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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

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PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO AIUTI-QUATER: SOGLIA DI ESENZIONE A 3.000 EURO PER I FRINGE BENEFITS

 

RIFERIMENTI

  • Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022

 

IN SINTESI

 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) contenente un ulteriore pacchetto di misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Di assoluto rilievo, per datori di lavoro/sostituti d’imposta e lavoratori, risulta essere l’innalzamento, per il periodo d’imposta 2022, da euro 600 ad euro 3.000, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) contenente un ulteriore pacchetto di misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Di assoluto rilievo, per datori di lavoro/sostituti d’imposta e lavoratori, risulta essere l’innalzamento, per il periodo d’imposta 2022, da euro 600 ad euro 3.000, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

 

LIMITE DI ESENZIONE FRINGE BENEFITS PER IL 2022

Il Decreto Aiuti-quater, all’art. 3, comma 10, interviene sull’art. 12, comma 1 del DL n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) innalzando, con riferimento al periodo d’imposta 2022, da euro 600 a euro 3.000, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Risulta, così, confermata la misura già contenuta nella bozza del decreto circolata nei giorni scorsi.

 

  • Preme evidenziare che il Decreto Aiuti-quater si limita ad incrementare, per il periodo d’imposta 2022, ad euro 3.000 il limite di esenzione per i fringe benefits (intesi come beni e servizi ceduti ai lavoratori nonché somme rimborsate agli stessi per le utenze domestiche), limite fissato, precedentemente, ad euro 600 dal Decreto Aiuti-bis.

Ciò premesso, si ritengono ancora valide e applicabili le indicazioni fornite in materia dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, con particolare riguardo all’assoggettamento, nell’ipotesi in cui il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a euro 3.000, dell’intero importo, dunque, anche della quota di valore inferiore al predetto limite.

 

 

BENI, SERVIZI E SOMME SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000 EURO

In via generale, l’art. 51, comma 3 del TUIR stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore purché non superiore ad euro 258,23. Il superamento di tale limite implica l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente dell’intero valore dei beni e servizi, compresa dunque la quota di valore inferiore ad euro 258,23.

Tra i beni e servizi che sono soggetti al limite di esenzione di euro 258,23, rientrano, a titolo di esempio,

 

  • i buoni acquisto e i buoni carburante,

 

  • i generi in natura prodotti dall’azienda,

 

  • l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali,

 

  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,

 

  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

 

In deroga all’art. 51, comma 3 del TUIR e limitatamente al periodo di imposta 2022, l’art. 12 del Decreto Aiuti-bis

  • fissa un nuovo limite massimo di esenzione e

 

  • amplia contestualmente le tipologie di fringe benefits concessi al lavoratore che possono beneficiare del predetto limite.

 

A tale proposito, l’Agenzia rileva che dalla lettura della norma e delle relative Relazioni illustrativa e tecnica, emerge che, esclusivamente per l’anno di imposta in corso, la disciplina dettata dall’art. 51, comma 3 del TUIR è modificata nei seguenti termini:

 

  • sono incluse tra i fringe benefits concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • il limite massimo di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 3.000,00.

 

Resta fermo che i sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

 

Somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche

Con riferimento alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

 

Ai predetti fini, a parere dell’Agenzia è, inoltre, possibile ricomprendere le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

 

Un ulteriore aspetto preso in esame dall’Agenzia riguarda la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e contestualmente l’entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro. Ai predetti fini, l’Agenzia individua due alternative:

 

  • l’acquisizione e la conservazione della documentazione in oggetto nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs n. 196/2003);
  • l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

 

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

 

Da ultimo, l’Agenzia chiarisce che la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.

 

Da ultimo, l’Agenzia evidenzia che la disposizione in esame è riferita esclusivamente al periodo d’imposta 2022 e, ai fini della relativa applicazione, trova conferma il principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi. In tema di benefits erogati mediante voucher è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

 

 

BENEFITS SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000,00 EURO E BUONI CARBURANTE

In conclusione, l’Agenzia evidenzia come il regime dell’art. 51, comma 3 del TUIR, limitato all’anno di imposta 2022, rappresenti un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante previsto dall’art. 2 del DL n. 21/2022.

 

Ne consegue che, a seguito del nuovo limite di esenzione di euro 3.000,00, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di

 

  • euro 200 per uno o più buoni benzina e

 

  • euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

 

Inoltre, poiché il bonus carburante, ai fini della tassazione, è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, laddove il relativo valore risultasse superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito con conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria.

Tale regola di carattere generale risulta applicabile anche nell’eventualità in cui il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato detassabili con il bonus in parola e/o con i fringe benefits. In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sia di importo superiore ai rispettivi e distinti limiti fissati dalle due norme (euro 3.000 per il regime temporaneo dell’art. 51, comma 3 del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

 

 

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
24 Novembre 2022

Archiviato in: Informative dello Studio

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