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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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INFORMATIVA GIUSLAVORISTICA: LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E PRESTAZIONI OCCASIONALI.

Quali sono le principali caratteristiche del lavoro autonomo? In cosa si differenzia il rapporto di lavoro autonomo occasionale? Cosa s’intende per prestazioni occasionali?

Prima di procedere alla stipula di un contratto di lavoro è necessario valutare attentamente se la prestazione assumerà i caratteri della subordinazione (ex art. 2094 c.c.) o dell’autonomia.

In quest’ultimo caso, poi, bisognerà distinguere se la prestazione presenta il carattere della “continuazione” o della “occasionalità”.

Nel presente articolo si approfondiscono gli aspetti del lavoro autonomo partendo dalla nozione contenuta nel-l’art. 2222 c.c. rubricato “contratto d’opera”, contraddi-stinto da elementi costitutivi propri, tali da ritenerlo un contratto di lavoro autonomo “puro”, affrontando poi il tema del contratto di lavoro autonomo “occasionale” da non confondersi con la “prestazione occasionale” così da distinguere in modo netto le due diverse fattispecie.

Lavoro autonomo

Premesso quanto sopra rientrano nella definizione di lavoro autonomo “puro” ex art. 2222 e seg. c.c. le prestazioni, in cui;

  • prevale l’apporto lavorativo del prestatore;
  • manca ogni forma di coordinamento con il committente;
  • manca il vincolo della subordinazione (ex art. 2094 c.c.). Il lavoratore autonomo si obbliga a realizzare l’opera o il servizio con propria organizzazione e con mezzi prevalentemente propri assumendosi il rischio della realizzazione dell’oggetto della prestazione.

Considerato quanto fin qui detto, il contratto di lavoro autonomo, per le sue intrinseche caratteristiche, è definito un contratto di risultato; infatti, il prestatore assume su di sé il c.d. rischio d’impresa.

La mancata realizzazione del risultato comporta la perdita del diritto al compenso pattuito.

Aldilà della qualificazione del rapporto riportata nel contratto tra le parti è importante verificare le concrete modalità di  svolgimento dello stesso così che, in sede di una eventuale verifica di legittimità, non possa essere ricondotto nell’am-bito del lavoro subordinato (es. utilizzo di mezzi del committente, pagamento del compenso con cadenze fisse o in base alle ore lavorate, mancanza del rischio di impresa ecc.). Per tale tipologia contrattuale la norma non prevede limiti di durata. Nel caso, quindi, la prestazione sia esercitata con continuità comporta l’obbligo di apertura della partita IVA (ex art. 3, D.P.R. n. 633/1972).

Rapporto di lavoro autonomo occasionale

Il rapporto di lavoro autonomo, tuttavia, può essere anche “occasionale” ed è considerato “genuino” quando sono presenti i seguenti caratteri distintivi:

  • carattere episodico dell’attività;
  • carattere prevalentemente personale della prestazione;
  • assenza del coordinamento con l’attività del committente;
  • mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizza-zione aziendale;
  • completa autonomia del lavoratore su tempo, luogo e modalità della prestazione;
  • compenso tale da non poter essere considerato la forma principale di reddito (Inps, circ. n. 4/2004);
  • ai fini Irpef rientra nell’art. 67, c. 1, lett. l, Tuir;
  • è escluso dal campo IVA (ex art. 5, D.P.R. n. 633/1972). Come nel lavoro autonomo tout court anche nel rapporto occasionale non vi sono limiti nella determinazione del corrispettivo che è lasciato nella piena disponibilità dei contraenti. Esiste, invece, un limite di natura previdenziale come descritto dettagliatamente di seguito.

A dimostrazione della genuinità del rapporto si suggerisce, inoltre, di richiedere (e conservare) un curriculum del lavoratore così da attestarne le competenze e professionalità già acquisite a prova dell’assoluta autonomia della prestazione.

Oltre a quanto sopra, non bisognerà reiterare (o ripetere) il contratto nel tempo così da far venir meno il carattere di occasionalità che costituisce elemento distintivo di questa particolare tipologia di prestazione.

Se non risulterà rispettato quanto fin qui sottolineato, un’eventuale verifica ispettiva potrebbe portare ad una riqualificazione del rapporto da occasionale a subordinato.

Obbligo di comunicazione preventiva di avvio del contratto

Dopo l’abrogazione nel 2015 (D.Lgs. n. 81/2015) delle norme che avevano introdotto una rigida disciplina in materia di collaborazioni occasionali e di partite IVA (c.d. mini co.co.co ex art. 61, c. 2, e mini-partite IVA, art. 69 bis, D.Lgs. n. 276/2003), al fine di svolgere un’attività di monitoraggio e di contrasto all’utilizzo improprio di tali tipologie contrattuali, già in vigore dal 21 dicembre 2021 (legge n. 215/2021), a decorrere dal 1° maggio 2022 è stato intro-dotto l’obbligo di preventiva comunicazione telematica di avvio dei contratti entrando nell’apposito portale istituzionale del Ministero del lavoro (www.ServiziLavoro.gov.it) accessibile tramite SPID o CIE.

Per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 gennaio 2022 (data di pubblicazione della nota n. 29 del Ministero del lavoro) la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, risultante dalla (eventuale) lettera di incarico. Pur non essendo normativamente previsto l’obbligo di forma scritta del contratto è quantomeno opportuno anche ai fini della predetta comunicazione.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annul-lata o i dati indicati potranno essere modificati in qua-lunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore (cfr. Min. lav., nota n. 29/2022).

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è intervenuto a più riprese sui destinatari della nuova comunicazione e sulle modalità operative rispondendo attraverso FAQ ai numerosi dubbi interpretativi ed escludendo dall’obbligo alcune tipologie di prestazioni.

Soggetti obbligati alla comunicazione preventiva sono esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, rimangono, quindi esclusi (cfr. INL, nota n. 109/2022):

  • professionisti;
  • Enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciali;
  • PA in genere ed Enti Pubblici non economici (es. Ordini Professionali).Inoltre, l’obbligo si riferisce ai soli lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. per cui rimangono esclusi:
    • prestatori di lavoro autonomo di natura intellettuale (ex art. 2229 c.c.);
    • collaboratori coordinati e continuativi;
    • soggetti titolari di partita IVA;
    • procacciatori d’affari occasionali il cui reddito rientra nell’art. 67, c. 1, lett. I, Tuir;
    • rapporti instaurati ai sensi e nelle forme delle “prestazioni occasionali” e “Libretto di famiglia” (art. 54 bis, D.L. n. 50/2017) rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
    • rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale.

    Contenuti della comunicazione

    La comunicazione deve contenere:

    • dati del committente e del prestatore;
    • luogo della prestazione;
    • sintetica descrizione dell’attività;
    • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico;
    • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.

    Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi:

    • entro 7 giorni;
    • entro 15 giorni;
    • entro 30 giorni.

    Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

    Sanzioni per omessa comunicazione

    La nuova disposizione relativa all’obbligo di preventiva comunicazione, analogamente a quanto già previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che in caso di violazione si applichi la sanzione amministrativa da € 500 a

    • 500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non è prevista l’applicazione della procedura di diffida (ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004).

    Tuttavia, è prevista la sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16, legge n. 689/1981, pari a € 833,33 per ogni lavoratore a cui la violazione si riferisce.

    Conseguenze della mancata comunicazione in materia di sicurezza sul lavoro

    Dall’entrata in vigore della comunicazione preventiva, possono integrare la presenza di almeno il 10% di

    lavoratori irregolari anche i lavoratori autonomi occa-sionali non comunicati regolarmente secondo quanto indicato sopra, tenuto conto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro dell’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, modi-ficato dall’art. 13, D.L. n. 146/2021.

    Tale omissione, quindi, potrà comportare, in sede di verifica e accertamento, l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

    Obblighi fiscali a carico del committente e del prestatore

    Nelle prestazioni di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.), il committente-sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare, sui compensi corrisposti, nel rispetto del criterio di cassa, la ritenuta del 20% a titolo di acconto (art. 25, D.P.R. n. 600/1973).

    Per i non residenti la ritenuta è del 30% sempreché la loro attività di lavoro autonomo sia svolta all’estero.

    La base imponibile sulla quale calcolare la ritenuta non dovrà essere diminuita degli eventuali contributi previdenziali posti a carico del lavoratore.

    Sarà il lavoratore autonomo a presentare al committente la ricevuta delle sue competenze, in forma libera, fermo restando l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 2 se l’importo supera gli € 77,47.

    Il committente rilascerà al collaboratore, entro il termine del 16 marzo dell’anno successivo, la certificazione unica (CU), delle ritenute effettuate sui compensi corrisposti che trasmetterà telematicamente entro la stessa data all’Agenzia delle entrate se necessaria ai fini del rilascio della dichiarazione precompilata.

    In caso contrario potrà trasmettere la certificazione entro gli stessi termini di presentazione del mod. 770 e sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione Mod. 770 mentre il lavoratore, a sua volta, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. Redditi PF)

    Il committente verserà la ritenuta con il mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, nel rispetto del c.d. criterio di cassa, utilizzando il cod. 1040.

    Obblighi previdenziali a carico del committente

    Dal 1º gennaio 2004 gli esercenti attività di lavoro auto-nomo occasionale sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata Inps qualora il reddito derivante dalle predette attività superi, complessivamente nell’anno solare,

    • 000,00 (art. 44, legge n. 326/2003).

    Va tenuto conto che per i lavoratori autonomi occasionali la somma di € 5.000,00 costituisce una franchigia sulla quale non sono dovuti i contributi.

    Viene fatto obbligo al collaboratore, titolare di più rapporti di lavoro autonomo occasionale, di informare il committente del superamento della predetta soglia per consentirgli di assolvere agli obblighi previdenziali previsti dalla legge e posti anche a suo carico.

    Le aliquote e le modalità di versamento, infatti, superata la franchigia, seguono le stesse regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi compreso l’invio del flusso UniEmens.

    Contribuzione oltre la franchigia

    La contribuzione previdenziale è dovuta esclusivamente sulla parte eccedente l’importo di € 5.000,00 lordi ed è posta per:

    • 2/3 a carico del committente;
    • 1/3 a carico del prestatore di lavoro.

    Le aliquote in vigore per l’anno 2023 comunicate dall’Inps sono:

    • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 35,03% (iscritti in via esclusiva alla Gestione separata);
    • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72%;
    • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.

    Nei casi sopra previsti il lavoratore autonomo occasionale ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata Inps.

    I versamenti della contribuzione alla Gestione separata sono da effettuarsi a cura del committente (quota presta-tore + quota committente), mediante modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di correspon-sione del compenso, indicando nella sezione Inps:

    • codice della sede dell’istituto di pertinenza del committente;
    • causali contributo CXX per i lavoratori privi di altra tutela;
    • causale contributo C10 per i lavoratori iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione;
    • nello spazio “matricola INPS”, Cap e comune del committente;
    • nel “periodo di riferimento” in entrambe le colonne, mese e anno di riferimento.

    Per l’accredito contributivo ai fini pensionistici per l’intero anno, si dovrà tener conto nel 2023 del minimale di red-dito, pari ad € 17.504,00, mentre il massimale è pari a

    • 520,00.

    Ne consegue che le prestazioni occasionali a cui, ad esempio, viene applicata l’aliquota del 24%, avranno l’accredito per l’intero anno con un contributo di

    • 200,96.

    Altri obblighi

    Per i collaboratori occasionali di cui all’art. 2222 c.c. e art. 67, lett. l) Tuir non è previsto alcun obbligo assicurativo nei confronti dell’Inail.

    Conseguentemente per tali collaboratori non sussistono gli obblighi di tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro). Di seguito si riporta un esempio di ricevuta che per le prestazioni superiori a € 77,46 richiede marca da bollo da € 2,00.

    Egr. sig. _________

    Via _________

    (Cap e città) _________

    C.F. _________________________

    Ricevuta prestazione di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e art. 67, c. 1, lett. l, Tuir.

    SPETTABILE

    Società _________

    Via _________

    (Cap e città) _________

    Nota n° XY del __/__/__

    Il sottoscritto _________ dichiara di ricevere la somma lorda di € 7.000 = (settemila/00), di cui € 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di rimborso spese sostenute in nome e per conto del committente, come da ricevute allegate, per l’attività di lavoro autonomo occasionale avente per oggetto la creazione di un sito internet come da accordi. La prestazione è stata svolta, nei termini concordati, per un totale di 25 giorni.

    Corrispettivo lordo + € 7.000,00
    Ritenuta d’Acconto 20% – € 1.400,00
    Trattenuta Inps (pari ad 1/3 di 33,72% su € 2.000)   – €  224,80
    Importo netto = € 5.375,20
    Rimborsi spesa (sostenute per conto del committente)   + €  350,00
    Netto a pagare = € 5.725,20
    DICHIARA INOLTRE    

    sotto la propria responsabilità:

    • che la prestazione resa alla ditta ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
    • di non essere soggetto al regime Iva a norma dell’ex art. 5, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

    Data                                                                                                                                                                                                           In fede

    Note: Il contributo Inps verrà versato indicando il cod. CXX.

    L’aliquota utilizzata non comprende il contributo DIS.COLL in quanto il lavoratore non è iscritto in via esclusiva alla Gestione separata.

    Il rimborso delle spese riguarda un acquisto fatto in nome e per conto del committente e quindi escluso da contributi e imposte. Eventuali spese sostenute dal lavoratore autonomo, per sé stesso, in relazione alla prestazione avrebbero costituito reddito imponibile e, in quanto tale soggetto a contributi e imposte. Le stesse sarebbero poi state portate in deduzione dal reddito nel quadro RL della dichiarazione PF (rigo RL 15 colonna 2).

Prestazioni occasionali dei familiari

Le prestazioni di lavoro occasionale rese da un parente o da un affine nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio qualora abbiano carattere meramente residuale o saltuario per ragioni solidaristiche e/o affettive non configurano un rapporto di lavoro e, conseguentemente, non danno luogo ad obblighi di contribuzione previdenziale.

Sul punto si è pronunciato il Ministero del lavoro con circ. n. 14184/2013 e da ultimo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo cui l’esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari non può prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie. Sono pertanto collaborazioni occasionali genuine rese per motivi affettivi, escluse dall’obbligo di iscrizione previdenziale, le prestazioni a titolo gratuito rese da parte di:

  • pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, per i quali opera la presunzione che si tratti di un limitato ed occasionale impegno lavorativo;
  • familiari impiegati a tempo pieno presso un altro datore di lavoro;
  • parenti entro il 3° grado aventi il titolo di studente.

Il parametro di tipo quantitativo convenzionalmente utiliz-zato per definire la durata massima della collaborazione occasionale è fissato in 90 giorni (pari a 720 ore) nel corso dell’anno solare.

Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.

Il Ministero, inoltre, non ritiene necessario, ai fini del rispetto dello stesso, che l’attività del collaboratore venga svolta “in sostituzione” del titolare dell’azienda.

Onere della prova

  • importante sottolineare come in virtù dei criteri generali di ripartizione dell’onere della prova, sotto il profilo pro-priamente istruttorio, il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà essere dimostrato dal personale ispet-tivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue.

Assicurazione Inail

Secondo il Ministero, per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo assicurativo Inail solo nel caso in cui le prestazioni non siano “ricorrenti”, ovvero se la prestazione sia resa una/due volte nell’arco dello stesso mese, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non siano superiori a 10 giornate lavorative.

Tuttavia, a prescindere dal settore in cui operi il collabo-ratore, ogniqualvolta la prestazione non sia meramente “accidentale “e quindi superi le 10 giornate nell’anno solare, vige l’obbligo assicurativo.

Contratti di prestazione occasionale gestiti dall’Inps

Ai sensi della normativa oggi in vigore è possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:

  • Contratto di prestazione occasionale (PREST.O.);
  • Libretto di famiglia (L.F.).

La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. 342 e 343, legge n. 197/2022) ha modificato, ampliandone l’utilizzo, l’ex voucher lavoro già oggetto di numerose modifiche succedutasi nel tempo, vietandone, però, l’utilizzo in agricoltura. La norma citata attribuisce all’Inps la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un’apposita piattaforma informatica.

Contratto di prestazione occasionale (PREST.O.)

Dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il medesimo limite dimensionale di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimenti e che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (art. 37, c. 1, lett. b), D.L. n. 48/2023).

Possono fare ricorso a tale tipologia di contratto:

  • professionisti;
  • lavoratori autonomi;
  • imprenditori;
  • associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata;
  • Amministrazioni pubbliche (ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occa-sionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Limiti economici

I limiti economici posti al contratto di prestazione occasionale per l’utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 non può complessivamente essere superiore a € 10.000 per anno civile.

L’art. 37, c. 1, lett, a), D.L. n. 48/2023 ha elevato a

  • 000,00 il limite per i soli utilizzatori che operino nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabi-limenti termali e dei parchi di divertimento.

Restano, invece, confermati i limiti di compenso pari a:

  1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessiva-mente non superiore a € 5.000;
  2. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a € 2.500.

Il legislatore ha altresì precisato che i nuovi limiti econo-mici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 2007 93.29.1.

Deroghe ai limiti economici

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori (compensi non superiori a € 10.000) la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori purché gli stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica Inps, autocertifichino la relativa condizione di:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (cfr. l’art. 54-bis, c. 8, D.L. n. 50/2017).

Trattamento previdenziale e assicurativo

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) con iscrizione alla Gestione separata Inps e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tutele

Ai fini della sicurezza sul lavoro, ai lavoratori occasionali che operano a favore di professionisti o imprenditori si applicano tutte le prescrizioni di norma destinate ai lavoratori subordinati.

In caso di prestazione svolta, invece, a favore di privati cittadini, si applicano le disposizioni previste all’art. 21, T.U. del 2008.

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dalle norme in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003.

Trattamento fiscale

Per espressa previsione normativa (art. 54 bis, c. 4, D.L. n. 50/2017 e succ. mod.), i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della deter-minazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, si computano però ai fini della compilazione del mod. ISEE.

Modalita` utilizzo

Per l’accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti (anche tramite un Consulente del lavoro o altro intermediario di cui alla legge n. 12/1979), all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’Inps, di seguito denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

I pagamenti possono essere effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti.

Obbligo di comunicazione preventiva e misura del compenso

L’utilizzatore (diverso dal privato cittadino) è tenuto a trasmettere almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:

  1. dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  1. luogo di svolgimento della prestazione;
  1. oggetto della prestazione;
  1. data e ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni;
  1. compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a € 36 nette, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata (il netto orario minimo è di € 9 e il relativo costo complessivo è di € 12,48 dovuto, comunque, indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate).

L’Inps eroga il compenso direttamente al lavoratore entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la presta-zione è avvenuta.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore dovrà effettuare un’ulteriore comunicazione ed informare l’Inps della revoca della dichiarazione precedentemente trasmessa.

La comunicazione deve essere inviata entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza di revoca, l’Inps provvede automaticamente al pagamento delle prestazioni e all’accre-dito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Il lavoratore riceve contestuale notifica, sia di attivazione che di annullamento, della dichiarazione, attraverso SMS o posta elettronica.

Obbligo del “decreto trasparenza”

La norma non prevede alcun obbligo di redigere una lettera o un contratto di assunzione né l’obbligo di comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiego (UNILAV) né al Ministero del lavoro. Né sono previsti gli obblighi normalmente riferiti ai datori di lavoro/sostituti d’imposta nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Tuttavia, il “Decreto Trasparenza” (art. 1, c. 1, lett. f, D.Lgs. n. 104/2022), ha affermato, che tutte le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano anche al «contratto di prestazione occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Tale adempimento risulta ripetitivo di informazioni già a disposizione del lavoratore perché presenti nella piatta-forma telematica Inps ed in palese contrasto con lo spirito della norma semplificatrice di tali rapporti.

Ad avviso di chi scrive, tenuto conto delle sanzioni previste in caso di inottemperanza, si suggerisce di fornire ai predetti lavoratori copia cartacea della comunicazione presente in piattaforma debitamente sottoscritta dall’utilizzatore e dal prestatore per presa visione.

Libretto Famiglia

Il Libretto Famiglia costituisce una sorta di libretto di deposito nominativo, utilizzabile solo dal privato cittadino, che lo carica di una predeterminata somma utilizzando il Mod. F24 ELIDE (cfr. Ag. entr., ris. n. 81/E/2017) e può essere aperto e precaricato attraverso la piattaforma informatica Inps.

Le somme disponibili sul Libretto Famiglia potranno essere utilizzate dal titolare per pagare prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori di lavoro.

Per usufruire del Libretto Famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato; lo possono utilizzare le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

  1. piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  1. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  1. insegnamento privato supplementare;
  1. società sportive (ex legge, 23 marzo 1981, n. 91), per le prestazioni occasionali rese dagli steward.

Gli importi precaricati sul Libretto Famiglia rappresentano tanti “titoli virtuali” di pagamento dal valore unitario di

  • 10, fatta salva la possibilità di pattuire un trattamento economico di importo superiore.

La retribuzione netta per il prestatore è pari ad € 8 netti per ogni ora di lavoro mentre rimangono a carico dell’utilizzatore i contributi alla Gestione separata (€ 1,65), il premio Inail (€ 0,25) e gli oneri gestionali Inps (€ 0,10).

Modalita` di utilizzo “Libretto di famiglia”

L’utilizzatore titolare di Libretto Famiglia è tenuto a rendicontare all’Inps, attraverso la piattaforma informatica, entro il giorno 3 del mese successivo, le prestazioni occasionali attivate mensilmente, comprensive dei dati identificativi del prestatore ed ogni altra informazione utile ai fini della gestione del rapporto.

In tal modo l’Inps informerà il lavoratore tramite SMS o posta elettronica dell’accredito delle spettanze sul suo conto corrente o, in alternativa, della possibilità di ritirare l’importo presso gli Uffici delle Poste Italiane.

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
2 Ottobre 2023

Archiviato in: Informative dello Studio

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