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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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INFORMATIVA: ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

 

 INSERTI DEDICATI:

  

  • ULTERIORI PERIODI DI CIGO COVID-19 PER LE AZIENDE DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E PELLETTERIA

 

  • DECRETO FISCALE: QUARANTENA ASSIMILATA ALLA MALATTIA ANCHE PER IL 2021 E ADDIO AI RIMBORSI PER CARENZE E INTEGRAZIONI

 

  • AL VIA LA FRUIZIONE DELL’ESONERO ALL’ASSUNZIONE DI UNDER 36

 

 

 

ULTERIORI SETTIMANE DI ASO E CIGD COVID-19 Il DL n. 146/2021, all’art. 11, comma 1, dispone che

  • i datori di lavoro di cui all’art. 8, comma 2 del DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni),

 

NB Si tratta dei datori di lavoro che, fino al 31 dicembre 2021, a fronte della sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono
  presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda di ASO (FIS
  e Fondi di solidarietà) e CIGD per una durata massima di 28 settimane, da collocarsi a
  partire dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2021.

 

  • che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19;

 

  • possono presentare domanda di Assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga

 

per una durata massima di 13 settimane, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 NOVITÀ dicembre 2021.

 

Le 13 settimane di ASO e CIGD sono riconosciute

 

  • ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal DL 41/2021 (Decreto Sostegni);
  • decorso il predetto periodo autorizzato di 28 settimane.

 

NB Le 13 settimane previste dal DL n. 146/2021 sono aggiuntive rispetto alle 28 settimane
previste dal DL n. 41/2021. I datori di lavoro hanno, pertanto, a disposizione 41 settimane
  di Assegno ordinario o CIGD da collocare nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021.

Riguardo alle 13 settimane da richiedere ai sensi del DL n. 146/2021, le stesse dovranno comunque essere collocate a decorrere dal 1° ottobre 2021 a condizione che siano state interamente autorizzate le 28 settimane previste dal Decreto Sostegni nonché sia decorso il predetto periodo autorizzato.

 

Lavoratori interessati

 

Le nuove tredici settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021).

 

Contributo Addizionale

 

In continuità con quanto previsto per le 28 settimane di trattamento introdotte dal DL Sostegni, anche le settimane del Decreto Fiscale non sono soggette al contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso.

 

Termini di presentazione delle domande

 

Sul fronte dei termini di presentazione delle domande, non si registrano novità. Rimane, infatti, confermato che le istanze devono essere trasmesse all’INPS, a pena di decadenza, entro il mese

successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

 

NB In sede di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Fiscale (dunque, entro il 30 novembre
  2021 essendo il decreto in vigore dal 22 ottobre 2021). Preme evidenziare che trattandosi
  di periodi di integrazione salariale fruibili dal 1° ottobre, i termini di decadenza ordinari (30
  novembre 2021 per i periodi fruiti in ottobre) risultano coincidenti con i termini fissati in fase
  di prima applicazione.
  Pertanto, con riferimento alle nuove 13 settimane, le domande di trattamento relative a
  periodi di sospensione o riduzione dell’attività che hanno inizio nel mese di ottobre 2021
  dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre 2021.

 

Modalità di pagamento delle integrazioni salariali

 

Per quanto concerne le modalità di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti relativi alle nuove 13 settimane di Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga possono essere concessi

 

  • sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, compresa quella dell’anticipazione da parte dell’Istituto del 40% della prestazione,

 

  • sia con le modalità dell’anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio.

 

Termini di invio dei dati per i pagamenti diretti

 

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

 

NB In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del Decreto Fiscale (dunque, al 21 novembre 2021), se tale ultima data è
  posteriore a quella individuata in via generale.

Anche in tal caso i termini ordinariamente previsti (30 novembre per periodi fruiti in ottobre) risultano comunque più favorevoli rispetto al termine definito in sede di prima applicazione, pertanto, per gli eventi di ottobre 2021 la trasmissione dei dati in oggetto dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

 

Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

La trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento sarà effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig” (salvo l’utilizzo del Mod. SR41 nel periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2021).

 

Fondi di solidarietà alternativi

 

Le disposizioni introdotte dal Decreto Fiscale in materia di assegno ordinario trovano applicazione anche con riguardo alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà alternativi (vedi Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato – FSBA – e Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione).

 

ULTERIORI PERIODI DI CIGO COVID-19 PER LE AZIENDE DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E PELLETTERIA

 

L’art. 11, comma 2 del DL n. 146/2021 prevede che,

i datori di lavoro di cui all’art 50-bis, comma 2 del DL n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis),
             
NB Si tratta dei datori di lavoro individuati nella classificazione ATECO2007 con i codici
O 13 – Industrie tessili,
  O 14 – Confezioni di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e
      pelliccia, nonché
  O 15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili,

che per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021 hanno presentato domanda di CIGO per una durata massima di 17 settimane nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

 

  • che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa,

 

  • possono presentare domanda di CIGO (ex art. 19 del DL n. 18/2020, dunque, CIGO con causale COVID-19) e CIGO in sostituzione di CIGS (ex art. 20 del DL n. 18/2020, dunque, CIGO in sostituzione di CIGS con causale COVID-19),

 

  • per una durata massima di 9 settimane, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31

 

NOVITÀ          dicembre 2021.

 

Le 9 settimane di CIGO sono riconosciute ai datori di lavoro decorso il periodo autorizzato previsto dal DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) e sono aggiuntive rispetto al suddetto periodo (17 settimane). I datori di lavoro hanno, pertanto, a disposizione 26 settimane di Assegno ordinario o CIGD da collocare nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021.

Riguardo alle 9 settimane da richiede ai sensi del DL n. 146/2021, preme segnalare che le stesse dovranno comunque essere collocate a decorrere dal 1° ottobre 2021 a condizione che sia decorso il periodo autorizzato ai sensi del Decreto Sostegni-bis.

 

NB Va evidenziato che, diversamente da quanto previsto per ASO e CIGD, ai fini della richiesta
della CIGO non è necessario che siano state interamente autorizzate le 17 settimane
  previste dal Decreto Sostegni-bis. In altre parole, a decorrere dal 1° ottobre, i datori di
  lavoro interessati possono richiedere le nuove 9 settimane di CIGO indipendentemente
  dall’esaurimento o meno delle 17 settimane concesse dal Decreto Sostegni-bis.

 

Lavoratori interessati

 

Le nuove 9 settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021).

 

Contributo Addizionale

 

In continuità con quanto previsto per le 17 settimane di trattamento introdotte dal Decreto Sostegni-bis, anche le settimane del Decreto Fiscale non sono soggette al contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso.

 

Termini di presentazione delle domande

 

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande rimane confermato che le istanze devono essere trasmesse all’INPS, a pena di decadenza, entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

   
NB In sede di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Fiscale (dunque, entro il 30 novembre
  2021 essendo il decreto in vigore dal 22 ottobre 2021). Preme evidenziare che trattandosi
  di periodi di integrazione salariale fruibili dal 1° ottobre, i termini di decadenza ordinari (30
  novembre 2021 per i periodi fruiti in ottobre) risultano coincidenti con i termini fissati in fase
  di prima applicazione.

Anche con riferimento alle nuove 9 settimane, le domande di trattamento relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività che hanno inizio nel mese di ottobre 2021 dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre 2021.

 

 

 

Modalità di pagamento delle integrazioni salariali

 

Per quanto concerne le modalità di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti relativi alle nuove 9 settimane di CIGO essere concessi

 

  • sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, compresa quella dell’anticipazione da parte dell’Istituto del 40% della prestazione,

 

  • sia con le modalità dell’anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio.

 

Termini di invio dei dati per i pagamenti diretti

 

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

 

NB In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del Decreto Fiscale (dunque, al 21 novembre 2021), se tale ultima data è
  posteriore a quella individuata in via generale.

In tal caso i termini ordinariamente previsti (30 novembre per periodi fruiti in ottobre) risultano comunque più favorevoli rispetto al termine definito in sede di prima applicazione, pertanto, per gli eventi di ottobre 2021 la trasmissione dei dati in oggetto dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

 

Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

La trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento sarà effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig” (salvo l’utilizzo del Mod. SR41 nel periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2021).

 

 

 

 

DECRETO FISCALE: QUARANTENA ASSIMILATA ALLA MALATTIA ANCHE PER IL 2021 E ADDIO AI RIMBORSI PER CARENZE E INTEGRAZIONI

 

 

Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. Decreto Fiscale) dispone che,

 

  fino al 31 dicembre 2021, i periodi che i lavoratori trascorrono in quarantena, a causa del NOVITÀ    Covid -19, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e non sono

computabili nel periodo di comporto.

 

Contestualmente, per i periodi di quarantena a causa del Covid-19, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva,

 

NB per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro del settore
privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (ad esclusione dei datori di
  lavoro domestico) è riconosciuto il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti
  relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia INPS.
       
  Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per  
  ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante
  l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall’Istituto, per un
  importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione di specifica domanda.

 

CONFERMATA L’ASSIMILAZIONE ALLA MALATTIA PER LA QUARANTENA

 

L’art. 8 del DL n. 146/2021, a parziale modifica e integrazione dell’art. 26 del DL n. 18/2020, proroga al 31 dicembre 2021 l’assimilazione alla malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Tale assimilazione opera ai fini del trattamento economico spettante per i suddetti periodi. Questi ultimi, infine, non sono computabili per il periodo di comporto.

 

NB Viene, così, scongiurato il rischio di scopertura per gli eventi di quarantena verificatisi
nel corso del 2021 per i quali l’INPS aveva segnalato l’impossibilità di riconoscere la
  tutela previdenziale a suo carico per mancanza di stanziamento dei fondi necessari.
   
           

 

I periodi di quarantena verificatesi nel corso del 2021 vanno, dunque, considerati come periodi di malattia con conseguente diritto al trattamento economico previsto per quest’ultima, il quale, a seconda dei casi, è a carico dell’INPS (indennità) e del datore di lavoro (carenza ed eventuale integrazione) ovvero interamente a carico del datore di lavoro.

 

RIMBORSO FORFETTARIO PER I LAVORATORI SENZA INDENNITÀ DI MALATTIA

 

L’art. 8 del DL n. 146/2021 interviene su un altro aspetto contenuto fin dall’origine nell’art. 26 del DL n. 18/2020 ossia l’imputazione a carico del bilancio dello Stato degli oneri sostenuti per i periodi di quarantena assimilati a malattia e di assenza dal servizio equiparati a ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili. In particolare, il comma 5 dell’art. 26 sopra citato, nella sua versione originaria, faceva riferimento sia agli oneri a carico dell’INPS sia agli oneri a carico del datore di lavoro.

 

Ora, il DL n. 146/2021 riscrive il comma 5 dell’art. 26, DL n. 18/2020 stabilendo che, dal NOVITÀ    31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, gli oneri a carico dell’INPS connessi con le tutele in esame sono finanziati dallo Stato, entro limiti massimi di spesa (663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021), dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. Di fatto, è stato soppresso il richiamo agli oneri sostenuti

 

dai datori di lavoro per le medesime tutele.

 

Contestualmente, lo stesso D.L n. 146/2021 integra l’art. 26 del D.L n. 18/2020 con il nuovo comma 7-bis il quale, in relazione ai periodi di quarantena, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva assimilati a malattia e ai periodi di assenza dal servizio equiparati a ricovero ospedaliero (lavoratori fragili), i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’Istituto.

 

Per ciascun anno solare, il rimborso è

 

  • riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore,

 

  • previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.

 

Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi interessati. Modalità e termini di invio della domanda in oggetto saranno forniti dall’INPS.

 

Il beneficio in esame è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l’anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

 

NB In sostanza, ciò che emerge a fronte delle modifiche e integrazioni apportate all’art.
26, DL n. 18/2020 ad opera del D.L. n. 146/2021, è che gli oneri relativi ai periodi di
  quarantena assimilata a malattia e ai periodi di assenza dal servizio assimilati a
  ricovero ospedaliero (lavoratori fragili) posti a carico del bilancio dello Stato sono
  esclusivamente quelli sostenuti
  O dall’INPS per le indennità a suo carico e
  O dai datori di lavoro limitatamente ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto
    all’indennità di malattia a carico dell’Istituto (peraltro, in questo caso si tratta di un
    rimborso forfettario).

 

Risulta, pertanto, esclusa la possibilità di porre a carico del bilancio dello Stato gli oneri sostenuti, per i periodi in questione, dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori dipendenti aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, quali, la retribuzione spettante per i giorni cosiddetti di carenza (primi tre giorni di evento) e l’integrazione della predetta indennità (per i giorni successivi).

 

 

 

AL VIA LA FRUIZIONE DELL’ESONERO ALL’ASSUNZIONE DI UNDER 36

 

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), al fine di favorire ulteriormente l’assunzione di giovani che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa, ha stabilito che i datori di lavoro, per le assunzioni di lavoratori con età inferiore a 36 anni, con contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, avvenute negli anni 2021 e 2022, beneficino di uno sgravio contributivo.

L’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 6.000 euro annui (riparametrati e applicati su base mensile) e spetta per un periodo di 36 mesi, che diventano 48 mesi se l’assunzione avviene in una delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’incentivo può essere fruito anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, purché alla data della trasformazione il lavoratore rispetti i requisiti anagrafici.

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati (imprenditori e non), ivi compreso i datori di lavoro agricoli, mentre non trova applicazione con riferimento alla pubblica amministrazione, nonché ai rapporti di lavoro domestico, di apprendistato, di lavoro intermittente (a chiamata) o con contratti di lavoro occasionale.

La concessione dello sgravio contributivo è subordinata alle norme in materia di aiuti di stato approvate dall’Unione Europea con riferimento all’emergenza da Covid-19 (il cd. “Temporary framework”): la Commissione Europea ha approvato la misura agevolativa solamente a metà settembre, e limitatamente alle assunzioni avvenute nel corso del 2021. Ad oggi, pertanto, possono essere sgravate solo le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021: l’applicabilità della misura per l’anno 2022 è subordinata ad una nuova autorizzazione della Commissione Europea.

 

Alla luce dell’autorizzazione europea, l’INPS ha emanato in data 7 ottobre 2021 il Messaggio n. 3389, con il quale ha fornito le istruzioni operative necessarie alla concreta fruizione dell’incentivo, nonché alcune precisazioni in ordine ai datori di lavoro potenzialmente beneficiari dell’esonero (vengono escluse le imprese del settore finanziario, di cui agli ATECO da 64.11.00 a 66.30.00).

L’incentivo è pertanto fruibile, a partire dal mese di settembre 2021, compilando con i codici causale “GI36” o “GI48” (a seconda che la durata dell’esonero sia pari a 36 o 48 mesi) l’elemento <InfoAggcausaliContrib> del flusso Uniemens ovvero, per i datori di lavoro agricoli, con i codici “E1” o “E2” (rispettivamente per la durata di 36 o 48 mesi) l’elemento <CodAgio> della sezione <PosAgri> del flusso Uniemens.

I datori di lavoro interessati potranno anche recuperare la maggior contribuzione versata nei mesi pregressi (dal mese di assunzione/trasformazione del lavoratore in poi): entro il mese di novembre 2021 (competenza) per la generalità dei datori di lavoro ovvero entro il mese di febbraio 2022, nei flussi relativi al quarto trimestre 2021 per i datori di lavoro agricoli.

Nel Messaggio n. 3389/2021, l’INPS ammette che un datore di lavoro, in attesa della possibilità di fruire dell’esonero in parola, possa aver applicato al lavoratore l’incentivo nella misura del 50% previsto dalla Legge n. 205/2017 ovvero la “Decontribuzione Sud”.

Ricorrendo tali casistiche e, ovviamente, i requisiti che consentono al datore di lavoro di accedere all’esonero al 100% previsto dall’art. 1, commi 10-15 della Legge n. 178/2020, l’INPS consente di accedere al nuovo incentivo previa restituzione delle quote di esonero al 50% ovvero di “Decontribuzione Sud” fruite per il lavoratore in questione.

 

 

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

 

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
29 Ottobre 2021

Archiviato in: Informative dello Studio

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