IRPEF: LE NUOVE REGOLE
L’imposta sul reddito delle persone fisiche è un’imposta diretta e personale, orientata, fin dalla sua introduzione nel sistema tributario italiano, al principio di progressività previsto e tutelato dalla Costituzione. L’Irpef rappresenta una parte rilevante del gettito fiscale dello Stato e nel corso degli anni è stata soggetta a numerose modifiche da parte del Legislatore. In ultimo, con la pubblicazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono state introdotte nuove e importanti novità sulle modalità di calcolo dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, con rivisitazione dei c.d. “scaglioni Irpef”e previsione di nuove modalità di calcolo delle detrazioni da redditi da lavoro dipendente e assimilati. Altra importante novità contenuta nella suddetta Legge di Bilancio è la rimodulazione del c.d. “bonus fiscale” che prevede nuove soglie di reddito imponibile e nuovi requisiti di percezione dello stesso.
- Modifica al sistema di tassazione Irpef
Gli effetti della riforma, sui cedolini paga per i lavoratori percettori di rediti di lavoro dipendente o assimilato, saranno rilevanti in quanto la riforma avrà impatto sulla determinazione delle trattenute fiscali applicabili al “reddito imponibile” e sul diritto a percepire il c.d. “bonus fiscale integrativo”, incidendo sull’importo della retribuzione netta corrisposta al lavoratore.
Scaglioni d’imposta
Per quanto concerne gli scaglioni d’imposta e le relative aliquote applicabili, il Legislatore, dal 1° gennaio 2022, ha ridotto il numero delle aliquote Irpef da 5 a 4 mantenendo inalterati i soli livelli dell’aliquota minima (23%) e dell’aliquota massima (43%). Di seguito si riporta una tabella comparativa delle aliquote Irpef applicabili fino al 31 dicembre 2021 e di quelle in vigore a partire dal 1° gennaio 2022:
Reddito imponibile (euro) | Aliquote fino al 31.12.2021 | Aliquote dal 1.1.2022 | Delta % |
Da 0 a 15.000 | 23% | 23% | 0% |
Da 15.001 a 28.000 | 27% | 25% | -2% |
Da 28.001 a 50.000 | 38% | 35% | -3% |
Da 50.001 a 55.000 | 43% | 5% | |
Da 55.001 a 75.000 | 41% | 2% | |
Oltre 75.001 | 43% | 0% |
La riduzione percentuale delle aliquote Irpef riguarda i redditi imponibili compresi tra € 15.001 e € 50.000 con una riduzione ridotta fino al 3% rispetto a quanto previsto fino al 31 dicembre 2021.
Per i redditi imponibili da € 50.001 e fino a € 55.000 vi è un aumento dell’aliquota e, conseguentemente, della tassazione lorda del 5%. Per i redditi ricompresi nella fascia di reddito imponibile tra € 55.001 e
€ 75.000 l’aumento dell’aliquota e della relativa imposta lorda è del 2%. Ciò in quanto fino al 31 dicembre 2021 le fasce di reddito imponibile comprese tra € 55.001 e € 75.000 erano tassate con l’applicazione dell’aliquota del 41% e i redditi imponibili superiori a € 75.000 erano tassati con l’aliquota del 43%. A partire deal 1° gennaio 2022 tale distinzione non è più prevista pertanto tutti i redditi al di sopra di € 50.000 verranno tassati con l’aliquota del 43%, eliminando, di fatto, l’aliquota al 41%.
- Detrazioni dei lavoratori dipendenti
Calcolo
Altra importante modifica prevista dalla legge di Bilancio 2022 è la revisione organica del sistema detrazioni per i redditi da lavoro dipendenti e assimilati. La previgente normativa fiscale, di cui dell’art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, prevedeva che il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente fosse effettuato in base al reddito imponibile percepito nell’anno, come sinteticamente sotto riportato:
- € 1.880 se il reddito complessivo non supera gli € 8.000. La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a € 1.380;
- Per i redditi da € 8.001 e fino a € 28.000 la detrazione da lavoro dipendente è calcolata secondo la seguente formula: 978 + [902 x (28.000 – Reddito complessivo) / 20.000];
- Per i redditi da € 28.001 e fino a € 55.000 la detrazione da lavoro dipendente è calcolata secondo la seguente formula: 978 x [(55.000 – Reddito complessivo) / 27.000];
- Nessuna detrazione per i redditi superiori a € 55.000.
Nuove detrazioni
La Legge di Bilancio 2022 ha interamente modificato l’art. 13 T.U., prevedendo delle maggiori detrazioni d’imposta sulla base del reddito percepito. Il nuovo art. 13, stabilisce, infatti, che le detrazioni da lavoro dipendente vengano calcolate secondo le formule previste nella seguente tabella:
Reddito complessivo (euro) | Detrazione spettante |
Fino a 15.000 | € 1.880 (la detrazione non può comunque essere inferiore a € 690 o per i contratti a tempo determinato non può essere inferiore a € 1.380) |
Da 15.001 fino 24.999 | 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo)/ (28.000 – 15.000)] |
Da 25.000 fino a 28.000 | 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)] + 65 |
Da 28.001 fino a 35.000 | 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)] + 65 |
Da 35.001 fino a 50.000 | 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)] |
Oltre 50.000 | Zero |
Ne consegue che, rispetto alla precedente normativa, il regime di calcolo delle detrazioni in vigore dal 1° gennaio 2022:
- Amplia da € 8.000 a € 15.000 la prima soglia di reddito complessivo al quale spetta la detrazione di € 1.880;
- Estende la detrazione base da € 978 a € 1.910 per le fasce di reddito complessivo comprese tra € 15.000 e € 28.000, stabilendo l’aumento del valore iniziale da € 902 a € 1.190, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione;
- Riduce la soglia massima di spettanza delle detrazioni da € 55.000 a € 50.000, prevedendo che la detrazione minima spettante per il reddito complessivo da € 28.001, passi da € 978 a € 1.910 e decresca all’avvicinarsi della soglia di € 50.000.
- Prevede un aumento della detrazione applicabile di € 65 per la fascia di reddito compresa tra € 25.000 e € 35.000.
Si precisa inoltre, come in ultimo ribadito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E/2022, che non vanno computati, ai fini del calcolo delle detrazioni d’imposta spettanti, i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo del possesso del c.d. “green pass”.
Assegno unico
Un’ulteriore importante novità, che avrà riflessi nei cedolini paga dei lavoratori dipendenti, è rappresentata da quanto previsto dall’art. 1, d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, che istituisce a partire dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico, riconosciuto ai nuclei familiari sulla base della condizione economica risultante dal modello ISEE.
In conseguenza dell’entrata in vigore della predetta normativa, cessano di essere esposte nei cedolini paga, già a partire dal periodo di paga di marzo 2022, gli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni, fino ad ora riconosciute, per i figli fiscalmente a carico di età inferiore a 21 anni. Per l’anno 2022, il sostituto d’imposta, riconoscerà le detrazioni per i figli fiscalmente a carico, ivi incluse le maggiorazioni per figli minori di 3 anni, per figli con disabilità e per i nuclei familiari numerosi, soltanto per i mesi di gennaio e febbraio 2022, fermo restando la verifica della spettanza o meno delle suddette detrazioni in sede di conguaglio di fine anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
- Trattamento integrativo redditi da lavoro dipendente e assimilati
Altra modifica di rilevante portata è quella relativa al trattamento integrativo previsto dal decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3. Più nel dettaglio il trattamento integrativo, fino al 31 dicembre 2021, costituiva un importo riconosciuto ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato di importo pari a € 1.200 annui, non concorrente alla formazione del reddito, a condizione che:
- L’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati fosse superiore all’ammontare della detrazione da lavoro dipendente e assimilati spettanti;
- Il reddito imponibile non risultasse superiore a € 28.000.
Soglia di reddito imponibile
L’impianto normativo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 ha ridotto a € 15.000 la soglia di reddito imponibile sopra al quale, di norma, non si ha diritto alla percezione del bonus integrativo, lasciando, tuttavia, inalterate le modalità di determinazione e spettanza dello stesso.
Resta ferma, pertanto, la condizione per la quale l’imposta lorda calcolata sul reddito imponibile ai fini Irpef sia di ammontare superiore rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati spettanti.
Esempio:
Si ponga il caso di un contribuente che nell’intero anno 2022 abbia un reddito imponibile ai fini Irpef di ammontare pari a € 12.500 derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente. Ai fini della spettanza o meno del trattamento integrativo bisogna, innanzitutto, verificare la condizione di “capienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati spettanti. Nel nostro esempio il calcolo dell’imposta lorda è pari a € 2.875 (12.500 x 23%) e le detrazioni da lavoro dipendente ammontano a € 1.880. Ciò determina un’imposta netta di € 995, pertanto, il lavoratore avrà diritto a percepire il trattamento integrativo nella misura piena per un importo pari a € 1.200.
Ulteriori ipotesi
Secondo il dettato normativo della Legge di Bilancio 2022 vi è un’ulteriore ipotesi di spettanza del trattamento integrativo per i redditi compresi tra € 15.000 e € 28.000. In questo caso, per determinare se il trattamento integrativo spetti o meno è necessario considerare le seguenti detrazioni di imposta:
- Detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
- Detrazioni per carichi di famiglia;
- Detrazioni per interessi passivi su presiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;
- Detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- Detrazioni per spese sanitarie superiori a € 15.493,71 sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
- Detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
- Tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data.
Pertanto, ai fini della spettanza o meno del trattamento integrativo, è necessario, innanzitutto , verificare che:
- I redditi complessivi percepiti nell’anno 2022 dal contribuente non superino € 28.000;
- Con riferimento al solo reddito da lavoro dipendente, percepito nell’anno 2022, l’imposta lorda sia di importo superiore rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati spettanti;
- Che l’ammontare delle detrazioni d’imposta spettanti, come sopra elencate, risulti di importo superiore rispetto all’imposta lorda calcolata su tutti i redditi percepiti dal contribuente nell’intero anno.
Se tutte le condizioni sopra esposte, risultano rispettate, si avrà diritto a percepire il trattamento fiscale integrativo per un importo:
- Pari alla differenza tra la somma delle detrazioni spettanti e l’imposta lorda;
- Non superiore a € 1.200.
Detrazione abrogata
In ultimo, si precisa che l’”ulteriore detrazione” istituita dall’art. 2, D.L. n.3/2020 e riconosciuta ai percettori di reddito d lavoro dipendente rientranti nella fascia compresa tra € 28.001 e € 40.000 è abrogata dal nuovo impianto normativo previsto dalla già citata Legge di Bilancio 2022.
Esempi:
Esempio 1
Per una maggiore comprensione di quanto finora esposto appare opportuno riportare due esempi di cedolino paga, di cui uno ante riforma fiscale e uno post riforma.
Si ipotizzi un lavoratore assunto alle seguenti condizioni:
- Ccnl: Terziario – Confcommercio
- Orario di lavoro: full – time
- Livello d’inquadramento: III livello
- Familiari fiscalmente a carico: moglie e un figlio di età superiore a 3 anni
- Dimensione aziendale: > 50 dipendenti
Descrizione dei calcoli:
Nel cedolino paga sopra esposto si evidenzia:
- L’esposizione degli assegni per il nucleo familiare;
- Il trattamento integrativo ex D.L. n. 3/2020;
- La determinazione dell’imposta lorda secondo le aliquote del 23% e del 27%;
- Le detrazioni da lavoro dipendente e assimilati;
- Le detrazioni per coniuge e figli fiscalmente a carico.
Dal calcolo così sviluppato il lavoratore avrà diritto ad una retribuzione netta di € 1.582.
Esempio 2
Si riconsideri il caso esposto nell’esempio 1, in base alla riforma fiscale operata dal Legislatore, il lavoratore nel periodo di paga marzo 2022 non avrà più diritto alla corresponsione in busta paga:
- Del trattamento integrativo nella misura di € 1.200 annui (mediamente € 100 mensili);
- Degli assegni per il nucleo familiare;
- Delle detrazioni da lavoro dipendente.
Invero, la riforma fiscale prevede:
- Un maggior importo delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati;
- Nel caso specifico analizzato, un minor importo calcolato a titolo di imposta lorda.
La minore retribuzione netta determinata in base alla riforma fiscale sarà, nel caso analizzato a titolo di esempio, integrata dalla corresponsione diretta da parte dell’Inps dell’assegno unico e universale per i figli. L’Istituto previdenziale nella determinazione dell’importo dell’assegno unico terrà in considerazione l’aspetto reddituale e quello patrimoniale sulla base di quanto risulta dall’elaborazione del modello ISEE.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro