INFORMATIVA: ULTIME NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
STUDIO SALARDI
INSERTI DEDICATI:
- NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IN VIGORE
DAL 1° GENNAIO 2022
La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce, a decorrere dal NOVITÀ periodo d’imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.
In particolare, la norma, all’art. 1,
- comma 2,
– modificando l’art. 11, comma 1 del TUIR, riorganizza le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito;
– modificando l’art. 13 del TUIR, rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);
- comma 3,
– modificando l’art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, apporta significative novità alla disciplina del trattamento integrativo;
– abrogando l’art. 2 del medesimo decreto legge, determina la soppressione dell’ulteriore detrazione riconosciuta, solo per i periodi d’imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.
Tutte le modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche sopra indicate trovano applicazione dal periodo d’imposta 2022, dunque, già a partire dal
mese di gennaio.
Va, inoltre, evidenziato che la riforma contenuta nella Legge di Bilancio 2022, che incide, come anticipato, su aliquote e scaglioni IRPEF, altre detrazioni d’imposta e trattamento integrativo, va necessariamente integrata con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021 che istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, misura che, a partire dal mese di marzo 2022, spetterà
- per ogni figlio minorenne a carico (e a decorrere già dal settimo mese di gravidanza),
- a determinate condizioni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età,
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età,
in luogo delle detrazioni per figli a carico di cui all’art. 12, comma 1, lett. c) e comma 1-bis del TUIR. Le detrazioni, come si avrà modo di chiarire in seguito, continueranno a trovare applicazione per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.
Nel presente Aggiornamento si propone una panoramica del regime di tassazione del reddito delle persone fisiche in vigore dal periodo d’imposta 2022, evidenziando, tuttavia, che la piena attuazione della riforma nel suo complesso richiederà un intervento di prassi amministrativa da parte dell’Agenzia delle Entrate volto a fornire i necessari chiarimenti in materia.
NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO
L’art. 11, comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
fino a 15.000 euro | 23% |
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro | 25% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.000 euro | 43% |
Rispetto alle aliquote e agli scaglioni in vigore fino al 31.12.2021
Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
fino a 15.000 euro | 23% |
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro | 27% |
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro | 38% |
oltre 55.00 e fino a 75.000 euro | 41% |
oltre 75.000 euro | 43% |
dal periodo d’imposta 2022, si rilevano le seguenti modifiche:
- gli scaglioni di reddito si riducono da cinque a quattro;
- i primi due scaglioni mantengono i medesimi limiti del passato (rispettivamente, euro 15.000 per il primo scaglione ed euro 28.000 per il secondo scaglione) mentre vengono ridefiniti i limiti dei restanti scaglioni;
- per quanto concerne le aliquote
– è confermata al 23% l’aliquota per il primo scaglione;
– scende dal 27% al 25% l’aliquota per il secondo scaglione;
– si riduce dal 38% al 35% l’aliquota per il terzo scaglione che ricomprende ora i redditi fino a euro 50.000 (in precedenza il terzo scaglione ricomprendeva i redditi fino a euro 55.000);
– viene soppressa l’aliquota del 41% (prevista in passato per il quarto scaglione) e viene sostituita dall’aliquota del 43% che trova ora applicazione per i redditi superiori a euro 50.000 (in precedenza l’aliquota del 43% trovava applicazione per i redditi oltre euro 75.000 rientranti nel quinto scaglione).
ALTRE DETRAZIONI
L’art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).
Con specifico riferimento ai
- redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, ad esclusione di quelli indicati al comma
2, lett. a), e
- redditi assimilati di cui al successivo art. 50, comma 1, lettere
– a), compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
– b), indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
– c), somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
– c-bis), compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
– d), remunerazioni dei sacerdoti;
– h-bis), prestazioni pensionistiche da previdenza complementare;
– l), compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le altre detrazioni risultano essere così rimodulate:
Reddito complessivo | Detrazione spettante | |||||||||
RC < 15.000 | euro 1.880* | |||||||||
15.000 < RC < 28.000 | 1.910 + 1.190 x (28.000 – RC)** | |||||||||
13.000 | ||||||||||
28.000 < RC < 50.000 | 1.910 x (50.000 – RC)** | |||||||||
22.000 | ||||||||||
- L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
- La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro
35.000. Rispetto a tale maggiorazione, rimangono da chiarire le modalità di applicazione. Verosimilmente, dovrebbe trattarsi di un importo che va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non soggetto a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro. Sul punto si attendono, tuttavia, conferme.
Rispetto alle altre detrazioni in vigore fino al 31.12.2021
Reddito complessivo | Detrazione spettante | ||||||||||
RC < 8.000 | euro 1.880 | ||||||||||
8.000 < RC < 28.000 | 978 + 902 x (28.000 – RC) | ||||||||||
20.000 | |||||||||||
28.000 < RC < 55.000 | 978 x (55.000 – RC) | ||||||||||
27.000 | |||||||||||
dal periodo d’imposta 2022, per i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, si rilevano le seguenti modifiche:
- il limite massimo reddituale per beneficiare delle altre detrazioni scende da euro 55.000 a euro 50.000;
- viene ampliata da euro 8.000 a euro 15.000 la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di euro 1.880, fermo restando che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a euro 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato;
- per i redditi intermedi (compresi tra euro 15.000 e euro 50.000) si assiste ad un aumento significativo dell’importo teorico della detrazione:
– per la fascia di reddito compresa tra euro 15.000 e euro 28.000, la detrazione base sale da euro 978 a euro 1.910 e aumenta da euro 902 a euro 1.190 anche la maggiorazione potenziale della detrazione base che subisce il riproporzionamento all’aumentare del reddito per effetto del coefficiente risultante dal rapporto presente nella formula;
– per la fascia di reddito superiore, compresa tra euro 28.000 e euro 50.000, la detrazione potenziale base sale da euro 978 a euro 1.910, fermo restando che il relativo valore effettivo subisce il riproporzionamento all’aumentare del reddito per effetto del coefficiente risultante dal rapporto presente nella formula;
– è previsto un aumento di euro 65 della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito compresa tra euro 25.000 e euro 35.000.
Rimane, invece, invariato
- il sistema di formule per determinare il coefficiente che ridetermina l’importo della detrazione effettivamente spettante (le formule sono adeguate con nuovi valori al numeratore/denominatore);
- la previsione secondo cui il coefficiente risultante dalle formule va considerato nelle prime quattro cifre decimali con troncamento;
- il riconoscimento delle altre detrazioni in funzione dei giorni di durata del rapporto di lavoro.
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
Un discorso a parte meritano le detrazioni per figli a carico. Tali detrazioni, disciplinate dall’art. 12, comma 1, lettera c) del TUIR non sono oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2022. È, invece, il D.Lgs n. 230/2021 che se ne occupa, dal momento che
- dispone l’istituzione, a decorrere dal mese di marzo 2022, dell’assegno unico e universale per i figli a carico, un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE), che va a sostituirsi, tra le varie misure, alle detrazioni d’imposta per figli a carico;
- apporta, a decorrere dal 1° marzo 2022, una serie di modifiche all’ 12, comma 1, lett. c) del TUIR e dispone l’abrogazione del comma 1-bis del medesimo articolo (che prevede, in presenza di almeno quattro figli a carico, una detrazione aggiuntiva su base annua di euro 1.200).
Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, le detrazioni per figli a carico continueranno ad NB essere riconosciute, in presenza dei requisiti previsti, secondo le regole dettate dall’art.
12 del TUIR.
In particolare, occorrerà continuare ad applicare la seguente formula:
Presenza di un unico figlio
Figlio maggiore di 3 anni | 950 x (95.000 – RC) | ||||||
95.000 | |||||||
Figlio minore di 3 anni | 1.220 x (95.000 – RC) | ||||||
95.000 | |||||||
Figlio con handicap maggiore di 3 anni | 1.350 x (95.000 – RC) | ||||||
95.000 | |||||||
Figlio con handicap minore di 3 anni | 1.620 x (95.000 – RC) | ||||||
95.000 | |||||||
In presenza di più figli,
- va adeguato l’ammontare complessivo della detrazione teorica in funzione delle caratteristiche di ciascun figlio (maggiore/minore di 3 anni, portatore di handicap);
- l’importo di euro 95.000 inserito nella formula al numeratore e denominatore va incrementato di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo.
Inoltre,
- per i contribuenti con più di tre figli a carico, va applicata la maggiorazione della detrazione base di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;
- in presenza di almeno quattro figli a carico, spetta la detrazione su base annua di euro 1.200.
Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, l’importo della detrazione per figli a carico, determinato su base annua, dovrà essere rapportato in dodicesimi limitatamente ai
due mesi in questione.
Dal mese di marzo 2022, contestualmente all’istituzione dell’assegno unico e universale per ogni figlio minorenne a carico (e a decorrere già dal settimo mese di gravidanza), per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età a determinate condizioni*, nonché per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, le detrazioni per figli a carico troveranno applicazione con riferimento esclusivamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.
- il figlio deve frequentare un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea ovvero deve svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui ovvero deve essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego ovvero deve svolgere il servizio civile universale.
Nello specifico, per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni spetta la detrazione teorica di euro 950 il cui valore effettivo deve essere determinato applicando la seguente formula:
Presenza di un unico figlio
Figlio di età pari o superiore a 21 anni
950 x (95.000 – RC)
95.000
Resta fermo che, in presenza di più figli, l’importo di euro 95.000 è incrementato di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo. A tale riguardo, si evidenzia che, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs n. 230/2021 (istitutivo dell’assegno unico e universale) all’art. 12, comma 1, lettera c), sesto periodo del TUIR, l’incremento dell’importo di 95.000 presente nella formula viene effettuato in funzione del numero di figli che danno diritto alla detrazione, con la conseguenza che, la presenza di eventuali ulteriori figli, per i quali spetta l’assegno unico e universale, non ha alcuna rilevanza ai fini del predetto incremento.
Dal 1° marzo 2022, a seguito dell’abrogazione, disposta dal D.Lgs n. 230/2021, dei commi NB 1-bis e 3, secondo e terzo periodo, art. 12 del TUIR, viene soppressa la detrazione di euro 1.200, su base annua, prevista in presenza di almeno quattro figli a carico. Tale detrazione, laddove spettante, verrà riconosciuta in dodicesimi limitatamente ai mesi di gennaio e
febbraio 2022.
Da marzo 2022, ai fini del diritto alla detrazione per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, continua ad essere richiesto il requisito del limite reddituale: nello specifico, la detrazione spetta a condizione che il figlio al quale si riferisce possieda un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51, elevati a euro 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni.
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO
Non si rilevano modifiche per quanto concerne le detrazioni per coniuge a carico disciplinate dall’art.
12, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2022, le detrazioni in oggetto risultano essere così modulate:
Reddito complessivo | Detrazione spettante | |||||||||
RC < 15.000 | 800 – 110 x | RC | ||||||||
15.000 | ||||||||||
15.000 < RC < 29.000 | 690 | |||||||||
29.000 < RC < 29.200 | 690 + 10 | |||||||||
29.200 < RC < 34.700 | 690 + 20 | |||||||||
34.700 < RC < 35.000 | 690 + 30 | |||||||||
35.000 < RC < 35.100 | 690 + 20 | |||||||||
Reddito complessivo | Detrazione spettante | ||||||
35.100 < RC < 35.200 | 690 + 10 | ||||||
35.200 < RC < 40.000 | 690 | ||||||
40.000 < RC < 80.000 | 690 x (80.000 – RC) | ||||||
40.000 | |||||||
DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
Non si rilevano modifiche nemmeno per quanto concerne la detrazione per altri familiari a carico disciplinata dall’art. 12, comma 1, lettera d) del TUIR.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2022, la detrazione in oggetto risulta essere così modulata:
Reddito complessivo | Detrazione spettante | ||
RC < 80.000 | 750 x (80.000 – RC) | ||
80.000 | |||
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sull’art. 1, DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, confermando, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d’imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.
La norma riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma solo in presenza della seguente specifica condizione:
NB | la somma di |
O detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all’art. 12 TUIR), |
- altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR),
- detrazioni per oneri
– art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021),
– art. 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),
– art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche),
– art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021),
deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.
Con riferimento, dunque, ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, dal periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti.
In questa ipotesi, il trattamento è
- riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui,
- determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda (dunque, il trattamento è pari all’incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200).
In via generale, rimane confermato che i sostituti d’imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
ULTERIORE DETRAZIONE
La Legge di Bilancio 2022 dispone, infine, l’abrogazione dell’art. 2, DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020:
con effetto dal periodo d’imposta 2022, dunque, viene soppressia l’ulteriore detrazione NB riconosciuta, solo per i periodi d’imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito complessivo
superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro