NUOVE CAUSALI DI ACCESSO ALLA CIGO A SEGUITO DELLA CRISI INTERNAZIONALE IN UCRAINA
RIFERIMENTI: Ministero del Lavoro, Decreto n. 67 del 31 marzo 2022
IN SINTESI: A seguito delle difficoltà economiche derivate alle imprese dalla contrazione delle attività produttive, in particolar modo di quelle legate all’approvvigionamento di energia e materie prime importate dai territori colpiti dal conflitto russo/ucraino, il Ministero del Lavoro, con decreto n. 67 del 31 marzo 2022, pubblicato il 27 aprile 2022 sul proprio sito istituzionale nella sezione Pubblicità legale, ha provveduto a modificare ed integrare il DM n. 95442/2016 relativo ai criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione ordinaria con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”
Come noto, con il Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016 il Ministero del lavoro ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria e le fattispecie che integrano le causali che consentono il ricorso al predetto trattamento di integrazione salariale.
Tra le causali già previste dal DM n. 95442/2016 sono da annoverare:
- All’art. 3, la “mancanza di lavoro e commesse …” intesa quale sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini nonché la “… crisi di mercato” intesa quale sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa.
- All’art. 5, la “mancanza di materie prime o componenti” intesa quale sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all’impresa.
A seguito delle difficoltà economiche derivate alle imprese dalla contrazione delle attività produttive, in particolar modo di quelle legate all’approvvigionamento di energia e materie prime importate dai territori colpiti dal conflitto russo/ucraino, il Ministero del Lavoro, con Decreto n. 67 del 31 marzo 2022, pubblicato il 27 aprile 2022 sul proprio sito istituzionale nella sezione Pubblicità legale, ha provveduto a modificare ed integrare il DM n. 95442/2016 recante “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO” con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.
CRISI DI MERCATO
Con il Decreto n. 67/2022 viene introdotto il nuovo comma 3-bis all’articolo 3 del DM n. 95442/2016, il quale prevede che
- In considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;
- Per l’anno 2022;
integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante “anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina”.
MANCANZA DI MATERIE PRIME E COMPONENTI
Con il Decreto n. 67/2022 viene introdotto il nuovo comma 3-bis all’articolo 5 del DM n. 95442/2016 il quale prevede che la fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” sussiste “anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione”.
In tal caso la relazione tecnica che obbligatoriamente deve essere allegata alla richiesta di trattamento di CIGO deve documentare le “oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse”.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro