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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

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SCONTRINO ELETTRONICO: RESI, NOTE SPESE, 730: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2019

 
NOVITA’ PER IL CONSUMATORE

 

Lo scontrino elettronico non produce assolutamente nessun cambiamento per i consumatori: documenta gli acquisti effettuati, ma reca l’annotazione che ha valore fiscale. Di fatto l’acquirente neanche si accorgerà delle novità, che già da qualche anno la grande distribuzione adotta tale sistema, sebbene in via opzionale.

 

RIMBORSI SPESE E DETRAZIONI FISCALI
Nel caso si abbia diritto a un rimborso, che cosa si potrà esibire in mancanza dello scontrino fiscale? Quello non fiscale attesta comunque gli acquisti effettuati e, legalmente, ha la stessa efficacia del vecchio scontrino ai fini commerciali. Più specificamente, il decreto attuativo dello scontrino digitale prevede che il documento commerciale emesso certifichi l’acquisto effettuato dall’acquirente e abbia piena validità sia ai fini dell’esercizio dei diritti di garanzia, sia per quanto concerne le clausole contrattuali stabilite dalle parti. Il nuovo scontrino costituisce dunque a tutti gli effetti anche documento commerciale valido ai fini fiscali ad esempio per la deduzione delle spese dalla propria dichiarazione fiscale 730 o Unico.

 

COSA CAMBIA PER I COMMERCIANTI
Questi saranno obbligati a rilasciare un documento commerciale, salvo che non sia emessa fattura, adeguandosi alle nuove regole, sin da oggi qualora abbiano un volume d’affari annuo superiore ai 400 mila euro, o, al più tardi, entro fine anno, nel caso in cui i loro introiti siano, invece, inferiori a tale soglia. Gli esercenti saranno collegati direttamente all’Agenzia delle Entrate attraverso un registratore digitale o, per chi volesse rimanere con il modello analogico, adattandolo con un software specifico. Lo scontrino elettronico sarà obbligatorio per tutte le categorie che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, tra le quali quelle di somministrazione di alimenti e bevande, e che non sono tenute all’emissione della fattura elettronica, se non richiesta esplicitamente dal cliente. Sarà dunque necessario essere dotati di un registratore di cassa adeguato.

 
IL BONUS FISCALE

Anche se modesti, sono previsti benefici per adeguare la propria situazione aziendale ai nuovi obblighi. Chi ne acquisterà uno nuovo tra il 2019 e il 2020 si vedrà riconosciuto un bonus fiscale, con un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino a un massimo di 250 euro. Chi invece adatterà il “vecchio” registratore di cassa, potrà ottenere un contributo fino a 50 euro. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione dalla prima liquidazione dell’IVA, immediatamente successiva al mese dell’acquisto o dell’adattamento.

 

 

LE ESENZIONI
Non tutti i commercianti saranno soggetti a questa nuova disposizione. Sono esonerate dallo scontrino fiscale elettronico le categorie già escluse dall’art. 2 del Dpr 696/96 dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale. A titolo di esempio non esaustivo si citano: tabaccai (e chi vende beni esclusivi dei Monopoli); venditori di carburante; giornalai, ecc.

 

I CONTROLLI
Come cambieranno fuori dai pubblici esercizi i controlli della Guardia di Finanza sull’emissione degli scontrini? Coloro che attualmente emettono scontrino fiscale dovranno continuare ad emettere un documento commerciale anche se non sarà valido ai fini fiscali. Tale nuovo documento deve obbligatoriamente essere memorizzato da appositi registratori di cassa che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Gli organi di verifica potranno dunque continuare ad accertare violazioni in materia tributaria. Anzi, lo strumento ha l’obiettivo di contrastare l’evasione in quanto l’Agenzia delle Entrate avrà immediata contezza dei corrispettivi dei contribuenti. È, infatti, prevista la trasmissione giornaliera elettronica dei dati.

 

LA MORATORIA SULLE SANZIONI
Con la Circolare N. 15/E “Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi”, del 29 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate rende nota altresì una moratoria di sei mesi sulle sanzioni per chi non si è ancora attrezzato all’invio dei corrispettivi giornalieri per via telematica e un servizio web per memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati senza avvalersi dei registratori ad hoc.

Le predette sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul lavoro aggiunto.

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
17 Luglio 2019

Archiviato in: Informative dello Studio

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