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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

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NOTIZIA FLASH: ESONERO PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI – PRIME INDICAZIONI DELL'INPS

 

INFORMATIVA: NOTIZIA FLASH

STUDIO SALARDI

 

 ESONERO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI:

   PRIME INDICAZIONI DELL’INPS

 

Per le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021 e 2022, la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021, VEDERE NOSTRA INFORMATIVA DI FEBBRAIO 2021) ha previsto che lo sgravio introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, pari alla riduzione del 50% dei contributi, sia innalzato fino al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Lo sgravio è stato altresì esteso alle assunzioni di lavoratori fino a 36 anni di età.

 

Con la Circolare n. 56, emanata in data 12 aprile 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni NOVITÀ in merito alla disciplina dell’esonero contributivo in esame (di cui all’art. 1, commi da 10 a 15,

della Legge n. 178/2021).

 

Tra gli aspetti di maggior interesse illustrati dalla Circolare n. 56/2021, si segnala che l’Istituto ritiene che l’esonero per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021-2022 non sia una semplice estensione dell’esonero triennale precedente, con l’aumento della percentuale di sgravio e l’innalzamento del requisito anagrafico dei lavoratori. Infatti, benché le regole generali di funzionamento siano in larga parte sovrapponibili, le differenze esistenti tra i due esoneri sono tali da farli ritenere uno distinto dall’altro, fruibili anche in maniera alternativa.

 

NB La circolare precisa che sulla questione si è ancora in attesa dell’autorizzazione da parte
della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE. Pertanto le istruzioni
  per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di
  compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro, saranno emanate
  dall’Istituto con successivo messaggio.

 

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

 

L’incentivo può essere fruito da tutti i “datori di lavoro privati”. Rientrano in tale accezione:

 

  • i datori di lavoro “imprenditori” ex art. 2082 c.c., cioè coloro che svolgono professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Rientrano in tale classificazione anche gli enti pubblici economici, nonché gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;

 

  • i datori di lavoro agricolo;

 

  • i datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..

 

NB L’incentivo non trova applicazione:
O per tutti gli enti della pubblica amministrazione;
  O allo stato attuale, in attesa di eventuali aperture da parte della Commissione europea, per
    le imprese del settore finanziario.

 

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

 

L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 di soggetti che, alla data dell’evento incentivato,

 

  • non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età;

 

NB Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione,
abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni,

 

  • non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

 

 

 

L’assunzione può essere sia a tempo pieno sia a tempo parziale; in questo secondo caso, l’importo del beneficio deve essere riproporzionato.

 

Lo sgravio è ammesso per operai, impiegati e quadri. Sono esclusi i dirigenti.

 

L’esonero contributivo spetta nel caso di:

 

  • rapporti di lavoro subordinato stipulati dai soci lavoratori con la cooperativa cui sono associati, ai sensi della Legge n. 142/2001;

 

  • assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato.

 

L’esonero contributivo non spetta nel caso di:

 

  • contratti di lavoro domestico;

 

  • rapporti di apprendistato;

 

  • contratti di lavoro a chiamata o intermittente, anche se a tempo indeterminato;

 

  • contratti di lavoro occasionale.

 

Si evidenzia che il comma 13 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 esclude espressamente l’applicazione dell’esonero:

 

  • alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e

 

  • alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 

Pertanto, in caso di mantenimento in servizio degli apprendisti negli anni 2021 e 2022, ricorrendone le condizioni, resta applicabile solo l’esonero del 50% previsto dalla Legge n. 205/2017. Lo stesso vale anche in relazione alla seconda casistica.

 

MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO L’incentivo in esame, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021,

 

 

  • è pari, ferma restando versamento del 100% dovuti all’INAIL;

l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi


  • spetta nel limite massimo di 000 euro annui;

 

  • trova applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022.

 

 

 

 

 

Lo sgravio spetta per un periodo massimo di:

 

  • 36 mesi;

 

  • 48 mesi, ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

NB I 48 mesi sono fruibili per intero se il lavoratore è assunto e resta occupato per l’intero
periodo in attività nelle Regioni citate.

 

La misura del beneficio spettante non può superare l’importo annuo di 6.000 euro, fruibile in quote mensili con un tetto massimo mensile pari a 500 euro (euro 6.000/12). Per le assunzioni o le cessazioni intervenute nel corso del mese il beneficio sarà calcolato prendendo a riferimento il valore di 16,12 euro giornalieri (euro 500/31).

 

NB Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve
essere riproporzionato.

 

 

 

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

 

A tal proposito, si ricorda che non sono esonerabili:

 

  • il contributo dovuto al Fondo di tesoreria del TFR di cui all’articolo 1, comma 755 della Legge n. 296/2006;

 

  • i contributi dovuti ai Fondi di solidarietà bilaterali, al Fondo di solidarietà residuale e al Fondo di integrazione salariale;

 

  • i contributi dovuti ai Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

 

  • il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale istituito dal Decreto Interministeriale n. 95269/2016;

 

  • il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

 

NB       Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

 

Sono inoltre escluse dall’agevolazione le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, ed in particolare:

 

  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

 

  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;

 

  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

 

L’INPS precisa che il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’art. 3, comma 15, della Legge n. 297/1982, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo. Al riguardo, si evidenzia che il successivo comma 16 dello stesso articolo 3 prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo.

 

Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 6.000 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.

 

 

 

Inoltre va osservato che, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 252/2015 per la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c., l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

 

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova, peraltro, applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

 

NB Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi
di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del
  periodo di fruizione dei benefici.

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO

 

L’INPS, nella presente circolare, dedica un intero paragrafo alle condizioni di spettanza dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2021. Nel particolare, viene precisato che il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto:

 

  • dei principi generali indicati nell’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;

 

  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;

 

  • dei requisiti specifici previsti dalla Legge di Bilancio 2021 ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo in esame.

 

Per quanto riguarda i principi generali stabiliti dal D.Lgs n. 150/2015, la disciplina applicabile all’incentivo in esame, in virtù di quanto indicato dall’INPS, presenta caratteristiche del tutto particolari e differenti rispetto alla generalità degli incentivi.

 

Condizioni generali

 

L’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

 

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

 

  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Nello specifico, si rileva al riguardo che, nell’attuale situazione occupazionale, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili. Pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alla correlata agevolazione in trattazione.

 

 

 

 

 

 

 

I principi generali prevedono che l’esonero non spetti nel caso in cui l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione sia utilizzato mediante contratto di somministrazione.

 

Con riferimento all’incentivo in commento, chiarisce l’Istituto, vale quanto osservato nella Circolare n. 40/2018 e cioè che, nonostante l’espresso richiamo al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, la portata dell’agevolazione ha una natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni dell’art. 31, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 150/2015, con la conseguenza che:

 

“l’esonero può legittimamente trovare applicazione nelle ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato”.

 

Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, si può fruire dell’esonero contributivo in commento, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

 

 

 

A mero titolo esemplificativo, tra le casistiche che prevedono un obbligo preesistente di legge o di contratto collettivo per le quali spetta l’incentivo, l’INPS indica:

 

  • il rispetto del diritto di precedenza, quindi il caso in cui il datore di lavoro privato, in attuazione dell’obbligo ex art. 24 del D.Lgs n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Medesimo principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato;

 

  • l’affitto o l’acquisto di aziende o di ramo d’azienda, laddove il datore di lavoro privato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6, della Legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze;

 

  • le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili, effettuate ex art. 3 della Legge n. 68/1999;

 

  • il subentro in appalto di servizi, tra gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, che impone all’imprese di pulizia che subentra ad un’altra in un appalto di servizi, l’obbligo di assumere i dipendenti della precedente azienda.

 

Inoltre, l’INPS chiarisce che, per l’esonero in trattazione, non trova applicazione il disposto secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

 

Nel caso di specie, la finalità di evitare l’elusione deve considerarsi assorbita da quanto previsto dall’art. 1, comma 103, della Legge n. 205/2017, con riferimento all’esonero strutturale ivi disciplinato, in base al quale:

 

“Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.”

 

Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

 

 

Ai sensi dell’art. 31, comma 2 del D.Lgs n. 150/2015, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata,

 

  • si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore della stessa impresa, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;

 

  • non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

 

NB Con riferimento all’incentivo in esame, tale criterio non trova applicazione, in quanto
lo stesso si ritiene assorbito dalla previsione di cui al comma 103 dell’art. 1 della Legge
  n. 205/2017, secondo la quale il beneficio può essere fruito, in caso di riassunzione da un
  datore di lavoro diverso, solo per l’eventuale periodo residuo.

 

Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria

 

Come sopra anticipato, l’esonero è subordinato al possesso della regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 che prevede:

 

 

  • la regolarità dei versamenti contributivi e nell’adempimento degli obblighi contributivi (si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del DURC);

 

  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

 

  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Condizioni specifiche

 

In relazione ai vincoli specifici dell’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2021, il diritto alla fruizione dello sgravio è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

 

  • il lavoratore alla data dell’assunzione o della trasformazione non deve aver compito 36 anni (35 anni e 364 giorni);
  • sono incentivate le assunzioni di lavoratori che non abbiano avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, né con il datore di lavoro che assume né con altri datori di lavoro. Non impedisce il riconoscimento del beneficio un precedente rapporto di apprendistato svolto presso il medesimo o altro datore di lavoro. Anche lo svolgimento di lavoro intermittente o di lavoro domestico nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato non è di ostacolo al riconoscimento dell’esonero contributivo. L’esonero non può invece essere riconosciuto sia nei casi in cui il lavoratore abbia avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato con un’Agenzia di somministrazione, sia nel caso in cui un precedente rapporto a tempo indeterminato sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova;

 

  • lo sgravio non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore da assumere. Il controllo è riferito all’unità produttiva presso la quale si sta assumendo e non all’intero complesso aziendale, per cui è possibile assumere con agevolazione anche in presenza di licenziamenti effettuati in una diversa unità produttiva;
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

 

 

CASI PARTICOLARI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’INCENTIVO

 

Come precedentemente detto, la fruizione dell’esonero contributivo può essere riconosciuta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sul punto l’Istituto fornisce i seguenti chiarimenti in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità.

 

Lavoratori con più rapporti di lavoro a tempo parziale

 

In caso di più rapporti a tempo parziale con diversi datori di lavoro, l’incentivo spetta a entrambi purché l’assunzione sia contestuale (cioè fatta nello stesso giorno) in quanto la successiva assunzione fatta in giorni diversi troverebbe il lavoratore già assunto a tempo indeterminato.

 

Cessione del contratto (art. 1406 c.c.)

 

La fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.

 

 

 

Trasferimento di azienda

 

La fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

 

Rapporti a tempo indeterminato stipulati per effetto di accertamenti ispettivi

 

L’esonero triennale non può essere riconosciuto nei casi di trasformazione di un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato in rapporto a tempo indeterminato a seguito di accertamento ispettivo.

 

Lavoratori autonomi o parasubordinati

 

Lo svolgimento di precedente attività lavorativa in qualità di lavoratore autonomo (artigiano, commerciante o libero professionista) ovvero di lavoro parasubordinato, non è di ostacolo al riconoscimento dell’esonero triennale.

 

Si precisa infine che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.

 

Pertanto, se il lavoratore, per il quale è stata già fruita l’agevolazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

 

Sul punto l’Istituto fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, la revoca non ha effetti nei confronti dei successivi datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

 

Per ciò che riguarda la possibilità di riconoscere l’agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, l’INPS ribadisce che l’esonero in commento può trovare applicazione per le sole assunzioni effettuate nel corso del biennio 2021-2022.

 

Tuttavia, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso del citato biennio e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’agevolazione in trattazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali anche qualora l’assunzione da parte del nuovo datore di lavoro avvenga successivamente al 31 dicembre 2022.

 

 

 

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

 

Il comma 14 della Legge di Bilancio 2021 prevede la concessione dell’agevolazione nell’ambito degli aiuti di stato previsti dal Quadro semplificato di aiuti “Temporary Framework”.

 

Al fine di aiutare le imprese a far fronte alla crisi economica l’Unione Europea ha previsto un quadro di aiuti temporanei che esulano dall’applicazione del regime “de minimis” denominato “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” – “Temporary Framework”.

 

Nell’ambito di tali aiuti, per la generalità delle imprese, le agevolazioni sono concesse

 

  • entro il tetto massimo di 1.800.000 euro per impresa, considerando tutti gli aiuti della medesima tipologia, ovvero di 225.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e 270.000 euro per quelle del settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • a condizione che gli aiuti siano concessi entro il 31 dicembre 2021 e che non si tratti di un’impresa già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

 

 

 

   
   
NB Quest’ultimo requisito non è richiesto per le piccole e medie imprese, purché non siano
soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non
  abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

 

Sulla questione l’INPS ricorda che all’aiuto in parola è applicabile la cd. “Clausola Deggendorf” di cui all’art. 53 del DL n. 34/2020 e che provvederà alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

 

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di natura contributiva. Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni, bisogna escludere il cumulo con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disoccupati over 50 e con l’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012 nei confronti delle donne prive di impiego regolarmente retribuito, nonchè con l’incentivo rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto all’art. 1, commi da 16 a 19, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

 

NB Tuttavia, ricorrendone i presupposti, è possibile stipulare un contratto a tempo determinato
con donne di età inferiore a 36 anni, usufruendo del beneficio pari al 100% dei contributi
  a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 1, commi da 16 a 19, della Legge di
  Bilancio 2021 e godere dell’esonero triennale al momento della trasformazione a tempo
  indeterminato se sono ancora presenti i requisiti anagrafici.

 

Lo sgravio non è altresì cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né è cumulabile con la riduzione contributiva dell’edilizia.

 

L’incentivo inoltre non spetta per i lavoratori inviati all’estero in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, sia non convenzionati che convenzionati. Per loro vige un regime contributivo speciale disciplinato dalla Legge n. 398/1987 che prevede il versamento dei contributi su retribuzioni convenzionali che non prevede riduzioni per assunzioni agevolate.

 

Si precisa infine che, per il periodo di applicazione della misura in esame, non è possibile godere, per gli stessi lavoratori, della “Decontribuzione sud”.

 

 

 

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

 

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
20 Aprile 2021

Archiviato in: Informative dello Studio

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