INFORMATIVA: ULTIME NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
STUDIO SALARDI
INSERTI DEDICATI:
- LEGGE DI BILANCIO 2021:
PRIME ANTICIPAZIONI
Di seguito si propone una prima analisi delle disposizioni in materia di lavoro contenute nel disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, attualmente all’esame della Camera (A.C. n. 2790).
ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA (ART. 2)
Il comma 339, articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, ha istituito il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione di risorse pari a
- 044 milioni di euro per l’anno 2021,
- 244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Ora, l’articolo 2 del Disegno di Legge di Bilancio 2021, al comma 6, incrementa, per il 2021, il predetto fondo.
Il comma 1 dell’articolo 2 istituisce un ulteriore Fondo finalizzato a dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale.
STABILIZZAZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE (ART. 3)
Viene disposta la stabilizzazione dell’ulteriore detrazione originariamente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall’articolo 2 del DL n. 3/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21/2020.
Si tratta della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che, in base a quanto previsto dal presente articolo, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.
L’importo della detrazione è quantificato, in funzione dell’ammontare del reddito complessivo, come di seguito riportato:
Reddito annuo complessivo | Ulteriore detrazione fiscale spettante | ||||||
28.000 < RC < 35.000 | 480 + 120 x | (35.000-RC) | |||||
7.000 | |||||||
35.000 < RC < 40.000 | 480 x | (40.000-RC) | |||||
5.000 | |||||||
> 40.000 | 0 | ||||||
INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE (ART. 4)
Ferma restando l’autorizzazione della Commissione Europea, in quanto l’incentivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, al fine di incentivare l’occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 è prevista l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017,
- nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro,
- per un periodo massimo di 36 mesi,
- nel limite massimo di 000 euro annui.
NB | L’incentivo è riconosciuto ai lavoratori che, alla data di assunzione o, si presume, di |
trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. |
L’esonero contributivo, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La norma prevede, inoltre, che l’esonero contributivo sia fruibile, in deroga all’articolo 1, comma 104, della Legge n. 205/2017 e fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ex Legge n. 223/1991) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’incentivo previsto dalla bozza della Legge di Bilancio 2021, infine, non potrà essere fruito in caso di conferma in servizio dell’apprendista ovvero in caso di alternanza scuola lavoro (di cui ai commi 106 e 108 della Legge n. 205/2017).
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE DONNE (ART. 5)
In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è possibile beneficiare,
- in relazione alle assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022),
- dell’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11 della Legge n. 92/2012 (cd. Legge “Fornero”), nella misura del 100% (anzichè 50%) nel limite massimo di 000 euro annui.
Cosa prevede la legge
L’articolo 4 della Legge n. 92/2012 (cd. Legge “Fornero”) dispone, ai commi da 8 a 11, quanto segue
“8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
- Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
- Nei casi di cui al comma 8, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
- Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.”
La riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro viene elevata, per il biennio 2021-2022, in relazione alle assunzioni delle lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio, dal 50% al 100%.
Incremento occupazionale
NB | Le assunzioni in esame devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato |
sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il | |
numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. |
Tale incremento deve essere considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate/collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo deve essere ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Durata dell’incentivo
Il beneficio è riconosciuto per:
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato);
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER IL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO (ART. 7)
Viene istituito presso il MEF un apposito Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
- atleti,
- allenatori,
- istruttori,
- direttori tecnici,
- direttori sportivi,
- preparatori atletici e
- direttori di gara.
L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
FONDO IMPRESA FEMMINILE (ART. 17)
Al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, è NOVITÀ istituito, nello stato di previsione del MISE, il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”,
con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il suddetto Fondo è destinato alla realizzazione di:
- programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
- programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello dell’UE e nazionale;
- interventi per supportare l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia. Si tratta in particolare di:
– contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;
– finanziamenti a tasso zero, finanziamenti agevolati, combinazioni di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;
– incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;
– percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;
– investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all’art. 25 del
DL n. 179/2012 e delle PMI innovative di cui all’art. 4 del DL n. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
– azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati dall’articolo in esame.
Per la realizzazione degli interventi di cui al primo e al secondo punto possono essere previste:
- iniziative per promuovere il valore dell’impresa femminile nelle scuole e nelle Università;
- iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;
- iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
- iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale;
- azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati dall’articolo in esame.
Nell’ambito delle suddette attività è promossa la collaborazione con le Regioni e gli enti locali, le associazioni di categoria, il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i comitati per l’imprenditoria femminile, anche mediante forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia,
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge in esame, il MISE, di concerto con il MEF e con il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, dovrà adottare un decreto che individui:
- la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi;
- le modalità di attuazione, i criteri e i termini per beneficiare delle agevolazioni previste.
È inoltre istituito, sempre presso il MISE, il Comitato Impresa Donna, con il compito di:
- contribuire ad attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse destinate al Fondo;
- condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell’impresa;
- formulare raccomandazioni sullo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia;
- contribuire alla redazione della Relazione annuale da presentare alle Camere.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, non sono infatti previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.
La composizione e le modalità di nomina del Comitato saranno stabilite con decreto del MISE.
FONDO PER LE PMI CREATIVE (ART. 18)
Viene istituito, nello stato di previsione del MISE, il “Fondo per le piccole e medie imprese NOVITÀ creative”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il suddetto Fondo ha il compito di:
- promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, mediante contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
- promuovere la collaborazione delle imprese del settore con quelle di altri settori produttivi, nonché
con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher con i quali acquistare servizi prestati da imprese creative o favorire processi di innovazione;
- sostenere la crescita delle imprese del settore anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.
La disposizione in esame precisa che rientrano nel “settore creativo” tutte le attività volte allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che rappresentano espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, con particolare riferimento a quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo (compresi cinema, televisione e contenuti multimediali), al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
Il MISE, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, adotterà un decreto che:
- ripartirà le risorse tra i diversi interventi;
- individuerà i codici ATECO di classificazione delle attività;
- determinerà modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni;
- definirà le iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- individuerà le ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, nonché le altre forme di intervento del Fondo, anche indirizzate a favorire l’accesso a canali alternativi di finanziamento.
FONDO D’INVESTIMENTO PER SVILUPPO PMI DEL SETTORE AERONAUTICO E DELLA GREEN ECONOMY (ART. 19)
Viene istituito, nello stato di previsione del MISE, un Fondo d’investimento per gli interventi NOVITÀ nel capitale di rischio delle PMI del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione
di energia da fonti rinnovabili.
Si tratta di interventi quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi.
Per il Fondo è stanziata una dotazione di:
- 100 milioni di euro per l’anno 2021 (di cui metà esclusivamente alle PMI del settore aeronautico nazionale);
- 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
IMPRESE SEQUESTRATE O CONFISCATE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 20)
Al fine di sostenere le imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, è previsto:
- un incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 195 della Legge n. 208/2015
- nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2021 e 2022.
Tale incremento confluisce in un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, destinato all’erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle suddette aziende.
FONDO PER LO SVILUPPO ED IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA (ART. 21)
Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e NOVITÀ forestali, il “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura”, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021.
I criteri e le modalità di accesso al suddetto Fondo saranno definiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge in esame, attraverso uno o più decreti.
DECONTRIBUZIONE SUD (ART. 27)
L’articolo 27 del Disegno di Legge di Bilancio 2021 prevede l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 27 del DL n. 104/2020, fino al 31 dicembre 2029, con le seguenti modalità:
- in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali, fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 la misura è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, quindi potendo godere dei limiti agevolati in materia di aiuti di stato.
Per gli anni a venire, invece, sarà necessariamente soggetta alle limitazioni in materia di aiuti di stato previste dagli artt. 107 e 108 del TFUE.
PROROGA CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 2022 (ART. 28)
Il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall’art. 1 della Legge n. 208/2015 viene prorogato al 31 dicembre 2022.
PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA POTENZIATO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO (ART. 32)
Al fine di incentivare lo sviluppo tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene attribuito un credito di imposta pari al
- 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, con fatturato annuo almeno pari a 50 milioni di euro, con totale di bilancio almeno pari a 43 milioni di euro;
- 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e con un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Il riconoscimento del credito è connesso a investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti in materia di Covid-19, riguardanti direttamente le strutture produttive situate nelle regioni sopra citate.
FONDO OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (ART. 45)
- Viene disposto l’incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009, di 600 milioni di euro per l’anno 2021 e
- 200 milioni di euro per l’anno 2022.
TRATTAMENTI DI CIGS PER CESSATA ATTIVITÀ’ (ART. 46)
Viene disposta la proroga, per gli anni 2021 e 2022, del trattamento di CIGS concesso per cessata attività introdotto dall’articolo 44 del DL n. 109/2019 fino al 31 dicembre 2020. Il trattamento è concesso per un periodo massimo complessivo di dodici mesi.
CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO ACAUSALI (ART. 47)
A fronte delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disciplina del contratto a tempo determinato è stata oggetto di interventi normativi, dapprima da parte del c.d. Decreto “Rilancio” e, in seguito, da parte del c.d. Decreto “Agosto” che ha modificato la disposizione previgente in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine.
In particolare, l’art. 93, comma 1 del DL n. 34/2020, come sostituito dall’art. 8, comma 1 del DL n.
104/2020, dispone che:
“In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”
Pertanto, in base alla suddetta disciplina, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2020 è stata introdotta la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato
NB | O | senza indicazione della causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee |
all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze | ||
connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria), |
- per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre la fine dell’anno 2020) e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo),
- tramite sottoscrizione del contratto non successiva al 31 dicembre 2020.
Ora, l’arco temporale di applicazione della disposizione transitoria in questione viene ampliato dal Legislatore, attraverso la sostituzione delle parole “31 dicembre 2020” con “31 marzo 2021”.
Di conseguenza, i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati NOVITÀ anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta,
mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020).
A proposito della norma transitoria in questione, si ricorda che l’INL, con la Nota n. 713/2020, ha chiarito che la stessa permette altresì la deroga alla disciplina
- sul numero massimo di proroghe e
- sul rispetto dei “periodi cuscinetto” (c.d. “stop and go” di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).
SETTORE CALL CENTER (ART. 48)
Anche per l’anno 2021 è stata confermata la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori
dipendenti da imprese del settore call-center, come già disposto dall’art. 44, comma 7, del D.Lgs n.
148/2015.
Il beneficio consiste in un’indennità a favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato impiegati da aziende del settore call-center che
- non rientrano nell’ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale;
- hanno un organico superiore alle 50 unità nel sei mesi precendenti l’inoltro della domanda;
- hanno unità produttive site in diverse regioni o province autonome
- abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto (tale condizione è da considerarsi ormai superata).
L’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.
LAVORATORI SETTORE DELLA PESCA (ART. 49)
L’articolo 49 del Disegno di Legge di Bilancio 2021 reca, anche per il 2021, uno stanziamento di risorse per l’erogazione dell’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, relativamente al periodo di sospensione dell’attività lavorativa conseguente a misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. In particolare,
- per ogni lavoratore spetta, per il 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro,
- nel limite di spesa, per il 2021, di 12 milioni di euro nel caso di sospensione dell’attività lavorativa conseguente a misure di arresto temporaneo obbligatorio, ovvero di 7 milioni di euro nel caso di sospensione dell’attività lavorativa conseguente a misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
LAVORATORI DELLE IMPRESE SEQUESTRATE O CONFISCATE (ART. 50)
L’articolo 50 del Disegno di Legge di Bilancio 2021 proroga, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall’articolo 1, comma 1 del D.Lgs n. 72/2018, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
Il trattamento è concesso per un periodo massimo complessivo di dodici mesi.
TRATTAMENTI CIGS PER IMPRESE CON RILEVANZA ECONOMICA STRATEGICA (ART. 51)
- prorogata, per gli anni 2021 e 2022, la possibilità, prevista dall’articolo 22-bis, comma 1 del D.Lgs n. 148/2015, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto sopra citato.
La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso alla proroga del trattamento CIGS in commento.
AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA (ART. 52)
Vengono stanziate ulteriori risorse, pari a 180 milioni di euro, volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga.
Tale incremento confluisce nell’apposito Fondo sociale per occupazione e formazione.
In particolare, viene prevista la destinazione di risorse, nell’anno 2021, da parte delle Regioni interessate, al fine della prosecuzione,
- della CIGS (art. 44, comma 11-bis del D.Lgs n. 148/2015)
- e del trattamento di mobilità in deroga (art. 53-ter del DL n. 50/2017) a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.
INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE (ART. 53)
Vengono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.
ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19 (ART. 54)
- prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ulteriori 12 settimane.
Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo
- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.
NB | È, espressamente, previsto che i trattamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 siano |
riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in | |
forza alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2021). |
Va evidenziato che, nel testo della Legge di Bilancio 2021 ad oggi disponibile, non si fa alcun riferimento all’eventuale applicazione del contributo addizionale per le 12 settimane messe a disposizione, diversamente da quanto accaduto, invece, per il secondo blocco di 9 settimane introdotto dal Decreto Agosto (DL n. 104/2020) e per le ulteriori 6 settimane concesse dal Decreto Ristori (DL n. 137/2020). Risultano, infine, confermati i termini di invio delle domande di trattamento e di trasmissione dei Modd. SR41.
Rimane confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale. Nello specifico, viene previsto che i datori di lavoro in questione possano beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
NB | È espressamente previsto che i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal |
versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 12, comma 14 del DL n. 137/2020 | |
(Decreto Ristori), possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e | |
contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale | |
concessi dalla Legge di Bilancio 2021. |
Con riferimento ai trattamenti di CISOA, è prevista la relativa concessione, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972, per una durata massima pari a ulteriori 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8 del DL n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dalla Legge di Bilancio 2021.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO (ART. 54)
L’art. 54, commi 11-13, del disegno di Legge di Bilancio 2021 prevede l’estensione del divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 marzo 2020, anche per il periodo dal 31 gennaio al 31 marzo 2021.
La portata del divieto, introdotto per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19, ricalca integralmente l’art. 12, comma 9 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori), pertanto si applica a
- tutte le procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli nn. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991, comprese quelle già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non ancora concluse,
- nonché alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della Legge n. 604/1966, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;
- fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Sono altresì sospese le procedure di esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.
Restano invariate le esclusioni dal divieto già introdotte dal Decreto Agosto e confermate dal
Decreto Ristori:
“Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 11 e 12 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.”
NB | Si ricorda che, in continuità con l’art. 12, comma 9 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori), |
anche questo divieto di licenziamento attualmente in vigore e prolungato fino al 31 marzo | |
2021, non è più subordinato all’integrale fruizione degli ammortizzatori sociali o dell’esonero | |
contributivo, come originariamente previsto dall’art. 14 del Decreto Agosto (DL n. 104/2020). |
FONDO PER FINANZIAMENTO ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE (ART. 56)
Per l’esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto dall’articolo 18 del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto), gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro per il finanziamento degli Istituti di patronato, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro.
Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell’anno 2021, con apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ART. 57)
L’articolo 57 dispone che al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali,
- è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro un fondo denominato “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU”,
- con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell’anno 2021,
- il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento.
FONDO PER I BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA (ART. 58)
La dotazione del Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all’articolo 1, comma 338 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
FONDO PER I CAREGIVER FAMILIARI (ART. 59)
Viene istituito presso il Ministero del Lavoro un fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare.
Il riferimento è all’articolo 1, comma 5 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Il fondo istituito viene dotato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
OPZIONE DONNA (ART. 60)
Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare la cosiddetta opzione donna.
In considerazione di ciò, per accedere alla pensione anticipata esercitando l’opzione donna le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2020, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome).
Viene richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.
Ai fini del perfezionamento del requisito è valida tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, a patto che l’interessata sia titolare di 35 anni di contribuzione escludendo i periodi di malattia, disoccupazione e prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (lavoratrici dipendenti del settore privato).
Il personale del comparto scuola e AFAM, entro il 28 febbraio 2021, può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetto dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o dell’anno accademico.
APE SOCIALE (ART. 61)
Viene prorogata la possibilità di usufruire del cosiddetto APE Sociale.
L’APE sociale, introdotto con la Legge n. 232/2016 viene prorogato fino al 31 dicembre 2021, e consiste in una indennità erogata dall’INPS ad alcune categorie di lavoratori fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all’ottenimento della pensione anticipata.
Per accedere all’Ape sociale è necessario appartenere ad una delle seguenti categorie:
- disoccupati che hanno terminato di percepire, da almeno tre mesi, l’indennità di disoccupazione ottenuta a seguito di licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, scadenza di un contratto a termine (a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente per almeno 18 mesi);
- caregivers, ovvero lavoratori che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono i seguenti soggetti affetti da handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992: il coniuge; l’unito civilmente; il genitore convivente; un parente di primo grado convivente; un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto settanta anni o siano affetti da patologie invalidanti;
- invalidi civili, dipendenti o autonomi, con grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- lavoratori dipendenti addetti ai lavori gravosi per almeno 6 anni negli ultimi 7 o, alternativamente, per 7 anni negli ultimi 10: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti; siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.
Per accedere all’Ape sociale è necessario possedere almeno 63 anni di età anagrafica ed un minimo di 30 anni di contributi, che diventano 36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività gravose. Le lavoratrici madri hanno uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due.
CONTRATTO DI ESPANSIONE INTERPROFESSIONALE (ART. 62)
L’articolo 62 del Disegno di Legge di Bilancio 2021 proroga a tutto il 2021 le disposizioni relative all’applicazione sperimentale del contratto di espansione di cui all’articolo 41 del D.Lgs n. 148/2015 estendendolo, per l’anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti.
PART TIME VERTICALE CICLICO (ART. 63)
Viene introdotta una modifica al calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico. In conseguenza della modifica introdotta, l’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati, viene riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per il perfezionamento del diritto alla pensione, determinando il numero di settimane utili rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale previsto.
I titolari di contratto di lavoro a tempo parziale scaduto prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio possono ottenere il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati presentando apposita istanza corredata da idonea documentazione.
LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO (ART. 64)
In relazione ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, che hanno presentato domanda per ottenere i benefici previdenziali sono previsti i seguenti passaggi:
- entro 60 giorni dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, l’INPS deve richiedere al datore di lavoro la documentazione necessaria per integrare le domande presentate;
- il datore di lavoro deve adempiere entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta;
- entro i 15 giorni successivi l’INPS trasmette all’INAIL le istanze complete;
- entro i successivi 60 giorni l’INAIL invia all’INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti di legge;
- non oltre i 60 giorni successivi l’INPS procede al monitoraggio delle domande;
- entro i 30 giorni successivi l’INPS provvede a redigere una graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda.
I soggetti che entro il 30 giugno 2020 hanno ottenuto la certificazione tecnica dell’INAIL attestante la sussistenza dei requisiti e che hanno maturato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al trattamento stesso entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l’esito della procedura di monitoraggio. In nessun caso la decorrenza può essere antecedente al 1° gennaio 2021.
ASSEGNO DI NATALITÀ (ART. 65)
Viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 l’assegno previsto dall’articolo 1, comma 125, della Legge n. 190/2014, secondo la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 340, della Legge di Bilancio 2020.
Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2021,
- è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell’interessato);
- non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
- è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
L’importo dell’assegno è pari a:
- 920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro.
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO (ART. 66)
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:
- prorogato anche per l’anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,
- nella misura di 7 giorni (confermata rispetto al 2020).
Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012.
Anche per l’anno 2021, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
REDDITO DI CITTADINANZA (ART. 68)
Viene incrementata per gli anni dal 2021 in poi l’autorizzazione di spesa per il finanziamento del Reddito di cittadinanza.
ATTUAZIONE DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 234/2020 (ART. 69)
Vengono introdotte alcune modifiche alla normativa recante provvidenze in favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti.
In conseguenza delle modifiche introdotte, ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell’attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente al 25 aprile 1945, e abbiano subìto una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30%, viene concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi ufficiali inferiori. Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati:
- la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del
Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
- l’assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell’attività politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica;
- atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all’estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista;
condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste;
- la prosecuzione all’estero dell’attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l’internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell’attività antifascista svolta all’estero.
Un assegno nella stessa misura viene attribuito ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d’ordine razziale.
Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all’estero di cui alla lettera c), si presumono, salvo prova contraria.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DELL’AMBIENTE DI LAVORO (ART. 195)
Tale disposizione interviene sull’art. 120 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), prevedendo che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dal decreto stesso, è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (e non più fino al 31 dicembre 2021).
Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 122 del DL n. 34/2020.
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MAGGIORMENTE COLPITE
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 207)
- prevista l’istituzione di un Fondo da ripartire, con uno o piò DPCM, a sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro