RIFERIMENTI
- L. n. 85/2023, di conv. del DL n. 48/2023
DESTINATARI
L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati, alle agenzie per il lavoro, agli intermediatori di lavoro anche in forma di Ente del terzo settore e ai soggetti percettori che avviano una propria attività.
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
PREREQUISITI
Per poter beneficiare dell’incentivo si deve essere in presenza:
- dell’assunzione di un lavoratore beneficiario dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, a tempo indeterminato o determinato, con contratto di apprendistato o stagionale;
- di beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro che avviano un’attività in proprio.
CONDIZIONI
Ai fini della fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve:
- possedere il DURC;
- ottemperare agli adempimenti di cui alla Legge n. 68 del 1999;
- rispettare la normativa europea in materia di aiuti de minimis.
TIPOLOGIE CONTRATTUALI INCENTIVATE
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Per il caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di apprendistato o di somministrazione, è previsto un esonero nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
L’esonero ha una durata massima di 12 mesi a decorrere dall’assunzione, per un totale di 8 mila euro riparametrati mensilmente.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o stagionale, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è del 50%.
Anche in tal caso la durata massima è fissata in 12 mesi dall’assunzione nei limiti di 4 mila euro riparametrati su base mensile.
AGENZIE PER IL LAVORO
Una percentuale dell’incentivo in esame è riconosciuta anche alle Agenzie per il lavoro, ai patronati, agli enti, anche del Terzo settore, alle associazioni e alle imprese sociali che svol-gono attività dirette alla tutela della disabilità o all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili.
Nello specifico, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, è riconosciuto un incentivo per ogni lavoratore, pari al massimo a:
- 400 euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato o in somministrazione;
- 200 euro per ogni contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale.
BENEFICIARI
Possono accedere all’esonero anche i beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio.
A tali soggetti è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale di 6 mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro