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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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ESONERO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36 ANNO 2023: LE ISTRUZIONI OPERATIVE

RIFERIMENTI

 

  • INPS, Circolare n. 57 del 22 giugno 2023

 

IN SINTESI

A seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, l’INPS, con la Circolare n. 57 del 22 giugno 2023, fornisce le istruzioni operative necessarie alla fruizione dell’esonero previsto per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

In particolare, l’Istituto rilascia le indicazioni relative alla gestione

  • dell’esonero di cui all’art. 1, c. 10, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) relativamente al 2° semestre 2022 (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022),
  • nonché per quelle effettuate ai sensi dell’art. 1, c. 297, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

A seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, l’INPS, con NOVITÀ    la Circolare n. 57 del 22 giugno 2023, fornisce le istruzioni operative relative all’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

In particolare, l’Istituto fornisce le indicazioni relative alla gestione dell’esonero di cui all’art. 1, c. 10, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), relativamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nel 2° semestre 2022 (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022), nonché dell’esonero ai sensi dell’art. 1, c. 297, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

  • Tali misure attendevano l’autorizzazione della Commissione Europea ottenuta con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023.

L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2° semestre 2022 è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per le assunzioni effettuate nell’anno in corso è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

Entrambi gli esoneri spettano per una durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto mesi laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

L’incentivo può essere fruito da tutti i “datori di lavoro privati”. Rientrano in tale accezione:

  • i datori di lavoro “imprenditori” ex art. 2082 c.c., cioè coloro che svolgono professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Rientrano in tale classificazione anche gli enti pubblici economici, nonché gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
  • i datori di lavoro agricolo;
  • i datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..

L’incentivo non trova, invece, applicazione per

  • tutti gli enti della Pubblica Amministrazione;
  • le imprese operanti nel settore finanziario;
  • le imprese del settore domestico;
  • le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo:

– persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

– imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea; oppure

– imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 di soggetti che, alla data dell’evento incentivato,

  • non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età

 Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

  • non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’assunzione può essere effettuata sia a tempo pieno sia a tempo parziale; in questo secondo caso, l’importo del beneficio deve essere riproporzionato.

L’esonero contributivo spetta nel caso di:

  • rapporti di lavoro subordinato stipulati dai soci lavoratori con la cooperativa cui sono associati, ai sensi della Legge n. 142/2001;
  • assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato).

L’esonero contributivo non spetta nel caso di:

  • contratti di lavoro domestico;
  • rapporti di apprendistato;
  • contratti di lavoro a chiamata o intermittente, anche se a tempo indeterminato;
  • rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

Si evidenzia che il c. 13 dell’art. 1, Legge di Bilancio 2021 esclude espressamente l’applicazione dell’esonero:

  • alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e
  • alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Pertanto, in caso di mantenimento in servizio degli apprendisti negli anni 2021 e 2022, ricorrendone le condizioni, resta applicabile solo l’esonero del 50% previsto dalla Legge n. 205/2017. Lo stesso vale anche in relazione alla seconda casistica.

DURATA DELL’INCENTIVO

La durata dell’esonero è di

  • 36 mesi, ovvero
  • 48 mesi, nel caso di assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

ASSETTO E MISURA DELL’INCENTIVO

Incentivo ex art. 1, commi 10-15, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022

  • è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro,
  • e spetta nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve  essere proporzionalmente ridotto.

Incentivo ex art. 1, c. 297, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

  • è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro,
  • e spetta nel limite massimo di 8.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve  essere proporzionalmente ridotto.

Contributi esclusi e altre particolarità

Ai fini della corretta fruizione dell’esonero, è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

In particolare, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e contributi dovuti all’INAIL (ex 1, comma 100, Legge n. 205/2017);
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria del TFR di cui all’art. 1, comma 755, Legge n.

296/2006 (per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge);

  • il contributo, se dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del D.Lgs n. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano di cui all’art. 40 del D.Lgs n. 148/2015;
  • il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale exM. n. 95269/2016;
  • il contributo destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%), di cui all’art. 118 della Legge n. 388/2000 (previsto dall’art. 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978);
  • le contribuzioni

– che non hanno natura previdenziale

– e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Sono inoltre escluse dall’agevolazione le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, ed in particolare:

  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (DL n. 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 166/1991);
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs n. 182/1997);
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti (art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs n. 166/1977).

L’INPS precisa che il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’art. 3, comma 15, della Legge n. 297/1982, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo. Al riguardo, si evidenzia che il successivo comma 16 dello stesso art. 3 prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo.

Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo (6.000 euro nel caso dell’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2021 o 8.000 euro nel caso dell’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2023) dalla fruizione dell’esonero contributivo.

Inoltre, poiché l’esonero contributivo in oggetto opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 252/2005 (relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.), l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

L’INPS nella presente circolare dedica un intero paragrafo alle condizioni di spettanza dell’esonero contributivo previsto dalla Leggi di Bilancio 2021 e 2023. In particolare, l’Istituto precisa che il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali indicati nell’ 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • dei presupposti specificamente previsti dall’esonero di cui Legge di Bilancio 2021, in quanto richiamato dall’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2023.

Per quanto riguarda i principi generali stabiliti dal D.Lgs. n. 150/2015, la disciplina applicabile all’incentivo in esame, in virtù di quanto indicato dall’INPS, presenta caratteristiche del tutto particolari e differenti rispetto alla generalità degli incentivi.

Per questo e, in generale, per tutto ciò che concerne le condizioni di spettanza dell’incentivo in parola (generali e specifiche), nonché per la disciplina relativa ai casi particolari si rimanda alle precedenti indicazioni di prassi fornite nella Circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021.

Tuttavia, si ritiene opportuno richiamare alcuni passaggi, per quanto già specificati nella Circolare sopra menzionata.

Per l’esonero in commento non trova applicazione il disposto di cui all’art. 31, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. In tali ipotesi il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

Si ricorda inoltre che i datori di lavoro non devono

  • avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Portabilità dell’incentivo

Nel ribadire poi che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione degli esoneri in commento è che il lavoratore non sia mai stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si evidenzia che non impedisce l’accesso agli incentivi il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Si precisa, al riguardo, che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.

Infatti, come si ricorderà, l’art. 1, comma 103 della Legge n. 205/2017 ha introdotto un    concetto nuovo nel nostro ordinamento: il concetto di portabilità dell’incentivo, in base al quale il bonus agevolativo è riconosciuto in capo al lavoratore e può essere fruito frazionatamente anche da più datori di lavoro. La portabilità dell’incentivo, prevede che nel caso in cui il lavoratore, sia già stato assunto a tempo indeterminato da un datore di lavoro che non abbia goduto per intero dei 36 mesi di incentivo, il datore di lavoro privato che lo assume nuovamente a tempo indeterminato, può godere del beneficio per il periodo residuo fino al completamento dei 36 mesi e ciò indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Sul punto, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro nove mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere, comunque, computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

Inoltre, sempre con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l’agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, si ribadisce che l’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2023 può trovare applicazione per le sole assunzioni effettuate dal 1° gennaio luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Pertanto,

  • qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso di detto intervallo temporale e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’agevolazione in trattazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali, solo se anche il successivo rapporto sia instaurato nella medesima finestra temporale (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023);
  • diversamente, qualora il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2023, nell’eventuale periodo residuo il datore di lavoro vedrà riconosciuto l’esonero previsto dalla Legge n. 205/2017, pari al 50% dei complessivi contributi datoriali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

Analoghe considerazioni circa il termine di operatività della misura valgono anche per l’eventuale riconoscimento dell’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L’efficacia dell’esonero in oggetto è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE.

Come anticipato in premessa, con specifico riferimento all’applicazione delle misure in    trattazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, la Commissione europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.

Al riguardo, si precisa che, in base alla sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato”, del citato Temporary Crisis and Transition Framework, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
  • l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, l’INPS precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

L’Istituto ricorda, inoltre, che all’aiuto in parola è applicabile la cd. “Clausola Deggendorf” di cui all’art. 53 del DL n. 34/2020 e che provvederà alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di stato.

Imprese colpite dalla crisi d’impresa

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito dello stato di crisi dell’impresa, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina.

Pertanto, l’Istituto precisa ulteriormente che, ai fini della legittima fruizione degli aiuti,    questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell’energia, in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.

Di conseguenza, in conformità a quanto previsto nella sezione 1.4.“Misure di aiuto di Stato adeguate”, punto 41, del Temporary Crisis and Transition Framework, gli aiuti in trattazione possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel Temporary Framework, che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

L’esonero contributivo in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023).

Pertanto, l’esonero contributivo in oggetto non è cumulabile con gli incentivi:

  • per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni (ex art. 4, commi da 8 a 11, Legge n. 92/2012; art. 1, comma 16, Legge di Bilancio 2021; art. 1, comma 298, Legge di Bilancio 2023);

In proposito, si conferma che è possibile fruire prima dell’incentivo previsto dalla Legge n. NB   92/2012, dall’articolo 1, comma 16, della Legge di Bilancio 2021 o dall’articolo 1, comma 298, della Legge di Bilancio 2023, per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.

  • all’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della Legge n. 68/1999;
  • all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.

Sempre con riferimento all’eventuale compatibilità degli esoneri in oggetto con altri regimi agevolati, l’INPS fa presente che, nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra UE non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale della Legge n. 398/1987, con la quale si prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l’applicazione di retribuzioni convenzionali, gli esoneri in trattazione non possono trovare applicazione.

In forza della previsione secondo cui gli esoneri non sono cumulabili con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, si fa, inoltre, presente che le agevolazioni non sono cumulabili con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore edilizia.

Inoltre, l’Istituto precisa che, per il periodo di applicazione delle misure in trattazione, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’art. 1, commi da 161 a 168, della Legge di Bilancio 2021.

L’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall’art. 1, comma 281, della medesima Legge di Bilancio 2023 e modificato dall’art. 39 del DL n. 48/2023.

ESPOSIZIONE IN UNIEMENS: <POSCONTRIBUTIVA>

Incentivo ex art. 1, commi 10-15, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

Per l’esposizione dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, l’INPS rinvia alle indicazioni di compilazione del flusso Uniemens fornite con il Messaggio INPS n. 3389/2021.

Tali modalità devono essere utilizzate, con riferimento ai lavoratori assunti o trasformati a    tempo indeterminato nel 2° semestre 2022, oltre che per le mensilità da luglio a dicembre 2022, anche per il recupero delle mensilità da gennaio 2023 e seguenti, nonché per l’esposizione della fruizione “corrente”.

L’INPS fa presente che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022 nonché, si ritiene, per i mesi da gennaio a giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

I dati esposti nell’Uniemens, come specificati nel Messaggio n. 3389/2021, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con i codici giù in uso:

O    “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;

O    “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.

Incentivo ex art. 1, c. 297, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’art. 1, comma 297, della Legge di Bilancio 2023, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo>, in cui deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese della sezione <DenunciaIndividuale>.

Per esporre il beneficio di cui alla Legge di Bilancio 2023, a partire dal periodo di competenza luglio 2023, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • <CodiceCausale>, con i nuovi valori

– “EG36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022”, ovvero

– “EG48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 11, comma 297, della legge n. 197/2022”, per i lavoratori assunti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

  • <IdentMotivoUtilizzoCausale>, con la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato “AAAA-MM-GG”;
  • <AnnoMeseRif>, con l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • <ImportoAnnoMeseRif>, con l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

L’Istituto fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.

Le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/ trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, devono esporre un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con i codici:

  • “L574”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 -36 mesi”;
  • “L573”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 -36 mesi”.
  • “L576”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022- 48 mesi”;
  • “L575”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022- 48 mesi”.

Recupero contribuzione arretrata

L’INPS sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2023), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Restituzione esonero Legge di Bilancio 2018 e Decontribuzione Sud

Nel caso in cui il datore di lavoro, per le assunzioni o trasformazioni effettuate nel periodo    gennaio – giugno 2023, stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla Legge di Bilancio 2018 (fruito con <TipoIncentivo> “GECO”) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018, i datori di lavoro devono continuare a valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito>, il codice causale già in uso “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

Parimenti, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile, della Decontribuzione Sud, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite prima di poter accedere al nuovo incentivo. Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di Decontribuzione Sud, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M543”, avente il significato di

“Restituzione decontribuzione sud”;

  • nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
6 Luglio 2023

Archiviato in: Informative dello Studio

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