SETTORE EMERGENZA CORONAVIRUS
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEL 16.12.2020:
FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE
RIFERIMENTI
- Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020, articolo 2
IN SINTESI
Il Decreto “Ristori quater” (Decreto Legge n. 157/2020) dispone la sospensione dei termini di versamento che scadono il prossimo 16 dicembre 2020 relativi a
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta nonché
- contributi previdenziali e assistenziali.
Stante la complessa platea dei potenziali destinatari della misura, si renderà necessaria, da parte degli intermediari, un’attenta attività di analisi e valutazione azienda per azienda. È verosimile ritenere che vi sia l’esigenza di verificare la volontà stessa dei propri clienti di avvalersi della sospensione nonché di raccogliere informazioni che non sempre risultano a disposizione di chi si occupa dell’elaborazione dei cedolini paga (vedi, ad esempio, il dato relativo all’eventuale perdita di fatturato).
Il Decreto “Ristori quater” (Decreto Legge n. 157/2020) dispone la sospensione dei termini di versamento che scadono il prossimo 16 dicembre 2020 relativi a
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta nonché
- contributi previdenziali e assistenziali.
NB | Stante la complessa platea dei potenziali destinatari della misura, si renderà necessaria, |
da parte degli intermediari, un’attenta attività di analisi e valutazione azienda per azienda. |
- verosimile ritenere che vi sia l’esigenza di verificare la volontà stessa dei propri clienti di avvalersi della sospensione nonché di raccogliere informazioni che non sempre risultano a disposizione di chi si occupa dell’elaborazione dei cedolini paga (vedi, ad esempio, il dato relativo all’eventuale perdita di fatturato).
Per venire incontro a tali esigenze, si propone un esempio di fac-simile di comunicazione da inviare alle aziende/clienti.
FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE | |
NB | Preme evidenziare che il fac-simile di seguito riportato intende fornire uno spunto per |
l’eventuale comunicazione che si deciderà di inviare alle aziende e andrà modificato in | |
funzione delle realtà effettivamente gestite. |
Oggetto: Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 dicembre 2020
La presente comunicazione dovrà essere debitamente compilata e restituita tramite e-mail allo Scrivente Studio entro il giorno 11/12/2020 qualora si intenda avvalersi della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi del 16 dicembre 2020.
Gentile Azienda,
il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 (c.d. Decreto Ristori quater) dispone, all’articolo 2, la sospensione dei termini di versamento in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 relativi a
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta,
- contributi previdenziali e assistenziali.
Possono avvalersi della sospensione:
- Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e con diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019.
Non disponendo dei dati relativi all’ammontare dei ricavi/compensi del 2019 nonché all’eventuale riduzione del fatturato/corrispettivi per il mese di novembre 2020, La invitiamo a barrare la casella di seguito riportata nel caso in cui ritenga di soddisfare i predetti requisiti ed intenda avvalersi della sospensione dei versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020.
- Soggetti che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2020.
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Non disponendo del dato relativo all’inizio dell’attività successivo al 30 novembre 2020, La invitiamo a barrare la casella di seguito riportata nel caso in cui ritenga di soddisfare il predetto requisito e intenda avvalersi della sospensione dei versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020.
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- Soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal DPCM 3 novembre 2020.
Dai dati in nostro possesso, risulta che Lei soddisfi il requisito sopra indicato. La invitiamo, pertanto, a barrare la casella di seguito riportata nel caso in cui intenda avvalersi della sospensione dei versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020.
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- Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni arancioni (Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria) e nelle Regioni rosse (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).
Dai dati in nostro possesso, risulta che Lei soddisfi il requisito sopra indicato. La invitiamo, pertanto, a barrare la casella di seguito riportata nel caso in cui intenda avvalersi della sospensione dei versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020.
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- Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL n. 149/2020
(commercio) con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni rosse (Abruzzo,
Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).
Dai dati in nostro possesso, risulta che Lei soddisfi il requisito sopra indicato. La invitiamo, pertanto, a barrare la casella di seguito riportata nel caso in cui intenda avvalersi della sospensione dei versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020.
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- Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni rosse (Abruzzo, Calabria,
Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).
Dai dati in nostro possesso, risulta che Lei soddisfi il requisito sopra indicato. La invitiamo, pertanto, a barrare la casella di seguito riportata nel caso in cui intenda avvalersi della sospensione dei versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020.
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I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Nel caso in cui abbia espresso la volontà di avvalersi della sospensione dei versamenti del 16 dicembre 2020, La invitiamo ad esprimere la scelta in merito alle modalità di versamento degli importi sospesi:
- in unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- mediante rateizzazione (fino a un massimo di quattro rate) dal 16 marzo 2021
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Cordiali saluti