Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 del D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 viene data attuazione al primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2023, non modifica le disposizioni di legge vigenti (artt. 11 e 13 del TUIR in materia, rispettivamente, di aliquote/scaglioni di reddito e altre detrazioni) ma introduce di fatto una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d’imposta 2024.
Nello specifico, in materia di
- aliquote IRPEF e scaglioni di reddito, il secondo scaglione (range da euro 15.000 ad
NOVITÀ | euro 28.000 con aliquota marginale del 25% nel periodo d’imposta 2023) viene assorbito | |
dal primo che, pertanto, nel periodo d’imposta 2024, ricomprende i redditi fino ad euro | ||
28.000 con aliquota marginale del 23%. Risultano, invece, confermati gli scaglioni di | ||
reddito successivi e le corrispondenti aliquote marginali; |
- detrazioni d’imposta, viene incrementata la detrazione spettante per i redditi fino ad euro 15.000 che passa da euro 1.880 ad euro 1.955 su base annua;
- detrazioni per oneri (di norma applicate in sede di dichiarazione dei redditi), viene stabilita una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione ad alcuni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a euro 50.000;
- trattamento integrativo, viene introdotto un meccanismo correttivo a favore dei titolari di reddito non superiore ad euro 15.000, in base al quale la verifica della presenza di
IRPEF lorda di importo superiore alle detrazioni spettanti (condizione richiesta per il riconoscimento della misura) va effettuata considerando la detrazione di euro 1.880 (in vigore nel 2023) e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 pari euro 1.955.
Nel presente Aggiornamento si propone una panoramica del regime di tassazione del reddito delle persone fisiche in vigore nel periodo d’imposta 2024, evidenziando, da un lato, le novità intervenute a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 216/2023 e riepilogando, dall’altro, anche le regole non soggette a modifica.
ALIQUOTE, SCAGLIONI DI REDDITO E ALTRE DETRAZIONI
Il D.Lgs. n. 216/2023 fissa, per il periodo d’imposta 2024, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
fino a 28.000 euro | 23% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.000 euro | 43% |
Rispetto alle aliquote e agli scaglioni in vigore fino al 31.12.2023 (e ancora previsti dall’art. 11, comma 1, TUIR),
Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
fino a 15.000 euro | 23% |
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro | 25% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.000 euro | 43% |
Nel periodo d’imposta 2024, il secondo scaglione di reddito (range da euro 15.000 ad euro 28.000 con aliquota marginale del 25%) viene assorbito nel primo scaglione (che ricomprende così i redditi fino ad euro 28.000) con aliquota marginale del 23%.
Risultano, invece, confermati gli scaglioni di reddito successivi e le corrispondenti aliquote marginali.
Il D.Lgs. n. 216/2023 fissa, per il periodo d’imposta 2024, i seguenti importi per le detrazioni da lavoro dipendente e assimilato:
Reddito complessivo | Detrazione spettante | ||||||||
RC < 15.000 | euro 1.955* | ||||||||
15.000 < RC < 28.000 | 1.910 + 1.190 x (28.000 – RC)** | ||||||||
13.000 | |||||||||
28.000 < RC < 50.000 | 1.910 x (50.000 – RC)** | ||||||||
22.000 | |||||||||
- L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000. Si tratta di una maggiorazione che va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non è soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.
Rispetto alle Altre detrazioni in vigore fino al 31.12.2023 (e ancora previste dall’art. 13, comma 1 del TUIR),
Reddito complessivo | Detrazione spettante | ||||||||
RC < 15.000 | euro 1.880* | ||||||||
15.000 < RC < 28.000 | 1.910 + 1.190 x (28.000 – RC)** | ||||||||
13.000 | |||||||||
28.000 < RC < 50.000 | 1.910 x (50.000 – RC)** | ||||||||
22.000 | |||||||||
La novità che si riscontra, per il periodo d’imposta 2024, consiste nell’aumento della detrazione per i redditi fino ad euro 15.000 (art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR), da euro 1.880 ad euro 1.955 (incremento di euro 75). Rimangono, invece, confermati i restanti importi potenziali delle Altre detrazioni così come le formule per la relativa quantificazione.
Si evidenzia che, nell’ambito del medesimo scaglione di reddito assoggettato ad aliquota del 23% (redditi fino ad euro 28.000), nel 2024, si applicano detrazioni d’imposta differenziate tra chi produce un reddito fino ad euro 15.000 (detrazione annua pari ad euro 1.955, da rapportare alla durata del rapporto di lavoro) e chi produce un reddito superiore ad euro 15.000 ma non ad euro 28.000 (detrazione potenziale pari ad euro 1.910 più il correttivo di euro 1.190 che risente del coefficiente risultante dal rapporto presente nella formula di calcolo, sempre su base annua e da rapportare alla durata del rapporto).
Novità 2024
scaglioni e aliquote IRPEF
altre detrazioni
unificazione primo e secondo scaglione con aliquota al 23%
aumento a € 1.955 detrazione per redditi fino a € 15.000
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
Nessuna novità, invece, è intervenuta in materia di detrazioni per figli a carico. Tali detrazioni, disciplinate dall’art. 12, comma 1, lettera c) del TUIR, continuano ad essere riconosciute limitatamente ai figli di età pari o superiore a ventuno anni.
La detrazione spetta a condizione che il figlio al quale si riferisce possieda un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51, elevati a euro 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni.
Anche nel periodo d’imposta 2024, dunque, per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni spetta la detrazione teorica di euro 950 il cui valore effettivo deve essere determinato applicando la seguente formula:
Presenza di un unico figlio
Figlio di età pari o superiore a 21 anni
950 x (95.000 – RC) 95.000
In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di euro 95.000 è incrementato di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo. Ai fini del predetto incremento, la presenza di eventuali ulteriori figli, per i quali spetta l’assegno unico e universale, non ha alcuna rilevanza.
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO
Non si rilevano modifiche nemmeno per quanto concerne le detrazioni per coniuge a carico disciplinate dall’art. 12, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2024, le detrazioni in oggetto risultano essere così modulate:
Reddito complessivo | Detrazione spettante | ||||||||||||||
RC < 15.000 | 800 – 110 x | RC | |||||||||||||
15.000 | |||||||||||||||
15.000 < RC < 29.000 | 690 | ||||||||||||||
29.000 < RC < 29.200 | 690 + 10 | ||||||||||||||
29.200 < RC < 34.700 | 690 + 20 | ||||||||||||||
34.700 < RC < 35.000 | 690 + 30 | ||||||||||||||
35.000 < RC < 35.100 | 690 + 20 | ||||||||||||||
35.100 < RC < 35.200 | 690 + 10 | ||||||||||||||
35.200 < RC < 40.000 | 690 | ||||||||||||||
40.000 < RC < 80.000 | 690 x (80.000 – RC) | ||||||||||||||
40.000 | |||||||||||||||
NB | La detrazione spetta a condizione che il coniuge al quale si riferisce possieda un reddito | ||||||||||||||
complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51. |
DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
Risulta confermata, per il periodo d’imposta 2024, anche la detrazione per altri familiari a carico disciplinata dall’art. 12, comma 1, lettera d) del TUIR.
Pertanto, la detrazione in oggetto continua ad essere così modulata:
Reddito complessivo | Detrazione spettante | ||
RC < 80.000 | 750 x (80.000 – RC) | ||
80.000 | |||
DETRAZIONI PER ONERI
In materia di detrazioni per oneri, per l’anno 2024, viene stabilita una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione ad alcuni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
La decurtazione va operata successivamente alla determinazione dell’ammontare della detrazione tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15, comma 3-bis, del TUIR in base al quale la detrazione spetta:
– per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
– per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
La decurtazione di euro 260 va applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:
- gli oneri per i quali la detrazione è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. 149/2013);
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020).
Ai fini dell’applicazione della decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
In via generale, il sostituto d’imposta attribuisce la detrazione per oneri solo se asseconda la richiesta in tal senso da parte del sostituito. Si tratta, infatti, di detrazioni che vengono generalmente riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi. Nella stessa sede si terrà, pertanto, conto anche delle penalizzazioni previste, compresa la decurtazione di euro 260 stabilita dal D.Lgs. n. 216/2023.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Il D.Lgs. n. 216/2023 interviene anche in materia di trattamento integrativo disciplinato dal DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020: risultano confermati i potenziali destinatari della misura (titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcune tipologie di reddito assimilato), l’ammontare del trattamento (euro 1.200 annui da rapportare alla durata del rapporto di lavoro) nonché le condizioni di spettanza con l’inserimento, a tale ultimo riguardo, di una sorta di meccanismo correttivo volto a salvaguardare i titolari di reddito complessivo fino ad euro 15.000.
Nello specifico, per il periodo d’imposta 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 a condizione che l’imposta lorda (determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) sia di importo superiore alla detrazione da lavoro in vigore nel 2023 (dunque, euro 1.880) e non a quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 (pari euro 1.955).
Con l’innalzamento, da euro 1.880 ad euro 1.955, della detrazione da lavoro per i redditi fino ad euro 15.000, disposto per il periodo d’imposta 2024, si assiste ad un aumento della soglia di reddito imponibile (assoggettato al 23%) che ha IRPEF zero: la soglia di reddito esente da IRPEF passa, infatti, da euro 8.175 [(8.175 x 23%) – 1.880 = 0] del 2023 ad euro 8.500 [(8.500 x 23%) – 1.955 = 0] del 2024. Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, senza l’introduzione di un correttivo in sede di verifica della capienza di IRPEF rispetto alle Altre detrazioni spettanti, i percettori di reddito superiore ad euro 8.175 e fino ad euro 8.500, nel 2024, non avrebbero avuto diritto alla misura di sostegno al reddito per mancanza, appunto, di IRPEF positiva (condizione richiesta per il riconoscimento del trattamento integrativo).
Pertanto, nel periodo d’imposta 2024, ai percettori di reddito complessivo fino ad euro 15.000, ai fini
- della tassazione corrente del reddito prodotto si applicano aliquote, scaglioni e detrazione (euro 1.955 su base annua da rapportare alla durata del rapporto di lavoro) in vigore nel predetto anno;
- della spettanza del trattamento integrativo, la verifica della capienza dell’IRPEF lorda si effettua prendendo a riferimento la detrazione di euro 1.880 vigente nel 2023 (sempre rapportata al periodo di lavoro nell’anno).
Rimane confermato che il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma a condizione che:
- l’imposta lorda (determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) sia di importo superiore alla detrazione da lavoro spettante;
- la somma di detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all’art. 12 TUIR), altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR), detrazioni per oneri
– art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021),
– art. 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),
– art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche),
– art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021), sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Per tali soggetti (c.d. incapienti) il trattamento integrativo spettante è
- riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui,
- determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda (dunque, il trattamento è pari all’incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200).
In via generale, rimane confermato che i sostituti d’imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
ADDIZIONALI IRPEF
In considerazione del fatto che Regioni e Comuni possono stabilire aliquote, rispettivamente, dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF, al fine di consentire agli enti territoriali interessati di adeguarsi alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF in vigore per il periodo d’imposta 2024, il D.Lgs. n. 216/2023 dispone lo slittamento dei termini entro i quali tali enti possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale applicabili per il predetto periodo d’imposta.
Con riferimento all’addizionale regionale, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024 è differito al 15 aprile 2024 (in luogo del termine ordinario fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce). Entro lo stesso termine (15 aprile 2024), Regioni e Province Autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale regionale sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11, comma 1, del TUIR, vigenti per l’anno 2023.
In ogni caso, laddove Regioni e Province Autonome non approvino, entro il 15 aprile NB prossimo, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l’addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.
Ciò porta a ritenere che, verosimilmente, si dovrà attendere la metà di aprile per avere un quadro definitivo della misura delle addizionali regionali da applicare per il periodo d’imposta 2024. Tale circostanza non rappresenta di per sè un problema per i lavoratori in forza dal momento che la quantificazione dell’importo dovuto a tale titolo viene effettuata in sede di conguaglio di fine anno con relativo versamento in forma rateale nell’anno successivo. Lo stesso non vale per quei dipendenti che dovessero cessare nei primi mesi del 2024, in mancanza di una pronuncia da parte della Regione interessata sulla misura dell’addizionale regionale da applicare per il 2024. In tali ipotesi, si ritiene che il sostituto d’imposta debba applicare l’addizionale regionale in base a scaglioni ed aliquote vigenti per l’anno 2023. Se necessario, sarà cura del contribuente sistemare la sua posizione in sede di dichiarazione dei redditi.
Il D.Lgs. n. 216/2023 dispone, inoltre, che Regioni e Province Autonome devono trasmettere, entro il 15 maggio 2024 (in luogo del termine ordinario fissato al 31 gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce), i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale, ai fini della pubblicazione sul sito informatico.
In tema di addizionale comunale, analogamente a quanto previsto per Regioni e Province Autonome, i Comuni hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024 così da conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’IRPEF. Entro lo stesso termine (15 aprile 2024), i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11, comma 1 del TUIR, vigenti per l’anno 2023.
In ogni caso, laddove i Comuni non adottino, entro il 15 aprile prossimo, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote o non la trasmettano entro il 20 dicembre prossimo per la relativa pubblicazione sul sito delle Politiche fiscali, per l’anno 2024, l’addizionale comunale si applica sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2023.
A tale riguardo, valgono le medesime considerazioni fatte per le addizionali regionali. Per avere un quadro definitivo delle addizionali comunali da applicare per il periodo d’imposta 2024, sarà necessario attendere il mese di aprile 2024 se non addirittura quello di dicembre 2024.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro