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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA.

 LA SORVEGLIANZA SANITARIA

D.Lgs. n. 81/2008

La sorveglianza sanitaria consiste nell’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela del- lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, in relazione all’ambiente di lavoro e ai fattori di rischio professionali ai quali sono esposti e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di prendersi cura della salute e della sicurezza dei propri di- pendenti e deve assicurare che, ove prevista dalle norme vigenti, venga attivata la sorve- glianza sanitaria. Per fare ciò, deve nominare il medico competente.

OBBLIGATORIETÀ

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le imprese che occupano lavoratori dipen- denti o equiparati in attività per le quali la normativa prevede un controllo sanitario.

In particolare, è obbligatoria nel caso di:

  • esposizione al rumore;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • esposizione a vibrazioni;
  • esposizione a campi elettromagnetici, agenti chimici, mutageni e cancerogeni, amianto, agenti biologici;
  • videoterminalisti;
  • condizioni disergonomiche quali mansioni comportanti sovraccarico degli arti superiori;
  • normative specifiche riguardanti il lavoro minorile, quello notturno, l’esposizione al silice, l’esposizione alle radiazioni ionizzanti

SOGGETTI COINVOLTI

La sorveglianza sanitaria coinvolge il datore di lavoro, il medico competente e i lavoratori e le lavoratrici.

Il datore di lavoro deve:

  • individuare la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria;
  • nominare il medico competente verificando le sue capacità e abilitazioni professionali (requisiti di cui all’art. 38 del Lgs n. 81/2008);
  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorve- glianza sanitaria, sostenerne le spese e richiedere al medico competente di osservare gli obblighi a suo carico;
  • dare applicazione ai giudizi del medico e vigilare affinché i dipendenti per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica sen- za il prescritto giudizio di idoneità;
  • considerare i dati risultanti dall’attività di sorveglianza nell’elaborazione della valutazione dei

Il medico competente è tenuto a:

  • collaborare con il datore di lavoro e con il SPP all’attuazione delle misure per la tutela del- la salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione e all’organizzazione del servizio di primo soccorso;
  • programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
  • istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  • consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
  • consegnare al lavoratore/alla lavoratrice, alla cessazione del rapporto di lavoro, la docu- mentazione sanitaria in suo possesso;

ATTENZIONE            

In generale, l’obbligo emerge dalla valutazione dei rischi e sussiste solo se il grado di esposizione è tale da richiedere, come misura di prevenzione aggiuntiva, la sorveglianza sanitaria.

  • fornire informazioni ai lavoratori/alle lavoratrici sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti/e e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività;
  • informare il lavoratore/la lavoratrice dei risultati della sorveglianza sanitaria e, su richiesta, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
  • comunicare per iscritto, nelle riunioni periodiche, a datore di lavoro, RSPP, RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
  • visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o alla diversa cadenza stabilita sulla base della valutazione dei

Il lavoratore/la lavoratrice ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

ORGANIZZAZIONE

La sorveglianza sanitaria comprende una serie di visite mediche:

  • preventiva: constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore/la lavora- trice è destinato/a per valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Può essere svolta anche in fase preassuntiva;
  • periodiche, per controllare lo stato di salute di lavoratori e lavoratrici ed esprimere il giu- dizio di idoneità alla mansione specifica;
  • su richiesta del lavoratore/della lavoratrice: svolta quando il medico competente la ri- tiene correlata a rischi professionali o alle condizioni di salute del dipendente, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta;

§  in occasione del cambio mansione;

  • precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro, ove previsto dalla normativa

GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Con il giudizio di idoneità il medico competente esprime, riguardo al lavoratore/alla lavora- trice:

  • il suo grado di compatibilità rispetto alla mansione che è chiamato/a a svolgere;
  • l’inesistenza di controindicazioni al suo stato di salute a causa dei rischi ai quali può essere esposto/a nello svolgimento della

Sulla base delle visite mediche, quindi, il medico competente esprime in forma scritta uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

§  idoneità;

  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

§  inidoneità temporanea;

  • inidoneità permanente.

Il medico competente fornisce copia del giudizio al lavoratore/alla lavoratrice e al datore di lavoro.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all’organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

In relazione ai giudizi espressi, il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico com- petente e, qualora le stesse prevedano un’inidoneità a una mansione specifica, adibisce il la- voratore/la lavoratrice, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

ATTENZIONE            

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gra- vidanza.

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
4 Luglio 2024

Archiviato in: Informative dello Studio

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