La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, contiene numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
Si fornisce di seguito una panoramica delle predette novità, tutte contenute nell’art. 1 della NB legge, rinviando l’approfondimento delle singole tematiche a successivi Aggiornamenti che saranno forniti non appena arriveranno i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO (comma 2)
Attraverso la modifica dell’art. 11, comma 1 del TUIR viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito da lavoro dipendente, introdotte originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d’imposta 2024.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
fino a 28.000 euro | 23% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.000 euro | 43% |
DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (comma 2)
Attraverso la modifica dell’art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR viene reso strutturale anche l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente (da euro 1.880 ad euro 1.955) per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, introdotto originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d’imposta 2024.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione i seguenti importi per le detrazioni da lavoro dipendente e assimilato:
Reddito complessivo | Detrazione spettante | ||||||||
RC < 15.000 | euro 1.955* | ||||||||
15.000 < RC < 28.000 | 1.910 + 1.190 x (28.000 – RC)** | ||||||||
13.000 | |||||||||
28.000 < RC < 50.000 | 1.910 x (50.000 – RC)** | ||||||||
22.000 | |||||||||
- L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
- La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000.
La maggiorazione va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non è soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO (comma 3)
In materia di trattamento integrativo, attraverso la modifica dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 3/2020, per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, viene reso NOVITÀ strutturale il meccanismo correttivo da applicare all’importo della detrazione da lavoro utilizzato per la verifica del requisito della presenza di imposta lorda capiente.
Questo meccanismo correttivo era stato introdotto originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 limitatamente al periodo d’imposta 2024 e risulta ora a regime. Ne consegue che, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli a seguire, per i lavoratori titolari di reddito complessivo non superiore ad euro 15.000, la verifica della presenza di imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti viene effettuata utilizzando, di fatto, il valore della detrazione vigente fino al periodo d’imposta 2023 (pari ad euro 1.880), dunque, un valore fittizio che non corrisponde quello effettivamente riconosciuto in sede di tassazione del reddito (pari ad euro 1.955).
Rimangono confermate le previsioni relative all’ambito di applicazione del trattamento integrativo e le regole di determinazione della misura.
NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (commi 4 – 9)
A fronte della mancata conferma, per il 2025, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. “esonero IVS” del 6% – 7%), a decorrere dal periodo d’imposta in corso, a favore dei medesimi lavoratori, sono introdotte due misure in ambito fiscale.
Nello specifico, per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (sono, dunque, esclusi i NOVITÀ titolari di redditi assimilati) che hanno un reddito complessivo annuo
– non superiore a 20.000 euro, è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta alla stregua del trattamento integrativo), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente;
– superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, è previsto il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.
Somma integrativa
La prima misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale consiste in una somma integrativa
- spettante a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo (RC) non superiore a 20.000 euro;
NB | Ai fini della determinazione del reddito complessivo annuo |
– rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati, |
– non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
- di importo variabile, quantificata in percentuale sul reddito da lavoro dipendente (imponibile fiscale) secondo le seguenti misure
Reddito da lavoro dipendente annuo (RLD) | % Somma integrativa spettante | |||||||
RLD < 8.500 | 7,1% | |||||||
8.500 < RLD < 15.000 | 5,3% | |||||||
15.000 < RLD < 20.000 | 4,8% | |||||||
NB | Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente | |||||||
del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati. |
- riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga,
Non è, dunque, previsto alcun obbligo di richiesta in tal senso da parte del lavoratore dipendente. Si ritiene che, nell’ipotesi in cui quest’ultimo ritenga, in base alla sua situazione
complessiva, di non averne diritto, potrà richiederne la non applicazione.
- da gestire come competenza netta ovvero come trattenuta netta in caso di recupero (non produce, quindi, alcun effetto sugli imponibili previdenziale e fiscale ma solo sul netto in busta del dipedente),
- il cui riconoscimento al lavoratore dipendente genera un credito per il sostituto d’imposta da recuperare in compensazione nel Mod. F24,
NB | A tal fine dovrà essere istituito un nuovo codice tributo. | |
- la cui spettanza è verificata anche in sede di conguaglio.
Qualora, in tale sede, la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al relativo recupero. Nell’eventualità in cui la somma da restituire superi 60 euro, il recupero della stessa è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (le 9 rate restanti sono, pertanto, trattenute sulle retribuzioni dell’anno successivo). Si ritiene che tale previsione trovi applicazione nelle sole ipotesi di conguaglio di fine anno. Nei casi di conguaglio di fine rapporto, invece, si ritiene che l’importo della somma integrativa eventualmente risultata non più spettante vada trattenuto integralmente in unica soluzione.
Ulteriore detrazione d’imposta
La seconda misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale consiste in una ulteriore detrazione d’imposta
- spettante a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo (RC) superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro;
NB | Ai fini della determinazione del reddito complessivo annuo |
– rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati, |
– non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
- è fissata in 1.000 euro annui ma, se il reddito complessivo supera la soglia di 000 euro, l’importo si riduce progressivamente fino ad azzerarsi con un reddito pari a 40.000 euro;
Reddito complessivo annuo | Detrazione annua | ||||
20.000 < RC < 32.000 | 1. 000 | ||||
32.000 < RC < 40.000 | 1.000 x (40.000 – RC)* | ||||
8.000 | |||||
RC > 40.000 | 0 | ||||
si ritiene che il risultato del rapporto (coefficiente) presente nella formula (in presenza di RC superiore a euro 32.000 ma non a euro 40.000) vada considerato con troncamento alle quattro cifre decimali
- è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga;
- da gestire in analogia alle altre detrazioni come una riduzione dell’imposta lorda, nel limite massimo dell’importo di quest’ultima;
NB A tal fine, si ritiene che l’ulteriore detrazione vada riconosciuta nel limite della capienza dell’imposta lorda e che, in caso di incapienza di quest’ultima, non si generi alcun credito per il lavoratore dipendente.
- la cui spettanza è verificata anche in sede di conguaglio.
Qualora, in tale sede, l’ulteriore detrazione risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al relativo recupero. Nell’eventualità in cui l’importo da restituire superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (le 9 rate restanti sono, pertanto, trattenute sulle retribuzioni dell’anno successivo). Si ritiene che tale previsione trovi applicazione nelle sole ipotesi di conguaglio di fine anno. Nei casi di conguaglio di fine rapporto, invece, si ritiene che l’importo dell’ulteriore detrazione eventualmente risultato
non più spettante vada trattenuto integralmente in unica soluzione.
RIMODULAZIONE DETRAZIONI PER ONERI (comma 10)
Con l’inserimento del nuovo art. 16-ter del TUIR in materia di “Riordino delle detrazioni” viene disposta, con riferimento ai percettori di reddito complessivo superiore a 75.000 euro, l’introduzione di alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni per oneri, parametrati in funzione del reddito percepito nonché del numero di figli presenti nel nucleo familiare. In estrema sintesi, viene previsto che, fermi restando gli specifici limiti stabiliti da ciascuna norma agevolativa, per i contribuenti in questione, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando
- un importo base da individuare in base al reddito complessivo del contribuente, vale a dire:
– euro 14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 75.000 ma non a euro 100.000;
– euro 8.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 100.000;
Reddito complessivo | Importo base | |||||
75.000 < RC < 100.000 | 14.000 euro | |||||
RC > 100.000 | 8.000 euro | |||||
NB | Ai fini della determinazione del limite massimo di detrazione | spettante, il reddito | ||||
complessivo (RC) deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita | ||||||
ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
- per il coefficiente da individuare in base al numero di figli considerati a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.
Nucleo familiare | Coefficiente |
se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico | 0,50 |
se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico | 0,70 |
se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico | 0,85 |
se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico, o almeno | |
un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/1992, fiscalmente | 1 |
a carico |
Per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.
Di seguito il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente in funzione della composizione del nucleo familiare e del livello di reddito complessivo percepito:
Figli a carico (coefficiente) | 75.000 < RC < 100.000 | RC > 100.000 | ||||
Nessun figlio a carico (0,50) | euro 7.000 | euro 4.000 | ||||
1 figlio a carico (0,75) | euro 9.800 | euro 5.600 | ||||
2 figlia carico (0,85) | euro 11.900 | euro 6.800 | ||||
3 figli a carico o almeno un figlio con | euro 14.000 | euro 8.000 | ||||
disabilità (Legge n. 104/1992) | ||||||
NB | In via generale, il sostituto d’imposta attribuisce la detrazione per oneri solo se asseconda | |||||
la richiesta in tal senso da parte del sostituito. Si tratta, infatti, di detrazioni che vengono |
generalmente riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi. Nella stessa sede si terrà, pertanto, conto anche delle penalizzazioni previste, comprese le nuove limitazioni, nei termini sopra evidenziati.
Alcune tipologie di oneri/spese sono espressamente escluse dalle limitazioni legate al reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, con la conseguenza che la relativa detrazione continua a spettare per intero. Si tratta nello specifico delle spese di cui all’art. 15 del TUIR:
- interessi passivi per
– prestiti/mutui agrari [comma 1, lett. a)];
– mutui ipotecari per l’acquisto e per la costruzione dell’abitazione principale [(comma 1, lett. b) e comma 1-ter)];
sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
- premi per assicurazione aventi per oggetto
– il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana [comma 1, lett. f)]
– il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo [comma 1, lett. f-bis)] sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- spese sanitarie [comma 1, lett. c)].
Sono altresì escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese soggette a limitazioni ai fini della relativa detrazione, le somme investite
- nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012;
- nelle piccole e medie imprese (PMI) innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter del D.L. n. 3/2015.
Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese soggetti alle nuove limitazioni, per le spese detraibili ai sensi degli articoli:
- 15, comma 1, lettera c), decimo periodo del TUIR (concernente il riparto in più annualità delle spese per l’acquisto di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità),
- 16-bis del TUIR (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici),
- ovvero di altre disposizioni normative
la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Con riferimento alle predette spese la cui detrazione è ripartita in più annualità, sono comunque escluse le rate delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO (comma 11)
Si rilevano novità anche in materia di detrazioni per familiari a carico. Nello specifico:
- viene ridefinito l’ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età (30 anni) del figlio per poter dare diritto alla stessa;
- si riduce in modo significativo la platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico, danno diritto alla relativa detrazione;
- è previsto che i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero, non possano più beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.
Detrazioni per figli
Attraverso la modifica dell’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR, viene ridefinito l’ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età del figlio per poter dare diritto alla stessa. Nello specifico è previsto che fermo restando il requisito reddituale per essere considerato fiscalmente a carico (reddito NOVITÀ complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro), a decorrere dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per figlio (importo potenziale annuo di 950 euro) è riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
Come chiarito nella Circolare ADE n. 4/2022, la detrazione spetta a partire dal mese di compimento del ventunesimo anno. Nella circolare in esame viene sancito il principio generale in base al quale le detrazioni per figli a carico “(…) sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste”: in forza di tale principio, pare ragionevole ritenere che la detrazione competa anche per il mese nel quale il figlio compie il trentesimo anno di età. Sul punto, tuttavia, si attende una pronuncia ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il limite massimo di età (età inferiore a 30 anni) oltre il quale il figlio fiscalmente a carico non dà più diritto alla detrazione non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico, per i
quali la detrazione continua a spettare dal compimento del ventunesimo anno in poi.
Premesso quanto sopra, rimangono invariati l’importo potenziale annuo della detrazione (950 euro), la formula e le regole di quantificazione della detrazione effettivamente spettante:
Presenza di un unico figlio
- di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni
- se disabile, di età pari o superiore a 21 anni
950 x (95.000 – RC)
95.000
In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di euro 95.000 è incrementato di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo. Ai fini del predetto incremento, la presenza di eventuali ulteriori figli, per i quali spetta l’assegno unico e universale, non ha alcuna rilevanza.
Detrazione per altri familiari
Attraverso la modifica dell’art. 12, comma 1, lett. d) del TUIR si assiste ad un notevole ridimensionamento della platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico del contribuente, possono dare diritto alla relativa detrazione. Fino al 2024, la detrazione potenziale di 750 euro (spettante per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro) è stata riconosciuta per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Si poteva, dunque, trattare di genitori, nonni, bisnonni, generi, nuore, suocero, suocera, fratelli, sorelle del contribuente.
Dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta NOVITÀ esclusivamente per ciascun ascendente (quindi, genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente.
La detrazione in oggetto continua ad essere così modulata:
Reddito complessivo | Detrazione spettante | ||
RC < 80.000 | 750 x (80.000 – RC) | ||
80.000 | |||
Detrazioni per familiari residenti all’estero di lavoratori extracomunitari
Con l’inserimento del nuovo comma 2-bis all’art. 12 del TUIR, viene espressamente previsto che ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea NOVITÀ o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) non spettano in relazione ai familiari residenti all’estero. La disposizione produce effetti a decorrere dal periodo d’imposta 2025. In precedenza (fino al periodo d’imposta 2024), i contribuenti in esame potevano beneficiare delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico residenti all’estero presentando apposita documentazione prodotta dal consolato.
FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO (comma 48)
Attraverso la revisione dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 2025, sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente. Nello specifico, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, NOVITÀ concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al:
– 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
– 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica. Nello specifico, le percentuali risultano pari al:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
- 30% per i veicoli,con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
- 50% per i veicoli in caso di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/ km;
- 60% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km.
In caso di eventuali veicoli immatricolati e assegnati prima del 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, continuano a trovare applicazione le precedenti regole che prevedevano la percentuale unica del 30% (indipendentemente dal livello delle emissioni). Analogamente a quanto accaduto nel 2020 quando, a partire dal mese di luglio, si è assistito alla modifica delle regole di determinazione del fringe benefit per i veicoli di nuova immatricolazione assegnati in forza di contratti stipulati a partire da quel mese, anche in questa occasione si riscontra la mancanza di una disposizione transitoria che permetta di calcolare il valore del fringe benefit derivante da veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025 ma assegnati sulla base di contratti stipulati a partire dalla predetta data. Si auspica che l’Agenzia delle Entrate fornisca chiarimento in merito.
ESENZIONE/DEDUCIBILITÀ SPESE TRASFERTA SOLO SE TRACCIABILI (commi 81 – 83)
Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all’interno del comune, attraverso l’integrazione del comma 5, art. 51 del TUIR viene disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati NOVITÀ mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte (e contributi). Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.
Un ulteriore intervento riguarda l’art. 95 del TUIR. Nello specifico, con l’inserimento del nuovo comma 3-bis è previsto che
- le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) nonché
- i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti previsti (commi 1, 2 e 3, art. 95 del TUIR) se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ (comma 385)
Per i premi e le somme detassabili, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, viene NOVITÀ confermata l’aliquota dell’imposta sostituiva nella misura del 5% in luogo del 10% come
previsto dalla norma istitutiva. Pertanto, analogamente a quanto accaduto nel 2023 e nel 2024, anche per i premi e le somme detassabili, erogati nel triennio 2025-2027, trova applicazione la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
Possono beneficiare del regime fiscale agevolato (c.d. detassazione prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016):
- i premi di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.
Il limite annuo di importo detassabile continua ad essere fissato in euro 3.000 euro così come risulta confermato in euro 80.000 il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal dipendente nel periodo d’imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.
ESENZIONE SOMME CORRISPOSTE A NEOASSUNTI PER FABBRICATI (commi 386-389)
Viene introdotto un nuovo regime provvisorio di esenzione fiscale per le somme erogate NOVITÀ direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025,
– titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente l’assunzione (quindi, nel 2024), a 35.000 euro,
– che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza
L’esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione. Come chiarito nella Relazione tecnica, il beneficio può applicarsi in relazione alle spese inerenti all’abitazione principale e ai relativi oneri accessori. Al fine dell’applicazione del beneficio in oggetto, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Il regime di esenzione in esame non si applica ai fini contributivi. L’eventuale somma erogata o rimborsata a questi fini concorre, quindi, alla determinazione della base imponibile ai fini previdenziali ed è inclusa nel computo del valore di ISEE del nucleo familiare e nei calcoli previsti ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.
LIMITE DI ESENZIONE VALORE BENI E SERVIZI E RIMBORSI SPESE UTENZE
DOMESTICHE, AFFITTO E INTERESSI SU MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 390)
In deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, è confermato il limite di esenzione di NOVITÀ 1.000 euro per
– il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,
– le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Il suddetto limite è innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Rimane confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all’attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO (commi 395 – 398)
Viene confermato, dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi. Si tratta della misura originariamente introdotta dalla Legge n. 85/2023 di conversione del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 e poi confermata dalla Legge n. 213/2023 per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.
Analogamente a quanto previsto per i periodi d’imposta 2023 e 2024, il sostituto d’imposta, NB nel corso del 2025, riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendente conseguito nel 2024 (non superiore a euro 40.000), e compensa il credito così maturato nel Mod. F24.
A tali fini si ritiene ancora utilizzabile il codice tributo 1702 istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/2023. Le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo speciale vanno indicate nella Certificazione Unica.
DETASSAZIONE DELLE MANCE SETTORE TURISTICO (comma 520)
Sono apportate alcune modifiche al regime di detassazione delle mance, introdotto dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), a favore dei lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Fermo restando l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle mance:
– aumenta dal 25% al 30% il limite massimo, da calcolarsi sul reddito percepito nell’anno
NOVITÀ
dal dipendente, entro il quale trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme,
– sale da 50.000 a 75.000 euro il limite di reddito di lavoro dipendente, percepito nell’anno precedente (il 2024 per le mance detassate nel 2025) rispetto al quale è possibile applicare il regime fiscale agevolato.
Pertanto, per il periodo d’imposta 2025, le mance (“somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici”) riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991), titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro (nel periodo d’imposta 2024), costituiscono reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:
- sono soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
- sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
- concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
ADEGUAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI (commi 726 – 729 e 750 – 752)
Entro il 15 aprile 2025, Regioni, Province Autonome e Comuni devono pubblicare, rispettivamente, le leggi e adottare le delibere con le quali adeguano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale IRPEF 2025 ai tre scaglioni IRPEF attualmente in vigore.
Tuttavia, qualora Regioni, Province Autonome e Comuni non approvino, entro il 15 aprile prossimo, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 possono mantenere l’articolazione dell’addizionale sulla base dei previgenti quattro scaglioni di reddito.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro