• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale

STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Home
  • Chi Siamo
  • Cosa facciamo
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • Informative dello Studio
  • Scadenzario
  • Show Search
Hide Search

INPS: PRIME INDICAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L’art. 3 del DL n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) prevede che ai datori di lavoro che NON richiedono gli ulteriori periodi di cassa integrazione previsti dal medesimo decreto e che abbiano già fruito nei mesi di maggio-giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), sia riconosciuto un incentivo economico, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020, per un periodo di massimo 4 mesi, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

 

 

La circolare chiarisce innanzitutto che possono beneficiare dell’incentivo in esame i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad esclusione del settore agricolo, che:

 

  • abbiano fruito, nel periodo di maggio-giugno 2020, dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, previsti dal DL n. 18/2020 e riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 

  • non abbiano richiesto o non richiederanno i nuovi interventi di integrazione salariale previsti dall’art. 1 del Decreto Agosto.

 

Sono comunque interessati i datori di lavoro che hanno fatto richiesta di ammortizzatori sociali sulla base del DL n. 18/2020:

 

  • prima del 15 agosto (data di entrata in vigore del DL n. 104/2020), ovvero, in alternativa,

 

  • anche dopo il 14 agosto, purché i periodi di integrazione decorrano in data anteriore al 13 luglio, non rilevando in questo caso il fatto che i trattamenti di integrazione salariale possano avere uno sviluppo, seppur parziale, dopo il 12 luglio.

 

Domanda di integrazione salariale ex DL n. 18/2020 presentata Esonero contributivo  
entro il 14 agosto 2020 per periodi precedenti e successivi al 13   SI  
  luglio 2020    
       
dopo il 14 agosto 2020 per periodi precedenti al 13 luglio 2020 anche   SI  
  se proseguono oltre il 13 luglio 2020    
       
dopo il 14 agosto 2020 per periodi successivi al 13 luglio 2020   NO  
NB  

L’Istituto previdenziale fornisce inoltre due importanti precisazioni:

   
O     per verificare la sussistenza del presupposto a cui è subordinato riconoscimento  

dell’esonero contributivo (e cioè la fruizione degli ammortizzatori sociali nel periodo di maggio- giugno 2020), occorre fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale. Pertanto la misura incentivante riguarda le posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali si è ricorso agli ammortizzatori sociali a maggio e giugno 2020;

dell’esonero contributivo (e cioè la fruizione degli ammortizzatori sociali nel periodo di maggio- giugno 2020), occorre fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale. Pertanto la misura incentivante riguarda le posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali si è ricorso agli ammortizzatori sociali a maggio e giugno 2020;

 

  • l’esonero, pertanto, potrà essere utilizzato, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si era fruito dei trattamenti integrativi.

 

 

Come sopra anticipato, ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo è stabilito che i datori di lavoro interessati NON richiedano i nuovi trattamenti di CIGO, CIGD e Assegno ordinario previsti dal DL n. 104/2020.

 

A riguardo l’INPS precisa che il beneficio contributivo si configura come alternativo NB all’utilizzo dei nuovi trattamenti salariali collegati all’emergenza COVID-19.

 

Poiché i trattamenti di integrazione salariale sono richiesti in relazione alle singole unità produttive facenti capo al medesimo datore di lavoro (matricola INPS), l’INPS precisa che lo stesso potrà operare la scelta tra ricorso all’ammortizzatore sociale e esonero contributivo per singola unità produttiva. In altre parole, fermo restando che il presupposto per l’accesso all’esonero risulta essere la fruizione degli ammortizzatori sociali nel periodo di maggio-giugno 2020 con riferimento alla matricola INPS così come l’ammontare massimo dell’esonero fruibile è determinato in base alle ore di ammortizzatore utilizzato, in presenza di più unità produttive facenti capo alla medesima matricola, potranno coesistere unità produttive che ricorrono ai nuovi ammortizzatori sociali e unità produttive che beneficiano dell’esonero nel rispetto del plafond disponibile.

 

DURATA E MISURA DELL’INCENTIVO

 

L’esonero contributivo può essere goduto mensilmente, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo di massimo 4 mesi. Sotto questo profilo, se il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale determina un credito potenzialmente fruibile per un periodo:

 

  • superiore a 4 mesi, si può beneficiare dell’esonero comunque per massimo 4 mesi;

 

  • inferiore a 4 mesi, si può beneficiare dell’esonero anche per periodi inferiori ai 4 mesi (ad. es. anche solo per un mese).

 

L’importo massimo dell’agevolazione:

 

  • è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020;

 

  • prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale.

 

L’importo effettivo dell’agevolazione non può essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta. A riguardo, l’INPS precisa che

 

“[…] l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.”

 

La circolare dell’Istituto di previdenza chiarisce anche che nelle ore di integrazione salariale fruite nel periodo di maggio-giugno 2020, sulle quali è parametrato l’ammontare dell’incentivo, rientrano:

 

  • quelle fruite mediante conguaglio;

 

  • quelle fruite mediante pagamento diretto.

 

  

CONTRIBUZIONI ESCLUSE

 

 

L’INPS individua le contribuzioni non esonerabili, e quindi le contribuzioni che non devono essere tenute in considerazione per calcolare l’importo potenziale dell’incentivo. Tra queste rientrano:

 

  • i premi e contributi dovuti all’INAIL;

 

  • la contribuzione al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.”, ossia il Fondo di Tesoreria INPS;

 

le contribuzioni dovute ai Fondi di solidarietà bilaterali, ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (FSBA e settore somministrazione), al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi di solidarietà territoriali delle Province di Trento e di Bolzano, nonchè Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

 

  • la contribuzione dello 0,30% destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;

 

  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

In particolare, sono escluse dall’esonero contributivo le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:

– il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

 

– il contributo di solidarietà del 5% (di cui 2,50% a carico ditta e 2,50% a carico lavoratore) per i lavoratori dello spettacolo;

 

– il contributo di solidarietà del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) per gli sportivi professionisti.

 

 

CONDIZIONI DI SPETTANZA:

 

RISPETTO:

degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;

 

  • delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

 

    •  
  • degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 14 del Decreto Agosto. Divieto di licenziamento

 

 

Come si ricorderà, l’art. 14 del Decreto Agosto prevede che i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 ovvero dell’esonero contributivo di cui all’art. 3, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, salvo il caso in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, venga riassunto in seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, CCNL, o di clausola del contratto di appalto. La norma prosegue statuendo che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, il datore di lavoro non può nemmeno recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano parimenti sospese le procedure in corso.

A questo proposito, l’INPS precisa che la norma ha sostanzialmente previsto un divieto di licenziamento per un periodo:

  • non superiore a 18 settimane, in caso di fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dall’art. 1 del DL n. 104, ovvero,

 

  • di massimo 4 mesi, in caso di fruizione dell’esonero contributivo. 

 

 

Pertanto, il datore di lavoro non potrà procedere a licenziamenti per tutto il periodo di fruizione

NB       dell’esonero, pena:

 

  • la revoca dell’esonero stesso con efficacia retroattiva;

 

  • l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

 

 

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Come già rilevato, l’esonero contributivo di cui all’art. 3 del Decreto Agosto, poiché rivolto ad una specifica platea di destinatari, rappresenta una misura selettiva che, in quanto tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Pertanto, l’effettiva applicabilità del beneficio contributivo rimane subordinata alla suddetta autorizzazione a seguito della quale l’INPS fornirà le opportune istruzioni operative.

 

COORDINAMENTO CON ALTRE MISURE

Infine, l’INPS fornisce indicazioni anche in merito alla cumulabilità dell’esonero contributivo con altre misure.

In particolare, viene ribadito che l’incentivo è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

A riguardo, l’Istituto precisa

“Pertanto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la citata cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.”

Fermo restando quindi il regime di alternatività con i nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al D.L. Agosto, un datore di lavoro potrà presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di esonero contributivo, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19 e non riconducibili alla disciplina dettata dal DL n. 18/2020.

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
19 Novembre 2020

Archiviato in: Informative dello Studio

Footer

Studio Salardi di Lorenza Salardi

via Vittorio Veneto, 20
42046 Reggiolo (RE)

Copyright © 2025 ·

STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI | P. IVA: 02421740354

Teniamoci in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta