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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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INFORMATIVA: PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO 2022: LE NOVITA’ DAL 1° GENNAIO 2022.

 

 

INFORMATIVA: ULTIME NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

 

STUDIO SALARDI

 

 

 INSERTI DEDICATI:

  

  • PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO 2022: LE NOVITA’ DAL 1° GENNAIO 2022

 

 

 

 

 

LIMITE ALLE COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTI (comma 72)

 

Viene elevato, a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili mediante Mod. F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall’art. 34, comma 1 (primo periodo), Legge n. 388/2000.

 

Il limite era stato fissato, da ultimo e limitatamente al 2021, a 2 milioni di euro dall’art. 22 del DL n. 73/2021.

 

La Legge di Bilancio 2022, dunque, porta a regime questa stessa misura stabilizzandola.

 

REDDITO DI CITTADINANZA (commi da 73 a 84)

 

Nell’ambito del riordino della disciplina del reddito di cittadinanza (DL n. 4/2019) è stabilito il rifinanziamento di tale misura, con un ampliamento delle risorse disponibili per gli anni dal 2022 al 2029, nonché modifiche normative che prevedono, tra l’altro, maggiori verifiche sui requisiti di accesso e decurtazione dell’assegno nell’ipotesi di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro.

 

Controlli sulle domande

 

Al fine di limitare la fruizione fraudolenta del reddito di cittadinanza vengono estesi i controlli sulle domande da parte di Comuni e dell’INPS. Nello specifico, ai Comuni sono affidate, all’atto della presentazione dell’istanza, a campione verifiche sostanziali e controlli anagrafici in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda di accesso e relativamente al possesso dei requisiti richiesti e alla loro permanenza durante il periodo di godimento del beneficio.

L’Istituto previdenziale, da parte sua, provvede alla verifica preventiva e tempestiva dei dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati nella domanda, rispetto alle informazioni presenti nelle proprie banche dati. Sulla base di tali risultanze, i Comuni sono informati riguardo le posizioni che richiedono ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici.

 

Circa l’esito di tali verifiche l’INPS viene informato dai Comuni entro 120 giorni dalla suddetta comunicazione, con sospensione del pagamento delle somme spettanti; trascorso tale termine, in assenza di comunicazione dell’esito dei controlli, ne viene comunque disposto il pagamento.

 

A riguardo, viene introdotta la previsione di un danno erariale a carico del responsabile del procedimento del Comune che deve fornire i dati, nell’ipotesi di eventuale corresponsione di somme non dovute.

 

Domanda e ricerca attiva del lavoro

 

La domanda di Rdc avanzata dall’interessato all’INPS per sé e per tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione dello stesso, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) e l’Istituto ne effettua la trasmissione all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Qualora la domanda non contenga le dichiarazioni di immediata disponibilità viene  considerata improcedibile (non più entro il termine di 30 giorni dal riconoscimento del Rdc).

 

Anche nel caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio, la comunicazione all’INPS va effettuata non più entro 30 giorni dall’inizio della stessa attività ma il giorno antecedente all’inizio, a pena di decadenza dal beneficio. La ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l’impiego in presenza, con frequenza almeno mensile e la mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo determina la decadenza dal beneficio. Quest’ultima si verifica anche con riferimento al Patto per l’inclusione sociale, nell’ipotesi di mancata presentazione non giustificata presso i servizi di contrasto alla povertà (con cadenza almeno mensile) ai fini della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell’ambito del progetto personalizzato.

 

 

Offerta congrua di lavoro

 

Il numero massimo delle offerte di lavoro congrue che i percettori del reddito di cittadinanza occupabili possono ricevere, ai fini dell’accettazione, viene ridotto da tre a due, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una per non perdere il beneficio. In merito alla congruità dell’offerta, non più determinata anche in ragione della durata di fruizione del beneficio del Rdc con l’abrogazione del limite temporale di 12 mesi, vengono modificati i parametri.

 

 

NB

NOVITÀ

In particolare, a decorrere dal 2022, un’offerta di lavoro può definirsi congrua qualora:

 

  • avvenga entro 80 chilometri di distanza (in luogo degli attuali 100) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in massimo cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta;
  • sia ovunque collocata nel territorio italiano, se si tratta di seconda offerta, salvo che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità.

 

Viene introdotta la definizione di offerta congrua relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, per cui risulta tale quella entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del percettore o raggiungibile nel limite massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, sia in caso di prima che di seconda offerta.

 

 

La presenza, ai fini della congruità dell’offerta, di una retribuzione superiore di almeno il 10% rispetto al beneficio massimo utilizzabile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, nell’eventualità di part time viene riproporzionata in base all’orario di lavoro previsto nel contratto individuale.

 

Nei confronti degli occupabili, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è disposta una riduzione NOVITÀ del reddito di cittadinanza nella misura di 5 euro per ciascun mese a partire da quello

 

successivo all’eventuale rifiuto di un’offerta di lavoro congrua.

 

Tale decurtazione trova applicazione purché

 

  • il beneficio economico mensile non risulti inferiore a 300 euro moltiplicato per il parametro di equivalenza fissato dall’articolo 2, comma 4 del DL n. 4/2019, oppure

 

  • nel nucleo familiare non vi siano minori sotto i tre anni, disabili gravi o non autosufficienti

 

Assunzione beneficiari del Rdc

 

Viene stabilita l’estensione della sfera applicativa degli incentivi a favore dei datori di lavoro in caso di assunzioni di beneficiari di reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 8 del DL n. 4/2019.

 

Nello specifico l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore,

 

  • entro i limiti dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità,
  • va riconosciuto non solo in caso di assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, ma anche con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo parziale.

 

Alle agenzie per il lavoro viene consentito lo svolgimento di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc e ad esse è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di tale attività, il 20% dell’incentivo a favore dei datori di lavoro (ai quali viene detratto).

 

“QUOTA 102” (commi 87 e 88)

 

Come noto, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il legislatore aveva introdotto la cosiddetta “Quota 100”, ovvero la possibilità per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335) di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

 

La Legge n. 234/2021 prevede che i suddetti requisiti di età anagrafica e di anzianità NOVITÀ contributiva siano determinati in 64 anni di età e 38 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti entro il 2022 (c.d. Quota 102).

 

Analogamente a quanto previsto per la Quota 100, anche il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato successivamente alla predetta data.

 

Ai fini del perfezionamento del requisito è valida tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, fermo restando il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e prestazioni equivalenti.

 

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima gestione dell’INPS e la Gestione Separata.

 

Si ritiene utile ricordare che la titolarità di una pensione diretta a carico di una di tali forme di NB assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

 

La pensione in quota 102 (così come quella in quota 100) non è cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della stessa fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad accezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Viene estesa anche al 2022 la possibilità di erogare, tramite i fondi di solidarietà bilaterali, un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2021.

 

Per il personale del comparto scuola ed AFAM, assunto a tempo indeterminato, le domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.

 

APE SOCIALE (commi da 91 a 93)

 

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di usufruire del cosiddetto APE Sociale. L’APE sociale, introdotto con la Legge n. 232/2016, consiste in una indennità erogata dall’INPS ad alcune categorie di lavoratori fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all’ottenimento della pensione anticipata. Per accedere all’Ape sociale è necessario appartenere ad una delle seguenti categorie:

 

  • disoccupati che hanno terminato di percepire, da almeno tre mesi*, l’indennità di disoccupazione ottenuta a seguito di licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, scadenza di un contratto a termine (a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente per almeno 18 mesi).

 

(*) La Legge n. 234/2021 sopprime tale requisito temporale, pertanto, non è più necessario che NOVITÀ siano trascorsi almeno 3 mesi dalla fine del godimento dell’intera prestazione previdenziale

 

di disoccupazione (NASPI);

 

  • caregivers, ovvero lavoratori che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono i seguenti soggetti affetti da handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992: il coniuge; l’unito civilmente; il genitore convivente; un parente di primo grado convivente; un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto settanta anni o siano affetti da patologie invalidanti;

 

  • invalidi civili, dipendenti o autonomi, con grado di invalidità pari o superiore al 74%;

 

  • lavoratori dipendenti, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, addetti ai lavori gravosi per almeno 6 anni negli ultimi 7 o, alternativamente, per 7 anni negli ultimi 10: professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate; tecnici della salute; addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate; professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; operatori della cura estetica; professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati; artigiani, operai specializzati, agricoltori; conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali; operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli; conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati; conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta; operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica; conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque; conduttori di mulini e impastatrici; conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali; operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare; conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci; personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli; portantini e professioni assimilate; professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca; professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

 

 

NB

NOVITÀ

Il suddetto elenco ricomprende le nuove categorie di lavori considerati gravosi ai sensi della Legge n. 234/2021.

 

Per gli operai edili, come indicati nel CCNL di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3), il requisito di anzianità contributiva viene ridotto ad almeno 32 anni.

 

 

Si ricorda che per accedere all’Ape sociale è necessario possedere almeno 63 anni di età anagrafica ed un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività gravose). Le lavoratrici madri hanno uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due.

 

OPZIONE DONNA (comma 94)

 

Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare la cosiddetta opzione donna.

 

In considerazione di ciò, per accedere alla pensione anticipata esercitando l’opzione donna le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome).

 

  • richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

 

Ai fini del perfezionamento del requisito è valida tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, a patto che l’interessata sia titolare di 35 anni di contribuzione escludendo i periodi di malattia, disoccupazione e prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (lavoratrici dipendenti del settore privato). Il personale del comparto scuola e AFAM, entro il 28 febbraio 2022, può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetto dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o dell’anno accademico.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI (comma 119)

 

Il comma 119 dell’articolo 1 della legge in esame dispone un nuovo incentivo all’assunzione rivolto alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa prevista dall’art. 1, comma 852, della Legge n. 296/2006.

 

L’incentivo spettante è il medesimo previsto dall’art. 1, comma 10 della Legge n. 178/2020, quindi

 

  • quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia,

 

Puglia, Calabria e Sardegna.

 

Rispetto all’incentivo ex art. 1, comma 10 della Legge n. 178/2020, non trova applicazione NB all’esonero in esame alcun limite anagrafico per i lavoratori.

Pertanto, l’esonero per l’assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi spetta indipendentemente dall’età anagrafica degli stessi.

 

L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse attualmente stanziate.

 

 

RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE (comma 121)

 

Una delle misure più note della Legge di Bilancio 2022 è costituita dalla riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore.

 

Il comma 121 dispone infatti quanto segue:

 

“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”

 

Conseguentemente, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con un retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, beneficeranno di una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali.

 

In considerazione dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Appare utile evidenziare che la norma non è chiarissima nell’individuazione dei limiti retributivi NB entro i quali trova applicazione la riduzione, né la relazione accompagnatoria alla Legge di

Bilancio è utile in tal senso.

 

Infatti, se da un lato è precisato che la retribuzione imponibile indicata, quindi 2.692,00 euro, è da intendersi “parametrata su base mensile” (quindi l’importo è mensile) e riferita a “tredici mensilità” (quindi la retribuzione annua è pari a [2.692,00*13 = 34.996,00 euro]), d’altro canto non risulta chiaro l’inciso “maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima” riferito all’importo mensile di 2.692,00 euro.

 

Sul punto, si ritiene assolutamente necessario un pronunciamento dei competenti Istituti previdenziali, al fine di chiarire le condizioni di applicabilità della riduzione in esame.

 

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO (comma 134)

NB       Il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, viene reso strutturale con durata pari, rispettivamente, a 10 giorni e 1 giorno.

 

 

A partire dal 2021, per i figli nati/adottati/affidati il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

 

  • un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente;

 

  • un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.

 

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).

 

L’indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI (comma 137)

 

In via sperimentale, per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

 

L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre,

 

  • dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità,

 

  • per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.

 

La disposizione fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (commi da 191 a 220)

 

Con la Legge di Bilancio 2022, viene riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a suo tempo introdotto dal D.Lgs n. 148/2015 in attuazione della Riforma del c.d. Jobs Act. Le novità di maggiore rilievo riguardano principalmente l’ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, prevedendo

 

  • la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazionale,

 

  • l’estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, nonchè

 

  • l’aumento della misura dei predetti trattamenti.

 

Le nuove norme contenute nella Legge di Bilancio 2022 trovano applicazione, in via generale, NB ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione

dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

 

Lavoratori beneficiari

 

I commi 191 e 192 della Legge di Bilancio 2022 modificano, rispettivamente, gli artt. 1 e 2 del D.Lgs n. 148/2015 i quali individuano i soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale.

 

La riforma prevede l’estensione dell’utilizzo delle integrazioni salariali,

 

NOVITÀ            O oltre che agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, a tutte le tipologie di apprendistato;

 

  • ai lavoratori a domicilio.

 

Un’ulteriore novità viene introdotta con riferimento al requisito di anzianità che il lavoratore beneficiario di integrazioni salariali deve possedere. In particolare, per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione e riduzione dell’attività decorrenti dal 1° gennaio 2022,

 

l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di NOVITÀ presentazione della relativa domanda di concessione è pari a 30 giorni (90 giorni fino al 31

dicembre 2021).

 

Misura delle integrazioni salariali

 

L’art. 3 del D.Lgs n. 148/2015 fissa l’ammontare dell’indennità di integrazione salariale nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. L’importo del trattamento di integrazione salariale non può, in ogni caso, superare un massimale mensile, differenziato – fino ad ora – in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, entrambi soggetti a rivalutazione annuale a cura dell’INPS.

 

Il comma 194 della Legge di Bilancio 2022 introduce il nuovo comma 5-bis all’art. 3 del D.Lgs n. 148/2015 secondo il quale per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione NOVITÀ    dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma diventa unico ed indipendente dalla predetta retribuzione.

 

Contributo addizionale

 

Per quanto riguarda il contributo addizionale a carico delle imprese che richiedono l’integrazione salariale, rimangono confermate le misure previste dall’art. 5 del D.Lgs n. 148/2015 (9%, 12%, 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate).

 

Il comma 195 della Legge di Bilancio 2022 introduce il nuovo comma 1-ter all’art. 5 del D.Lgs n. 148/2015 prevedendo una diminuzione della misura del predetto contributo a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di NOVITÀ trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all’ultimo

 

periodo utilizzato, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari al:

 

  • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

 

  • 9% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

Termini di invio dei dati per i pagamenti diretti

 

Il comma 196 della Legge di Bilancio 2022, inserendo il nuovo comma 5-bis all’art. 7 del D.Lgs n. 148/2015, introduce, analogamente alla disciplina prevista per le integrazioni salariali emergenziali, un termine decadenziale per l’invio della documentazione necessaria per il pagamento diretto delle prestazioni.

 

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto NOVITÀ a pena di decadenza ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il

saldo del trattamento

 

  • entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore,
  • entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Cassa integrazione straordinaria

 

La Legge di Bilancio 2022 (comma 198), modificando l’art. 20 del D.Lgs n. 148/2015, introduce NOVITÀ importanti novità riguardo il campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria.

 

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina della CIGS ed i relativi obblighi contributivi vengono estesi ai datori di lavoro

 

  • non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi alternativi) e 40 (Fondi di solidarietà territoriali delle Province autonome di TN e BZ) del D.Lgs n. 148/2015 e

 

  • che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

 

Rientrano nel campo di applicazione della CIGS, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati:

 

  • le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale;

 

  • i partiti, i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

 

Per quanto riguarda le causali che legittimano il ricorso alla CIGS viene ampliato il concetto di “riorganizzazione aziendale”, che viene esteso anche alla realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico (comma 199).

 

Con riferimento alla causale “contratto di solidarietà” si segnalano modifiche riguardanti i limiti percentuali di riduzione oraria (complessiva ed individuale) dell’attività lavorativa che le aziende devono rispettare nella stipula dell’accordo aziendale.

 

Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022:

 

NOVITÀ            O la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% (60% fino al 31.12.2021) dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;

 

  • per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% (70% fino al 31.12.2021) nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

 

Per quanto concerne il finanziamento della CIGS (comma 201 che interviene sull’art. 23 del D.Lgs n. 148/20), è previsto, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% a carico del dipendente.

 

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza  della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 è prevista la riduzione dell’aliquota

di 0,630 punti percentuali.

 

Fondi di solidarietà bilaterale

 

La Legge di Bilancio 2022 (comma 204) interviene sull’articolo 26 del D.Lgs n. 148/2015, il quale disciplina l’istituzione ed il funzionamento del sistema dei Fondi di solidarietà bilaterale.

 

Per quanto concerne il campo di applicazione, l’art. 26, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterale sono rivolti ai datori di lavoro che

 

  • non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie


 

NOVITÀ

(CIGO) di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 148/2015 (nuovo comma 1-bis).

Fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di stipulare accordi per l’istituzione di Fondi di solidarietà

 

bilaterali vige nei settori che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in

 

materia di integrazione salariale (CIGO e CIGS – Titolo I del D.Lgs n. 148/2015);

 

 

  • che occupano almeno un dipendente (più di cinque dipendenti fino al 31 dicembre

 

2021) (nuovo comma 7-bis) .

 

I Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. In assenza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS).

 

Fondi di solidarietà alternativi

 

La Legge di Bilancio 2022 (comma 205) interviene sull’articolo 27 del D.Lgs n. 148/2015, il quale disciplina l’istituzione ed il funzionamento del sistema dei Fondi di solidarietà alternativi (settore artigianato – FSBA – e della somministrazione) estendendone, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il campo di applicazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei predetti Fondi di NOVITÀ solidarietà i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

 

 Fondo di integrazione salariale (FIS)

 

La Legge di Bilancio 2022 (comma 207) interviene sull’articolo 29 del D.Lgs n. 148/2015, il quale disciplina il Fondo di integrazione salariale, estendendone il campo di applicazione.

 

L’art. 29, al nuovo comma 2-bis, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che:

 

O occupano almeno un dipendente (più di cinque dipendenti fino al 31 dicembre 2021);
NOVITÀO appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di
  applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) di cui all’art. 10 del D.Lgs
  n. 148/2015. Fino al 31 dicembre 2021 il Fondo di integrazione salariale è rivolto ai datori
  di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di
  integrazione salariale (CIGO e CIGS – Titolo I del D.Lgs n. 148/2015);
  • non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale ovvero alternativo ovvero territoriale.

 

Con riferimento alle prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022

 

O

 

NOVITÀ

 

O

l’assegno ordinario assume la nuova denominazione di “Assegno di integrazione salariale”

 

viene eliminata la prestazione “Assegno di solidarietà” prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei dipendenti da datori di lavoro che stipulano accordi collettivi aziendali di riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti collettivi.

 

 

In relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO), l’Assegno di integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima di:

 

  • 13 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

 

  • 26 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

 

Per quanto concerne il finanziamento dell’Assegno di integrazione salariale, è previsto

 

  • un contributo ordinario nella misura dello:

 

– 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

 

– 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti;

 

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza NB della competenza del periodo di paga di dicembre 2022, sono previste riduzioni

dell’aliquota di contribuzione.

 

  • un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro connesso all’utilizzo dell’assegno di integrazione salariale richiesto per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO) pari al 4% della retribuzione persa.

 

Contratto di espansione

 

La Legge di Bilancio 2022 (comma 215) interviene sull’articolo 41 del D.Lgs n. 148/2015 in materia di contratto di espansione ampliandone la platea di riferimento.

 

Per gli anni 2022 e 2023 la possibilità di stipulare contratti di espansione viene estesa alle NOVITÀ aziende con un requisito occupazionale di almeno 50 dipendenti.

 

 

NASPI (commi 221 e 222)

 

Com’è noto, la NASpI è un’indennità riconosciuta dall’INPS ai lavoratori dipendenti che hanno involontariamente perso il lavoro e che presentano i seguenti requisiti:

 

  • stato di disoccupazione;

 

  • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione,

 

  • 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

Ora, con la Legge di Bilancio 2022, tale ultimo requisito temporale non trova più applicazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022.

 

Estensione della NASpI agli operai agricoli

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la NASpI viene estesa anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla Legge n. 240/1984.

Ai fini previdenziali e assistenziali, le suddette cooperative sono inquadrate nel settore agricoltura (articolo 2 della Legge n. 240/1984), tuttavia, in applicazione della deroga prevista dall’articolo 3 della Legge n. 240/1984, ad esse si applicano le disposizioni del settore industria, limitatamente:

 

  • alla Cassa integrazione guadagni, CIGO e CIGS;

 

  • alla Cassa unica assegni familiari;

 

  • all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

La Legge Bilancio 2022 include nel suddetto elenco anche le indennità di disoccupazione NB NASpI.

 

Riduzione della NASpI

 

Infine, viene disposto che, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022,

 

 

l’indennità di disoccupazione è ridotta del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di

 

fruizione (e non più del quarto mese di fruizione).

 

 

Per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda, la riduzione decorre dal 1° giorno dell’ottavo mese di fruizione.

 

 

CESSAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEL TERRITORIO NAZIONALE (commi da 224 a 238)

 

Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, attraverso i commi da 224 a 238 della Legge di Bilancio 2022, si introducono alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti, di numero superiore a 50, connessi alla chiusura di attività produttive nel territorio nazionale.

 

In particolare, le imprese interessate sono tenute a dare comunicazione per iscritto dell’intenzione di procedere alla chiusura:

 

  • alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente,
  • alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all’ANPAL.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento di contributi in favore dell’INPS.

 

Ambito di applicazione

 

Le disposizioni di cui ai commi 224-238 si applicano alle imprese che:

 

  • nell’anno precedente occupano mediamente 250 dipendenti con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e dirigenti (comma 225), e

 

  • intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale o di un ufficio o reparto autonomo situato in Italia con cessazione definitiva dell’attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 (comma 224).

 

 

Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al DL n. 118/2021, convertito dalla Legge n. 147/2021.

 

Comunicazione preventiva

 

Il comma 227 prevede che la comunicazione è effettuata almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura concernente i licenziamenti collettivi di cui all’articolo 4, Legge n. 223/1991 e indica:

 

  • le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura,

 

  • il numero e i profili professionali del personale occupato,

 

  • il termine entro cui è prevista la chiusura.

 

La comunicazione può essere effettuata tramite l’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.

 

I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.

 

Piano di mitigazione delle ricadute occupazionali ed economiche

 

Secondo quanto previsto dal comma 228, entro 60 giorni dalla comunicazione preventiva, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, da presentare alle rappresentanze sindacali e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all’ANPAL.

 

Il piano non può avere una durata superiore a 12 mesi e deve indicare:

 

  • le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all’esodo;
  • le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali.

 

Tali azioni possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di NB politica attiva del lavoro;

 

  • le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell’attività, anche mediante cessione dell’azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
  • gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;

 

  • i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

 

La verifica formale della sussistenza nel piano dei sopracitati elementi è effettuata dalla struttura per le crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, Legge n. 296/2006.

 

Esito del piano

 

Secondo quanto previsto dal comma 231, entro 30 giorni dalla sua presentazione, il piano

 

  • discusso con le rappresentanze sindacali, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro, del Ministero dello sviluppo economico e dell’ANPAL.

 

Il comma 231 della Legge di Bilancio 2022 dispone che in caso di accordo sindacale si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l’impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate.

 

Qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/1991, non trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 35, Legge n. 92/2012.

 

Prima della conclusione dell’esame del piano il datore di lavoro non può avviare la procedura NB di licenziamento collettivo ai sensi della Legge n. 223/1991, né intimare licenziamenti per

giustificato motivo oggettivo.

 

I lavoratori interessati dal piano accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all’articolo 1, comma 324, Legge n. 178/2020. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

 

Il datore di lavoro comunica mensilmente lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi, delle modalità di attuazione e dei risultati delle azioni intraprese alle rappresentanze sindacali, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all’ANPAL.

 

Secondo il comma 235 della Legge di Bilancio 2022, se il piano non viene presentato o non contiene gli elementi di cui al comma 228, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all’articolo 2, comma 35, Legge n. 92/2012 in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo ex Legge n. 223/1991, non trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 35, Legge n. 92/2012.

 

In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all’articolo 2, comma 35, Legge n. 92/2012, aumentato del 50% e qualora avvii la procedura di licenziamentocollettivo di cui alla Legge n. 223/1991, non trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 35, Legge n. 92/2012.

Il primo periodo si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.

 

Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano nella  dichiarazione di carattere non finanziario di cui al D.Lgs n. 254/2016.

 

In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale ex comma 231, Legge di Bilancio 2022, nel caso in cui il datore di lavoro – decorsi i 90 giorni per effetturare la comunicazione preventiva (comma

 

  • – avvii la procedura di licenziamento collettivo ex Legge n. 223/1991, non si applica l’articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge.

 

Trattamento straordinario di integrazione salariale e limiti di spesa

 

Nel caso di sottoscrizione dell’accordo, ex comma 229, Legge di Bilancio 2022, i lavoratori interessati dal piano di mitigazione delle ricadute occupazionali ed economiche possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del D.Lgs n. 148/2015, nel limite massimo di spesa previsto per ciascun anno e indicato in tabella.

 

Anno Limite di spesa annuo
2022 35,1 milioni di euro
   
2023 71,5 milioni di euro
   
2024 72,5 milioni di euro
   
2025 73,6 milioni di euro
   
2026 74,7 milioni di euro
   
2027 75,7 milioni di euro
   
2028 76,9 milionidi euro
   
2029 78 milioni di euro
   
2030 79,1 milioni di euro
   
A decorrere dal 2031 80,3 milioni di euro
   

 

 

Secondo quanto previsto dal comma 238 della Legge di Bilancio 2022, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), DL n. 185/2008, è ridotto per ciascun anno dei medesimi importi sopra indicati.

 

L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che

 

  • stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale

 

Il comma 237 prevede che in caso di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

 

In caso di cessazione dell’attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con il citato beneficio prima del decorso del termine di 5 anni dall’acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

 

MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME E PARASUBORDINATE (comma 239)

 

L’indennità di maternità viene estesa di ulteriori 3 mesi – a seguire dalla fine del periodo di maternità – in favore:

 

  • dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS i quali esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo svincolata dall’iscrizione ad albi professionali ovvero dal versamento di contributi alle casse di previdenza (art. 64 D.Lgs n. 151/2001);

 

  • delle collaboratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata INPS (art. 64 D.Lgs n. 151/2001);

 

  • delle lavoratrici autonome iscritte all’INPS quali coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (art. 66 D.Lgs n. 151/2001);
  • delle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme di previdenza obbligatorie (art.

 

70 D.Lgs n. 151/2001).

 

L’accesso alle ulteriori mensilità è riservato alle lavoratrici che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (per

le famiglie di operai e impiegati).

 

 

PIANI FORMATIVI AZIENDALI (commi da 240 a 242)

 

La  Legge  n.  234/2021  prevede  che,  con  accordo  interconfederale  stipulato  dalle NOVITÀ    organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo

 

territoriale intersettoriale.

 

I fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (di cui all’articolo 118, comma 1 della Legge n. 388/2000) possono altresì essere utilizzati per finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro (ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e articolo 30 del D.Lgs n. 148/2015).

 

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DEL NUOVO TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (commi da 243 a 247)

 

Il comma 200 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 introduce l’art. 22-ter al D.Lgs n. 148/2015, in base al quale viene prevista una fattispecie particolare di trattamento straordinario di integrazione salariale (si veda in precedenza) volta a sostenere le transizioni occupazionali e della durata massima di 12 mesi.

 

I datori di lavoro privati che dovessero assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori beneficiari di tale trattamento straordinario di integrazione salariale, potranno beneficiare, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un incentivo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.

 

L’incentivo spetta anche, pro quota, anche nel caso in cui i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015 costituiscano una cooperativa alla quale i titolari dell’azienda di provenienza trasferiscano la stessa azienda in cessione o in affitto.

 

Fermo restando che si attendono gli opportuni chiarimenti normativi ed operativi da parte dell’INPS circa il nuovo incentivo, i successivi commi dispongono alcune specificità dello stesso, per molti versi analoghe a quelle già in vigore con riferimento ai più recenti incentivi alle assunzioni. Nel particolare:

 

  • osta alla concessione dell’incentivo il fatto che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991), nella medesima unità produttiva;

 

  • il licenziamento del lavoratore assunto con l’incentivo, ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’incentivo, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito;

 

  • ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’incentivo, l’eventuale revoca ai sensi del punto precedente non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con l’incentivo in parola;
  • in caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

 

Compatibilità con le disposizioni europee

 

L’applicazione del beneficio in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione  europea, nell’ambito del Temporary Framework approvato per l’emergenza COVID-19.

 

Al riguardo, ferma restando la condizione suddetta, la norma richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni. Si ricorda che la sezione 3.1 della suddetta Comunicazione, considera come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni (fermo restando le disposizioni specifiche per i settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura):

 

  • siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);

 

  • siano concessi entro il 30 giugno 2022.

 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CON LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (comma 248)

 

All’art. 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, dopo il primo periodo, viene inserito il seguente:

 

“A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”

 

Pertanto, dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro potranno usufruire della norma che consente loro di assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età anagrafica, non soltanto per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ma anche per i lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale introdotto dall’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015.

 

COOPERATIVE DI LAVORATORI (commi 253 e 254)

 

Ai fini della promozione di interventi a salvaguardia dell’occupazione ed a garanzia della continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, l’esonero dal versamento dei 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro è riconosciuto alle società cooperative che si costituiscono, dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del DL n. 83/2012.

 

NB Si evidenzia che l’esonero compete,
Ocon esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
  • per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa e

 

  • nel limite massimo di importo pari a 000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.

 

  • fatta salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Non è previsto il riconoscimento dell’esonero nel caso in cui il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia provveduto alla corresponsione ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta di retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

 

INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE (comma 645)

 

Riprendendo l’analoga norma contenuta nella Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 8), poi prorogata a tutto il 2021 dal DL n. 137/2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 331/2021), il comma 645 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021 prevede che i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato duale) stipulati

 

  • nel corso dell’anno 2022,

 

  • da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti,

 

  • godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ex articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato), per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

 

Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

 

Rispetto a tale previsione, che ricalca sostanzialmente quella della Legge n. 160/2019, si  ritiene che lo sgravio rientrerà nella disciplina degli aiuti di stato e sarà pertanto soggetto ai

limiti previsti dalla disciplina del de minimis.

 

Si attendono comunque le indicazioni operative dell’INPS a riguardo, anche per la piena operatività della misura.

TIROCINIO (commi da 720 a 726)

 

I commi da 720 a 726 della Legge di Bilancio 2022 riguardano l’istituto del tirocinio.

 

Il comma 720 reca, innanzitutto, la definizione di tirocinio, descritto come

 

“il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.”

 

e distingue, all’interno di tale categoria, il tirocinio di matrice curriculare, ossia quel tirocinio funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

 

Il comma 721 affida al Governo e alle Regioni la conclusione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari. La definizione di tali linee guida è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

 

  • revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivono l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

 

  • individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni di impresa;
  • definizione di livelli essenziali della formazione, che prevedono un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

 

  • definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini alle assunzioni di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

 

  • previsione di azioni e interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto nei confronti di un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

 

In caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione si applica una sanzione amministrativa a carico del trasgressore. L’ammontare della sanzione, proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla Legge n. 689/1981.

 

Si precisa, altresì, che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente. In caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, con elusione di tali disposizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Resta ferma la possibilità di riconoscere, su domanda del tirocinante, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

 

I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del DL n. 510/1996.

 

Nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008.

 

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge in analisi sono abrogati i commi 34, NB   35 e 36 della Legge n. 92/2012 che prevedono i criteri sulla base dei quali sono definite le linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento nell’ambito di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 1, comma 34), l’ammontare della sanzione amministrativa irrogata a carico del trasgressore in caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione (art. 1, comma 35), nonchè, come previsto dal comma 36, che dall’applicazione dei commi 34 e 35 derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

 

 

 

 

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
18 Gennaio 2022

Archiviato in: Informative dello Studio

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