A decorrere dal 1° aprile 2019, così come comunicato dall’INPS con la Circolare n. 45 del 22 marzo, le domande di Assegno al Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, e non più presentando il modello ANF/DIP (SR16) al datore di lavoro.
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove modalità, è stato rivisto il meccanismo di determinazione dell’importo di ANF: è l’INPS, infatti, che sulla base della domanda presentata dal lavoratore determina l’importo a questi spettante e poi provvede a comunicarlo al datore di lavoro mediante apposita utility nel Cassetto previdenziale aziende.
Nella citata circolare, l’INPS rinviava ad un successivo messaggio la spiegazione delle modalità di compilazione del flusso Uniemens e delle caratteristiche dell’utility per la visualizzazione degli importi degli ANF.
Con il Messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019, l’INPS ha fornito le necessarie indicazioni operative per la gestione degli ANF richiesti con le nuove modalità a decorrere dal 1° aprile 2019, apportando anche alcune precisazioni in ordine alle modalità di richiesta.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: CHIARIMENTI
In primo luogo, l’INPS conferma che le domande presentate con il modello cartaceo ANF/DIP (SR16) entro il 31 marzo 2019, siano essere relative a periodi correnti, passati o successivi a tale data (e comunque fino a giugno 2019), non devono essere ripresentate dai lavoratori e le stesse dovranno essere lavorate dai datori di lavoro secondo le procedure in vigore prima dell’introduzione delle nuove modalità.
Con riferimento, invece, alle domande di ANF inviate telematicamente a partire dal 1° aprile 2019, l’INPS precisa che l’esito della domanda presentata sarà reso disponibile, nella sezione “Consultazione domanda” dell’area riservata del lavoratore, anche ai Patronati che avessero inviato la richiesta su delega di quest’ultimo.
Il messaggio in esame precisa poi che i lavoratori devono comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale successivamente
accederà, mediante l’utility messa a disposizione dall’INPS, ai dati degli importi.
Prudenzialmente si ritiene comunque opportuno che i datori di lavoro verifichino costantemente l’eventuale disponibilità di nuovi importi di ANF da corrispondere ai lavoratori.
Autorizzazione ANF
Per quanto riguarda, invece, la necessità di presentare la richiesta di autorizzazione, l’INPS conferma le indicazioni fornite nella Circolare n. 45/2019 e precisa ulteriormente che la stessa, qualora necessaria, deve essere richiesta dal lavoratore “privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità”. Pertanto, qualora il lavoratore debba inviare una nuova richiesta di ANF e sia già in possesso di un’autorizzazione valida, non è tenuto a ripresentare la richiesta di Autorizzazione secondo le nuove modalità.
L’Istituto ricorda poi che a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione con le nuove modalità, ai lavoratori non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della richiesta (ANF43), in quanto in caso di accoglimento l’INPS procederà in automatico all’istruttoria della domanda di ANF. Solamente nel caso di diniego dell’autorizzazione al lavoratore sarà inviata apposita comunicazione, mediante il modello ANF58. Il modello ANF43 rimane in essere solamente per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), per i quali continuano a rimanere in vigore le previgenti modalità di presentazione della richiesta di ANF (mediante il modello cartaceo ANF/DIP presentato al datore di lavoro).
L’INPS precisa che il modello ANF43 non verrà inviato ai lavoratori neppure nel caso di domanda presentata prima del 1° aprile 2019, qualora questa non sia stata ancora lavorata dall’Istituto.
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si riduce notevolmente la responsabilità del datore di lavoro nella raccolta e verifica della documentazione. L’INPS afferma, infatti:
“Il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è
verificato dall’Istituto che, accertando gli importi spettanti, ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro”.
Infine, in caso di autorizzazione parziale rilasciata solo per alcuni componenti del nucleo familiare, l’importo degli ANF comunicato sarà calcolato avendo riguardo al solo nucleo autorizzato e, in ogni caso, l’esito della procedura di autorizzazione sarà visibile nella sezione “Consultazione domanda” sia dal cittadino richiedente che dal Patronato delegato, che in tal modo possono verificare anche la scadenza dell’autorizzazione.
CONSULTAZIONE IMPORTI ANF
Una volta inviata la domanda di ANF in modalità telematica da parte del lavoratore, l’INPS procede ad effettuare le verifiche del caso e, in caso di accoglimento, mette a disposizione dell’azienda gli importi di ANF mensili e giornalieri spettanti al lavoratore, nonché il periodo di riferimento.
Tali dati sono disponibili nell’applicazione “Consultazione Importi ANF” presente nel Cassetto previdenziale aziende: i soggetti interessati (aziende e intermediari) possono visualizzare le informazioni relative alle domande “Assegno Nucleo Familiare Dipendenti” (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i viene effettuata la ricerca.
L’applicazione consente di visualizzare esclusivamente i dati relativi alle domande accolte.
La ricerca all’interno della procedura di consultazione degli importi può essere effettuata in due modalità:
- ricerca puntuale;
- ricerca massiva.
Ricerca puntuale
La ricerca puntuale consente all’utente di ricercare l’esistenza di domande di ANF da parte di un lavoratore per singolo codice fiscale. In tal caso, l’utente dovrà indicare:
- la matricola aziendale di interesse;
- il codice fiscale del lavoratore;
- il periodo (da uno a sei mesi) rispetto ai quali ricercare l’informazione degli importi massimi di ANF mensili e giornalieri spettanti al lavoratore.
Ricerca massiva
La ricerca massiva, invece, consente all’utente di ricercare tutte le domande di ANF presentate da tutti i lavoratori di una singola azienda per il quale il soggetto richiedente ha la delega. In tal caso, l’utente dovrà indicare nella procedura:
- la matricola aziendale di interesse;
- uno specifico mese di competenza rispetto al quale ricercare l’informazione degli importi massimi di ANF mensili e giornalieri spettanti al lavoratore.
L’applicazione non consente, al momento, la possibilità per gli utenti di verificare l’esistenza di domande di ANF per tutti i dipendenti di tutte le aziende in delega. Pertanto, oggi un intermediario con più aziende in delega dovrà interrogare l’utility messa a disposizione dall’INPS per ciascuna azienda di suo interesse.
Si auspica quanto prima un intervento da parte dell’Istituto previdenziale al fine di implementare anche la possibilità di verificare contemporaneamente l’eventuale esistenza di importi di ANF per tutti i dipendenti di tutte le imprese in delega.
COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS
Denunce contributive fino a giugno 2019
Fino alle denunce contributive di giugno 2019 compreso, i flussi Uniemens dovranno essere compilati con le attuali modalità, quindi compilando le sezioni <GestioneANF> (in
<DenunciaIndividuale> / <DatiRetributivi>) e <ANF> (in <DenunciaIndividuale>), secondo le modalità sin qui utilizzate.
Preme sottolineare le perplessità circa la compilazione del flusso Uniemens con riferimento alle domande di ANF presentate con le nuove modalità telematiche dopo il 1° aprile 2019 e riferite ai mesi aprile, maggio e giugno 2019.
In tale caso, infatti, il datore di lavoro non è a conoscenza di elementi quali la tabella ANF applicata, il reddito del nucleo familiare e la composizione dello stesso, in quanto l’INPS mette a disposizione del datore di lavoro solamente le informazioni relative all’importo spettante e al periodo di riferimento.
Di conseguenza, considerando che l’elemento <ANF> richiede l’indicazione di tali dati, almeno fino al flusso di competenza giugno 2019, non è chiaro come il datore di lavoro debba procedere.
Si auspica a riguardo un intervento da parte dell’INPS.
ANF ARRETRATI OLTRE 3.000 EURO
Le nuove modalità di gestione degli ANF “spostano” sull’INPS i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai lavoratori in fase di richiesta degli assegni, rendendo di fatto il datore di lavoro un mero “erogatore” degli importi spettanti ai lavoratori.
Questo consente all’INPS di controllare puntualmente la congruità di tutti i conguagli effettuati, evidentemente anche in relazione agli assegni al nucleo familiare arretrati.
Pertanto, a decorrere dal flusso Uniemens di competenza luglio 2019, viene meno la procedura per la gestione degli importi di ANF arretrati oltre i 3.000 euro di cui al Messaggio INPS n. 4283/2017. Essendo l’INPS a comunicare gli importi spettanti ai lavoratori, qualora l’importo superi tale soglia il datore di lavoro non dovrà più trasmettere flussi di regolarizzazione, ma potrà erogare direttamente l’importo previsto.