INFORMATIVA: ULTIME NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
STUDIO SALARDI
INSERTI DEDICATI:
- PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO 2021:
RIPORTIAMO SOLO LE PRINCIPALI NOVITA’
DAL 1° GENNAIO 2021
E’ stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
La Legge di Bilancio 2021 entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell’articolo 1 della legge in esame).
ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA (comma 2)
Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, è istituito un Fondo con una dotazione di
- 000 milioni di euro per l’anno 2022 e
- 000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
Una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022, è destinata al finanziamento dell’assegno universale e dei servizi alla famiglia.
STABILIZZAZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE (comma 8) | ||||
NB | L’articolo 1, comma 8 della Legge di Bilancio 2021 dispone la stabilizzazione dell’ulteriore | |||
detrazione originariamente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall’articolo 2 del | ||||
DL n. 3/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21/2020. | ||||
Si tratta della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo annuo superiore a euro 28.000 e fino a euro 40.000, che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.
L’importo della detrazione, con riferimento al secondo semestre 2020 (luglio-dicembre), è stato quantificato come di seguito riportato:
Reddito annuo complessivo | Ulteriore detrazione fiscale spettante | ||||||
28.000 < RC < 35.000 | 480 + 120 x | (35.000-RC) | |||||
7.000 | |||||||
35.000 < RC < 40.000 | 480 x | (40.000-RC) | |||||
5.000 | |||||||
> 40.000 | 0 | ||||||
La stabilizzazione dell’ulteriore detrazione, come disposta dall’articolo 1, comma 8 nella versione originaria contenuta nella Legge di Bilancio 2021, avrebbe, tuttavia, mantenuto immutato l’importo potenziale della stessa (480 + 120 per la fascia di reddito compresa tra euro 28.000 e euro 35.000; 480 per la fascia di reddito compresa tra euro 35.000 e euro 40.000) senza tenere conto che, da quest’anno, viene riconosciuta per un intero periodo d’imposta (gennaio – dicembre) e non per un solo semestre come accaduto nel 2020.
NB | Per correggere tale distorsione, è stato emanato il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 182 |
contenente modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 | |
volte a consentire il riconoscimento, nel periodo d’imposta 2021, dell’ammontare potenziale | |
pieno (960 euro + 240 euro) dell’ulteriore detrazione. |
Conseguentemente, l’importo della detrazione, con riferimento al periodo d’imposta 2021 (gennaio-dicembre), è quantificato come di seguito riportato:
Reddito annuo complessivo | Ulteriore detrazione fiscale spettante | ||||||
28.000 < RC < 35.000 | 960 + 240 x | (35.000-RC) | |||||
7.000 | |||||||
35.000 < RC < 40.000 | 960 x | (40.000-RC) | |||||
5.000 | |||||||
> 40.000 | 0 | ||||||
INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE (commi 10-15)
Ferma restando l’autorizzazione della Commissione Europea, in quanto l’incentivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, al fine di incentivare l’occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 è prevista l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017,
- nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro,
- per un periodo massimo di 36 mesi,
- nel limite massimo di 000 euro annui.
NB | L’incentivo è riconosciuto ai lavoratori che, alla data di assunzione o, si presume, di |
trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. |
L’esonero contributivo, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La norma prevede, inoltre, che l’esonero contributivo sia fruibile, in deroga all’articolo 1, comma 104, della Legge n. 205/2017 e fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ex Legge n. 223/1991) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, infine, non potrà essere fruito in caso di conferma in servizio dell’apprendista ovvero in caso di alternanza scuola lavoro (di cui ai commi 106 e 108 della Legge n. 205/2017).
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO (commi 25 e 363-364)
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:
- prorogato anche per l’anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,
- nella misura di 10 giorni.
Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012.
Anche per l’anno 2021, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
NB | La fruizione del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo viene estesa anche ai casi di | |
morte perinatale. | ||
Di seguito si fornisce un fac-simile della richiesta di congedo obbligatorio.
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FONDO PER LE PMI CREATIVE (commi 109-113)
NB | Viene istituito, nello stato di previsione del MISE, il “Fondo per le piccole e medie imprese |
creative”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. |
Il suddetto Fondo ha il compito di:
- promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, mediante contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
- promuovere la collaborazione delle imprese del settore con quelle di altri settori produttivi, nonché con le Università e gli enti di ricerca;
- sostenere la crescita delle imprese del settore anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.
Spetta al MISE, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’individuazione dei codici ATECO delle attività interessate nonché la determinazione delle modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
DECONTRIBUZIONE SUD (commi 161-168)
I commi dal 161 al 168 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 prevedono l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 27 del DL n. 104/2020, fino al 31 dicembre 2029, con le seguenti modalità:
- in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali, fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 la misura è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, quindi potendo godere dei limiti agevolati in materia di aiuti di stato.
Per gli anni a venire, invece, sarà necessariamente soggetta alle limitazioni in materia di aiuti di stato previste dagli artt. 107 e 108 del TFUE.
L’agevolazione in parola non trova applicazione per i seguenti datori di lavoro:
- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato (ex IPAB), in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali di cui al D.Lgs n. 267/2000;
- consorzi di bonifica e consorzi industriali;
- enti morali ed enti ecclesiastici.
PROROGA AL 2022 DEL CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
(commi 171-172)
Il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall’art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) viene prorogato fino al 2022.
In particolare, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA POTENZIATO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO (commi 185-187)
Al fine di incentivare lo sviluppo tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene prorogato per le annualità 2021 e 2022 il credito di imposta
pari al
- 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, con fatturato annuo almeno pari a 50 milioni di euro, con totale di bilancio almeno pari a 43 milioni di euro;
- 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e con un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Il riconoscimento del credito è connesso a investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti in materia di Covid-19, riguardanti direttamente le strutture produttive situate nelle regioni sopra citate.
CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO ACAUSALI (comma 279)
A fronte delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disciplina del contratto a tempo determinato è stata oggetto di interventi normativi, dapprima da parte del c.d. Decreto “Rilancio” e, in seguito, da parte del c.d. Decreto “Agosto” che ha modificato la disposizione previgente in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine.
In particolare, l’art. 93, comma 1 del DL n. 34/2020, come sostituito dall’art. 8, comma 1 del DL n.
104/2020, dispone che:
“In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”
Pertanto, in base alla suddetta disciplina, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2020 è stata introdotta la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato
- senza indicazione della causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria),
- per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre la fine dell’anno 2020) e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo),
- tramite sottoscrizione del contratto non successiva al 31 dicembre 2020.
Ora, l’arco temporale di applicazione della disposizione transitoria in questione viene ampliato dal Legislatore, attraverso la sostituzione delle parole “31 dicembre 2020” con “31 marzo 2021”.
NB | Di conseguenza, i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati |
anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, | |
mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020). |
Si sottolinea che anche con la modifica della scadenza di tale agevolazione dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, visto il limite di un solo utilizzo della stessa, sussiste l’impossibilità di una nuova proroga o di un nuovo rinnovo acausale per chi ne abbia giù fruito.
A proposito della norma transitoria in questione, si ricorda che l’INL, con la Nota n. 713/2020, ha chiarito che la stessa permette altresì la deroga alla disciplina
- sul numero massimo di proroghe e
- sul rispetto dei “periodi cuscinetto” (c.d. “stop & go” di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).
ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19
(commi 299 – 305 e 312 – 314)
- prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 12 settimane.
Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo
- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD.
NB | Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima |
che può essere richiesta con causale COVID-19. |
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.
NB | È, espressamente, previsto che i trattamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 siano |
riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in | |
forza alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2021). |
Risultano confermati i termini di invio delle domande di trattamento e di trasmissione dei Modd.
SR41. In particolare:
- le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
NB | In sede di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese |
successivo a quello di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (dunque, entro il 28 | |
febbraio 2021). |
- in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto i Modd. SR41 entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
NB | In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla |
data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (dunque, al 31 gennaio 2021), se tale | |
ultima data è posteriore a quella individuale in via generale. |
Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro