RIFERIMENTI
• Legge n. 197 del 29 dicembre 2022
E’ stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
La Legge di Bilancio 2023 è in vigore dal 1° gennaio 2023.
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell’articolo 1 della legge in esame).
DETASSAZIONE DELLE MANCE (commi 58 – 62)
L’articolo 1, commi da 58 a 62 della Legge di Bilancio 2023 prevede che le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici” (c.d. mance), riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’articolo 5 della Legge n. 287/1991), titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, costituiscano reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:
- siano soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
- siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
- concorrano alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI (comma 63)
L’articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2023 riduce dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 per i premi di produttività erogati nell’anno 2023.
In proposito si ricorda che il citato comma 182 prevede, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 10% (ridotta dalla Legge di Bilancio in esame al 5%)
- sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché
- sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.
ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI (comma 281)
Il comma 281 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendo l’analoga norma in vigore nel 2022, ma innovandola sostanzialmente.
La nuova formulazione, infatti, prevede che l’esonero a favore del dipendente sia pari:
- al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 923 euro, ovvero
- al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
Imponibile previdenziale mensile | Riduzione aliquota | Aliquota IVS effettiva | |
IVS | (*) | ||
Limite inferiore | Limite superiore | ||
– | 1.923 euro | 3% | 6,19% |
1.924 euro | 2.692 euro | 2% | 7,19% |
- L’esemplificazione in tabella non tiene ovviamente conto di eventuali ulteriori aliquote c/dipendente, quali le quote a finanziamento degli ammortizzatori sociali (FIS, CIGS).
Circa la riduzione contributiva in parola, è confermata l’applicabilità della stessa anche sulla 13ma mensilità, e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Si attendono ora le indicazioni dell’INPS per la piena operatività della misura, non ritenendo immediatamente applicabile la stessa secondo le indicazioni da ultimo fornite con il Messaggio n. 3499/2022, dato le novità previste dalla Legge di Bilancio 2023.
INDENNITA’ DI DISCONTINUITA’ PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (comma 282)
L’articolo 1, comma 282 , incrementa le risorse le risorse del Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET (di cui all’art. 1, co. 352, della Legge n. 234/2021), nella misura di 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025, ai fini dell’introduzione di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Tali risorse sono volte a concorrere all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della Legge delega in materia di spettacolo, Legge n. 106/2022, il quale reca una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità, compresa quella strutturale di discontinuità in oggetto, in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato (da individuarsi con apposito decreto ministeriale).
“QUOTA 103” (commi 283 – 285)
La Legge di Bilancio 2023 introduce, in via sperimentale, per il 2023, un’ulteriore ipotesi NOVITÀ di pensionamento anticipato, denominata pensione anticipata flessibile che si aggiunge, quindi, come possibilità alternativa a quelle vigenti. I soggetti che, in base alla nuova fattispecie transitoria, conseguono il diritto entro il 31 dicembre 2023 possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente, ferma restando l’applicazione delle norme previste dalla novella in esame. A tale trattamento si può accedere al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni (cd. Quota 103). Al fine del conseguimento del requisito contributivo, è previsto che i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche INPS possano essere cumulabili gratuitamente.
La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall’INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Sono invece esclusi il personale militare delle Forze armate (compresa la Guardia di finanza), delle Forze di polizia ad ordinamento civile (compreso il Corpo di polizia penitenziaria) e quello operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il trattamento conseguito in base alla fattispecie sperimentale è riconosciuto, in una prima fase, nel rispetto di un limite massimo mensile di importo pari al quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo previsto nel regime generale INPS. Tale condizionalità, come indicato nella Relazione illustrativa al DDL di Bilancio, è finalizzata a disincentivare un eccessivo ricorso a questo strumento di anticipo pensionistico per evitare di determinare eventuali carenze di organico per particolari settori professionali. La successiva liquidazione, in base agli ordinari criteri di calcolo, ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia, quindi, salvi casi specifici, dal mese successivo al compimento di 67 anni.
Per il trattamento riconosciuto in base alla nuova fattispecie sono previste disposizioni specifiche sui criteri di calcolo, sui termini dilatori per la decorrenza della prestazione e sui limiti di cumulo con redditi da lavoro. Sono in ogni caso fatte salve, attraverso una clausola di salvaguardia, le normative che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
Si ritiene utile evidenziare, in particolare, che il trattamento liquidato, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Viene, inoltre, escluso espressamente il ricorso alla misura nei contesti delle procedure di prepensionamento, inclusi i cd. “contratti di espansione”, ed abrogata la disciplina istitutiva di un Fondo destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi.
INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA (commi 286 – 287)
Viene previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro NOVITÀ il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103), decidano di rimanere in servizio.
Il riconoscimento del beneficio non è automatico in quanto è l’interessato a dover decidere se fruirne o meno. È prevista, infatti, in capo al dipendente, la facoltà di scelta tra:
- continuare a versare la quota di contributi a suo carico dovuti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo da aumentare l’importo della pensione futura;
- godere dell’incentivo, rinunciando, ai fini pensionistici, all’accredito contributivo della quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e ricevere direttamente, in busta paga, il valore della quota stessa.
Non specificando se l’opzione possa essere revocata, la norma demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in esame.
APE SOCIALE (commi 288 – 291)
L’APE Sociale, introdotto con la Legge n. 232/2016, consiste in un’indennità erogata dall’INPS ad alcune categorie di lavoratori, che abbiano compiuto almeno 63 anni e che non siano già titolari di pensione diretta, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all’ottenimento della pensione anticipata. L’importo erogato, per dodici mensilità all’anno, è pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non è soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro. La Legge di Bilancio 2023 proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di usufruire del NOVITÀ cd. APE Sociale.
OPZIONE DONNA (comma 292)
La misura prevista dall’art. 16 del DL n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, viene prorogata, ma con un incremento dell’età pensionabile. Infatti, per accedere alla pensione anticipata esercitando l’opzione donna, le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2022 , un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
Inoltre, le lavoratrici devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- assistere, “al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;
- avere “una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%”;
- essere “lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29637”. Per tali lavoratrici il requisito anagrafico è pari a 58 anni, a prescindere dal numero di figli.
BENEFICI ECONOMICI PER SOGGETTI ESPOSTI ALL’AMIANTO (comma 293)
Dal 1° gennaio 2023, in favore dei lavoratori esposti all’amianto, viene elevato al 17% (prima 15%) della rendita già in godimento, l’importo della prestazione aggiuntiva che l’INAIL eroga ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall’Istituto stesso (e in caso di premorte agli eredi). Sempre dal 1° gennaio 2023, viene incrementato a 15.000 euro (prima 10.000 euro) l’importo della prestazione che l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.
INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA (commi 294 – 296 e 299)
Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza, alternativo all’esonero previsto dall’articolo 8 del DL n. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il nuovo incentivo si sostanzia in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ed è riconosciuto:
- per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
L’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Per la fruibilità dello stesso, pertanto, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.
PROROGA INCENTIVI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE (commi 297 – 299)
Incentivo under 36
Con il comma 297, la Legge di Bilancio 2023 estende alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 10, della Legge n. 178/2020. Riprendendo esplicitamente la norma contenuta nella Legge n. 178/2020, l’esonero in trattazione sarà pertanto riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’esonero spetta:
- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (aumentati dalla Legge di Bilancio 2023 rispetto al limite di 6.000 euro vigente per gli anni 2021 e 2022);
- per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Per la fruibilità dell’esonero, pertanto, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.
Incentivo donne svantaggiate
Con il comma 298, invece, la legge in esame estende alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne cd. “svantaggiate”, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020.
Riprendendo anche in questo caso la norma contenuta nella Legge n. 178/2020, l’esonero in trattazione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l’esonero spetta:
- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (aumentati dalla Legge di Bilancio 2023 rispetto al limite di 6.000 euro vigente per gli anni 2021 e 2022);
- per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
L’esonero in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Per la fruibilità dell’esonero, pertanto, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.
PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI “FRAGILI” (comma 306)
Il comma 306, articolo 1, della Legge di Bilancio 2023 proroga al 31 marzo 2023 il lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono “soggetti fragili”, ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DL n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.
Il suddetto DM 4 febbraio 2022 individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata, dal medico di medicina generale del lavoratore, la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore.
La Legge di Bilancio prevede che, per tali soggetti, il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Confronto con l’ultima disciplina transitoria
Si ricorda che, riguardo al lavoro agile, l’ultima disciplina transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2022, ovvero l’articolo 10, comma 1-ter del DL n. 24/2022, come modificato dall’articolo 23-bis del DL n. 115/2022, faceva riferimento ad una nozione diversa di lavoratori “fragili”. Si riferiva, cioè, ai soggetti rientranti in una delle seguenti condizioni:
- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;
- possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (certificazione rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap, dagli organi medico-legali dell’azienda sanitaria locale competente per territorio).
Inoltre, la precedente disciplina transitoria prevedeva che la prestazione lavorativa fosse di norma svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, oppure mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Si segnala infine che, rispetto a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del DL n. 24/2022, come modificato dall’articolo 23-bis del DL n. 115/2022, la norma di cui all’articolo 1, comma 306 della Legge di Bilancio 2023 si sovrappone solo in parte alle categorie di lavoratori beneficiarie della proroga del lavoro agile fino al 31 dicembre 2022.
In particolare, rimangono esclusi dalla proroga della Legge di Bilancio 2023 i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore.
DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTÀ E ALL’INCLUSIONE LAVORATIVA (commi 313 – 321)
Nell’ambito del riordino della disciplina del reddito di cittadinanza (DL n. 4/2019) è previsto, per l’anno 2023, il rifinanziamento di tale misura, ma con la previsione di una riduzione di durata, nonché modifiche normative che prevedono, tra l’altro, maggiori limitazioni e decadenza dell’assegno nell’ipotesi di mancata partecipazione al programma di formazione/riqualificazione professionale e in caso di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024 le disposizioni relative al Rdc saranno interamente abrogate.
La misura del reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevista dagli articoli da 1 a 13 del DL n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità.
Pertanto, la durata del Rdc percepibile nel 2023 viene ridotta a 7 mensilità. A tale disposizione fanno eccezione i nuclei familiari al cui interno vi siano persone portatrici di disabilità, come previsto dal DPCM n. 159/2013, minorenni o persone con almeno sessant’anni.
Al DL n. 4/2019 sono inoltre apportate le seguenti modifiche:
- all’art. 3, co. 1, lett. b), è aggiunto che la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Le modalità attuative dovranno essere definite da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- all’articolo 3, comma 8, alla fine del testo, viene aggiunto che, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, è possibile cumulare l’importo del Rdc nel limite di 3.000 euro lordi, soglia entro cui il reddito da lavoro non comporta alcun taglio al beneficio economico. Quando il guadagno percepito dalle suddette attività risulta inferiore alla soglia indicata, viene meno anche l’obbligo di comunicazione all’INPS per l’avvio dell’attività lavorativa, la quale dovrà essere eseguita esclusivamente per i redditi eccedenti il limite massimo con riferimento alla parte eccedente;
- all’articolo 4, comma 15, secondo periodo, si prevede che “nell’ambito dei progetti alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare tutti i percettori di Rdc residenti”;
- all’articolo 7, comma 5, lettera e) si prevede che dal 2023 un’offerta di lavoro congrua non può essere mai rifiutata, pena la decadenza del Rdc, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5. Viene, pertanto, ridotto ulteriormente il numero delle offerte congrue da due a una, con l’obbligo di accettarla al fine di non perdere il beneficio.
Coloro che sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 4 del DL n. 4/2019 hanno il dovere di prendere parte a un corso di formazione o riqualificazione professionale, in base alla Legge. n. 53/2000, della durata di 6 mesi, pena la decadenza immediata del Rdc. Nell’eventualità di mancata frequenza al suddetto programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del Rdc decade dal diritto alla prestazione. La verifica spetta alle Regioni, le quali devono trasmettere all’Agenzia per le politiche attive del lavoro gli elenchi di coloro che non rispettano l’obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del Rdc compresi nella fascia di età tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, di cui all’art. 1, co. 622, L. n. 296/2006, l’erogazione del Rdc è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di cui all’art. 4, co. 1, lett. a), del regolamento di cui al DPR n. 263/2012, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. È demandata ad apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’Istruzione e del merito e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti).
Infine, come sopra anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del DL n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, sono abrogati.
PROROGA CIGS E MOBILITÀ IN DEROGA NELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA (comma 325)
L’art. 1, comma 325 della Legge di Bilancio 2023, stanzia per il 2023 ulteriori risorse, pari a 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti (rispettivamente, dall’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs n. 148/2015, e dall’art. 53 ter del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
Le suddette risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle NB Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
INDENNITÀ PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELLA PESCA (comma 326)
A favore dell’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio vengono stanziate nuove risorse finanziarie. In particolare, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima per entrambe le misure relative al fermo pesca, obbligatorio e non obbligatorio, viene previsto, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, nella misura di 30 milioni di euro per l’anno 2023, il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2023 per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla Legge n. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro causata sia da misure di arresto temporaneo obbligatorio sia di arresto temporaneo non obbligatorio. Il procedimento prevede nello specifico la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro i mesi di febbraio/marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, con autorizzazione, a conclusione dell’istruttoria delle richieste, entro il mese di giugno, mediante apposito decreto direttoriale. La liquidazione delle istanze prevede entro il mese di settembre la trasmissione del Decreto Direttoriale di autorizzazione, corredato degli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse ai funzionari delegati delle capitanerie di porto sede di Direzione marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità.
SOSTEGNO AL REDDITO PER I LAVORATORI DEI CALL CENTER (comma 327)
Vengono stanziate nuove risorse finanziarie a favore delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In particolare, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center viene previsto, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito, previste dall’articolo 44, comma 7, del D.Lgs n. 148/2015, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2023.
PROROGA CIGS PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ (comma 329)
L’art. 1, comma 329 della Legge di Bilancio 2023 proroga, per il 2023 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44 del DL n. 109/2018.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (commi 342 – 354)
La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO (articolo 54-bis, DL n. 50/2017) apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese.
Importo erogabile
L’art. 54-bis, co 1, lettera b), DL n. 50/2017, il quale fissa i limiti complessivi di compenso affinché NOVITÀ una prestazione possa essere definita occasionale, subisce una modifica, prevedendo che l’importo complessivo passi da 5.000 euro a 10.000 euro.
Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile. La novità si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
Requisiti soggettivi dell’utilizzatore
Ulteriori novità riguardano il limite dimensionale (di cui all’art. 54, co. 14, lettera a), del DL n. 50/2017) riferito all’organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali: possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il limite viene, quindi, esteso da 5 a 10 lavoratori.
Alberghi e turismo
Viene abrogata la norma specifica che consentiva il ricorso al contratto di prestazione occasionale (di cui all’art. 54-bis, co. 14, lettera a), del DL n. 50/2017) per le “aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori”. Pertanto, stante l’ampliamento del limite dimensionale previsto per la generalità delle imprese, anche le aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale.
Datori di lavoro agricoli
Specifiche disposizioni sono dedicate alle prestazioni occasionali nel settore agricolo. Infatti, nel settore agricolo è prevista, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale (commi da 343 a 354), che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.
Le aziende del settore agricolo, a partire dal 2023, potranno utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giorni per ciascun lavoratore nel corso dell’anno solare – prestazioni di lavoro occasionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Nello specifico, in agricoltura, il contratto di prestazione lavoro occasionale:
- può essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni iscritti a un corso di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno, che (a eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti;
- può avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro. In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato. Il limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro.
Viene eliminato, nell’ambito del settore agricolo, il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie (di cui all’art. 54-bis, co. 14, lettera b), DL n. 50/2017):
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal
REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
La Legge di Bilancio 2023 prevede la soppressione del co. 16, art. 54 -bis, DL n. 50/2017, pertanto, anche nel settore agricolo la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. L’utilizzatore, che si avvale del contratto di prestazione occasionale, non deve più comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o i servizi del contact center, che si tratta di imprenditore agricolo (viene abrogato, infatti, il riferimento all’imprenditore agricolo finora presente nel comma 17, lett. d), dell’art. 54-bis, DL n. 50/2017), ma resteranno comunque soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva. Inoltre, coerentemente alle modifiche previste sul regime dei compensi, l’imprenditore agricolo non deve più precisare, nella comunicazione obbligatoria di rispettare il particolare regime dei compensi in precedenza previsto per il settore agricolo (nella lett. e) del comma 17 dell’art. 54-bis del DL n. 50/2017, infatti, viene eliminato il riferimento al comma 17, lett. d)).
In riferimento alle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, viene anche soppresso l‘obbligo (di cui all’art. 54 -bis, co. 8-bis, del DL n. 50/2017) secondo cui il “prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica dedicata, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli”.
Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 345, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo. L’articolo 1, comma 346 dispone l’obbligo per i datori di lavoro agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale agricolo di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego. L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa, ai sensi del comma 347, ai datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro. Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale è esente da qualsiasi imposizione fiscale. Tale compenso, per altro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. L’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (LUL) dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. L’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 152/1997 si intende soddisfatto, con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l’impiego. Il datore di lavoro deve effettuare all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità stabilite da INPS e INAIL. Si precisa l’applicabilità delle aliquote ridotte previste per le zone agricole e i territori montani svantaggiati dall’articolo 1, comma 45 della Legge n. 220/2010. Il comma 354, infine, prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni. Dispone altresì l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.
MODIFICHE ALL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (commi 357 e 358)
Il comma 357, articolo 1, della Legge di Bilancio 2023 modifica gli articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021, relativo alla disciplina dell’assegno unico e universale. In seguito alle novità previste, il comma 358 della legge riquantifica gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione dell’istituto dell’assegno unico.
Modifiche all’articolo 4
L’articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021, recante i criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale, viene modificato dalla Legge di Bilancio 2023. In particolare,
- al comma 1 vengono soppresse le parole “limitatamente all’anno 2022” e, quindi, la misura di base dell’assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico. Tale equiparazione era già stata prevista in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, dall’articolo 38 del DL n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni 2022;
- al comma 4 vengono eliminate le parole “limitatamente all’anno 2022” e, quindi, la maggiorazione dell’assegno prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile (105, 95 o 85 euro mensili a seconda del grado di disabilità) viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni, a carico e disabili, di età inferiore a 21 anni. Anche in questo caso l’equiparazione era già stata prevista, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, dall’articolo 38 del DL n. 73/2022;
- i commi 5 e 6 – che erano stati introdotti dal citato articolo 38 – vengono abrogati; in tal modo, infatti, oltre al termine temporale, sono soppressi anche gli importi complessivi specifici (e meno elevati) previsti, a decorrere dal 2023, per i figli maggiorenni disabili e a carico.
Inoltre, al comma 1 dell’articolo 4 viene introdotto un incremento della misura dell’assegno NOVITÀ unico e universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, pari al 50% (commisurato sull’assegno al netto dell’eventuale maggiorazione temporanea), per ciascun figlio:
- di età inferiore a 1 anno oppure
- di età inferiore a 3 anni, se l’ISEE del nucleo familiare è inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo ci sono almeno 3 figli;
- al comma 10 viene aggiunto il seguente secondo periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento”.
Dal 1° gennaio 2023 viene, quindi, elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno unico, prevista per nuclei familiari con quattro o più figli a carico. Si ricorda che, per il riconoscimento di tale maggiorazione, rilevano, al fine del soddisfacimento della suddetta condizione numerica, i figli che siano a carico e facciano parte del nucleo familiare, a prescindere dalla loro età anagrafica.
Modifiche all’articolo 5
La Legge di Bilancio 2023 modifica anche l’articolo 5 del D.Lgs n. 230/2021, recante la maggiorazione temporanea per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro. In particolare, al comma 9- bis (introdotto dall’articolo 38 del DL n. 73/2022), vengono soppresse le parole “per l’anno 2022”, quindi, l’importo aggiuntivo di 120 euro, previsto nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, viene prorogato oltre il 2022, ovvero per tutte le prime tre annualità di applicazione della misura dell’assegno unico e universale (2022, 2023, 2024 e gennaio e febbraio del 2025).
CONGEDO PARENTALE (comma 359)
Ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, modificato dal D.Lgs n. 105/2022:
- a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione;
- i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione.
La Legge di Bilancio 2023 prevede un incremento della misura dell’indennità per congedo NOVITÀ parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30 all’80%
- in alternativa tra i genitori, in base alla modifica operata dalla Camera dei deputati, a differenza di quanto previsto dalle prime anticipazioni del Disegno di Legge che la delimitava con esclusivo riferimento alla madre lavoratrice dipendente,
- per la durata massima di un mese (poichè i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata, anche per un complesso di periodi, purchè non superiori ad un mese),
- da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.
L’elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità (capo III, D.Lgs n. 151/2001) o di paternità (capo IV, D.Lgs n. 151/2001) sia terminato entro il 31 dicembre
2022.
FONDO SICUREZZA LAVORO PORTUALE E BUONO PORTUALE (commi 471 e 472)
Il comma 471, articolo 1, della Legge di Bilancio, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale.
Per il Fondo è prevista una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Le risorse sono destinate alla concessione di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all’80% della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di concessioni portuali per:
- agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 500 euro per una sola volta per ciascun dipendente;
- sviluppare modelli di organizzazione e di gestione riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;
- incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 000 euro per ciascuna impresa.
Il successivo comma 472 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 471, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
PROROGA ESENZIONI ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA (commi 746 – 748)
L’articolo 1, commi da 746 a 748, della Legge di Bilancio 2023, dispone la proroga per il 2023 delle esenzioni di carattere fiscale previste dall’art. 46 del DL n. 50/2017
- a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della “Zona franca urbana Sisma Centro Italia” istituita dal medesimo decreto nei Comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2016 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25% nell’anno 2016 rispetto all’anno 2015,
- nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle imprese di costruzioni che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella medesima Zona franca.
Si ricorda che il richiamato art. 46 del DL n. 50/2017 prevede le seguenti agevolazioni:
- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro;
- esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta;
- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro