RIFERIMENTI
- INPS, Messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023
IN SINTESI
L’INPS, con il Messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, fornisce indicazioni sugli adempimenti previdenziali connessi all’incremento, previsto dal Decreto Lavoro per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, di cui all’articolo 1, comma 281, della Legge n. 197/2022.
Come noto, l’articolo 39 del Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 – cd. “Decreto Lavoro” – è nuovamente intervenuto sull’esonero della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (aliquota IVS) a carico del lavoratore, dopo che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) aveva esteso a tutto l’anno 2023 la misura già sperimentata nel corso dell’anno 2022.
Nel particolare, il citato articolo 39 afferma che:
“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
La Legge di Bilancio 2023, nel rivedere la formulazione dello sgravio rispetto alle misure applicate per l’anno 2022, aveva previsto che la riduzione dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, fosse pari:
- al 3%, in caso di retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- al 2 %, in caso di retribuzione imponibile mensile superiore a 1.923 euro e non eccedente l’importo di 2.692 euro.
Il Decreto Lavoro, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, | |
NOVITÀ | ha disposto quindi: |
- l’aumento di 4 punti percentuali delle misure riduttive previste dalla Legge n. 197/2022;
- la non applicabilità di tale aumento sul rateo di tredicesima.
In considerazione del fatto che la legge di Bilancio 2023, nell’estendere la riduzione contributiva anche all’anno 2023, ha previsto che l’esonero sia riconosciuto “con i medesimi criteri e modalità” previsti per l’anno precedente, sono da considerarsi valide le indicazioni già fornite dall’INPS con la Circolare n. 43/2022, il Messaggio n. 3499/2022 e la Circolare n. 7/2023.
Ora l’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023 con il quale fornisce NB le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’aumento della riduzione dell’aliquota IVS a carico del lavoratore, così come disposto dall’art. 39 del DL n. 48/2023.
Per tutto quanto di seguito non precisato si rinvia alle disposizioni su citate, delle quali l’INPS ha confermato la piena applicabilità.
RIDUZIONE ALIQUOTA IVS APPLICABILE DA LUGLIO A DICEMBRE 2023
Alla luce della novella normativa in commento, la riduzione dell’aliquota IVS a carico del NB dipendente, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è così stabilita:
- 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 923 euro, ovvero
- 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
Con riferimento alla tredicesima mensilità, la norma originaria (Legge n. 234/2021, ripresa poi dalla Legge n. 197/2022) prevedeva che la retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore che consente l’applicazione dello sgravio fosse maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Nei fatti, la riduzione contributiva in parola operava anche sull’aliquota IVS applicabile alla tredicesima mensilità, fosse essa corrisposta in un’unica soluzione ovvero a ratei mensili.
L’aumento della riduzione contributiva previsto dal DL Lavoro non si applica al rateo NB di tredicesima mensilità.
Sul punto, nel Messaggio n. 1932/2023 l’INPS afferma che l’esonero dell’aliquota IVS applicabile alla tredicesima mensilità è pari:
- al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di
– 1.923 euro, nel caso di tredicesima erogata in unica soluzione;
– 160 euro, nel caso di tredicesima erogata a ratei mensili;
- al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è
– superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro, nel caso di tredicesima erogata in unica soluzione;
– superiore a 160 euro e non eccede l’importo di 224 euro, nel caso di tredicesima erogata a ratei mensili.
L’INPS ribadisce poi il principio secondo il quale la riduzione dell’aliquota contributiva IVS a carico del lavoratore opera distintamente tra la retribuzione di competenza del mese e la tredicesima mensilità, sia quest’ultima corrisposta per intero nel mese di dicembre 2023 ovvero a ratei nei singoli mesi dell’anno. Operativamente:
- nel caso di tredicesima corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, la riduzione contributiva potrà operare, distintamente,
– sia sulla retribuzione di competenza del mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%),
– sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%);
- nel caso di tredicesima corrisposta a ratei erogati nei singoli mesi, la riduzione contributiva potrà operare, distintamente,
– sia sulla retribuzione di competenza del mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%),
– sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (riduzione del 2%) ovvero di 160 euro (riduzione del 3%).
Per quanto riguarda i dipendenti assunti, cessati, ovvero con rapporto di lavoro sospeso nel corso dell’anno 2023 (prima di dicembre), l’INPS precisa che, al fine di non determinare difformità di trattamento tra tali lavoratori e la generalità degli aventi diritto all’esonero, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione,
“moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione”.
ESPOSIZIONE IN UNIEMENS – <POSCONTRIBUTIVA>
Per gestire l’aumento della riduzione dell’aliquota IVS disposto dal Decreto Lavoro sono NB confermati i codici già in uso all’interno del flusso Uniemens, i quali sono solo adeguati nel significato, a partire dal mese di luglio 2023 (unitamente all’aggiornamento delle procedure operative).
Per esporre il beneficio relativo alla retribuzione di competenza del mese, a partire dalle competenze di luglio 2023 i codici già in uso assumeranno un nuovo significato. Più precisamente, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore
– “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”, in caso di applicazione della riduzione del 6%;
– “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”, nel caso di applicazione della riduzione del 7%;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima eventualmente corrisposto;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno e il mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero, pari al 6% o 7% dei contributi IVS a carico del lavoratore.
Rispetto all’esonero applicabile alla tredicesima mensilità, le modalità espositive nel flusso Uniemens non hanno subito modifiche. Per le stesse, pertanto, l’INPS rinvia alle indicazioni già fornite con il Messaggio n. 3499/2022 e con la Circolare n. 7/2023.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro