STUDIO SALARDI
INSERTI DEDICATI:
- AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI UNDER 36;
- AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI DONNE.
UNDER 36
L’articolo 1, comma 10 e seguenti, della Legge n. 178/2020 introduce il nuovo incentivo
“Per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
La Legge richiama ed amplia, di fatto, l’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018); tra le novità, viene elevata l’età del lavoratore beneficiario di un anno, da under 35 ad under 36, viene elevato l’esonero del versamento dei contributi dal 50% al 100% ed inoltre viene raddoppiato il limite massimo da 3 mila a 6 mila euro su base annua.
Soggetti beneficiari dell’agevolazione e requisiti
L’esonero riguarda la contribuzione a carico del datore di lavoro, mentre restano esclusi i premi ed i contributi spettanti all’INAIL. Il beneficio è previsto per quei lavoratori che non abbiano mai stipulato un contratto a tempo indeterminato.
La norma, facendo riferimento ai commi 100-105 della Legge di Bilancio 2018, ne richiama anche i requisiti che il lavoratore under 36 deve possedere per il diritto all’incentivo. Pertanto, il giovane al momento della prima assunzione incentivata non deve essere mai stato assunto precedentemente con un contratto a tempo indeterminato sia con lo stesso datore di lavoro sia con altro datore.
Un’eccezione all’assenza di precedente occupazione a tempo indeterminato è l’ipotesi, richiamata dal comma 103 della Legge di Bilancio 2018, secondo cui un lavoratore, per il quale sia stato parzialmente fruito l’esonero, sia successivamente riassunto a tempo indeterminato da altro datore, il quale potrà beneficiare dell’esonero per il periodo residuo rispetto alla durata massima prevista.
Altresì, l’esonero contributivo è previsto nel caso di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato a condizione dell’osservanza del requisito anagrafico del lavoratore al momento della conversione a tempo indeterminato.
Ampliamento della durata dell’incentivo per le regioni del Sud Italia
Il comma 11, articolo 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 prevede un ampliamento della durata dello sgravio contributivo totale, previsto dal comma 10 della medesima legge, nelle regioni del Sud Italia. Perciò, dalla lettura sinergica dei commi 10 e 11, si ricava che i datori di lavoro che assumono giovani under 36 al Sud (nello specifico: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.) hanno diritto ad un esonero contributivo fino a 48 mesi (4 anni), a patto che le assunzioni dei giovani lavoratori vengano effettuate in una sede o unità produttiva di una delle regioni del Sud Italia, fermo restando il rispetto delle condizioni di fruizione dell’incentivo.
In tal modo, oltre ad incentivare le assunzioni giovanili, si cerca di promuovere l’occupazione in quelle zone del Paese dove il tasso occupazionale è più basso.
Divieto di licenziamenti
Inoltre, tra le condizioni di spettanza, per aver diritto all’esonero contributivo totale, vi è quella prevista dal comma 12 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020, ossia
“In deroga all’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione e né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991 ,n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva”.
Tale disposizione contiene una rielaborazione dei limiti ai licenziamenti in deroga alla normativa della Legge di Bilancio 2018; rispetto a quest’ultima, infatti, viene ampliato il periodo di divieto dei licenziamenti anche ai nove mesi successivi all’assunzione incentivata, ed inoltre viene ridotta l’applicabilità della norma ai soli licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi di lavoratori con la stessa qualifica e nella stessa unità produttiva, e non più a qualsiasi licenziamento per giustificato motivo o collettivo nella stessa unità produttiva.
Eccezioni
Il comma 13, dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevede che
“Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alla prosecuzione di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Pertanto, i commi 106 e 108 della Legge di Bilancio 2018 non rientrano nel nuovo esonero, poiché espressamente esclusi dalla nuova normativa.
In particolare, il comma 106 (Legge di Bilancio 2018) si riferisce ai casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato, anche professionalizzante, in un contratto a tempo indeterminato, a condizione che il giovane alla data della prosecuzione non abbia compiuto 30 anni di età. In tali casi l’esonero contributivo resta al 50% per 12 mesi con tetto, su base annua, di 3.000 euro.
Autorizzazione della Commissione Europea
Infine, per ciò che riguarda l’incentivo occupazionale giovanile, va considerato che per la piena operatività del beneficio contributivo c’è bisogno dell’autorizzazione della Commissione Europea, come disposto ai sensi del comma 14, articolo 1, Legge n. 278/2020:
“l’efficacia delle disposizioni dei commi da 10 a 13 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea”.
Tale autorizzazione è giustificata anche da quanto previsto nel comma 15, articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, che prevede il finanziamento dell’esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36 attraverso i fondi del programma europeo Next Generation EU:
“Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l’anno 2022, le risorse del programma next generation EU”.
DONNE
Tra le novità presenti nella Legge di Bilancio 2021, rientra quella dell’estensione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11, della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) per le assunzioni di donne lavoratrici. (art. 1, commi 16-19, Legge n.178/2020).
In particolare, l’esonero contributivo per le assunzioni di donne, effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ridotto in via proporzionale nel caso di contratto part-time, per un periodo fino a 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per un periodo fino a 12 mesi per assunzioni a tempo determinato.
Tale agevolazione è prevista in caso di assunzione di donne:
- prive di lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate o se assunte da imprese appartenenti ad un settore economico caratterizzato da un’evidente disparità (superiore al 25%) occupazionale di genere;
- disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Inoltre, condizione imprescindibile, affinché i datori di lavoro possano fruire dello sgravio contributivo,
- che le assunzioni delle donne apportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Infine, analogamente all’esonero previsto per le assunzioni di giovani under 36, anche il beneficio previsto in favore dell’occupazione femminile è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108 TFUE.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro