LA SORVEGLIANZA SANITARIA
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La sorveglianza sanitaria consiste nell’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela del- lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, in relazione all’ambiente di lavoro e ai fattori di rischio professionali ai quali sono esposti e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di prendersi cura della salute e della sicurezza dei propri di- pendenti e deve assicurare che, ove prevista dalle norme vigenti, venga attivata la sorve- glianza sanitaria. Per fare ciò, deve nominare il medico competente.
OBBLIGATORIETÀ
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le imprese che occupano lavoratori dipen- denti o equiparati in attività per le quali la normativa prevede un controllo sanitario.
In particolare, è obbligatoria nel caso di:
- esposizione al rumore;
- movimentazione manuale dei carichi;
- esposizione a vibrazioni;
- esposizione a campi elettromagnetici, agenti chimici, mutageni e cancerogeni, amianto, agenti biologici;
- videoterminalisti;
- condizioni disergonomiche quali mansioni comportanti sovraccarico degli arti superiori;
- normative specifiche riguardanti il lavoro minorile, quello notturno, l’esposizione al silice, l’esposizione alle radiazioni ionizzanti
SOGGETTI COINVOLTI
La sorveglianza sanitaria coinvolge il datore di lavoro, il medico competente e i lavoratori e le lavoratrici.
Il datore di lavoro deve:
- individuare la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria;
- nominare il medico competente verificando le sue capacità e abilitazioni professionali (requisiti di cui all’art. 38 del Lgs n. 81/2008);
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorve- glianza sanitaria, sostenerne le spese e richiedere al medico competente di osservare gli obblighi a suo carico;
- dare applicazione ai giudizi del medico e vigilare affinché i dipendenti per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica sen- za il prescritto giudizio di idoneità;
- considerare i dati risultanti dall’attività di sorveglianza nell’elaborazione della valutazione dei
Il medico competente è tenuto a:
- collaborare con il datore di lavoro e con il SPP all’attuazione delle misure per la tutela del- la salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione e all’organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- consegnare al lavoratore/alla lavoratrice, alla cessazione del rapporto di lavoro, la docu- mentazione sanitaria in suo possesso;
ATTENZIONE
In generale, l’obbligo emerge dalla valutazione dei rischi e sussiste solo se il grado di esposizione è tale da richiedere, come misura di prevenzione aggiuntiva, la sorveglianza sanitaria.
- fornire informazioni ai lavoratori/alle lavoratrici sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti/e e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività;
- informare il lavoratore/la lavoratrice dei risultati della sorveglianza sanitaria e, su richiesta, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, nelle riunioni periodiche, a datore di lavoro, RSPP, RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o alla diversa cadenza stabilita sulla base della valutazione dei
Il lavoratore/la lavoratrice ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
ORGANIZZAZIONE
La sorveglianza sanitaria comprende una serie di visite mediche:
- preventiva: constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore/la lavora- trice è destinato/a per valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Può essere svolta anche in fase preassuntiva;
- periodiche, per controllare lo stato di salute di lavoratori e lavoratrici ed esprimere il giu- dizio di idoneità alla mansione specifica;
- su richiesta del lavoratore/della lavoratrice: svolta quando il medico competente la ri- tiene correlata a rischi professionali o alle condizioni di salute del dipendente, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta;
§ in occasione del cambio mansione;
- precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi;
- alla cessazione del rapporto di lavoro, ove previsto dalla normativa
GIUDIZIO DI IDONEITÀ
Con il giudizio di idoneità il medico competente esprime, riguardo al lavoratore/alla lavora- trice:
- il suo grado di compatibilità rispetto alla mansione che è chiamato/a a svolgere;
- l’inesistenza di controindicazioni al suo stato di salute a causa dei rischi ai quali può essere esposto/a nello svolgimento della
Sulla base delle visite mediche, quindi, il medico competente esprime in forma scritta uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
§ idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
§ inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Il medico competente fornisce copia del giudizio al lavoratore/alla lavoratrice e al datore di lavoro.
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all’organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
In relazione ai giudizi espressi, il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico com- petente e, qualora le stesse prevedano un’inidoneità a una mansione specifica, adibisce il la- voratore/la lavoratrice, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
ATTENZIONE
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gra- vidanza.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro