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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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INCENTIVO LAVORO (IO LAVORO)

Con Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020, l’ANPAL ha istituito il nuovo incentivo occupazionale “IO Lavoro”, volto ad agevolare le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, di giovani e disoccupati da parte dei datori di lavoro privati.

L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi dovuti all’INPS dal datore di lavoro, per un periodo non superiore ai 12 mesi a partire dall’assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro.

L’incentivo è fruibile a decorrere dalle competenze di novembre 2020 e dovrà essere uti-lizzato, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2022.

 

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Possono beneficiare dell’Incentivo Lavoro tutti i datori di lavoro privati, compresi i soggetti non imprenditori (quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associa-zioni di volontariato, studi professionali, ecc..), che assumono lavoratori disoccupati.

 

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L’INCENTIVO

L’incentivo spetta per le assunzioni di persone disoccupate intendendo per tali:

  •  i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di poli-tica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego, nonché
  •  i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.

Se all’atto dell’assunzione il lavoratore ha:

1. UN’ETA’ COMPRESA TRA 16 E 24 ANNI (INTESI COME 24 ANNI E 364 GIORNI):

E’ SUFFICIENTE CHE RISULTI DISOCCUPATO;

2. GIA’ COMPIUTO 25 ANNI DI ETA’:

E’ NECESSARIO CHE, OLTRE AD ESSERE DISOCCUPATO, RISULTI PRIVO DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI

 

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELL’INCENTIVO

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una:

  •  Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
  •  Regione “più sviluppata” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolza-no, Toscana, Umbria, Marche e Lazio),
  • Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna),

indipendentemente dalla residenza del lavoratore da assumere.

 

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’esonero contributivo si applica:

  •  alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e con contratto di apprendistato professionalizzante,
  • effettuate nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.

Non è invece possibile godere dell’esonero contributivo:

per le assunzioni con contratto:

  • di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • di apprendistato di alta formazione e ricerca;
  • di lavoro intermittente;
  • di lavoro domestico;
  • in caso di ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.

 

MISURA DELL’INCENTIVO E TERMINE DI UTILIZZO

L’agevolazione in esame:

  • consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni lavoratore assunto;
  • è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO E COMPATIBILITÀ CON LE NORME COMUNITARIE

Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali finalizzati a garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione (art. 31, D.Lgs n. 150/2015);
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

 

 

LO STUDIO INVITA ATTENTAMENTE A VALUTARE SE RIENTRATE NELL’UTILIZZO DI QUESTI INCENTIVI:

IL PRIMO: TENENDO PRESENTE CHE LE AZIENDE CHE ATTUALMENTE STANNO RICORRENDO ALLA CASSA INTEGRAZIONE COVID NON SPETTA ALCUN ESONERO, IN QUANTO QUESTO E’ ALTERNATIVO ALL’UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI;

IL SECONDO: VALUTATE L’EFFETTIVA ESISTENZA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE E/O CHE IL LAVORATORE SIA PRIVO DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI.

 

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
19 Novembre 2020

Archiviato in: Informative dello Studio

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