Con Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020, l’ANPAL ha istituito il nuovo incentivo occupazionale “IO Lavoro”, volto ad agevolare le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, di giovani e disoccupati da parte dei datori di lavoro privati.
L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi dovuti all’INPS dal datore di lavoro, per un periodo non superiore ai 12 mesi a partire dall’assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro.
L’incentivo è fruibile a decorrere dalle competenze di novembre 2020 e dovrà essere uti-lizzato, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2022.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Possono beneficiare dell’Incentivo Lavoro tutti i datori di lavoro privati, compresi i soggetti non imprenditori (quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associa-zioni di volontariato, studi professionali, ecc..), che assumono lavoratori disoccupati.
LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L’INCENTIVO
L’incentivo spetta per le assunzioni di persone disoccupate intendendo per tali:
- i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di poli-tica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego, nonché
- i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.
Se all’atto dell’assunzione il lavoratore ha:
1. UN’ETA’ COMPRESA TRA 16 E 24 ANNI (INTESI COME 24 ANNI E 364 GIORNI):
E’ SUFFICIENTE CHE RISULTI DISOCCUPATO;
2. GIA’ COMPIUTO 25 ANNI DI ETA’:
E’ NECESSARIO CHE, OLTRE AD ESSERE DISOCCUPATO, RISULTI PRIVO DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELL’INCENTIVO
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una:
- Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
- Regione “più sviluppata” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolza-no, Toscana, Umbria, Marche e Lazio),
- Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna),
indipendentemente dalla residenza del lavoratore da assumere.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
L’esonero contributivo si applica:
- alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e con contratto di apprendistato professionalizzante,
- effettuate nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.
Non è invece possibile godere dell’esonero contributivo:
per le assunzioni con contratto:
- di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- di lavoro intermittente;
- di lavoro domestico;
- in caso di ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
MISURA DELL’INCENTIVO E TERMINE DI UTILIZZO
L’agevolazione in esame:
- consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni lavoratore assunto;
- è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore.
CONDIZIONI PER L’ACCESSO E COMPATIBILITÀ CON LE NORME COMUNITARIE
Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:
- dei principi generali finalizzati a garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione (art. 31, D.Lgs n. 150/2015);
- delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
LO STUDIO INVITA ATTENTAMENTE A VALUTARE SE RIENTRATE NELL’UTILIZZO DI QUESTI INCENTIVI:
IL PRIMO: TENENDO PRESENTE CHE LE AZIENDE CHE ATTUALMENTE STANNO RICORRENDO ALLA CASSA INTEGRAZIONE COVID NON SPETTA ALCUN ESONERO, IN QUANTO QUESTO E’ ALTERNATIVO ALL’UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI;
IL SECONDO: VALUTATE L’EFFETTIVA ESISTENZA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE E/O CHE IL LAVORATORE SIA PRIVO DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI.