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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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LE INTEGRAZIONI SALARIALI

Sommario

 

Perché questo tema?…………………………………………………………………………………………………………….. 2

ASPETTI GENERALI…………………………………………………………………………………………………………… 3

Lavoratori beneficiari………………………………………………………………………………………………………… 3

Compatibilità con attività lavorativa…………………………………………………………………………………….. 4

Obblighi a carico del lavoratore………………………………………………………………………………………….. 5

Ammontare dell’integrazione salariale…………………………………………………………………………………. 5

Integrazioni salariali e altre cause di sospensione del rapporto di lavoro: compatibilità e incompatibilità .. 7

Imponibilità contributiva e fiscale……………………………………………………………………………………… 11

Pagamento delle integrazioni…………………………………………………………………………………………….. 12

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA…………………………………………………………….. 12

I beneficiari (art. 10, d.lgs. n. 148/2015)…………………………………………………………………………….. 13

Le causali di intervento (art. 11, d. lgs n. 148/2015)…………………………………………………………….. 13

La durata massima (art. 12, d.lgs. n. 148/2015)……………………………………………………………………. 19

La contribuzione (art. 13, d.lgs. n. 148/2015)……………………………………………………………………… 20

La procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14, d.lgs. n. 148/2015)……………….. 21

La gestione delle domande di intervento (Artt. 15, 16, 17, d.lgs. n. 148/2015)…………………………. 24

Calcolo dell’indennità CIGO…………………………………………………………………………………………….. 24

LA NUOVA PROCEDURA OMNIA IS…………………………………………………………………………………. 27

QUESTIONI APERTE………………………………………………………………………………………………………… 32

Perché questo tema?

Le integrazioni salariali sono strumenti di sostegno al reddito che si rendono necessari in momenti di contrazione dell’attività produttiva per cause molto spesso impreviste e non sempre imputabili all’imprenditore. L’accesso agli emolumenti avviene attraverso una mobilitazione da parte del datore di lavoro, e del proprio intermediario, e richiede però l’ottemperamento ad una serie di procedure e fasi previste da alcune fonti normative, al termine delle quali l’eventuale accettazione della richiesta avanzata andrà a legittimare l’accesso all’integrazione salariale specifica per il caso concreto.

L’impresa durante la propria vita può, infatti, affrontare innumerevoli momenti di transizione che non necessariamente si risolvono con l’esclusione dell’organismo produttivo dal mercato. È ben possibile che a seguito di periodi di scarso rendimento l’impresa torni poi ad operare a pieno regime. La contrazione dell’attività produttiva, infatti, può essere scatenata da fattori non solo endogeni legati alla mala gestio da parte dell’imprenditore ma anche da fattori esogeni che derivano dal mercato, non da ultimo la crisi che ha seguito la pandemia da Covid-19. Proprio per tali ragioni l’ordinamento prevede una serie di ammortizzatori sociali che consentono per brevi periodi di accedere a fondi di integrazione salariale al fine di salvaguardare l’organismo produttivo e con esso le posizioni soggettive dei lavoratori da eventi inattesi e difficilmente prevedibili. Il tema è centrale per i Consulenti del Lavoro i quali si ritrovano a gestire gli adempimenti necessari all’accesso a tali ammortizzatori sociali e a doversi orientare in una disciplina ricca di eccezioni e di modifiche. Non da ultimo, in data 29 settembre 2023 l’INPS con il messaggio n. 3422 ha presentato la nuova piattaforma “OMNIA IS” che consente di gestire in maniera semplificata le domande di integrazione salariale sia per i datori di lavoro che per i loro intermediari. Alla luce di tali innovazioni e data l’importanza del tema, abbiamo pensato che fosse opportuno operare una ricognizione della disciplina in materia al fine di mettere a disposizione del lettore un approfondimento che contenga, riassuma e schematizzi i principali adempimenti procedurali richiesti. L’invito che vi porgo dunque è quello di leggere il contributo con curiosità, e non solo di utilizzarlo quale strumento di supporto ma anche di trarne spunto per costruire un terreno di condivisione professionale e territoriale.

Buona lettura!

 

ASPETTI GENERALI

Lavoratori beneficiari

L’accesso alle integrazioni salariali da parte dei lavoratori è subordinato al rispetto e al possesso di un requisito di tipo oggettivo e di uno soggettivo.

  1. Requisito oggettivo: tipologie contrattuali beneficiarie

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono beneficiari del trattamento di integrazione tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti (indipendentemente dalla tipologia di apprendistato) e con la sola esclusione dei dirigenti.

Con la riforma attuata nel 2022, è stata prevista l’inclusione dei lavoratori a domicilio e l’estensione generalizzata a tutte le tipologie di apprendistato, con la conseguenza che possono accedere a tutte le integrazioni salariali i lavoratori con contratto di apprendistato:

  1. per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  2. professionalizzante;
  3. alta formazione e ricerca.

Si ricorda che con la Circ. n. 76/2022, l’INPS ha chiarito che: “In considerazione di quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del d.lgs. n.148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio”.

Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Al riguardo, l’INPS con messaggio n. 24/2016 ha chiarito che i datori di lavoro sono tenuti a rapportare a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista durante l’apprendistato professionalizzante.

Viene, inoltre, previsto che in caso di:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

La sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3 e 45, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015.

Per quanto riguarda l’obbligo formativo degli apprendisti e l’eventuale sospensione o riduzione di attività l’INL ha chiarito, con la nota n. 527/2020, che durante il periodo di cassa integrazione a zero ore è sospesa la formazione dell’apprendista. Diversamente, in caso di riduzione dell’attività lavorativa, la formazione può essere assolta in modalità e-learning o a distanza, secondo la disciplina introdotta dalla regolamentazione regionale di riferimento e nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente.

  1. Requisito soggettivo: anzianità di servizio richiesta

I lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento stesso, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Tale condizione non è richiesta per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.

Ministero del Lavoro – Circ. 3 gennaio 2022, n.1

“Il requisito dell’anzianità dei 30 giorni si consegue in relazione allo svolgimento di effettivo lavoro, intendendo con tale locuzione le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla tipologia di orario di lavoro svolto, indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia o meno maturata in via continuativa o che sia immediatamente precedente all’inizio dell’intervento dell’ammortizzatore sociale e comprendendo nel computo anche le giornate di sospensione dall’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie , festività , infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Si precisa, altresì, che nel corso dei programmi contemplati dal decreto legislativo n. 148/2015 non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro della medesima impresa, entrambi interessati da interventi di CIGS. Il requisito di anzianità, innanzi citato, del lavoratore -che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto- si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell’attività appaltata”.

Compatibilità con attività lavorativa

A decorrere dal 1° gennaio 2022 viene previsto che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Aspetto sanzionatorio

Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS in merito allo svolgimento dell’attività.

Ministero del Lavoro – Circ. 3 gennaio 2022, n.1

Punto 9. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa (articolo 8 del d.lgs. n. 148)

“L’articolo 1, comma 197 della legge n. 234/2021 introduce all’articolo 8 del d.lgs. n. 148 le seguenti modifiche e novità.

In primo luogo, al citato articolo 8 è sostituita la rubrica che non è più “Condizionalità e politiche attive del lavoro” ma passa ad essere “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”, al contempo, si dispone, poi, l’abrogazione della disposizione di cui al primo comma e l’integrale sostituzione del dettato di cui al secondo comma.

In particolare, ai sensi di tale novato secondo comma, il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, che svolga -nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro- attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Qualora poi, il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro”.

Il disegno di legge in materia di lavoro prevede il mancato diritto all’integrazione salariale qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Viene inoltre prevista la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale qualora il lavoratore non dia preventiva comunicazione all’INPS territorialmente competente dello svolgimento di attività da lavoro dipendente o autonomo.

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti in capo al lavoratore, viene previsto che l’eventuale comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore titolare dell’integrazione salariale assolve all’obbligo di comunicazione da parte del lavoratore.

Obblighi a carico del lavoratore

I lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali per le causali straordinarie (riorganizzazione, crisi, solidarietà), a prescindere dal fondo che eroga i trattamenti (CIGS, Fondi bilaterali o FIS) allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.

Le iniziative possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri definite con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 agosto 2022.

Ammontare dell’integrazione salariale

L’art. 3, d.lgs. 10 settembre 2015, n. 148, statuisce che il trattamento d’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana, indipendentemente dal periodo di paga.

Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ultra settimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, l’integrazione è dovuta ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario normalmente praticato.

Le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate, in ogni caso, ragguagliando ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di 8 ore.

Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, l’integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta.

 

La misura dell’integrazione salariale dovrà essere decurtata della percentuale del 5,84%, per effetto di quanto disposto dall’art. 26, legge n. 41/1986.

Il massimale

Il trattamento di integrazione salariale non potrà eccedere l’importo massimo determinato ai sensi della l. n. 427/1980.

L’importo massimo mensile spettante al lavoratore non potrà superare il valore di un unico massimale mensile che troverà pertanto applicazione indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento del lavoratore.

L’importo del massimale, unico, è soggetto a variazione annuale sulla base del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operi e degli impiegati.

Il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, la relativa indennità giornaliera, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

L’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.

Retribuzione di riferimento

La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione salariale è costituita dalla retribuzione globale di fatto.

Pertanto, rientrano nel concetto di retribuzione di riferimento:

  • la retribuzione base;
  • le voci fisse, compresi i superminimi;
  • l’indennità per turno;
  • l’indennità di cassa;
  • gli scatti di anzianità;
  • i ratei di tredicesima e, eventualmente, di quattordicesima mensilità maturati durante il periodo di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro.

Con il Mess. INPS 7 aprile 2006, n. 11110, l’INPS ha specificato che le voci retributive integrabili sono, in linea di massima, quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali, a condizione che:

  • abbiano carattere di continuità e obbligatorietà;
  • siano riferite a orario di lavoro contrattualmente stabilito nel limite massimo di 40 ore settimanali.

Sempre secondo l’Istituto, occorre operare una suddivisione fra indennità che non sono collegate alla concreta prestazione lavorativa, rappresentando delle parti fisse mensili della retribuzione globale (esempio, compensi forfetari per lavori disagevoli, per mansioni particolari, ecc.) e indennità variabili conseguenti esclusivamente alla materiale e non astrattamente prevedibile prestazione di lavoro (ad esempio indennità di trasferta).

Le voci integrabili sono solo quelle che costituiscono parte fissa della retribuzione globale, con esclusione, quindi, delle indennità non collegate all’effettiva prestazione di lavoro.

Sono da escludersi, inoltre, le prestazioni di lavoro straordinario, pur se ricorrenti.

Relativamente alle competenze ultra mensili, il messaggio n. 11110/2006 precisa che la retribuzione globale integrabile è composta, oltre che dagli emolumenti corrisposti alla fine di ogni periodo di paga, anche da competenze che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile.

 

Dette quote sono, tuttavia, da comprendersi nell’importo fissato quale limite massimo cui rapportare il trattamento di integrazione salariale.

Ne deriva che, in concreto, le quote di mensilità aggiuntive vengono di rado rimborsate dall’Istituto, in quanto eccedono il tetto mensile applicabile alla singola fattispecie, tenuto conto che il ragguaglio ad ore del compenso ultra mensile (13ª, 14ª, ecc.), sommato al ragguaglio ad ore della retribuzione mensile corrisposta, non può, in ogni caso, superare il massimale spettante.

Trattamento di fine rapporto

Rimangono a carico del datore di lavoro le quote di TFR, che matura, in forza dell’art. 2120, Codice civile, come se il lavoratore avesse lavorato normalmente.

Integrazioni salariali e altre cause di sospensione del rapporto di lavoro: compatibilità e incompatibilità

TIPO EVENTO GESTIONE
Malattia Con l’art. 3, co. 7 del d.lgs. n. 148/2015 si è stabilito, in modo definitivo e
  inequivocabile, il principio della prevalenza dell’ammortizzatore sociale sulla
  malattia.
  Prevalenza ribadita dall’INPS che, con la Circ. n. 197/2015 e in seguito con il
  più recente Mess. n. 822/2020, ha voluto delineare i diversi scenari che si
  possono configurare in presenza di una diversa gestione dell’evento malattia in
  concomitanza con il trattamento di integrazione salariale.
  Secondo l’Istituto infatti, “In considerazione delle diverse fattispecie che in
  concreto  possono  verificarsi  si  ritiene  di  poter  confermare  quanto  già
  disciplinato in via amministrativa dall’Istituto e che di seguito si riporta.
  Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo
  stato  di  malattia,  il  lavoratore  continuerà  ad  usufruire  delle  integrazioni
  salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di
  prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare
  lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
  Qualora  lo  stato  di  malattia  sia  precedente  l’inizio  della  sospensione
  dell’attività lavorativa si avranno due casi:
  ▪ se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili
  cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in
  malattia entrerà in C.i.g. dalla data di inizio della stessa;
  ▪ qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale
  in  forza  all’ufficio,  reparto,  squadra  o  simili  cui  il  lavoratore
  appartiene,  il  lavoratore  in  malattia  continuerà  a  beneficiare
  dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
  Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività
  lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale
  l’indennità economica di malattia.”

 

Infortunio e Se  l’infortunio  o  la  malattia  professionale  hanno  avuto  inizio  prima
Malattia dell’intervento della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, il dipendente,
professionale per tutto il periodo di prognosi, avrà diritto all’indennità di inabilità temporanea
  INAIL, con integrazione a carico del datore di lavoro.
  Se l’infortunio avviene durante un periodo di riduzione di orario per intervento di
  integrazioni  salariali  o subisce una ricaduta collegata all’infortunio stesso, il
  trattamento  salariale  viene  sospeso  e  sostituito  dall’indennità  INAIL  con
  integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dell’integrazione
  salariale.
  L’infortunio prevale sempre sulla cassa integrazione e il lavoratore infortunato
  non potrà essere posto in sospensione o riduzione di attività.
  Durante il periodo in cui il lavoratore è assente per infortunio sul lavoro il
  trattamento di integrazione salariale viene sospeso e sostituito dall’indennità
  INAIL.
Congedo di L’astensione   obbligatoria   per   gravidanza   o   puerperio   prevale   sempre
maternità sull’integrazione salariale.
  Inoltre, il comma 6 dell’articolo 24 del d.lgs. n. 151/2001 prevede che: “La
  lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni
  dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all’inizio del congedo stesso, sospesa
  e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa
  integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità
  giornaliera di maternità“.
Congedo Per quanto riguarda il periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa) non
parentale si pongono problemi di sovrapposizione, in quanto il diritto a tale astensione dal
  lavoro e alla relativa indennità non spetta alle lavoratrici sospese, che beneficiano
  invece della normale integrazione salariale.
  In particolare, qualora il periodo di congedo parentale sia chiesto durante un
  periodo di sospensione per cassa integrazione già in corso, non essendo i due
  trattamenti cumulabili, la lavoratrice (o il lavoratore) percepirà il trattamento di
  integrazione salariale.
  Nel caso, invece, in cui la lavoratrice sia già in congedo parentale all’inizio
  dell’intervento di integrazione salariale, la medesima potrà valutare di rientrare in
  servizio  e  cessare  quindi  il  godimento  del  congedo  parentale  e  fruire,
  conseguentemente, del trattamento salariale.
Permessi per Per avere diritto ai permessi per allattamento è necessario che nella giornata vi
allattamento siano prestazioni lavorative: pertanto gli stessi spettano solo in caso di riduzione
  di orario qualora coincidano con le ore di attività lavorativa.
  Se la lavoratrice o il lavoratore sono in sospensione totale, non sono integrabili
  i riposi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino.
  Se si è in presenza solo di una riduzione dell’orario:
  • qualora le ore di allattamento ricadano durante le ore non richieste in riduzione, spetta l’indennità per allattamento;

 

  • qualora le ore di allattamento ricadano durante la sospensione per cassa integrazione, le ore di allattamento sono integrabili.
Congedo In occasione del matrimonio il lavoratore ha diritto di fruire di un periodo di
matrimoniale congedo dal lavoro retribuito, generalmente pari a 2 settimane. Per gli impiegati
  il trattamento è a totale carico del datore di lavoro, mentre per gli operai 8 giorni
  (7 quote giornaliere) su 15 sono a carico dell’INPS.
  Il  trattamento  economico  previsto  per  il  congedo  matrimoniale,  poiché  più
  favorevole per il lavoratore, prevale sempre sull’integrazione salariale.
  Il  trattamento  per  congedo  matrimoniale  è  incumulabile  con  l’integrazione
  salariale (Circ. INPS n. 248/1992).
  Secondo l’Istituto “Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale,
  infatti, deve escludersene in via di principio la spettanza, per mancanza dei
  presupposti che ne legittimano l’erogazione, in quanto, nel caso della assenza per
  contrarre  matrimonio,  la  causa  della  mancata  prestazione  di  lavoro  è  da
  ricondursi alla sfera decisionale del lavoratore e non ad alcuna delle motivazioni,
  ricollegabili  ad  eventi  attinenti  la  situazione  aziendale,  che  legittimano  i
  provvedimenti di concessione dell’integrazione salariale, sia in regime ordinario
  che in quello straordinario.”.
Permessi l. n. In caso di sospensione a zero ore per un mese intero non compete nessun giorno
104/1992 di permesso retribuito ex l. n. 104/1992.
  Qualora vi sia solo una riduzione della prestazione lavorativa, il Ministero del
  Lavoro (Risposta Interpello 46 del 3 ottobre 2008), ha sostenuto che in pendenza
  di  trattamento  di  integrazione  salariale  è  necessario,  al  fine  di  evitare  un
  comportamento  discriminatorio  rispetto  a  un  lavoratore  obbligato  a  prestare
  attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi del mese, un ridimensionamento
  proporzionale dei giorni di permesso fruibili.
  L’INPS, con il Mess. 18 novembre 2009, n. 26411, è tornata sulla questione per
  specificare che in caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con il
  periodo di integrazione salariale, il diritto alla fruizione dei 3 giorni mensili di
  permesso  ex  l.  n.  104/92,  è  soggetto  a  un  riproporzionamento  in  funzione
  dell’effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta.
Congedo Per congedo si deve intendere innanzitutto un congedo retribuito a cui possono
straordinario ricorrere alcuni lavoratori, familiari di soggetti portatori di handicap grave, per la
per assistere durata massima di 2 anni nel corso della vita lavorativa per gravi motivi
portatori di familiari, di cui all’articolo 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
handicap Con la risposta a interpello 12 ottobre 2009, n. 70, il Ministero del Lavoro ha
grave chiarito che il lavoratore che prima della sospensione o riduzione dell’attività
  lavorativa con intervento dell’integrazione salariale da parte dell’azienda, abbia
  chiesto di fruire del congedo straordinario per gravi motivi familiari:
  • percepisca l’indennità relativa al congedo stesso;
  • non sia interessato dalla sospensione dell’attività lavorativa (o dalla riduzione di orario);
  • non percepisca il trattamento integrativo previsto per la CIG.

In tal caso l’indennità per congedo deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa.

Nel caso di presentazione della domanda di congedo durante la sospensione dell’attività, occorre distinguere:

 

  • se la sospensione è a zero ore, il congedo non può essere riconosciuto al lavoratore, che pertanto resta in trattamento salariale;
  • se la sospensione dal lavoro è solo parziale, il lavoratore continua a percepire l’integrazione salariale per le ore di sospensione, unitamente all’indennità per il congedo. In tale ipotesi, l’indennità relativa al congedo deve essere calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita “al netto” del trattamento integrativo.
Donazione Per  donazione  sangue  al  lavoratore  spettano  una  giornata  di  riposo  e  il
sangue trattamento  economico  per  donazione  di  sangue  a  carico  dell’INPS  in
  sostituzione del trattamento di integrazione salariale.
   
Festività Le festività cadenti  in settimane nelle quali  vi sia una sospensione parziale
  dell’attività lavorativa restano a carico del datore di lavoro.
  Sono a carico del datore di lavoro le festività cadenti nelle prime 2 settimane di
  sospensione, anche se totale, relativamente al personale con paga oraria e non
  mensilizzata  mentre,  nei  rimanenti  casi,  la  festività  dà  luogo  al  normale
  trattamento di integrazione salariale anche in caso di coincidenza con il sabato o
  la domenica (fanno eccezione le giornate del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, per
  le quali rimane in ogni caso l’obbligo di retribuzione nella misura di 1/26, o nella
  diversa misura stabilita dal CCNL applicato, della retribuzione mensile in capo al
  datore di lavoro).
  In particolare, l’INPS, con il Mess. 12 giugno 2009, n. 13552, ha specificato che:
  “Relativamente ai lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (o mensilizzati) le
  festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della
  misura  settimanale  delle  integrazioni  salariali,  atteso  che  la  retribuzione
  predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce
  alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con
  le festività (v. circolare INPS n. 50943 G.S. dell’8 febbraio 1973, lettera B – punto
  6).
  In tale ipotesi le ore attinenti alle festività sono da comprendere, da un lato, nel
  numero delle ore lavorative ricadenti in ogni singolo mese per il quale, come
  innanzi detto, deve essere diviso l’importo massimo mensile del trattamento di
  integrazione salariale e, dall’altro, devono essere incluse nel numero delle ore
  integrabili.
  Il suddetto trattamento è confermato anche per quei lavoratori, con qualifica
  operaia, che in base al C.C.N.L. di settore applicato sono retribuiti con paga
  mensilizzata.”
  Per i lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in rapporto alle ore le festività del
  25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore
  di  lavoro.  Nella  determinazione  delle  ore  integrabili,  pertanto,  non  vanno
  comunque considerate a carico della Cassa le ore inerenti a tali festività che
  cadono nel corso della settimana.
Ferie: regole Nonostante diversi orientamenti giurisprudenziali, il principio generale è che
di durante le settimane con sospensione a zero ore il diritto alle ferie non matura,
maturazione salvo vi sia espressa previsione contrattuale contraria.
e Nel caso invece di riduzione di attività lavorativa, il diritto alle ferie matura ed è
compatibilità interamente a carico del datore di lavoro.
   
  10
  In assenza di regolamentazione, un criterio è quello del riproporzionamento su
  base annua, stabilendo cioè il rapporto tra le ore lavorabili totali dell’anno e quelle
  effettivamente prestate o in alternativa, un calcolo in base alla maturazione per
  ratei mensili, a seconda che in ciascun mese il periodo lavorato superi o meno i 15
  giorni di calendario.
  Se possibile, sarebbe utile stabilire a priori la maturazione delle ferie in occasione
  dell’esame congiunto e dell’eventuale accordo.
  Nel Messaggio 18 ottobre 2019, n. 3777 (punto 2), l’Istituto ha specificato quanto
  segue.
  “A completamento di quanto già evidenziato con Circ. n. 139/16 (parte seconda,
  punto 6), si chiarisce che in caso di lavoratori in CIGO, sia ad orario ridotto che
  a zero ore, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale
  accoglimento dell’istanza.
  Infatti, la disciplina contrattuale delle ferie è regolata da norme privatistiche
  attinenti i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, che esulano dalle valutazioni
  di  competenza  dell’Istituto  volte  alla  verifica  dell’effettiva  sussistenza  della
  causale per la quale è stato chiesto l’intervento della CIGO.
  Si evidenzia, pertanto, che in linea con i predetti criteri definiti originariamente
  dal  Ministero  del  Lavoro  con  interpello  n.  19/2011,  non  occorre  chiedere
  all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla
  richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO
  non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.”.
ROL ed ex Di norma valgono le regole già individuate per le ferie.
festività I periodi di sospensione a zero ore o periodi di lavoro con riduzione d’orario
  (superiori ai 15 giorni), non fanno maturare né i permessi per riduzione di orario
  di lavoro, né quelli accantonati per le festività abolite.

Imponibilità contributiva e fiscale

Imponibilità contributiva

L’integrazione salariale, in quanto prestazione previdenziale, è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

L’eventuale integrazione aziendale è invece interamente assoggettata ai contributi.

Imponibilità fiscale

Le somme corrisposte a titolo di integrazione salariale rientrano nell’imponibile fiscale (circ. Min. fin., 23 dicembre 1997, n. 326/E).

L’imposta deve essere determinata con le seguenti modalità:

  1. se il pagamento avviene entro l’anno, si applicano le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell’anno di erogazione;
  1. nel caso di erogazione per anni precedenti a seguito di tardiva emanazione del decreto di concessione, l’imposta viene determinata con aliquota media (circ. Min. fin., 5 febbraio 1997, n. 23/E), secondo le modalità previste per la tassazione separata degli emolumenti arretrati di anni precedenti.

Contribuzione

I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.

 

Pagamento delle integrazioni

Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

L’importo delle integrazioni è rimborsato dall’INPS o conguagliato secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

La richiesta di rimborso o la compensazione delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, qualora successivo.

Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, l’INPS può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa.

A tale proposito, la circ. INPS 2 dicembre 2015, n. 197, precisa che il pagamento diretto relativo alle integrazioni salariali ordinarie potrà essere ammesso solamente laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell’impresa, tramite la presentazione, alla competente sede INPS, di un foglio di calcolo (allegato alla circolare) dal quale si evincono liquidità differita e corrente e passivo corrente: dai valori indicati nel medesimo foglio di calcolo deve ricavarsi un indice di liquidità minore di uno.

Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell’INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.

La legge di Bilancio 2022 introduce il nuovo art. 5-bis al d.lgs. n. 148/2015 che prevede che in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Analizzati i principi generali comuni a tutti gli ammortizzatori sociali disciplinati dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ci soffermiamo ora sulle caratteristiche principali che regolamentano la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).

Come avremo modo di approfondire, la CIGO è uno strumento a sostegno delle aziende e dei lavoratori che necessita di due requisiti essenziali affinché possa essere richiesta e concessa: la sua temporaneità e la ripresa dell’attività lavorativa. Senza il rispetto di tali prerogative lo strumento non può essere adotto poiché, un perdurare delle difficoltà, comporterebbe un possibile stato di crisi e quindi la necessità di un intervento a cura di altri strumenti di integrazione salariale più adatti (esempio la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – CIGS).

I beneficiari (art. 10, d.lgs. n. 148/2015)

Sono interessate dalle integrazioni salariali ordinarie (CIGO):

  1. imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  2. cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal P.R. n. 602/1970 (coop. facchinaggio);
  3. imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  4. cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  5. imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  6. imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  7. imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  8. imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  9. imprese addette all’armamento ferroviario;
  10. imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  11. imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  12. imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e di lavorazione di materiale lapideo;
  13. imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività dì escavazione.

Tutti gli altri comparti saranno interessati dalla gestione dei fondi di solidarietà (bilaterali, alternativi o residuali).

Le causali di intervento (art. 11, d. lgs n. 148/2015)

Le causali denotano che la CIGO è un ammortizzatore al quale si può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria.

Il requisito della transitorietà della causale, e quindi della ripresa della normale attività lavorativa, è rimarcato dal quadro generale della riforma – che prevede, anche per le integrazioni salariali straordinarie, il venir meno degli interventi per quei casi in cui le aziende cessino l’attività produttiva

  • nonché da specifiche previsioni, quale quella di cui all’art. 2, co. 4 che presuppone la ripresa della normale attività lavorativa per la proroga del periodo di apprendistato (Cfr. Circ. INPS 2 dicembre 2015, n. 197).

L’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 stabilisce infatti che ai dipendenti delle imprese interessate (si veda elenco art.10) è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria dei seguenti casi:

 

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato.

Un maggiore approfondimento sulle causali e i relativi indici di valutazione, è contenuto nel Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016, che guida le sedi dell’Istituto nell’azione concessiva della CIGO in seguito all’abolizione delle commissioni provinciali a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La Circ. INPS del 1° agosto 2016, n. 139, ribadisce l’essenzialità del requisito della TRANSITORIETÀ che deve essere valutata, in sede di giudizio discrezionale di ammissione alle integrazioni salariali sotto duplice aspetto:

  • Temporaneità;
  • fondata previsioni di ripresa dell’attività produttiva;

che sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.

Lo stesso provvedimento, inoltre, definisce le possibili causali di intervento fornendo un elenco delle stesse e le relative valutazioni ad esse connesse che saranno considerate in sede di accoglimento delle istanze di intervento. Infatti, i datori di lavoro, all’atto della presentazione delle domande devono fornire una relazione tecnica (secondo i tracciati forniti dall’Inps) in vengono descritte le motivazioni della richiesta della CIGO e quali azioni verranno adottate al fine di superare il periodo di difficoltà.

ELENCO DELLE CAUSALI DI CUI ALLA CIRC. INPS N. 139/2016

Cod. Descrizione causale
  • Motivi meteorologici-Sett.industria
  • Motivi meteorologici-Sett.edilizia
  • Incendi, crolli o alluvioni
  • Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità
  • Sciopero e picchettaggio di maestranze non in C.I.G.
  • Mancanza di energia elettrica
  • Sospensione lavori per ordine Autorità/Ente Pubblico
  • Crisi temporanea di mercato
  • Mancanza di ordini, commesse e lavoro
  • Mancanza di materie prime o componenti
  • Fine cantiere
  • Fine lavoro
  • Fine fase lavorativa
  • Manutenzione straordinaria
  • Guasto ai macchinari
  • Perizia di variante e suppletiva al progetto

Di seguito proviamo ad analizzare alcune delle causali più frequentemente utilizzate secondo quanto descritto nella Circ. INPS n.139/2016.

 

CAUSALE         CONTENUTI
Mancanza   Le domande di CIGO per mancanza di lavoro/commesse sono caratterizzate dalla
di lavoro /   contrazione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini
commesse   e commesse.
    Attenzione.
    D.M. n. 95442/2016: in ogni caso, le stesse non sono integrabili nelle ipotesi di
    aziende che, alla data di presentazione dell’istanza, abbiano avviato l’attività
    produttiva da meno di un trimestre (ivi compresi gli eventi meteorologici in
    edilizia).
    L’integrabilità della fattispecie in esame è invece dimostrata laddove nella relazione
    tecnica dettagliata sia data prova di un andamento involutivo degli ordini e delle
                   
    commesse  perdurante  nel  tempo,  tale  da  pregiudicare  il  regolare  svolgimento
    dell’attività lavorativa.  
Mancanza   La fattispecie che integra la causale prevista dall’art. 5 del decreto riguarda le
di materie   sospensioni  dell’attività  lavorativa  dovute  a  mancanza,  non  imputabile
prime   all’azienda, di materie prime o di componenti necessari alla produzione.
    A corredo della domanda, le imprese dovranno, in particolare, documentare con la
               
    relazione tecnica dettagliata sull’attività aziendale di cui al paragrafo n. 4 della
           
    Circ. n. 139/2016 sia le modalità di stoccaggio seguite, sia la data dell’ordine delle
    materie prime o delle componenti.
    In questo caso l’integrabilità della fattispecie è dimostrata dalle ricerche di
    mercato effettuate tramite e-mail, contatti epistolari ecc. rimaste senza esito a fronte
    di oggettive e sopravvenute impossibilità di reperimento delle materie stesse.
    Invece, in caso di inadempienze contrattuali o di inerzia del datore di lavoro la
    domanda deve essere rigettata perché la fattispecie è imputabile al datore di
    lavoro.
Crisi di   Per quanto riguarda la fattispecie che integra la causale “crisi di mercato”, si
mercato   caratterizza per una mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall’andamento
    del mercato o del settore merceologico dell’azienda.
    Permangono quindi gli stessi elementi di valutazione relativi alla mancanza di
           
    lavoro/commesse, cui si aggiunge l’analisi del contesto economico produttivo del  
    settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.
       
    In particolare, in via esemplificativa, sono indici di accoglimento il significativo
    calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l’andamento
    involutivo e/o negativo del fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di
    impresa o dell’indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l’anno in cui
    il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita
    da meno di due anni.
    Chiaramente, l’azienda può, oltre che definire gli elementi probatori nella relazione
    tecnica, esercitare, soprattutto per quelle fattispecie che integrano queste ultime
    causali, la facoltà di supportare gli elementi probatori descritti nella relazione
    anche con documentazione relativa a particolari situazioni finanziarie in cui
    versa l’unità produttiva coinvolta o l’azienda nel suo complesso, allegando, per
    esempio, bilancio, fatturato o la situazione di esposizione finanziaria, nonché
    report sulle crisi del settore produttivo inerente alle attività dell’azienda.
    15

 

Incendi – L’art. 8 del decreto n. 95442/16 raggruppa un insieme di fattispecie per le quali la
alluvioni – sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sono dovute dalla forza maggiore o
autorità ordine della pubblica autorità.
pubblica Integrano la fattispecie «incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia
  elettrica» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per evento non doloso e
  non imputabile alla responsabilità dell’impresa.
  Integrano le fattispecie «impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica
  autorità» e «sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità
  per  cause  non  imputabili  all’impresa  o  ai  lavoratori»,  rispettivamente,  la
  sospensione  o  riduzione  dell’attività  per  eventi  improvvisi  e  di  rilievo,  quali
  alluvioni  o  terremoti,  e  la  sospensione  o  riduzione  dell’attività  per  fatti
  sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell’impresa o dei
  lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità
  determinati da circostanze non imputabili all’impresa.
  Ferma  restando  la  consueta  relazione  descrittiva  dell’evento  e  degli  effetti
  sull’attività dell’azienda istante, in alcune delle fattispecie su indicate potrebbe
  essere necessario:    
  • produrre anche verbali ed attestazioni delle competenti autorità comprovanti la natura dell’evento (VV.FF., Enti erogatori, etc.);
  • per la fattispecie che integra la causale della impraticabilità dei locali o sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità, dichiarazione (es. ordinanze) della pubblica autorità circa l’impraticabilità dei locali e le cause che ne hanno determinato la decisione.

In caso di mancata fornitura dell’energia elettrica deve inoltre risultare che la stessa sia stata imprevista ed imprevedibile.

ATTENZIONE: i provvedimenti giudiziali e amministrativi d’urgenza ancorché provvisori escludono l’integrabilità della causale.

Le fattispecie integrano eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

Pertanto:

  • l’impresa è tenuta a comunicare alle RSA/RSU la durata prevedibile della sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati;
  • se la riduzione o sospensione è superiore alle 16 ore settimanali, l’azienda o le RSA/RSU possono richiedere, entro 3 giorni dalla comunicazione aziendale, l’effettuazione di un esame congiunto (da esaurirsi entro i 5 giorni successivi) in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.
Eventi Circa  le  sospensioni  dell’attività  lavorativa  dovute  ad  eventi  meteorologici,
meteo l’azienda  deve  documentare le  ragioni  che  hanno  determinato  la  contrazione
           
  dell’attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata:
       
  •  l’attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento;
  16

 

  • nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l’evento stesso ha determinato.

Attenzione: alla relazione tecnica NON vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.

Nell’ipotesi  in  cui  le  domande  per  eventi  meteo  siano  presentate  da  imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l’attività aziendale espletata è, nei casi di specie, tale che – per le sue concrete modalità di svolgimento – in presenza di detti eventi non è possibile la normale   prosecuzione    dell’attività    stessa,     senza    un   aumento    dei   costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi   resi.    (Sul   punto   si   richiamano   le   seguenti   pronunce  della   Corte   di Cassazione: 6415/2002; 4299/2001; 2506/1993).

Messaggio INPS n. 28336/1998 e n. 1856/2017

CRITERI INTERPRETATIVI

    Pioggia       → sono da ritenersi incidenti sul regolare svolgimento del    
             
            lavoro, in rapporto alla stagione nonché all’orario in cui si è    
            verificato l’evento le precipitazioni:    
            •   tra i mm. 2 e i mm. 3 per i lavori di costruzione veri e    
            propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature,    
            la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati,    
            l’impianto e il disarmo dei cantieri;    
            •   di  mm.  1,5  per lavori di escavazione, fondazioni,    
            movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In    
            questo caso deve essere valutata anche la quantità di    
            pioggia caduta nei giorni precedenti.    
            •   mm. 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura,    
            pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi    
            casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei    
            giorni precedenti.    
                   
    Neve       Criteri analoghi a quelli utilizzati per l’incidenza della pioggia.    
             
            Per determinati tipi di lavoro (es. lavori stradali, scavi, ecc.) va    
            tenuto conto anche della eventuale presenza di neve al suolo.    
                     
         
            Non  sono  normalmente  valutate  atte  a  determinare  una    
    Nebbia e        
    foschia       contrazione del lavoro. Se tuttavia tali fenomeni si presentano    
            con un carattere di particolare intensità ed eccezionalità    
            oppure nei casi di alcune tipologie di lavorazioni (ad esempio    
            lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale)    
            possono essere valutabili per la concessione del trattamento    
            integrativo.    
                     

 

    Oscurità       Non è considerata fattispecie integrabile quando è collegata al    
             
            fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi    
            dell’anno.    
                 
          In  rapporto  alla  tipologia  di  lavori,  viene  presa  in    
    Vento          
            considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi    
            (oltre i 50 Km/h). Può essere valutata positivamente anche una    
            velocità inferiore per lavorazioni particolari, quali quelli svolti    
            ad una altezza elevata, sulle gru e quelli che richiedono l’uso    
            della fiamma ossidrica.    
                 
          Di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che    
    Temperature          
    elevate       dà titolo all’intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della    
            fase lavorativa in atto (*)    
                 
                 
                 

(*) Messaggio INPS n. 2999/2022 e 2974/2022 – Clima anno 2022 ammessa CIGO per Eventi meteo

Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale ordinaria.

Se il datore di lavoro non  ha  allegato  alla  domanda  l’attestazione  del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa potrà essere richiesta attivando, anche in questo caso, il supplemento di istruttoria di cui al citato articolo 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016. Non sarà, invece, necessaria alcuna acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Le fattispecie integrano eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

Pertanto:

  • l’impresa è tenuta a comunicare alle RSA/RSU la durata prevedibile della sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati;
  • se la riduzione o sospensione è superiore alle 16 ore settimanali, l’azienda o le RSA/RSU possono richiedere, entro 3 giorni dalla comunicazione aziendale, l’effettuazione di un esame congiunto (da esaurirsi entro i 5 giorni successivi) in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.
Ulteriori In ogni caso non sono meritevoli di accoglimento le seguenti fattispecie in quanto
       
fattispecie non integrabili data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente:
  a) mancanza di fondi;
  b) chiusura per ferie;
  c) preparazione campionario;
  d) infortunio o morte del titolare;
  e) sosta stagionale, inventario;
  f) mancanza di fondi impresa committente.

 

La durata massima (art. 12, d.lgs. n. 148/2015)

Per ciascuna unità produttiva, il trattamento di CIGO e quello di CIGS (comprensivo del CDS), non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Utilizzando il CDS (Contratto di Solidarietà), il limite complessivo di 24 mesi può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile in quanto la durata del CDS viene computata al 50% per i primi 24 mesi e per intero la parte eccedente

Attenzione.

I periodi di intervento per eventi oggettivamente non evitabili non computano ai fini delle 52 settimane nel biennio mobile ma computano ai fini dei 24 mesi nel quinquennio mobile (Circolari INPS n. 197/2015 e n. 199/2016)

Inoltre:

  • la CIGO può essere concessa per una durata massima di 13 settimane continuative;
  • il periodo può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane;
  • dopo 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere prodotta per la stessa unità produttiva, solo dopo ulteriori 52 settimane di normale attività lavorativa;
  • l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare comunque complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Tali limiti non trovano applicazione nei casi di intervento richiesto a causa di eventi oggettivamente non evitabili (es: eventi naturali) ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese del settore edile e lapideo, confermando così la disciplina vigente.

Circolare INPS n. 197/2015

Viene confermata la disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile. Ai suddetti fini si applica la circolare del 28 aprile 2009, n. 58 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

Infatti, i limiti massimi possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.

  • importante precisare come, nei limiti di durata sopra definiti, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

Messaggio INPS del 18 ottobre 2019, n. 3777 – Eliminazione file CSV

Le informazioni in esso previste, utili anche ai fini della verifica del rispetto del limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, dovranno essere reperite dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di CIGO richiesto.

Soltanto nel solo caso in cui appaia superato il predetto limite di 1/3 e non risultino inviati o completi i dati Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda, gli operatori INPS dovranno inviare alle aziende una richiesta di integrazione documentale, finalizzata ad acquisire il file CSV.

In ogni caso la richiesta non andrà effettuata se siano trascorsi due mesi (compreso quello di inizio della CIGO) in quanto, dopo tale lasso di tempo, si considera cristallizzato il dato degli UNIEMENS anche se non presenti.

 

La contribuzione (art. 13, d.lgs. n. 148/2015)

Contribuzione ordinaria:

A carico delle imprese destinatarie dei trattamenti di integrazione salariale ordinario è dovuto un contributo di finanziamento calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, così articolato:

Tipo azienda Aliquota
   
Aziende industriali fino a 50 dipendenti 1,70%
   
Aziende industriali con più di 50 dipendenti 2,00%
   
Operai del settore edile – industria e artigianato 4,70%
   
Operai del settore lapideo – industria e artigianato 3,30%
   
Impiegati e quadri del settore edile e lapideo – industria e artigianato (aziende fino 1,70%
a 50 dipendenti)  
   
Impiegati e quadri del settore edile e lapideo – industria e artigianato (aziende oltre 2,00%
50 dipendenti)  

Attenzione: per gli apprendisti, la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio (Si veda sul punto il Messaggio INPS, n. 24/2016).

Contributo addizionale

In tutti i casi di ricorso agli ammortizzatori sociali, per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale CIGO è stabilito un contributo addizionale BONUS – MALUS, in misura pari a:

Periodo Contributi
   
Prime   52   settimane   in   un 9% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non lavorate
quinquennio mobile  
   
Oltre 52 e sino a 104 settimane 12%  sulla  retribuzione  persa  dal  lavoratore  per  le  ore  non
in un quinquennio mobile lavorate
Oltre  104  settimane  (fino  a  3 15%  sulla  retribuzione  persa  dal  lavoratore  per  le  ore  non
anni nel caso del CDS)  in  un lavorate
quinquennio mobile  

Bonus 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti

di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:

  • al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • al 9% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

Modalità di calcolo contribuzione addizionale

La Circ. INPS n. 199/2016 ha definito le modalità di determinazione della contribuzione addizionale: Pertanto, la retribuzione globale – base di calcolo sia dell’importo dell’integrazione salariale sia della misura del contributo addizionale – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, quali la 13esima e la 14esima mensilità aggiuntiva ed altre, eventuali, gratificazioni annuali e periodiche.

In pratica, si tratta della “retribuzione persa”, esposta nell’elemento <DifferenzeAccredito> del flusso UniEmens.

La procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14, d.lgs. n. 148/2015)

L’azienda deve comunicare preventivamente alle RSA/RSU nonché alle articolazioni territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale a mezzo pec o raccomandata a/r:

  • cause di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro;
  • entità e durata prevedibile;
  • numero di lavoratori interessati.

Su richiesta di una delle parti, segue un esame congiunto anche in modalità telematica. L’intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro:

  • 25 giorni dalla data della comunicazione preventiva;
  • 10 giorni per le imprese fino a 50 dipendenti.

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

  • l’impresa è tenuta a comunicare alle RSA/RSU la durata prevedibile della sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati;
  • se la riduzione o sospensione è superiore alle 16 ore settimanali, l’azienda o le RSA/RSU possono richiedere, entro 3 giorni dalla comunicazione aziendale, l’effettuazione di un esame congiunto (da esaurirsi entro i 5 giorni successivi) in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro;
  • per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dei lapidei, le disposizioni di cui sopra si applicano solo alle richieste di proroga dei trattamenti di sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane.

Circolare INPS n. 139/2016

Ai fini istruttori e della completezza degli elementi di valutazione utili alle sedi per la decisione circa le domande di CIGO, …… la norma di cui all’art. 14 conferma quindi la sussistenza dell’obbligo di informazione delle organizzazioni sindacali e, in caso di richiesta di esame congiunto, l’ulteriore obbligo di trattativa che, comunque, può anche concludersi senza addivenire ad un accordo.

Con riferimento al procedimento istruttorio e decisorio delle sedi, ciò che si evidenzia circa gli adempimenti previsti in tale fase è che gli stessi costituiscono una condizione di ammissibilità della domanda e, pertanto, il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta.

BOZZA INFORMATIVA E RICHIESTA CONSULTAZIONE SINDACALE

COMUNICAZIONE A MEZZO FAX / MAIL / PEC

Spett.Ii Associazioni Sindacali di Categoria Settore ______________________________

Spett. C.G.I.L. – fax – pec / C.I.S.L. – fax – pec / U.I.L. – fax – pec / U.G.L. – fax – pec R.S.U. AZIEDALI — raccomandata a mano

OGGETTO: Richiesta di consultazione sindacale preventiva ai sensi art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 La presente per comunicare che la scrivente azienda (indicare i motivi della temporanea situazione) es: attraversa una generale contrazione nell’acquisizione di commesse che ne comporta una temporanea riduzione dell’attività lavorativa. Tale situazione è causata in particolare da …. (es: la riduzione da parte di uno dei principali clienti e dalla difficoltà di reperimento dei componenti dai fornitori)

Si rende quindi necessaria una sospensione/riduzione dell’attività produttiva con decorrenza indicativamente dal _____________ al ______________ accedendo alla Cassa integrazione Guadagni Ordinaria.

Tale provvedimento avrà presumibilmente una durata di 13 settimane e verrà effettuata la modalità della sospensione dal lavoro a zero ore e/o a rotazione. L’intervento di integrazione salariale ordinaria interesserà in particolare i settori …. reparti ….. uffici …. Unità locale …….. e coinvolgerà numero ….. lavoratori di cui …… operai e n. ….. impiegati.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. e RSU aziendali ai fini dell’espletamento della procedura prevista dalla normativa vigente.

BOZZA VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE In data …………, presso la sede di …………………. si sono incontrati:

  • la ditta ……………………. con sede in ……………………………… nella persona del Sig.………………… legale rappresentante e assistita da …………….Consulente del Lavoro incaricato;
  • il Sig……………………… della ……………………………
  • e le RSU aziendali nella persona …………………………………….

L’incontro è stato indetto per dare corso alla procedura informazione e consultazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 a seguito della comunicazione effettuata dall’azienda in data 5 novembre 2019 e della necessità di sospendere/ridurre l’orario di lavoro per un periodo che andrà presumibilmente dal __________________ al _________________ con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

L’azienda, che opera nel settore ………………… ha esposto dettagliatamente le ragioni che stanno alla base del ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria e che in sintesi si possono ricondurre a ………………………………. e dalla difficoltà di ……………………….. Tali situazione  non  permettono,  pertanto,  il  normale  svolgimento  delle  attività  lavorative coinvolgendo, …………………… Da qui la necessità per l’azienda di prorogare la momentanea sospensione/riduzione dell’orario di lavoro attraverso l’utilizzo dell’ammortizzatore di integrazione salariale ordinaria.

La società risulta composta da nr. … lavoratori dipendenti di cui n. … dirigenti, n. …. quadri, n. … impiegati, n. … operai … Il ricorso alla C.I.G. ordinaria coinvolgerà n….. così suddivide per

qualifica e stabilimento / reparto / ufficio ………

L’azienda intende utilizzare l’ammortizzatore tramite la rotazione dei lavoratori sia in sospensione che in riduzione dell’orario di lavoro, salvo eventuali esigenze tecnico-produttive che si dovessero presentare.

L’azienda comunica che il personale interessato sarà posto in sospensione o in riduzione dell’orario di lavoro solo dopo aver goduto in via prioritaria dell’istituto delle ferie residue sull’anno precedente.

L’azienda si impegna, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ad anticipare il trattamento di integrazione salariale in virtù delle disposizioni di legge vigenti

La ripresa di attività a regime normale di orario è prevista per il ……………… sulla base di nuove commesse.

Le parti si danno congiuntamente atto di aver esperito, con l’incontro odierno, la procedura di consultazione prevista dalle vigenti norme che disciplinano la C.I.G. ordinaria e si impegnano, negli ambiti di rispettiva, competenza, ad attivare tutte le iniziative per un sollecito esame ed approvazione delle autorizzazioni presso gli Enti e organi competenti come previsto dal d.lgs. 14 settembre 2015,

n. 148.    
Letto, confermato e sotto ritto.    
La società Le OO.SS Le RSU
_________________ __________________ ___________________
     

 

La gestione delle domande di intervento (Artt. 15, 16, 17, d.lgs. n. 148/2015)

Domanda

La domanda di concessione del trattamento di CIGO deve essere presentata telematicamente all’INPS entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (Si veda anche Messaggio INPS del 24 settembre 2015, n. 5919).

Nella domanda di CIGO devono essere indicati:

  • la causa di sospensione o riduzione;
  • la presumibile durata;
  • i nominativi interessati;
  • le ore richieste.

Attenzione: per le causali di eventi oggettivamente non evitabili (EONE) la domanda può essere presentata entro il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Se la domanda è presentata dopo il termine indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale NON potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi un danno ai lavoratori per la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

Calcolo dell’indennità CIGO

  1. Individuazione del Massimale e calcolo della retribuzione mensile lorda

L’importo dell’integrazione salariale da corrispondere a ciascun lavoratore è soggetto ad un limite mensile massimo indipendentemente dal periodo di paga e rivalutato annualmente in ragione dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (art. 3 d.lgs. n. 148/2015).

L’Istituto, ogni anno, con propria circolare pubblica gli importi aggiornati dei massimali e della retribuzione “soglia”.

Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, detti importi massimi devono essere incrementati del 20% (art. 3, comma 10, d.lgs. n. 148/2015).

Per individuare l’importo del massimale da applicare è quindi necessario determinare la retribuzione mensile lorda del lavoratore maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Retribuzione mensile lorda (RM) presa a base per la determinazione del Massimale

La retribuzione mensile lorda coincide con la retribuzione teorica (<RetribuzioneTeorica>) indicata nel flusso Uniemens.

Retribuzione mensile lorda per lavoratori part-time

Nel caso di lavoratore part-time la retribuzione mensile lorda sarà rapportata all’importo del corrispondente lavoratore full-time secondo il seguente calcolo:

 

  • nel caso di part-time orizzontale la retribuzione teorica sarà moltiplicata per 100 e divisa per la percentuale di part-time (<PercPartTime>) espressa in unità, con 2 decimali;
  • analogamente nei casi di part-time verticale o misto la retribuzione teorica sarà moltiplicata per 100 e divisa per la percentuale di part-time del mese (<PercPartTimeMese>) espressa in unità, con 2 decimali.

Retribuzione mensile lorda per i lavoratori assunti/cessati in corso mese

Nel caso di lavoratori assunti o cessati nel corso del mese, ovvero in caso di cambio di qualifica, la retribuzione teorica sarà rapportata all’importo spettante per un intero mese di lavoro secondo il seguente calcolo:

  • la retribuzione teorica dichiarata sarà divisa per il numero di giorni di rapporto di lavoro ricavati dagli elementi <Giorno> di Uniemens e moltiplicata per il numero di giorni di calendario del mese. Al riguardo si precisa che per i giorni di rapporto di lavoro, dal giugno 2012, deve essere compilato il corrispondente elemento <Giorno> indipendentemente dal fatto che tale giorno risulti lavorato o meno.

Maggiorazione ratei dei ratei di mensilità aggiuntive

Alla retribuzione mensile lorda così determinata, devono essere sommati gli importi riferiti ai ratei delle mensilità aggiuntive che avviene con il seguente calcolo:

retribuzione mensile lorda moltiplicata per il numero di mensilità (<NumMensilita>) di Uniemens, espresso in unità con 3 decimali, e divisa per 12.

Individuazione del Massimale (M)

Il massimale da applicare viene individuato confrontando la retribuzione mensile lorda maggiorata

dei ratei di mensilità aggiuntive, con la retribuzione “soglia”.

  1. Determinazione della retribuzione e del Massimale orario

L’art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 148/2015, stabilisce che l’importo dei massimali deve essere rapportato alle ore di integrazione autorizzate; di conseguenza per il calcolo della prestazione è necessario determinare il Massimale orario e la retribuzione oraria.

Massimale orario (Mo)

In generale il Massimale orario si ottiene dividendo il Massimale mensile di cui al punto precedente, per le ore lavorabili nel mese. Le ore effettivamente lavorabili sono esposte nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento ore lavorabili (<OreLavorabili>) espresso in centesimi. Il conseguente Massimale orario sarà quindi pari al massimale individuato diviso per le ore lavorabili espresse in unità con 2 decimali.

Nel caso di lavoratore part-time, le ore lavorabili, corrispondenti al lavoratore full-time, saranno determinate secondo il seguente calcolo:

  • nel caso di part-time orizzontale le ore lavorabili saranno moltiplicate per 100 e divise per la percentuale di part-time (<PercPartTime>) espressa in unità, con 2 decimali;
  • analogamente nei casi di part-time verticale o misto le ore lavorabili saranno moltiplicate per 100 e divise per la percentuale di part-time del mese (<PercPartTimeMese>) espressa in unità, con 2 decimali.

Nel caso di un lavoratore assunto o cessato in corso mese, ovvero per il quale sia intervenuto un cambio di qualifica, le ore lavorabili indicate in Uniemens sono riferite al solo periodo indicato nella denuncia individuale e quindi non possono essere utilizzate per il calcolo del Massimale orario; pertanto, utilizzando il seguente algoritmo: orario contrattuale settimanale (<OrarioContrattuale>) diviso 6 e moltiplicato il numero di giorni lavorativi (tutti con esclusione delle domeniche) presenti nel mese, verrà individuato il numero teorico di ore lavorabili riferito all’intero mese. Il Massimale orario sarà pari al Massimale precedentemente individuato diviso il numero teorico di ore lavorabili.

Retribuzione oraria (RMo)

Per i lavoratori cd. Mensilizzati (<TipoPaga> uguale M in Uniemens), per i quali nel mese non vi sia stata alcuna interruzione del rapporto, la retribuzione oraria è determinata dividendo la retribuzione mensile lorda (RM), comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, per il divisore orario contrattuale indicato in Uniemens nell’elemento <DivisoreOrarioContr>.

Per tutte le altre tipologie di lavoratori (assunti/cessati in corso di mese e/o retribuiti su base oraria o giornaliera) la retribuzione oraria viene determinata moltiplicando la retribuzione teorica (<RetribTeorica>) per il numero di mensilità (<NumMensilita>) espresso in unità con 3 decimali, diviso per 12 ed ulteriormente diviso per le ore lavorabili (<OreLavorabili>) espresse in unità con 2 decimali.

Retribuzione oraria presa a base per il calcolo della prestazione (RMoP)

La retribuzione oraria da utilizzare per il calcolo della prestazione è l’importo minore risultante dal confronto tra l’80% della retribuzione oraria (RMo) ed il Massimale orario (Mo), come precedentemente determinati.

Numero ore da integrare (OP)

Quando sia intervenuta l’autorizzazione, che può coprire periodi eccedenti quello di riferimento dell’Uniemens, le ore di CIG da porre in pagamento, corrispondono al totale delle ore di Cassa Integrazione indicate nell’Uniemens nell’elemento <NumOreEvento> ed espresse in centesimi. La somma sarà quindi trasformata in unità con 2 decimali.

  1. Calcolo della prestazione

Indennità salariale lorda

L’Indennità salariale lorda è uguale alla retribuzione oraria presa a base per il calcolo (RMoP) moltiplicato il numero di ore da integrare (OP) precedentemente calcolato.

Indennità integrativa netta

L’Indennità netta è pari all’indennità salariale lorda ridotta di un importo pari all’applicazione dell’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84 %).

Concessione

A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse (dall’INPS).

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione.

Ricorsi

Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS, al comitato di cui all’articolo 25 della legge n. 88 del 1989.

 

Art. 25, l. n. 88/1989 – Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

1.Alla gestione istituita ai sensi dell’art. 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell’Istituto scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché da un rappresentante rispettivamente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

  1. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

 

LA NUOVA PROCEDURA OMNIA IS

L’INPS con il messaggio del 29 Settembre 2023, n. 3422 ha presentato la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, quale hub operativo e informativo a supporto sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto.

In particolare, attraverso la nuova modalità di gestione delle prestazioni di integrazione salariale i datori di lavoro superano la criticità legata alla difficoltà di individuare il corretto ammortizzatore sociale da richiedere in base al proprio inquadramento aziendale e rafforza gli strumenti di supporto e assistenza, sia nella fase di compilazione della domanda sia nelle successive fasi di istruttoria e pagamento della prestazione.

Attraverso la piattaforma “OMNIA IS” i datori di lavoro e gli intermediari possono fruire, all’interno di un’unica piattaforma, delle seguenti funzionalità:

  • di un nuovo servizio di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO), già reso fruibile con il messaggio INPS n. 2372 del 26 giugno 2023;
  • di un nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, nonché di cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA), fruibili a decorrere dall’8 gennaio 2024, come precisato dall’INPS nel messaggio n. 4617/2023;
  • di un nuovo servizio di invio dei flussi per il pagamento delle prestazioni con controlli sincroni a supporto della corretta compilazione dei flussi stessi;
  • di un nuovo cruscotto di monitoraggio per la verifica dello stato delle domande presentate e della possibilità di presentarne di nuove con riferimento sia al dato dell’autorizzato sia a quello del fruito;
  • di nuove modalità di comunicazione tra l’Istituto e i soggetti richiedenti la prestazione di integrazione salariale.

Nuova domanda

Per poter procedere alla compilazione di una nuova domanda di integrazione salariale ordinaria, l’utente dovrà accedere, tramite la propria identità digitale, nella sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti”, tramite il sito INPS; successivamente, cliccare, nel menù a tendina, su “CIG e Fondi di solidarietà”, e, infine, nella sottovoce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Cliccando sul bottone “crea nuova domanda” si accede alle funzioni di acquisizioni dei dati necessari per effettuare una domanda OMNIA IS, ma per far questo è necessario selezionare l’azienda e la tipologia della prestazione a cui si intende accedere.

La compilazione della domanda è guidata direttamente dal sistema, il quale fornisce dei messaggi informativi o alert per evitare errori od omissioni. Nello specifico il nuovo servizio offerto dall’INPS consente di compilare in automatico alcuni campi, tra i quali quelli relativi ai dati anagrafici aziendali, e consente di indicare l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di integrazione salariale ordinaria selezionandola direttamente da un apposito elenco che riporta tutte le unità produttive dell’azienda interessata.

Vediamo ora quelli che sono i passi da seguire:

  1. profilo richiedente;
  2. unità produttiva per la quale si intende presentare la richiesta;
  3. causale e dettagli richiesta;
  4. periodo di integrazione salariale;
  5. lavoratori;
  6. ore di integrazione salariale;
  7. pagamento;
  8. informazioni aggiuntive.

Profilo del richiedente

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Unità produttiva per la quale si intende presentare la richiesta

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Causale e dettagli richiesta

 

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Periodo di integrazione salariale richiede l’inserimento di 2 diverse tipologie di informazioni relative all’UP di riferimento soggetta alla CIGO:

  • tipologia di lavorazione (a ciclo continuo, oppure per un determinato numero di giorni alla settimana)
  • periodo per il quale si richiede l’intervento della CIGO

 

Attenzione: se la causale della CIGO è EVENTI METEO sarà necessario inserire anche il dettaglio dell’evento cui si riferisce.

Immagine 2024-02-19 100800

Collegate a queste informazioni è inserita la tabella FORZA LAVORO che consente l’inserimento delle ore da integrare e dell’orario contrattuale medio per ciascun beneficiario.

Lavoratori

In questa fase è necessario inserire il solo codice fiscale relativo ai lavoratori interessati alla prestazione, secondo il formato fornito come esempio (file csv). La procedura propone poi l’elenco riepilogativo dei lavoratori caricati che per ovvie ragioni si consiglia sempre di controllare, e inoltre verifica automaticamente la corrispondenza con la forza lavoro inserita al punto precedente.

  • possibile anche selezionare i lavoratori attraverso la lista proveniente dagli Uniemens trasmessi. Le due modalità possono essere utilizzate contemporaneamente, ad esempio si può utilizzare il file csv per tutti quei lavoratori assunti da poco e non ancora presenti negli archivi INPS.

Ore di integrazione salariale

Richiesta solo per le causali collegate ad eventi meteo, dovranno quindi essere indicati il dettaglio delle ore di sospensione per ciascuna delle giornate presenti nel periodo selezionato.

Pagamento

Le due modalità previste sono a conguaglio (possiamo dire che sia la tipologia ordinaria) o a pagamento diretto da parte dell’istituto e possibile solo in presenza di un indice di liquidità inferiore ad 1.

Solo nel caso di pagamento diretto dovranno essere inseriti i dati collegati ai crediti, alla liquidità corrente e ai debiti. Trattandosi di una situazione particolare le circolari e i messaggi INPS non specificano se debbano essere inseriti i dati rilevabili dall’ultimo bilancio depositato, oppure se sia sufficiente anche quanto riportato in un semplice “bilancino”. Appare pertanto utile un’attenta valutazione con l’azienda richiedente.

Immagine 2024-02-19 100938

 

 

Ticket

Ogni domanda di integrazione salariale deve essere agganciata ad un Ticket; la sezione consente quindi di selezionare un ticket già creato oppure procedendo durante l’invio, la domanda verrà collegata automaticamente ad un nuovo ticket.

Informazioni Aggiuntive

Questa sezione oltre a riepilogare i dati principali inseriti, consente l’inserimento della dichiarazione di responsabilità e di compilare la relazione tecnica così come previsto dal Decreto Ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442 e dal Messaggio INPS. 1° luglio 2016, n. 2908. La Relazione Tecnica può essere compilata in modalità testuale o tramite il caricamento di un allegato. Nel primo caso sono richieste le seguenti informazioni:

  • tipologia e caratteristica dell’attività;
  • cause della sospensione/riduzione;
  • dettagli sull’autonomia delle cause;
  • previsione della ripresa dell’attività;

In questa sezione dovranno infine essere inseriti i dati relativi agli indicatori economici, necessari se la domanda è richiesta per le causali di:

  • CRISI TEMPORANEA DI MERCATO
  • MANCANZA DI ORDINI O COMMESSE E LAVORO
  • MANCANZA DI MATERIE PRIME O COMPONENTI

QUESTIONI APERTE

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Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
19 Febbraio 2024

Archiviato in: Informative dello Studio

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