LETTERA DI MANCATA (IDONEA) CERTIFICAZIONE
Sono lettere raccomandate con invio massivo ed automatizzato, e ricevute sia dal lavoratore assicurato, che dal datore di lavoro. Sono generate dal sistema informatico INPS, per scopi informativi, quando vi sono più periodi di malattia ravvicinati, considerabili alla stregua di un unico evento, all’interno del quale uno o più giorni sono scoperti da certificato medico e/o ricovero ospedaliero.
La procedura “fotografa” il periodo ma non tiene conto se si tratta di giorni festivi, né delle qualifiche lavorative (operaio/ impiegato), e nemmeno delle diciture di “inizio/continuazione/ricaduta” del certificato medico.
Casistiche:
- Effettiva assenza di certificati medici trasmessi, durante i giorni feriali e/o festivi (sabato e domenica rientrano tra i giorni più ricorrenti).
- Retrodatazione di inizio, continuazione, o ricaduta malattia (es. si va dal medico lunedì richiedendo certificato medico di malattia a copertura dal sabato).Si rammentano inoltre le disposizioni contenute al punto 3 della Circolare INPS n. 147 del 1996: L’Istituto ammette, peraltro, la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purchè sulla stessa risulti compilata la voce “dichiara di essere ammalato dal …”In relazione a quanto precede si chiarisce che la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo, nell’ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico.Nelle situazioni sopra rappresentate le giornate anteriori alla data di rilascio, non valutabili sulla base di quanto sopra precisato, sono da considerare come “non documentate” (e perciò non indennizzabili). Di conseguenza, la decorrenza della validità del certificato, e perciò della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare dalla data del rilascio del certificato stesso.Cosa fare, e non:
- Tanto vale, oltre che, ovviamente, per i certificati di inizio, anche nel caso di certificati di continuazione della malattia o ad altra conseguenziale, relativamente ai quali, per i motivi sopra descritti, la continuità tra i rispettivi periodi della certificazione risulti interrotta. In tal caso, fermo restando il non riconoscimento, ai fini dell’indennizabilità, delle giornate come sopra individuate, il periodo di malattia potrà invece essere ritenuto utile agli altri effetti (carenza, computo del 20 giorno) quando l’eventuale interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica), salvo che non risulti altrimenti che trattasi di episodi morbosi a se’stanti (v. circ. n. 4377 AGO del 6.8.1981)”.
- La medesima preclusione opera, parimenti, quando, se pure la data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella redazione, emerga (ad es. in sede di giustificazione per assenza a visita di controllo) che trattavasi di visita ambulatoriale.
- Il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, è da collegare unicamente, come più volte esplicitato, alla facoltà, confermata da ultimo con D.P.R 28.9.1990, N. 314, ART. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10, il giorno immediatamente successivo.
- “Secondo i criteri in atto, il quarto giorno di malattia, da cui spetta il corrispondente trattamento economico previdenziale, viene computato di massima dalla data di rilascio della relativa certificazione.
- Se il datore di lavoro ha pagato indebitamente al lavoratore giorni di malattia, a carico quota INPS, dovrà stornarli a conguaglio all’Istituto. Se il lavoratore non è in forza presso il medesimo datore di lavoro, quest’ultimo dovrà fornirci copia della lettera ricevuta da INPS, anagrafica del lavoratore, ed indicazione degli importi indebiti di indennità di malattia (quota INPS) corrisposti.
- Se il lavoratore non ha ricevuto alcuna indennità indebita, per giorni non coperti da certificato/ricovero di malattia, non sarà tenuto a fare alcunchè. In questo caso NON è NECESSARIO che lavoratore e datore di lavoro si mettano in contatto diretto con l’Istituto, né tanto meno che si presentino in sede.
- Se la lettera fa riferimento ad un periodo di malattia coperto da ricovero ospedaliero, questo deve essere recapitato ad INPS (da parte del datore di lavoro o del lavoratore), stante ancora l’impossibilità di presentazione telematica.
LETTERE DI CERTIFICAZIONE INVALIDA
Sono lettere con causale generica (ai fini della privacy), inviate ai lavoratori ed ai datori di lavoro, inerenti a periodi di malattia per i quali sono stati presentati certificati medici che non giustificano in modo sufficiente, in termini diagnostico/sanitari, i motivi della malattia.
Si invita pertanto l’assicurato a presentarsi presso la sede INPS per chiedere i chiarimenti del caso e/o produrre ulteriore documentazione sanitaria.
Resta salvo comunque il diritto di fare ricorso entro il termine di giorni 90 dal ricevimento della raccomandata.