PREMESSA
L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dopo il susseguirsi
della circolare Inps n. 76/2022 e del messaggio n. 2637/2022, ripercorre le novità diffuse
dall’istituto rispetto alle conseguenze a livello contributivo generate dalla riforma degli
ammortizzatori sociali. Oltre a schemi pratici relativi ai codici autorizzativi di nuova
emanazione e all’esposizione degli elementi tecnici di composizione dei flussi Uniemens,
il documento puntualizza e approfondisce gli aspetti di maggiore interesse relativi, fra gli
altri, alla platea dei beneficiari degli ammortizzatori, alla codatorialità e al periodo
transitorio dei fondi di solidarietà
- I RIFLESSI CONTRIBUTIVI DELLA RIFORMA DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI DEL 2022
La legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha modificato la normativa in
materia di ammortizzatori sociali contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.
Dalle disposizioni emerge la volontà del legislatore di creare un collegamento tra gli
ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015 e le politiche attive del lavoro, al fine
di riqualificare e ricollocare il personale nelle fasi di transizione. L’intervento legislativo,
peraltro, al fine di creare un sistema di protezione sociale universale, ha ampliato la
platea di lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale.
In particolare, è stata superata l’alternatività tra le tutele previste dal Titolo I e quelle del
Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa
sulle prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e
straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di
solidarietà bilaterali.
A seguito delle predette modifiche, con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022, l’Inps ha
illustrato le modifiche riguardanti gli aspetti di natura contributiva in materia di cassa
integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e di Fondi di solidarietà. L’istituto
previdenziale, inoltre, ha fornito le istruzioni operative per la composizione dei Flussi
Uniemens e le istruzioni contabili per il recupero dell’arretrato, che, tuttavia, con il
successivo messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022, sono state parzialmente rivedute e
modificate con la finalità di concedere un più congruo arco temporale applicativo. - L’AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, cc. 191 e 192, ha modificato le disposizioni degli
articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015 e ha disposto l’ampliamento della platea dei lavoratori
quali possibili beneficiari delle integrazioni salariali. In particolare, il legislatore ha
disposto che nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti
dal 1° gennaio 2022, ferma restando l’esclusione dei lavoratori con qualifica di dirigenti1,
possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale, in aggiunta ai
lavoratori dipendenti già inclusi dalla previgente normativa, anche i lavoratori a
domicilio2 e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
apprendistato di alta formazione e ricerca3.
Con preciso riferimento, invece, all’apprendistato professionalizzante, il novellato
articolo 2 del D.Lgs. n. 148/2015 dispone che per i periodi di sospensione o di riduzione
dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non sia più limitato l’accesso alle
integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale e,
parallelamente, viene meno l’ulteriore limitazione per cui se il datore di lavoro era
destinatario dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, la copertura
per gli apprendisti professionalizzanti riguardava soltanto la cassa integrazione
ordinaria.
Per quanto attiene ai lavoratori a domicilio, l’Inps ha precisato che, a seguito delle
modifiche introdotte all’articolo 2 del D.Lgs. n. 148/2015, in ragione della disciplina
contenuta all’articolo 1 della legge n. 877/19734, l’esclusione dall’accesso alle integrazioni
salariali prevista dal comma 1 dell’articolo 9 della legge n. 877/19735, debba valutarsi
come implicitamente abrogata.
Tuttavia, a seguito delle indicazioni contenute nella più volte citata circolare n. 76/2022,
resta in vigore la disposizione di cui al successivo articolo 2, secondo comma, della
medesima legge n. 877/1973 secondo cui: “È fatto divieto alle aziende interessate da
programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato
licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno
rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle
sospensioni”.
Tutto ciò premesso, in considerazione di quanto appena argomentato e come peraltro
ribadito dall’istituto previdenziale, ne deriva che a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i
datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’istituto alla matricola
aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei
trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del D.Lgs. n.148/2015,
di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi
tipologia, e i lavoratori a domicilio. Tale obbligo contributivo sussiste, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli,
precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022. L’Inps, inoltre, ha fornito le indicazioni in riferimento all’apprendista mantenuto in
servizio al termine del periodo di apprendistato 6 . In particolare, in ragione delle
modifiche apportate all’articolo 2 del D.Lgs. n. 148/2015, a decorrere dai periodi di paga
di gennaio 2022, varia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti
di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in
servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 – in quanto il
datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei
trattamenti di integrazione salariale secondo le indicazioni contenute nella presente
circolare. Fermi tali presupposti, la misura della contribuzione varia, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio.
Infatti, se tali lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei
trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro
rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di
lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al
versamento della contribuzione CIGS. Sul tema, inoltre, l’istituto ha altresì precisato che
ai fini della determinazione della contribuzione dovuta, la procedura di calcolo è
adeguata a decorrere dal periodo di paga luglio 20227 e, pertanto, i datori di lavoro non
dovranno procedere ad alcun adempimento regolarizzativo per i periodi precedenti alla
suddetta decorrenza. Invece, per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio
2022 e mantenuti in servizio, la contribuzione, per un anno dalla prosecuzione del
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, rimane determinata nella
misura prevista nel corso del periodo di apprendistato. - LA CIGS: AMBITO DI APPLICAZIONE E CONTRIBUZIONE
La legge di Bilancio 2022, apportando numerose modifiche in seno all’art. 20 del D.Lgs.
n. 148/2015, ha ridisegnato il perimetro di applicazione della cassa integrazione
guadagni straordinaria (CIGS), nella logica dell’allargamento della platea dei datori di
lavoro coinvolti.
Con l’introduzione, nell’ambito del richiamato art. 20, del comma 3-bis, è stato infatti
previsto che “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di
intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano
applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e
40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1”.
Sotto un profilo generale, la provvidenza viene quindi estesa a tutti i soggetti datoriali –
in termini indipendenti dal settore d’inquadramento previdenziale – che, nel semestre di
riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e non siano aderenti ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n.
148/2015, anche se destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Il requisito occupazionale è determinato, ai sensi del nuovo art. 2-bis del D.Lgs. n.
148/2015, comprendendo nel calcolo della forza aziendale tutti i lavoratori, inclusi i
dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la
propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Nella circostanza in cui il datore di lavoro operi con più matricole contributive che, in
ragione del diverso inquadramento, comportino l’accesso a tutele salariali differenziate
tra cassa integrazione ordinaria e FIS, ai fini della determinazione del requisito
dimensionale di cui all’articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, il computo della
media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti
denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro. La circolare
n. 76/2022 ha, tuttavia, precisato che tali modalità di computo si applicano considerando
unicamente i lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole
rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS) non
considerando i dipendenti iscritti sulle matricole appartenenti a settori che comportano
l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n.
148/2015. Devono, invece, essere conteggiati i lavoratori che risultino dipendenti da
datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi, ma che occupano un
numero di lavoratori inferiore a quello stabilito dai decreti istitutivi alla data di entrata in
vigore della legge di Bilancio 2022, tenuto conto di quanto previsto per il c.d. periodo
transitorio.
Restano destinatari della CIGS, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del
trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le
imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che siano iscritti nel registro di cui
all’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 148/2013 (cfr. articolo 20, comma 3-ter, del D.Lgs. n.
148/2015).
Dal 1° gennaio 2022, la CIGS trova altresì applicazione per i datori di lavoro titolari di
farmacie (C.S.C. 7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che abbiano occupato
mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non essendo
destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale di cui all’articolo 10 del D.Lgs.
n. 148/2015, né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40
del medesimo decreto legislativo – sono soggetti alla disciplina del FIS8 cui è possibile
richiedere l’Assegno di integrazione salariale esclusivamente con riferimento a causali
ordinarie.
È appena il caso di ricordare che, in ragione delle modificazioni intervenute in materia, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, il FIS è destinato al sostegno reddituale dei lavoratori
dipendenti da datori di lavoro che occupino almeno un dipendente e che non rientrano
nel campo di applicazione della CIGO e dei Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali
alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-AltoAdige. Nella circostanza in cui tali soggetti datoriali abbiano fatto registrare una media
di dipendenti superiore a 15 sono attratti alla sfera di applicazione della CIGS e ai relativi
obblighi contributivi.
Rimangono, a contrario, esclusi dal campo di applicazione della CIGS:
• i datori di lavoro attratti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs.
n. 148/2015;
• le aziende industriali a capitale interamente pubblico;
• le aziende dello spettacolo inquadrate con C.S.C. 1.12.10 (contraddistinte dal C.A.
“1D”), con C.S.C. 1.18.08, 1.18.09, 1.18.10, 7.07.09;
• le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento, le imprese
ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti
autoservizi pubblici di linea tenute all’osservanza delle leggi n. 628/1952 e n.
1054/1960 o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
• gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;
• le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari;
• le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai
e simili.
Non si assiste ad alcuna modificazione per quanto concerne la misura della
contribuzione che resta fissata allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del
lavoratore.
In ossequio all’art. 1, comma 220, della legge n. 234/2021, per il solo anno 2022, l’aliquota
contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS è ridotta dello 0,63% per le imprese di
cui all’articolo 1, comma 219, lettera c), della stessa legge, vale a dire per i datori di lavoro
che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
La misura della contribuzione de qua è quindi pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del
datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore).
Tenuto conto dell’opzione normativa appena richiamata, i datori di lavoro con un
numero di dipendenti inferiore a 15, di cui all’art. 20, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 148/2015,
ossia le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste
derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e i movimenti politici e le
loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, continueranno a scontare l’aliquota dello
0,90% (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30 a carico del lavoratore)
dell’imponibile contributivo. Questi ultimi soggetti datoriali usufruiranno dello sconto
contributivo al verificarsi della forza lavoro mediamente pari a 15 dipendenti nel
semestre precedente. - LA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
Sotto un profilo generale non si individuano modificazioni per la contribuzione
addizionale a carico dei datori di lavoro per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Per quella dovuta in caso di utilizzo della CIGO e della CIGS, anche in deroga ai limiti
massimi di cui agli articoli 4, 12 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal periodo di
paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, tenuto
conto delle disposizioni di cui all’art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 148/2015, l’entità è stabilita
in misura:
• del 9% fino a 52 settimane;
• del 12% da 53 a 104 settimane fruite;
• del 15% oltre le 104 settimane utilizzate.
Tali percentuali devono essere applicate sulla retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Nel caso di ricorso alle prestazioni del FIS,
la contribuzione addizionale è fissata in ragione del 4% della retribuzione persa ai sensi
dell’articolo 29, comma 8, del D.Lgs. n. 148/2015. Per le aziende virtuose, a decorrere dal
1° gennaio 2025, sono previste riduzioni nell’entità dell’aliquota di assoggettamento.
In ogni caso, la contribuzione addizionale non è dovuta (cfr. Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, circolare n. 24/2015):
1) per gli eventi oggettivamente non evitabili nell’ambito della CIGO (cfr. articolo 13,
comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015);
2) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, (cfr. articolo 8, comma 8-bis,
legge n. 160/1988);
3) dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del D.L.
n. 148/1993;
4) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività
aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano al trattamento di CIGS per le
causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.
In caso di mancato rispetto della rotazione stabilita in sede di accordo sindacale all’esito
dell’esame congiunto di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015, la contribuzione addizionale
dovuta a carico del soggetto datoriale subisce un incremento dell’1% a carattere
sanzionatorio. L’incremento si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato
rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata
accertata la violazione (cfr. D.L. n. 94956/2016).
Si ricorda poi come la contribuzione addizionale sia stata esclusa con circolare Inps n.
143/2020, con una forte inversione di orientamento da parte del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, nel caso della CIGS ex art. 41 c. 7 del D.Lgs. n. 148/2015, attivata
nell’ambito del contratto di espansione. - ASPETTI CONTRIBUTIVI CONNESSI ALLA FORMAZIONE
NELL’AMBITO DELLA CONDIZIONALITÀ
Il nuovo articolo 25-ter del D.Lgs. n. 148/2015, così come introdotto dalla legge di Bilancio
2022 e modificato dal D.L. n. 4/2022, impone ai lavoratori destinatari della CIGS per le
causali di cui all’articolo 21 e per quelle di cui al Titolo II del medesimo decreto, di
partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, pur in costanza di
rapporto di lavoro con l’impresa.
L’Inps, con la circolare n. 76/2022, ha precisato che, nella circostanza in cui il datore di
lavoro corrisponda un corrispettivo ai beneficiari dell’integrazione salariale durante il
periodo in cui sono impegnati nel suddetto percorso di formazione, tali somme:
• sono soggette all’ordinario prelievo contributivo costituendo imponibile contributivo
a tutti gli effetti di legge;
• seppure corrisposte in costanza di integrazione salariale, non incidono sulla
determinazione della retribuzione persa che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n.
148/2015, è calcolata sulla base della “retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate”.
Sulla base di questi presupposti, l’istituto ha precisato che la base di calcolo del
contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del D.Lgs. n.
148/2015, determinata dalla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per
le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, che è, al contempo, anche la base
di calcolo per l’integrazione salariale e per la contribuzione figurativa e correlata), non è
alterata dalle ulteriori somme corrisposte al lavoratore per la partecipazione alla
formazione durante le ore dei suddetti interventi di integrazione salariale. - I CASI DI CODATORIALITÀ E CONTRATTO DI RETE
All’interno della circolare n. 76/2022, l’Inps ha fornito talune precisazioni in riferimento a
codatorialità e contratto di rete. In proposito, giova ricordare che ai sensi della disciplina
di cui all’articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dell’articolo 30, comma
4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori possono essere
assunti in codatorialità nell’ambito di un contratto di rete. Relativamente agli obblighi
comunicativi e contributivi in capo al datore di lavoro, inoltre, si richiama la disciplina
contenuta all’interno del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29
ottobre 2021, n. 205, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2021, ed entrato
in vigore lo scorso 23 febbraio 2022.
In riferimento alla tematica oggetto di analisi, l’istituto ha ribadito che con il sopracitato
decreto è stato previsto che le imprese aderenti a un contratto di rete debbano
effettuare le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti
di lavoro in regime di codatorialità per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito. - APPROFONDIMENTO
del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni di legge. In caso di nuova
assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, inoltre, nella predetta
comunicazione deve essere indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo
dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
Alla luce di quanto richiamato, l’Inps ha evidenziato come ai fini del computo dei suddetti
lavoratori per la determinazione della forza aziendale e, quindi, per la compilazione
dell’elemento <ForzaAziendale>, si debba considerare che:
• i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati
in regime di codatorialità, sono imputati e conteggiati esclusivamente in capo
all’impresa di provenienza, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle
regole già in uso proprie della fattispecie del contratto di lavoro (contratto a tempo
pieno, part-time, a tempo determinato, etc.);
• in caso di nuova assunzione di lavoratori da utilizzare in codatorialità, gli stessi sono
imputati e conteggiati in capo all’impresa individuata ai fini dell’inquadramento
previdenziale e assicurativo nella relativa comunicazione del soggetto incaricato
dalla rete, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole proprie
della fattispecie del contratto di lavoro stipulato in codatorialità (contratto a tempo
pieno, part-time, a tempo determinato, etc.);
• i lavoratori in distacco ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003
nell’ambito di un contratto di rete sono computati, secondo la regola generale, in
capo al datore di lavoro distaccante. - FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
La legge n. 234/2021 ha modificato l’aliquota del contributo ordinario del FIS,
prevedendo che, dal 1° gennaio 2022, il FIS sia finanziato da un contributo ordinario dello
0,5 o 0,8% dell’imponibile previdenziale a seconda delle dimensioni del datore di lavoro:
Dimensione datore di lavoro Aliquota c/dipendente Aliquota c/datore di lavoro
1-5 0,17% 0,33%
>5 0,27% 0,53%
La soglia dimensionale viene verificata mensilmente sulla media occupazionale nel
semestre di riferimento. Conseguentemente, il requisito occupazionale può comportare
una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, in caso di variazione del
numero dei dipendenti occupati. Aliquota contributiva ordinaria per il 2022
L’aliquota ridotta di alimentazione del FIS per il 2022
Dimensione datore di lavoro Aliquota ordinaria Aliquota ridotta
1-5 0,50% 0,15%
6-15 0,80% 0,55%
> 15 0,80% 0,69%
> 50 (commercio, terziario, turismo, logistica) 0,80% 0,24%
I datori di lavoro (soggetti al FIS) con più posizioni contributive che realizzano il requisito
occupazionale, più di 5 fino a 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più
matricole, dovranno darne comunicazione alla sede territoriale Inps di competenza a
mezzo cassetto bidirezionale, per consentire l’attribuzione del Codice Autorizzazione
“0G”. Il c.a. da richiedere diviene “0W” nel caso di datori di lavoro con più di 15 lavoratori
da computare su più matricole, mentre lo stesso sarà identificato con “9E” per le imprese
commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con più posizioni
contributive che realizzano il requisito occupazionale di più di 50 dipendenti
computando più matricole. Tali codici sono acquisibili dal periodo di competenza luglio
2022 e fino al 31 dicembre 2022. Dal periodo di competenza gennaio 2023, i 3 codici
saranno eliminati automaticamente dalle posizioni e sarà attribuito il c.a. “9N” che andrà
richiesto dalle imprese costituite dal 2023 se operano con più posizioni contributive
realizzando il requisito occupazionale di più di 5 dipendenti computando i lavoratori
denunciati su più matricole.
Per il recupero o versamento del contributo FIS, da gennaio a giugno 2022, i datori di
lavoro valorizzeranno i seguenti elementi:
Percorso: <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>
Elemento <CodiceCausale> Causale
L029 Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%
L030 Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%
M029 Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%
M030 Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%
M031 Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%
M037 Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%
M033 Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%
M034 Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%
Elemento Dato da inserire
<IdentMotivoUtilizzoCausale> Retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento
<AnnoMeseRif> Anno e mese di riferimento della contribuzione
APPROFONDIMENTO
Qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello
Codice <ImportoAnnoMeseRif> Importo del contributo
(aliquota applicata all’imponibile contributivo)
M029 0,15%
M030 0,10%
M031 0,04%
M037 0,69%
M033 0,24 - FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
La riforma degli ammortizzatori, nell’intento di garantire coperture universalistiche, ha
disposto l’istituzione dei Fondi di solidarietà, dal 1° gennaio 2022, per tutti i datori di
lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola CIGO e che abbiano un dipendente.
Dunque, dall’inizio del 2022 la disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale e l’obbligazione contributiva connessa non riguarda i datori di
lavoro coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26), alternativi (vale a dire quelli della
somministrazione e dell’artigianato di cui all’art. 27) e i Fondi territoriali intersettoriali
delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 40). Alla luce di questa direttrice di
riforma, i datori di lavoro rientranti nel campo dei Fondi di solidarietà con almeno un
dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di
solidarietà restando fuori dal campo di applicazione della CIGS (in carenza del requisito
dimensionale). Di conseguenza, nel caso dei fondi bilaterali alternativi e territoriali
rientrano anche i datori di lavoro, in possesso degli altri requisiti, con almeno un
dipendente.
→ Se i fondi sono già costituiti al 1° gennaio 2022, nel caso in cui prevedano una soglia
dimensionale di accesso al Fondo maggiore di un dipendente (es. Fondo per le attività
professionali con soglia dimensionale di più di 3 dipendenti) dovranno adeguarsi entro
il 31.12.2022; i Fondi istituiti sono disponibili al link (https://www.lavoro.gov.it/temi-epriorita/
ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondi-disolidarieta-
istituiti.aspx) con i rispettivi decreti istitutivi;
→ Nel caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del settore, dal 1° gennaio 2023,
rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS dove saranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro. I Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 1° gennaio 2022, che dovranno adeguarsi
entro il 31 dicembre 2022, sono:
• Fondo del trasporto pubblico: soglia dimensionale > 5 dipendenti nel semestre di
riferimento;
• Fondo del settore marittimo: soglia dimensionale > 5 dipendenti nel semestre di
riferimento;
• Fondo della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: soglia dimensionale > 5
dipendenti nel semestre di riferimento con possibilità di adesione volontaria per
datori da 1 a 5 dipendenti;
• Fondo per le attività professionali: soglia dimensionale > 3 dipendenti nel semestre
di riferimento;
• Fondo dei servizi ambientali: soglia dimensionale > 5 dipendenti nel semestre di
riferimento.
Nel periodo transitorio, i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore alle
soglie citate dall’1.1.2022 rientreranno nel campo del FIS corrispondendo il versamento
del contributo ordinario beneficiando delle prestazioni erogate dal FIS, tranne il Fondo
di solidarietà della provincia di Bolzano-Alto Adige: per i datori di lavoro entro i 5
lavoratori che avevano optato volontariamente per tale Fondo permarrà l’assicurazione
nei confronti dello stesso.
Quei datori di lavoro che operano con più posizioni contributive e realizzano il requisito
occupazionale computando i lavoratori distribuiti su più matricole (con c.a. “2C” e “6G”),
resteranno assoggettati alla disciplina dei Fondi di appartenenza nelle more
dell’adeguamento dei rispettivi decreti.
Dal 1° gennaio 2022, le aliquote di contribuzione ordinaria ai Fondi si applicano a tutti i
lavoratori dipendenti, apprendisti e lavoratori a domicilio inclusi.
Per il versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà, relativo alle
mensilità da gennaio a giugno 2022 afferente ai lavoratori in forza, inclusi i lavoratori a
domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore
uguale a “PA”, “PC”, “M0”, “M1”), i datori di lavoro valorizzeranno i seguenti elementi:
Percorso: <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>
→ La sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato
Elemento Valorizzazione
<CodiceCausale> M036 – Versamento contributo di finanziamento Fondo di
solidarietà 2022
<IdentMotivoUtilizzoCausale> Retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento
<AnnoMeseRif> Anno e mese di riferimento della contribuzione
<ImportoAnnoMeseRif> Contributo relativo al Fondo di appartenenza → La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi
(gennaio-giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di
competenza di luglio, agosto e settembre 2022.
→ In riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA),
l’Inps ha ricordato che dal 2022 risultano destinatarie delle tutele di tale Fondo anche le
imprese artigiane che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, della CIGS classificate con i
seguenti C.S.C.: 4.18.03 con C.A. 5K, 4.XX.XX con C.A. 3X e 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con
C.A. 3P e 3X.
N.B. I datori di lavoro in possesso dei c.a. “0S”, “1Z”, “6P”, “7B” “7V” per il recupero del
contributo CIGS, versato e non dovuto, utilizzeranno il codice “L028”. - IL RIMBORSO DELLE QUOTE DI TFR AI SENSI DELL’ARTICOLO
21, COMMA 5, DEL D.LGS N. 148/2015
Il comma 5 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015 ha subito una notevole trasformazione
inerente le modalità di fruizione della causale ‘contratto di solidarietà della CIGS’,
illustrate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 1/2022, par.
12c. La circolare Inps ricorda come, al ricorrerne di tutti i requisiti, sia rimasta invariata
la previsione di rimborso delle quote maturate di TFR (ordinariamente a carico del datore
di lavoro) dei lavoratori posti in CIGS con la causale ‘contratto di solidarietà’. Restano
anche le eccezioni a tale rimborso, richiedibile dal datore di lavoro, previste
tassativamente dalla norma (lavoratori licenziati individualmente per giustificato motivo
oggettivo o licenziamento collettivo ex L. 223/1991 entro 90 giorni dal termine del
periodo di fruizione della solidarietà o entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione
di un ulteriore trattamento di CIGS concesso entro 120 giorni dal termine del
trattamento precedente).
In riferimento al rimborso o al recupero delle quote di TFR, esposto sulla denuncia
UniEmens (con codice L045 per il relativo recupero), l’Inps ha chiarito come la norma non
preveda né un termine esplicito dal quale il datore di lavoro possa esercitare il diritto di
recupero delle quote, né, soprattutto, un termine di decadenza. Sulla base del tenore
letterale della norma del 2015, tuttavia, l’istituto deduce che il datore di lavoro potrà
iniziare a recuperare le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa per effetto della
CIGS solo dopo il decorso del termine sospensivo dei 90 giorni previsto dalla norma (o
dalla fine della fruizione della CIGS con causale di solidarietà o dalla fine dell’ulteriore
trattamento di CIGS richiesto entro 120 giorni dall’esaurimento della solidarietà). Lo
stesso termine sarà quello di decorrenza del termine di prescrizione pari a 10 anni per il
diritto al recupero da parte del datore di lavoro del relativo credito.
L’Inps ricorda inoltre che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria
(generalmente con almeno 50 addetti), l’obbligo contributivo al Fondo resta anche nel
periodo di CIGS con causale di solidarietà seguendo, un doppio iter:
• una volta passato il termine sospensivo dei 90 giorni, procederà al solo recupero
delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa in solidarietà;
APPROFONDIMENTO
• alla maturazione del diritto del TFR (cessazione del rapporto di lavoro) o in caso di
anticipazione, potrà conguagliare le quote di TFR giacenti nel Fondo di Tesoreria o,
nei casi previsti (come quelli di incapienza per la compensazione rispetto ai debiti
contributivi correnti aziendali) richiedendo la domanda di pagamento diretto a
favore del lavoratore. - AGRICOLI E LAVORATORI DELLA PESCA
La legge di Bilancio 2022 è intervenuta anche sulla disciplina della cassa integrazione
salariale per gli operai agricoli (CISOA) e per i lavoratori della pesca. In particolare, la
CISOA è stata estesa ai lavoratori della pesca imbarcati, inclusi i soci lavoratori di
cooperative della pesca e armatori, anche proprietari, imbarcati, ma solo per periodi
diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa per misure di arresto temporaneo
obbligatorio e non obbligatorio.
In un’ottica di armonizzazione rispetto a quanto previsto in materia di CIG, è stato
introdotto un termine decadenziale anche per il conguaglio o rimborso dell’integrazione
salariale a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, vale a dire entro sei mesi
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione dell’ammortizzatore o dalla data del provvedimento di concessione se
successivo. In attesa dell’adozione del decreto interministeriale di disciplina dei criteri di
accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca di cui
all’articolo 1, comma 217, per il 2022 permangono gli obblighi contributivi già in vigore al
31 dicembre 2021.
Per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione, le imprese della pesca
interessate sono tenute a versare il relativo contributo, pari all’1,50%. Per i lavoratori, che
alla luce della riforma e dell’emanando decreto interministeriale, rientrano nel campo di
applicazione della CISOA, le imprese della pesca con matricole caratterizzate dal CSC
1.20.01 (anche con c.a. 3W e 3Z) e 1.19.01 verseranno unicamente l’1,5% a favore della
CISOA che andrà a sostituire l’aliquota finanziamento del FIS (il cui contributo non
risulterà più dovuto dall’1.1.2022) con rimozione del c.a., se presente, 0J. L’Inps ha
specificato che le imprese della pesca, già fruitrici del FIS (con le aliquote sopra ricordate),
anche con riferimento al CSC 1.21.01, continueranno a versare il contributo ordinario al
FIS per i propri lavoratori che non risultano lavoratori imbarcati sulle navi da pesca, in
quanto esclusi dalla CISOA.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro