai dei contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o di qualsiasi altro genere, perché non riguar-dano prestazioni lavorative o professionali, ma solo delle esperienze di apprendimento attivo e pratico svolte in ambienti lavorativi, per cui, sia lo stagista che l’azienda ospitante possono interrompere lo stage in qualunque momento, senza preavviso o indennità di mancato preav-viso, nel solo rispetto di quanto concordato con l’ente promotore in Convenzione.

L’irregolare attivazione di un tirocinio, vuoi senza i presup-posti e i requisiti necessari, vuoi in violazione delle limitazioni e dei divieti previsti, comporta, oltre alla tra-sformazione del rapporto in un contratto di lavoro subor-dinato a tempo indeterminato, anche l’irrogazione delle sanzioni civili e amministrative di legge.

Soggetti coinvolti

L’attuazione degli stage vede interagire, sebbene con ruoli e compiti differenti, dei soggetti che, in possesso dei requisiti di legge (nazionali e regionali), e nel rispetto delle Linee guida, si coordinano per addivenire alla pro-gettazione, organizzazione e svolgimento del tirocinio.

Lo stage, infatti, è un rapporto trilaterale, all’interno del quale operano: un soggetto promotore; un’azienda ospitante, pubblica o privata che sia, e il tirocinante o stagista, oltre ad altre figure, quali, ad esempio, i “tutor”, nominati sia dall’azienda ospitante che dal promotore, che svolgono funzioni addestrative, di controllo, verifica e amministrazione nello sviluppo dello stage.

Soggetto promotore

Gli stage extracurriculari non possono essere organizzati da istituzioni formative private o da singoli datori di lavoro, visto che soggiacciono a specifiche norme e disposizioni, che quasi sempre coinvolgono soggetti che, in qualche modo, fanno parte della Pubblica amministrazione.

  • il caso, ad esempio, dei tirocini promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dai seguenti soggetti, anche tra loro associati, ferma restando la competenza delle Regioni e delle Province autonome a integrare o modificare l’elenco:
  • servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro, oppure altre strutture con analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
  • centri pubblici o a partecipazione pubblica, oppure convenzionati con la Regione o la Provincia autonoma competente, o accreditati di formazione professionale e/o di orientamento;
  • Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL; ecc.

Come si vede, i possibili promotori degli stage extracurri-culari sono istituzioni pubbliche o para-pubbliche che, prima di avviare i giovani, devono stipulare con i soggetti ospitanti una Convenzione, che è una sorta di contratto, da redigere sulla base del format fornito dal promotore, che deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti, sia del promotore che dell’azienda ospitante.

Alla Convenzione deve essere allegato il Progetto for-mativo di ciascuno stagista che, strutturato in specifiche sezioni e sottoscritto dai soggetti coinvolti nel tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e promotore), deve indi-care: i dati anagrafici del partecipante allo stage; la descri-zione del tirocinio (tipologia, durata, ecc.); le specifiche del progetto formativo (attività da affidare al tirocinante, modalità di svolgimento del tirocinio, ecc.); gli estremi delle assicurazioni stipulate; i diritti e doveri delle parti; i nominativi dei tutor incaricati, sia dal promotore che dal-l’azienda ospitante.

Come accennato, infatti, il promotore dello stage deve individuare e nominare un referente o tutor formativo, che è il responsabile didattico e organizzativo del tirocinio, e che: collabora alla stesura del progetto formativo; coor-dina l’organizzazione, programma il percorso del tirocinio, e ne monitora l’andamento; acquisisce dallo stagista ele-menti circa l’esperienza svolta e gli esiti della stessa; concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell’attestazione finale.

Tra i doveri del soggetto promotore dello stage, ci sono quelli di: supportare ospitante e tirocinante nella predisposizione del progetto formativo; individuare e nominare un referente o tutor; monitorare il tirocinio; attestare i risultati conseguiti; redigere un annuale rapporto sintetico sull’andamento dei tirocini realizzati, in termini di inserimento e reinserimento lavorativo; garantire (salvo diverse disposizioni della Convenzione), l’assicurazione presso l’Inail del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché quella per la responsabilità civile verso i terzi.

Azienda ospitante

Anche il soggetto ospitante, quello presso il quale si svolge il tirocinio, deve essere in possesso di determinati requisiti fondamentali, tra i quali: essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; rispettare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili; non avere effettuato licenziamento nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, con esclusione di quelli per giusta causa e per giustificato motivo sogget-tivo; non avere procedure di cig straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio e nella medesima unità operativa; non avere in corso procedure concorsuali; non essere un professionista abilitato o qua-lificato all’esercizio di professioni ordinate, che utilizzi il tirocinio per attività tipiche o riservate alla professione.

I datori di lavoro possono ospitare i tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda e sulla base della Convenzione con il soggetto promotore, anche se il numero di tirocini atti-vabili contemporaneamente è limitato, ed è fissato dalle Regioni e Province autonome in proporzione alle dimen-sioni dell’ospitante.

Allo stato, in attesa della completa definizione delle disci-pline a livello locale, i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti nei limiti dimensionali previsti, che:

  • fino a 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato, consentono un solo tirocinante per unità operativa;
  • tra 6 e 20 assunti a tempo indeterminato, 2 tirocinanti contemporaneamente;
  • un numero di stagisti non superiore al 10% dei dipen-denti in forza, per le aziende che hanno più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.

Pure il soggetto ospitante deve individuare e nominare, tra i suoi dipendenti con competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo dello stage, un tutor che affianca lo stagista sul luogo di lavoro, e inoltre: è responsabile, per il periodo previsto dal progetto forma-tivo, dell’attuazione del progetto e dell’inserimento e affiancamento dello stagista sul luogo di lavoro; favorisce l’inserimento del tirocinante; promuove l’acquisizione delle competenze secondo il progetto formativo; aggiorna la documentazione relativa al tirocinio; accompagna e supervisiona il percorso formativo dello stagista.

Tra gli obblighi dell’azienda ospitante, c’è quello di: stipu-lare la Convenzione con il promotore e definire il Progetto formativo; designare un tutor con funzioni di affianca-mento sul luogo di lavoro; garantire la realizzazione del percorso di tirocinio; valutare l’esperienza svolta dal tiro-cinante per il rilascio, da parte del promotore, dell’attesta-zione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite; comunicare preventivamente al Centro per l’impiego l’inizio del tirocinio; corrispondere al tirocinante la prevista indennità di partecipazione.

Difatti, ai sensi dell’art. 1, c. 34, lett. d), legge n. 92/2012 e s.m.i., il soggetto ospitante deve corrispondere allo stagi-sta un’indennità di partecipazione al tirocinio che, ferma restando la competenza delle Regioni e Province auto-nome a determinarne il quantum, è ritenuta congrua se di importo non inferiore a € 300,00 lordi mensili, da erogare per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari all’80% su base mensile.

L’indennità, che non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dallo stagista, non spetta, e di norma non viene corrisposta ai tirocinanti sospesi dal lavoro, e comunque già percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali.

La mancata corresponsione dell’indennità di partecipa-zione al tirocinio comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00 (art. 1, c. 722, legge n. 234/2021).

 

Obblighi assicurativi Inail

 

Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per svolgere attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio, quali, ad esempio: lo svolgimento di attività a bassa specializzazione, allo scopo di ricoprire ruoli vacanti nell’organizzazione aziendale; sopperire all’insufficienza di risorse umane nei periodi di picco delle attività aziendali; sostituire il personale assente per malattia, congedi parentali, ferie, infortunio, malattia, ecc.

Tuttavia, se è vero che gli stage non costituiscono, e non possono costituire forme ancorché atipiche di rapporti di lavoro, né essere impropriamente utilizzati per lavori che non rispettano gli obiettivi formativi previsti, è altrettanto vero che, siccome si tratta di esperienze che, se ben progettate e gestite, oltre ad agevolare i giovani, anche in chiave auto-orientativa, possono facilitare le imprese ospitanti nelle loro attività di selezione e reclutamento del personale.

  1. indubbio, infatti, che attraverso la formazione “on the job”, e la diretta osservazione all’opera degli stagisti per un certo periodo, i datori di lavoro ospitanti possono valutarne le potenzialità, attingendo allo stesso tempo al patrimonio di innovazione, creatività e motivazione di cui essi sono in genere portatori, senza peraltro costituire rapporti di lavoro, o assumere impegni di assunzione. Ciò rende possibile la creazione in azienda di un archivio di potenziali candidati all’assunzione, già valutati, non solo in base ai curricula, ma in relazione alle concrete abilità pratico-ope-rative, al carattere, alle capacità relazionali e intellettive, all’autonomia nel lavoro, e ad altre caratteristiche che possono influire sulle loro prestazioni lavorative.

Tirocinante o stagista

Anche i potenziali partecipanti ai tirocini extracurriculari sono selezionati e limitati dalla legge, che li individua sulla base delle diverse categorie cui appartengono, tra le quali, a titolo esemplificativo, si possono citare: i disoccupati, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istru-zione secondaria superiore o terziaria; i lavoratori benefi-ciari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; i lavoratori a rischio disoccupazione; i soggetti già occupati in cerca di nuova occupazione; i soggetti disabili e svantaggiati; i cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia; ecc. Tra i principali obblighi dei tirocinanti rientrano quelli di: rispettare le previsioni del progetto formativo; svolgere le attività previste dal progetto formativo e concordate con il tutor; rispettare le norme di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro; mantenere la riservatezza riguardo a dati, informa-zioni o conoscenze sui processi produttivi e i prodotti aziendali, acquisite durante lo stage; seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza organizzativa o di altro tipo; rispettare i regolamenti azien-dali, ecc.

Tutela Inail

In quanto lavoratori, i tirocinanti o stagisti, che nella pratica esecuzione delle attività lavorative che sono chiamati a svolgere, sono esposti ai relativi rischi professionali che, di fatto, sono gli stessi dei diretti dipendenti dell’azienda ospitante, hanno anch’essi il diritto di beneficiare, oltre che di tutte le misure di prevenzione e sicurezza idonee a eliminare o ridurre tali rischi, anche quello di essere assi-curati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-nali presso l’Inail.

Sebbene si svolgano nei luoghi di lavoro, e comportino l’esecuzione di attività lavorative, per gli stage, che non configurano rapporti di lavoro, non sono previste coper-ture pensionistiche, e, solo in certi casi, delle limitate tutele previdenziali (NASpI), ad eccezione dell’assicura-zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-nali, che è espressamente prevista dalle leggi, sia nazionali che locali.

Nei fatti, anche se con l’adozione di alcune specificità procedurali e attuative, dovute alla particolarità del rap-porto, lo stagista ha diritto alla stessa copertura completa che l’Inail garantisce a tutti gli altri assicurati, anche contro gli “infortuni in itinere”, e ha diritto alle medesime pre-stazioni economiche, sanitarie e, se del caso, anche inte-grative, sia per gli infortuni sul lavoro che per le malattie professionali che si verificano durante lo svolgimento dello stage.

Oneri Inail

L’obbligo e l’onere di assicurare gli stagisti contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie presso l’Inail, nonché di stipulare, presso una Compagnia assicuratrice privata, una polizza di responsabilità civile, per gli eventuali danni causati dallo stagista a terzi, risale a un’ormai datata, ma tuttora vigente norma nazionale (art. 3, D.M. n. 142/1998), ripresa dalle norme regionali, dove esistenti, che accol-lano tali specifici doveri a completo ed esclusivo carico dei soggetti o enti promotori degli stage, che quindi, prima di avviare i tirocinanti, sono tenuti a perfezionare tutti gli adempimenti necessari per attivare tempestivamente entrambe queste tutele assicurative.

Tralasciando l’assicurazione per la responsabilità civile, che non interessa la presente trattazione, si può confer-mare che, nella generalità e normalità dei casi, le leggi (nazionali e regionali) pongono a carico dei soggetti promotori degli stage, sia l’obbligo assicurativo, sia il conseguente onere di pagare i premi dovuti all’Inail per gli stagisti, anche se è opportuno rimarcare che in talune, particolari circostanze tale regola generale può essere oggetto di deroghe ed eccezioni.

In proposito, le vigenti Linee guida prevedono due possi-bili deroghe che riguardano:

  • la facoltà di Regioni e Province autonome di accol-larsi in proprio, sia l’obbligo che l’onere assicurativo Inail per gli stage da essi organizzati;
  • gli stage promossi da Pubbliche amministrazioni, di solito rappresentate da strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e politiche attive del lavoro, che possono trasferire alle aziende ospitanti gli obbli-ghi e gli oneri relativi alla copertura assicurativa Inail dei tirocinanti.

Di entrambe queste particolari, quanto straordinarie situazioni, dovrà comunque essere dato atto nelle Convenzioni tra soggetto promotore e azienda ospi-tante, nelle quali dovrà anche essere riportato il numero della Posizione Assicurativa Territoriale (PAT), che l’ente promotore (o chi ne assume le funzioni), ha in corso presso l’Inail, e nella quale deve essere compresa la corretta Voce di tariffa relativa all’attività svolta dagli stagisti.

Nell’avviare gli stage, dalla preliminare fase organizzativa a quella di definitiva conclusione dell’esperienza formativa, deve sempre esistere un soggetto, identificato in Convenzione nel promotore del tirocinio, o in chi, ricorren-done le condizioni, è chiamato a farne le veci, che deve farsi carico di sostenere gli oneri relativi all’assicurazione Inail che, oltre all’onere economico di pagare i premi, comprendono anche gli oneri organizzativi e ammini-strativi, costituiti dall’esecuzione di tutti gli adempimenti assicurativi, informativi, dichiarativi, contributivi e inden-nitari che la vigente legislazione antinfortunistica pone a carico dei datori di lavoro assicuranti.

Onere assicurativo

Ai fini della pratica attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei tirocinanti, l’Inail ha disposto che, siccome i soggetti che partecipano ai tirocini extra-curriculari disciplinati dalle Linee guida, sono assimilabili agli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento pro-fessionale, vuoi per le analoghe finalità perseguite dai promotori, che per i percorsi formativi previsti, la loro assicurazione deve essere attuata nella stessa forma e con le stesse modalità previste per tali allievi, quando svolgono esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro (art. 1, c. 3, n. 28) e art. 4, c. 1, n. 5), D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.).

A prescindere dai tecnicismi assicurativi, posto che spe-cifici precetti della normativa nazionale, delle Linee guida e delle conformi norme regionali affermano, senza tema di smentita, la tutela assicurativa Inail per gli stagisti, è necessario esaminare, alla luce delle specificità di tale rapporto, quando, dove, come e chi deve provvedere ad attivarla a norme di legge.

In proposito, è utile rammentare che, in virtù della c.d. “automaticità delle prestazioni” (art. 67, D.P.R. n. 1124/ 1965), la copertura assicurativa Inail, quando ricorrono le condizioni di assicurabilità di legge, opera in automatico, anche se chi è chiamato a svolgere le funzioni di datore di lavoro è tenuto ad eseguire una serie di adempimenti, entro termini rigorosamente stabiliti dalla legge.

Nell’ambito dello svolgimento del rapporto assicurativo antinfortunistico relativo agli stagisti, è «il soggetto promo-tore, o chi ne svolge le funzioni a termini di Convenzione», che assume la figura di “assicurante” ai fini Inail, facendosi così carico di tutti gli obblighi, oneri e adempimenti che la legislazione vigente addossa ai “normali” datori di lavoro. Ne consegue che, a seconda della personalità giuridica e della condizione assicurativa Inail del soggetto promotore dello stage o di chi, in sua vece, svolge le funzioni di assicurante, gli adempimenti da attuare possono anche essere molto diversi, a seconda che il soggetto promotore o l’assicurante:

  1. non è mai stato iscritto all’Inail, e quindi non dispone di un proprio Codice ditta, correlato al suo codice fiscale, che dovrà inoltrare, esclusivamente online nel sito www.inail.it, ed entro la data di inizio dell’attività dello stage, la Denuncia d’iscrizione (o d’esercizio);
  1. è già iscritto all’Inail, ma non è in possesso dell’idonea Voce di rischio che le vigenti Tariffe dei premi appro-vate con il D.M. 27 febbraio 2019 prevedono per l’as-sicurazione degli stagisti, che dovrà istituirla all’interno di una delle sue PAT, inoltrando, esclusivamente online nel sito Inail ed entro 30 gg. dalla data di inizio dell’attività dello stage, la prevista Denuncia di varia-zione per l’apertura di un nuovo rischio;
  1. oltre a essere già iscritto all’Inail, è anche in possesso della corretta Voce di rischio prevista per l’assicurazione degli stagisti, dovrà solo limitarsi a includervi, senza particolari formalità o comunicazioni, il nuovo tirocinante, avendo cura di denunciarne le retribuzioni (con-venzionali) in occasione dell’autoliquidazione, e tenerne conto ai fini del calcolo e del pagamento dei premi.

L’obbligo assicurativo Inail riguarda anche i tutor, sia quello incaricato dal promotore, che quello nominato

 

Obblighi assicurativi Inail dall’ospitante, perché, siccome sono esposti agli stessi rischi lavorativi degli stagisti che curano e tutelano, devono essere inclusi nelle medesime PAT e con le stesse Voci di rischio di questi ultimi, salvo che non siano già assicurati per le attività che normalmente svolgono, e che, nel caso, come disposto dall’Inail, assorbono e compren-dono anche questi ulteriori rischi.

Onere contributivo: premi Inail

La quantificazione e il concreto versamento dei premi dovuti all’Inail per gli stagisti si effettua, entro il 16 febbraio di ogni anno, in occasione dell’autoliquidazione, in uno e con le stesse modalità che sono in vigore per il pagamento dei premi dovuti per tutti gli altri assicurati.

Inoltre, com’è regola generale dell’assicurazione Inail, anche l’onere economico per la tutela degli stagisti non

  • uguale nel quantum per tutti i soggetti promotori, e per gli altri assicuranti che ne fanno le veci a norma di legge, ma varia in funzione di alcuni parametri che, nell’ambito del regime contributivo tariffario che governa il sistema assicurativo previdenziale, ne differenzia, anche in modo notevole, l’entità.

La diversificazione della misura del premio da pagare all’Inail per gli stagisti è condizionata:

  • dalla Tariffa gestionale da applicare, che è quella di appartenenza del promotore o dell’assicurante, tenendo presente che le 4 gestioni Inail (Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività) contemplano quasi sempre dei tassi di premio diversi, anche per l’assicurazione della stessa attività. Ad esempio, per l’assicurazione Inail di uno stagista che non partecipa alle lavorazioni svolte dall’azienda ospitante/assicurante, cui è applicabile la tariffa Industria, si pagherà il tasso medio del 9,00 per mille (Voce 0610); mentre se al promotore/assicurante è applicabile la tariffa Altre attività, si pagherà il tasso medio del 9,24 per mille (Voce 0611);
  • dall’attività lavorativa prevista dallo stage, e alla quale sarà adibito il tirocinante che, nella Tariffa di appartenenza del promotore o dell’assicurante da applicare, trova, nelle 4 gestioni tariffarie Inail, il riferi-mento a Voci diversi, con tassi medi differenti. Ad esempio, per l’assicurazione Inail di uno stagista che presso l’azienda ospitante/assicurante, cui è applica-bile la tariffa Industria, svolge lavori edili, si pagherà il tasso medio del 110,00 per mille (Voce 3110); mentre se presso l’ospitante/assicurante, cui è invece applica-bile la tariffa Terziario svolge lavori d’ufficio, si pagherà il tasso medio del 4,00 per mille (Voce 0722);
  • dalle oscillazioni che i tassi medi riportati dalle tariffe dei premi Inail possono subire ai sensi delle vigenti

 

Modalità di Applicazione delle Tariffe (MAT), approvate con il D.M. 27 febbraio 2019: sia per prevenzione, solo in riduzione e in virtù della “dimensione aziendale” (art. 23 MAT), sia per andamento infortunistico aziendale, in aumento o riduzione fino al 30% (artt. 19 e segg. MAT).

Anche nel caso dell’assicurazione degli stagisti, il premio dovuto all’Inail si calcola in funzione della retribuzione imponibile di questi assicurati, e del tasso di premio, che l’idonea Voce della Tariffa del settore di appartenenza dell’assicurante ai fini Inail prevede per le attività svolte.

Retribuzione imponibile

In mancanza di una effettiva retribuzione, posto che l’indennità che viene corrisposta dagli ospitanti agli stagi-sti non ne ha la natura giuridica, l’imponibile sul quale deve essere calcolato il premio dovuto all’Inail, è costituito da una retribuzione convenzionale fissata per legge, che è pari nel quantum alla retribuzione giornaliera minima che l’Inail utilizza per costituire le rendite vitalizie per inabilità permanenti al lavoro, e che è meglio nota come “minimale di rendita” (art. 116, D.P.R. n. 1124/1965).

Per determinare l’imponibile ai fini Inail, tale minimale, il cui valore dal 1° luglio 2023 è pari a € 64,07 giornalieri, dovrà essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza del lavoratore, ed è valido, uguale, anche ai fini indennitari, nei casi di indennizzo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Tassi di premio

Riguardo alla classificazione tariffaria delle attività che gli stagisti sono chiamati a svolgere presso le aziende ospi-tanti, l’Inail, confermando previgenti direttive emanate sul punto, ha differenziato le regole classificativo-tariffarie a seconda del soggetto promotore o dell’assicurante, disci-plinando diversamente i casi in cui questo è un ente pubblico di istruzione e formazione professionale, da quelli in cui si tratta, invece, di un’azienda privata ospitante, o comunque di un organismo che, per sua natura, non svolge attività formativa professionale.

Per gestire le situazioni del primo caso (l’assicurante è un promotore ente pubblico), ciascuna delle 4 Tariffe appro-vate con il D.M. 27 febbraio 2019, prevede due distinte Voci di rischio, da applicare in alternativa, a seconda che lo stage comporti la diretta, materiale partecipazione del tirocinante alle lavorazioni esercitate dall’ospitante (Voci 0640 o 0616); ovvero sia costituito da soli moduli di apprendimento di nozioni generali svolte in aula, com-prese le esercitazioni pratiche in laboratori dell’ente di istruzione e formazione professionale, che comunque non prevedono la partecipazione alle lavorazioni dell’ospi-tante (Voci 0610 o 0611).

 

 

Per gestire, invece, le situazioni del secondo caso (l’assi-curante è l’azienda privata ospitante), l’Inail ha disposto (cfr. circ. Inail, n. 28/2021 e all. n. 2 – parte II) che il riferimento tariffario degli stagisti, escludendo l’applica-zione delle specifiche Voci sopra citate, debba, invece, seguire le rituali regole classificative in vigore, e quindi adottare, per l’attività in concreto svolta dallo stagista presso l’ospitante, la corretta Voce che per questa è prevista dalla tariffa dei premi della gestione di apparte-nenza dell’assicurante.

Se l’azienda ospitante/assicurante esercita un’attività complessa, e quindi è classificata all’Inail a più di una Voce di rischio, al tirocinante si applicherà la Voce della specifica lavorazione alla quale sarà direttamente adibito, la stessa che è compresa nella PAT aziendale che assicura gli altri dipendenti diretti dell’ospitante che svolgono la medesima attività.

Si potrà quindi verificare, ad esempio, che: se il tirocinio ha per oggetto attività impiegatizie, e lo stagista svolgerà presso l’ospitante lavori d’ufficio, andrà assicurato con la Voce 0722; se il tirocinio ha per oggetto attività metal-meccaniche, e lo stagista svolgerà presso l’ospitante lavori da tornitore, andrà assicurato con la Voce 6240; se il tirocinio ha per oggetto attività commerciali, e lo stagista svolgerà presso l’ospitante lavori da commesso, andrà assicurato con la Voce 0111; ecc.

Indennizzo degli infortuni

Ai fini del riconoscimento e dell’indennizzo Inail degli eventi infortunistici (e tecnopatici) che possono accadere allo stagista durante il suo percorso formativo, si applicano le normali regole che la legislazione e le disposizioni vigenti prevedono per la generalità degli altri assicurati, sebbene con qualche correttivo dovuto alle particolari modalità di svolgimento del rapporto di stage.

Per questo motivo, ai sensi dell’art. 52, D.P.R. n. 1124/ 1965 e s.m.i., lo stagista, in caso d’infortunio, ha l’obbligo di darne immediata notizia al soggetto promotore o a chi in sua vece svolge le funzioni di assicurante, e di fargli avere i dati identificativi del certificato che il medico o la struttura sanitaria che per prima l’ha soccorso, ha redatto e inoltrato direttamente all’Inail per via telematica.

A sua volta il soggetto promotore dello stage o l’assicu-rante ai fini Inail che ne fa le veci, ai sensi dell’art. 53, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., deve provvedere, entro 2 giorni da quando è venuto a conoscenza dell’evento, con la rice-zione dei dati del certificato medico, a inoltrare nel sito Inail, e con riferimento alla sua corretta PAT in corso:

  • la Comunicazione d’infortunio telematica, a mero titolo statistico e informativo, se l’evento lesivo è stato certificato con una prognosi fino a 3 giorni, escluso quello dell’evento;
  • la Denuncia d’infortunio telematica, a titolo assicura-tivo e indennitario, se l’evento infortunistico è stato, invece, certificato con una prognosi superiore a 3 giorni, sempre escluso quello dell’evento.

Nel caso in cui, evidentemente per errore o disguido, lo stagista dovesse informare dell’infortunio e/o trasmet-tere i dati del certificato medico dell’infortunio al sog-getto ospitante, dovrà essere quest’ultimo che dovrà premurarsi d’informare tempestivamente il promotore, affinché questi possa provvedere alla redazione e all’i-noltro online all’Inail della Comunicazione o Denuncia d’infortunio.

In tale ipotesi, il termine dal quale far decorrere i 2 giorni utili per l’inoltro online all’Inail della Denuncia/ Comunicazione d’infortunio, decorrono da quando il sog-getto promotore dello stage è materialmente venuto in possesso del certificato medico che ha ricevuto per il tramite dell’azienda ospitante.

Le prestazioni che l’assicurazione Inail eroga agli stagisti vittime di infortuni occorsi nello svolgimento delle attività previste dai tirocini extracurriculari, sono le stesse che l’Istituto eroga a tutti gli altri lavoratori assicurati.

 

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi

ConsulentedelLavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
29 Marzo 2024

Archiviato in: Informative dello Studio

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