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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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PART-TIME: PARTICOLARI RAPPORTI CONTRATTUALI.

PREMESSA

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto alle 40 ore setti-manali previste dall’art. 3, co. 1, del D.Lgs. n. 66/2003, ovvero al minor orario eventualmente previsto dai contratti collettivi.

Premesso che l’assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale è ammessa in tutti i settori produttivi, di seguito si forniscono alcune indicazioni riguardo a particolari rapporti contrattuali.

APPRENDISTATO

Il part-time è applicabile anche al contratto di apprendistato, a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro non sia di ostacolo alle finalità formative.

Considerato che la soglia minima di attività formativa è rappresentata dalle 120 ore da svol-gersi all’interno del rapporto di apprendistato, il periodo di attività formativa non può essere riproporzionato in relazione al ridotto orario lavorativo.

Nell’apprendistato professionalizzante, che si svolge interamente in azienda, la contrattazio-ne collettiva può introdurre specifiche previsioni.

DIRIGENTI

Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2010

Ai dirigenti non si applicano i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro. In considerazione dell’elevato grado di responsabilità i dirigenti sono di, regola, liberi di gestire la propria attività in funzione del risultato da conseguire senza particolari vincoli nella distribuzione dell’orario di lavoro e lo stesso trattamento retributivo è di per sé svinco-lato da oggettivi criteri di valutazione sui tempi di lavoro.

Ciò non significa che ai dirigenti non si possa applicare un criterio di determinazione dello  
Circolare INPS n. 65/1991
stipendio in base alla garanzia fornita da lavoratore di fornire, comunque una prestazione di
lavoro ad orario ridotto seppur svincolato dall’esecuzione all’interno di una specifica fascia  
 
oraria.  
Ne consegue che anche per i dirigenti è ammissibile applicare il part-time. Pertanto, poiché  
le mansioni proprie della qualifica dirigenziale sono tali da essere difficilmente circoscrivibili  
in un orario di lavoro predeterminato, è necessario, per l’applicazione del part-time, che la  
disciplina collettiva cui si riferisce la figura dirigenziale preveda un orario di lavoro, correlato,  
in linea di massima, e pur con maggiore discrezionalità, all’orario normale dell’unità opera-  
tiva cui il dirigente è addetto.  
     
VIAGGIATORI E PIAZZISTI, DIRIGENTI    
A parere del Ministero del Lavoro è configurabile una prestazione a part-time da parte di  
viaggiatori e piazzisti allorché contrattualmente la loro prestazione lavorativa sia articolata  
solo in alcune giornate della settimana.  
     
AGRICOLTURA    
La possibilità di applicare la disciplina del contratto a tempo parziale nell’agricoltura così  
come prevista dal D.Lgs. n. 61/2000, con particolare riguardo alla possibilità di effettuare la-  
voro supplementare e di prevedere la clausola elastica, è determinata dai contratti collettivi  
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.  
     
EDILIZIA    
Nelle more dell’adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili, un’impresa edile  
non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale  
dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.  

 

Nel numero totale dei dipendenti, devono essere ricompresi anche quelli con contratto part-time purché a tempo indeterminato.

Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

Date le suddette premesse, una volta raggiunta la percentuale del 3% sul totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa o superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno, ogni ulteriore contratto a tempo parziale deve consi-derarsi stipulato in violazione delle regole contrattuali.

Oltre che alla violazione della normativa, per ogni rapporto stipulato in violazione contrat-tuale al predetto limite comporta l’applicazione della contribuzione virtuale come se il rap-porto non fosse a tempo parziale.

I datori di lavoro esercenti attività edile devono assolvere la contribuzione previdenziale e assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non in-feriore all’orario normale di lavoro stabilito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e de-gli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili, nonché di altri individuati con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le predette organizzazioni sindacali.

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
7 Ottobre 2024

Archiviato in: Informative dello Studio

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