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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

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OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE SOLO PER LE TRASFERTE IN ITALIA.

RIFERIMENTI

  • Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84

 IN SINTESI

Il Decreto Legge n. 84/2025, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale, modifica il perimetro di applicazione dell’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, di pagamento delle spese di trasferta, da parte del lavoratore, esclusivamente con una modalità tracciabile, quale condizione per la non concorrenza dei rimborsi effettuati dal datore di lavoro a tale titolo alla formazione del reddito imponibile del dipendente nonché per la deducibilità delle stesse spese dal reddito d’impresa.

A seguito di tale modifica, l’obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, ai fini sopra indicati, riguarda solo le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano e non anche quelle all’estero.

Il Decreto Legge n. 84/2025, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale, modifica il perimetro di applicazione dell’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, di pagamento delle spese di trasferta, da parte del lavoratore, esclusivamente con una modalità tracciabile, quale condizione per la non concorrenza dei rimborsi effettuati dal datore di lavoro a tale titolo alla formazione del reddito imponibile del dipendente nonché per la deducibilità delle stesse spese dal reddito d’impresa.

A seguito di tale modifica, l’obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, ai fini sopra indicati (non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del lavoratore dei relativi rimborsi da parte del datore di lavoro e deducibilità degli stessi dal reddito d’impresa), trova applicazione solo per le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano e non anche per quelle all’estero.

Come noto, la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) è intervenuta sul comma 5, art. 51 del TUIR stabilendo che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte (e contributi). Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.

Il D.L. n. 84/2025 interviene nuovamente sul citato comma 5 art. 51 del TUIR, limitando ai fini in esame l’obbligo di tracciabilità alle spese sostenute per le sole trasferte in Italia. Tale obbligo, dunque, non riguarda anche le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che potranno, pertanto, essere pagate anche in contanti senza compromettete la non concorrenza alla formazione del reddito dei rimborsi analitici delle stesse effettuati dal datore di lavoro. La novità in esame è applicabile dalle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del D.L. n. 84/2025 (dunque, all’intero periodo d’imposta 2025).

La stessa Legge di Bilancio 2025 è intervenuta anche sull’art. 95 del TUIR: con l’inserimento del nuovo comma 3-bis ha previsto che

  • le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) nonché
  • i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti previsti (commi 1, 2 e 3, art. 95 del TUIR) se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il D.L. n. 84/2025 interviene anche sul citato art. 95 del TUIR, limitando tale l’obbligo di tracciabilità alle spese sostenute per le sole trasferte in Italia. Il suddetto obbligo di tracciabilità, dunque, non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la deducibilità dal reddito d’impresa.

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

 

 

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
30 Luglio 2025

Archiviato in: Informative dello Studio

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