INFORMATIVA: ULTIME NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
STUDIO SALARDI
INSERTI DEDICATI:
- DECRETO AIUTI-BIS: ESENZIONE FINO A 600
EURO PER I FRINGE BENEFITS
- ESONERO CONTRIBUTIVO DELLE LAVORATRICI MADRI
- CONVERSIONE DECRETO AIUTI-BIS: LE DISPOSIZIONI CONFERMATE
- DECRETO AIUTI-TER: NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO E ULTERIORI NOVITÀ
- DECRETO AIUTI-BIS: ESENZIONE FINO A 600
EURO PER I FRINGE BENEFITS
RIFERIMENTI
- Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022
Il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. Decreto Aiuti-bis), all’art. 12 prevede che
- limitatamente al periodo d’imposta 2022,
NOVITÀ O in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR,
- non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche
– del servizio idrico integrato,
– dell’energia elettrica
– e del gas naturale
entro il limite complessivo di euro 600,00.
L’art. 12 del DL n. 115/2022 dispone espressamente che:
“Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.”
Rispetto alla formulazione della norma, si evidenzia, innanzitutto, che il Legislatore stabilisce, per il solo anno 2022, una deroga al regime previsto dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR.
Come noto, ai sensi del predetto comma 3, dell’art. 51 è, comunque, escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente
“(…) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”
Si ricorda che il limite di esenzione di euro 258,23 fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio, rientrano nella previsione e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 258,23:
- i buoni acquisto e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall’azienda,
- l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
- l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc.
Al di là dell’importo del limite, dunque, la particolarità di tale regime di esenzione consiste nella previsione secondo la quale qualora il valore del fringe benefit superi il limite di
esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.
I LIMITI DI ESENZIONE 2022
Diversamente da quanto previsto per il periodo emergenziale durante il quale era stato stabilito, sia per il periodo d’imposta 2020, il raddoppio del limite di euro 258,23 previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, si ritiene che l’articolo 12 del DL n. 115/2022, stante la formulazione letterale della norma, introduca un regime fiscale in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR,
- non soltanto con riferimento al limite di esenzione (che risulta per il 2022 pari a euro 600,00),
- ma soprattutto con riferimento all’ulteriore previsione secondo la quale qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.
In altre parole, per l’anno 2022, in caso di corresponsione di fringe benefits per un valore superiore a euro 600,00 non dovrebbe essere assoggettato l’intero valore ma
esclusivamente l’eccedenza rispetto al limite di esenzione.
Preme segnalare che la predetta impostazione risulta avvalorata da quanto riportato nel Dossier – Schede di lettura – di accompagnamento al DL n. 115/2022, rinvenibile sul sito del Senato, il quale a commento dell’art. 12 precisa quanto segue
“La norma transitoria in esame si pone in deroga al regime di cui all’articolo 51, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Quest’ultimo prevede un’esenzione dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, nel limite di 258,23 euro nonché, in caso di superamento di quest’ultimo, l’inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite; la norma a regime, inoltre, non contempla esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche. Si ricorda altresì che un regime transitorio, valido per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021, ha elevato per i lavoratori dipendenti il suddetto limite da 258,23 euro a 516,46 euro; in tale regime transitorio, in conformità a quello a regime suddetto e a differenza di quello di cui al presente articolo 12 , il superamento del limite determina l’inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e non si contemplano esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche summenzionate.”
Oltre alla definizione di un nuovo limite di esenzione, il DL n. 115/2022 interviene ampliandone l’ambito oggettivo di applicazione. L’art. 12 dispone infatti che:
“Limitatamente al periodo d’imposta 2022, …. , non concorrono a formare il reddito il valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.”
Pertanto per il periodo d’imposta 2022, entro il nuovo limite di euro 600,00, possono essere considerate esenti da imposizione fiscale anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Infine, facendo sempre riferimento alla formulazione letterale della norma, la quale prevede genericamente che non concorrono a formare il reddito:
“[…] il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale […]”,
un aspetto rispetto al quale, a parere di chi scrive, risulterebbe opportuno avere indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità dell’agevolazione (esenzione fino a euro 600,00 per l’anno 2022) anche nell’ipotesi in cui il bene o il servizio nonchè la somma erogata o rimborsata per il pagamento delle utenze domestiche vengano riconosciuti ad personam (solo ad un lavoratore ovvero solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità ovvero a categorie omogenee di lavoratori, in analogia a quanto previsto per i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 258,23 di cui al comma 3, art. 51 del TUIR.
Da ultimo, preme ricordare che alla nuova previsione si affianca quanto già contemplato dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), il quale prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200 per lavoratore.
EFFETTI SULL’OPERATO DI DATORI DI LAVORO/SOSTITUTI D’IMPOSTA
La previsione del nuovo limite di esenzione ad euro 600,00 intervenuto in corso d’anno ad opera del Decreto Aiuti-bis e, comunque, valido con riferimento a tutto il 2022, produce inevitabilmente effetti sull’operato dei datori di lavoro/sostituti d’imposta. Nello specifico:
- per i lavoratori cessati nei mesi precedenti l’entrata in vigore del DL n. 115/2022 (avvenuta il 10 agosto 2022), nei confronti dei quali, con riferimento ad eventuali fringe benefits, è stato applicato il limite di esenzione di euro 258,23, si ritiene opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata. Questo per consentire, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 600, che la maggior imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d’imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi;
- per i lavoratori in forza, si rende necessario l’adeguamento tempestivo del limite di esenzione con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta laddove ciò risulti necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto.
- ESONERO CONTRIBUTIVO DELLE LAVORATRICI MADRI
RIFERIMENTI
- INPS, Circolare n. 102 del 19 settembre 2022
L’articolo 1, comma 137 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha previsto, in via sperimentale, per l’anno 2022, il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.
NOVITÀ
NB
L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 102 in data 19 settembre 2022 con la quale fornisce le prime indicazioni normative nonché le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi.
L’esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
Di conseguenza, la misura:
- non rientra nella nozione di aiuto di Stato e, quindi, non è soggetta alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea; né al rispetto delle condizioni previste dal Temporary Framework;
- non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione;
- non è subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva.
SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE
L’accesso al beneficio spetta a tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.
NB | L’esonero in esame trova applicazione a tutti i rapporti di lavoro instaurati ed instaurandi. |
In considerazione del fatto che la norma ha valenza generalizzata, la riduzione trova | |
applicazione anche agli apprendisti, ai lavoratori domestici e a chiamata e alle assunzioni a | |
scopo di somministrazione. |
L’Istituto precisa che, per i rapporti di lavoro domestico, verranno fornite istruzioni con successivo messaggio.
FRUIZIONE E MISURA DELL’ESONERO
Sebbene la previsione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, la misura può comunque trovare applicazione, in virtù del principio di non discriminazione, anche:
- laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio;
- a seguito del periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del D.Lgs n. 151/2001.
NB | Poichè costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022, il rientro della |
lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022. |
L’esonero ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice.
COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre,
è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
NB | Risulta ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota | dei |
contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, | ||
incrementato, dal Decreto Aiuti-bis, di 1,2 punti percentuali |
Laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in esame e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.
RICHIESTA DELL’ESONERO
Datori privati in genere
I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo, tramite la funzionalità “Contatti” del “ Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La Struttura territorialmente competente attribuirà il predetto codice alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero.
- CONVERSIONE DECRETO AIUTI-BIS: LE DISPOSIZIONI CONFERMATE
RIFERIMENTI
- Legge n. 142 del 21 settembre 2022
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del DL n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis).
In sede di conversione in legge sono state sostanzialmente confermate le misure di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta. Nello specifico, è confermato:
- il regime fiscale, in deroga all’art. 51, comma 3 del TUIR (che fissa il limite di esenzione di euro 258,23 per il valore dei beni e servizi ceduti ai dipendenti, con assoggettamento dell’intero valore in caso di superamento del predetto limite), che prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2022, l’innalzamento del limite di esenzione fino a euro 600 non solo per i beni e servizi ceduti ai dipendenti ma anche per le somme erogate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche di elettricità, acqua e gas con assoggettamento, nell’ipotesi di superamento del predetto limite, del solo valore eccedente lo stesso;
- l’innalzamento al 2% della misura dell’esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore (fissato in origine allo 0,8%) per i periodi di paga da luglio a dicembre
2022;
- l’estensione del bonus 200 euro ad alcune categorie di lavoratori che non lo hanno percepito nel mese di luglio 2022.
In sede di conversione in legge del DL n. 115/2022, oltre alla conferma delle misure sopra indicate, con l’inserimento dei nuovi articoli 23-bis e 25-bis, sono state ripristinate alcune disposizioni in materia di lavoro agile vigenti durante il periodo di emergenza da COVID-19.
In particolare, fino al 31 dicembre 2022, è stato reintrodotto il diritto al lavoro agile per i lavoratori c.d. fragili e i lavoratori genitori di figli minori di 14 anni e sono state procrastinate le semplificazioni a favore delle aziende del settore privato che utilizzano il lavoro agile (svolgimento dell’attività con modalità agile anche in assenza dell’accordo individuale e procedura semplificata di comunicazione al Ministero del Lavoro dei lavoratori interessati).
ESONERO DEI CONTRIBUTI IVS A CARICO DIPENDENTE AL 2% (ART. 20)
Confermato, in sede di conversione in legge del DL n. 115/2022 anche il taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell’1,2%, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro già destinatari, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, dello sgravio contributivo dello 0,8%.
In sostanza, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS stabilito dall’art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), fissato nella misura dello 0,8%
è incrementato di 1,2 punti percentuali e raggiunge, quindi, il 2%.
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura in oggetto, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ESTENSIONE A ULTERIORI CATEGORIE DI LAVORATORI DEL BONUS 200 EURO (ART. 22)
In sede di conversione in legge del DL n. 115/2022 è stata, infine, confermata l’estensione del bonus di euro 200, introdotto dall’art. 31 del DL n. 50/2022 ad ulteriori categorie di lavoratori.
Nel dettaglio, si tratta di:
- lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (18 maggio 2022) non hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% di cui all’art. 1, comma 121 Legge n. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. Il bonus è riconosciuto in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dello stesso e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022;
- i pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022;
- i dottorandi e gli assegnisti di ricerca a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del decreto e che sono iscritti alla Gestione separata;
- i collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall’ulteriore crisi energetica, i quali sono rimasti in parte esclusi dalla misura.
- DECRETO AIUTI-TER: NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO E ULTERIORI NOVITÀ
RIFERIMENTI
- Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223 è stato pubblicato il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter), in vigore dal 24 settembre 2022, contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR. La misura di maggiore interesse per i datori di lavoro risulta essere la nuova indennità una tantum di 150 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione del mese di novembre 2022. Condizioni per l’accesso all’indennità sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro.
Il decreto contiene, inoltre, alcune modifiche alle norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi e alla disciplina del registro internazionale di cui al DL n. 457/1997 e del correlato ambito di applicazione del regime fiscale e contributivo per le navi ivi iscritte (marittimi).
Di seguito, si propone una disamina delle novità sopra indicate.
INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO (ARTT. 18 E 19)
Il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter) introduce, all’art. 18, quale misura a sostegno dei consumatori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione – si ritiene – di competenza del mese di novembre 2022. Condizioni per l’accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro. Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite in seguito dall’INPS.
La misura ricalca sostanzialmente quella introdotta dal Decreto Aiuti
che ha trovato applicazione nello scorso mese di luglio. Rispetto a quella misura, la nuova indennità una tantum è fissata in un importo inferiore (150 euro anziché 200 euro) e per averne diritto viene meno il requisito della fruizione, in periodi precedenti, dell’esonero contributivo dello 0,8% (dunque, la presenza di un imponibile su base mensile non superiore a euro 2.692) e in sua sostituzione è introdotto quello della presenza, per il mese di novembre 2022, di un imponibile previdenziale non superiore a euro 1.538.
Beneficiari dell’indennità una tantum
Ai sensi del comma 1, art. 18 del DL n. 144/2022, beneficiari dell’indennità una tantum di 150 euro sono i lavoratori dipendenti
- non titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19, commi 1 e 16, dunque, non titolari di trattamenti pensionistici e non facenti parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza;
- aventi un imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l’importo di 538 euro.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (e, dunque, con imponibile
previdenziale azzerato).
Momento di erogazione
Per quanto concerne le tempistiche di erogazione, da parte dei datori di lavoro, dell’indennità una tantum di 150 euro, nel comma 1 dell’art. 18 si fa riferimento alla “retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022”. Anche questa volta, la formula utilizzata risulta quantomeno infelice. In ambito paghe, infatti, assume assoluta rilevanza fare riferimento alla “retribuzione erogata” in un mese piuttosto che alla “retribuzione di competenza” di un certo mese. Questo perché nei casi in cui la retribuzione è erogata nel mese successivo a quello di maturazione, fare riferimento al mese di erogazione della retribuzione piuttosto che al mese di competenza della retribuzione porta ad individuare momenti diversi.
Ciò premesso, si ritiene che chi ha scritto la norma volesse in realtà individuare il momento NB di corresponsione dell’indennità una tantum di 150 euro nella retribuzione di competenza novembre 2022 (erogata i primi giorni di dicembre da parte delle aziende che adottano questa prassi). In questo modo, l’indennità verrebbe liquidata con la medesima retribuzione utilizzata anche ai fini della verifica del requisito di imponibile previdenziale non superiore a
euro 1.538. Si attende, in ogni caso, conferma di tale interpretazione.
Riconoscimento previa dichiarazione del lavoratore
Lo stesso comma 1, art. 18 dispone, inoltre, che l’indennità una tantum di 150 euro sia riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro
previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 19, commi 1 e 16.
Nello specifico, ciascun lavoratore interessato (intendendo per tale il lavoratore con imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro) deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta
- di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, comma 1);
- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16).
Caratteristiche dell’indennità una tantum
L’indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità, inoltre,
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
NB Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore. Modalità di recupero dell’indennità una tantum
E’ previsto che, nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità sia compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.
Casi di riconoscimento dell’indennità da parte dell’INPS
L’art. 19 del DL n. 144/2022 dispone che l’INPS eroghi, in automatico, l’indennità una tantum pari a 150 euro
- nel mese di novembre 2022, ai soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, commi da 1 a 7);
Ai predetti fini, i soggetti in questione devono possedere un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore, per l’anno 2021, a 20.000 euro. L’indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui lo
stesso svolga attività lavorativa.
- nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici, già beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022, data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (art. 19, comma 8);
- a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 l’indennità NASpI e DIS-COLL (art. 19, comma 9);
- a coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (art. 19, comma 10);
- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16).
Ai suddetti nuclei, l’indennità una tantum di 150 euro sarà corrisposta nel mese di novembre NB 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non sarà corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità da parte del
datore di lavoro nonché da parte dell’INPS.
L’Istituto eroga, a domanda, l’indennità una tantum di 150 euro a
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022) e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 11);
I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici. Inoltre, il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall’art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo – art. 19, comma 12)
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro (art. 19, comma 13);
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro (art. 19, comma 14);
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile (art. 19, comma 15);
NB | Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono |
Ol’accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti e |
- essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n.
50/2022, alla Gestione Separata INPS.
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- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 15).
L’indennità di 150 euro sarà, infine, erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi (art. 19, comma 12).
NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONE PER AZIENDE NON VERTENTI IN SITUZIONE DI CRISI (ART. 37)
L’art. 37 del DL n. 144/2022 interviene in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi come disciplinata dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art. 1, commi da 224 a 238). Quest’ultima, con riferimento ai casi di licenziamenti di numero non inferiore a 50 lavoratori a seguito della chiusura nel territorio nazionale di una sede o struttura autonoma con cessazione definitiva della relativa attività, a salvaguardia dell’occupazione, ha introdotto dei vincoli procedurali a carico dei datori di lavoro che abbiano occupato nell’anno precedente mediamente almeno 250 dipendenti con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e dirigenti.
In particolare, tali datori sono tenuti a dare comunicazione per iscritto dell’intenzione di procedere alla chiusura:
- alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente,
- alle Regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo economico e all’ANPAL.
Successivamente, i datori di lavoro hanno l’onere di elaborare e presentare ai destinatari della stessa, un piano di durata non superiore a dodici mesi finalizzato a limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della suddetta procedura i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico- finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al DL n. 118/2021, convertito dalla Legge n. 147/2021.
Il Decreto Aiuti-ter, attraverso l’art. 37, interviene apportando alcuni correttivi alle citate norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1 commi da da 224 a 238) al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo del Paese.
Queste, in estrema sintesi, le novità introdotte:
- i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano, in luogo dei 90 giorni precedentemente previsti, sono nulli;
- entro 120 giorni, in luogo dei 30 giorni precedentemente previsti, dalla presentazione del piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, lo stesso è discusso con le rappresentanze sindacali, alla presenza dei rappresentanti delle Regioni interessate, del Ministero del Lavoro, del Ministero dello Sviluppo economico e dell’ANPAL;
- in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il ticket licenziamento con le nuove sanzioni elevate fino al 500%. Il datore dovrà comunque dare evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell’accordo sindacale nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Lgs n. 254/2016;
- viene soppresso il comma 236, art. 1 della Legge n. 234/2021 che stabiliva l’inapplicabilità della procedura di coinvolgimento sindacale prevista dall’art. 4, commi 5 e 6 della Legge n. 223/1991 in caso di mancata sottoscrizione, decorsi 90 giorni dalla comunicazione, dell’accordo sindacale;
- sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015;
- all’esito della procedura di cui all’art. 1, commi 224 e seguenti della Legge n. 234/2021, il datore di lavoro che:
– cessi definitivamente l’attività produttiva (o una parte significativa della stessa), anche per effetto di delocalizzazioni;
– contestualmente riduca il personale in misura superiore al 40% rispetto a quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale, locale, o nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura;
tenuto alla restituzione dei benefici di cui ha usufruito nei dieci anni antecedenti l’avvio della procedura, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Si tratta di tutte le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto della procedura, e rientranti fra quelli iscritti nel Registro degli Aiuti di Stato. Fino alla completa restituzione delle somme al datore di lavoro non possono essere concessi ulteriori aiuti. Tale disposizione si applica anche alle procedure avviate antecedentemente al 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 144/2022) e non già concluse.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro