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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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PATENTE A CREDITI: LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE.

Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a decorrere dal 1° ottobre 2024, è introdotto il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Imprese e lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri ecc.).

MODALITÀ DI RICHIESTA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A “CREDITI”

La domanda per il conseguimento della patente a “crediti” deve essere presentata attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Il rilascio della patente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento degli obblighi formativi;
  • possesso di DURC valido;
  • possesso di DVR valido, se previsto;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto;
  • designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.

La patente è rilasciata in formato digitale. In caso di dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata.

Fino alla data del 31 ottobre 2024 l’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per certificare il possesso dei requisiti si potrà effettuare tramite PEC, allegando il modello “Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti” pubblicato sul sito dell’INL, e presentando, entro la medesima data, la domanda per il rilascio della patente attraverso il portale dell’INL.

CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;
  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE

La sospensione della patente può durare sino a dodici mesi.

Obbligatoria

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori, imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatorio, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata.

Possibile

Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono altrimenti soddisfatte.

RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI

Il recupero dei crediti decurtati, fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale, tenuto conto

  • dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione;
  • dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
7 Ottobre 2024

Archiviato in: Informative dello Studio

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