SETTORE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE:
ESONERO CONTRIBUTIVO 0,8% IVS LAVORATORI DIPENDENTI:
LE ISTRUZIONI INPS
RIFERIMENTI:
INPS, Circolare n. 43 del 22 marzo 2022
IN SINTESI:
L’INPS, con la Circolare n. 43 del 22 marzo 2022, fornisce le istruzioni operative e i necessari chiarimenti normativi per permettere l’applicazione della riduzione contributiva dello 0.8% dell’aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti, di datori di lavoro pubblici e privati, prevista dalla Legge di Bilancio 2022. La riduzione sarà applicabile a partire dalle competenze del mese di marzo 2022.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Come noto, l’articolo 1, comma 121 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) dispone, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una riduzione dell’aliquota contributiva nella misura di 0,8 punti percentuali per i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro.
Il citato comma 121 dispone quanto segue:
“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”
L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 43 in data 22 marzo 2022, con la quale fornisce le prime indicazioni normative nonché le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro l’applicazione dello sgravio in parola.
SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ESONERO
L’accesso alla riduzione dell’aliquota IVS spetta a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, pubblici o privati, a prescindere dalla circostanza che siano o meno qualificabili come “imprenditori”. L’esonero si applica sia ai lavoratori già in forza che ai lavoratori che verranno assunti nel corso del 2022.
Restano esclusi da beneficio, come espressamente previsto dalla norma, i rapporti di lavoro domestico, che già beneficiano di aliquote previdenziali ridotte rispetto a quella ordinaria.
L’applicabilità dell’esonero non è però universale: il riconoscimento dello sgravio è subordinato alla presenza di un imponibile previdenziale mensile del lavoratore non superiore a euro 2.692, 00.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
L’esonero dello 0,8% dell’aliquota IVS a carico del dipendente previsto dalla Legge di Bilancio 2022 non è assimilabile ad un incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del DURC da parte di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.
COMPATIBILITÀ CON LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE
L’esonero in esame, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Conseguentemente, la misura non è soggetta alla registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCENTIVI
L’esonero, essendo applicato sull’aliquota IVS a carico del dipendente, è cumulabile per i periodi paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.
MISURA E DURATA DELL’ESONERO
Misura
L’esonero in esame consiste, come anticipato, in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Nel caso di corresponsione mensile in busta paga dei ratei di tredicesima, fermo restando il limite riferito alla retribuzione ordinaria, la riduzione sarà applicabile ai ratei solo se questi risultino di importo non superiore a € 224 (2.692/12).
La riduzione contributiva, invece, non può essere applicata alla quattordicesima mensilità e/o ad altre mensilità aggiuntive diverse dalla tredicesima.
In considerazione del fatto che la norma ha valenza generalizzata, la riduzione trova applicazione anche agli apprendisti.
Durata
La riduzione dell’aliquota IVS spetta per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Computo della retribuzione imponibile limite
La riduzione dell’aliquota IVS spetta a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Nel merito, l’INPS precisa che la soglia di euro 2.692,00 fissata dalla norma è su base mensile: ciò comporta che la verifica del rispetto della predetta soglia e, conseguentemente, l’applicazione dell’esonero dello 0,8% avviene su base mensile. Pertanto, si potrebbero avere mesi nei quali il lavoratore beneficia dell’esonero (mesi nei quali viene rispettata la soglia di imponibile) e mesi nei quali, invece, l’esonero non viene riconosciuto (mesi nei quali la soglia di imponibile viene superata).
Tale impostazione (applicazione dell’esonero sulla base della verifica, nel singolo mese, del rispetto del limite di imponibile) esclude, di fatto, qualsiasi operazione di conguaglio annuale.
Con riferimento all’erogazione della tredicesima mensilità, la norma prevede che l’importo mensile di 2.692,00 euro deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La riduzione dell’aliquota a carico del lavoratore sarà quindi riconosciuta, nel mese di dicembre 2022,
- Sia sulla retribuzione di competenza del mese, s inferiore o uguale al limite di 2,692,00 euro,
- Sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, se inferiore o uguale a 2.692,00 euro.
Qualora la tredicesima mensilità sia corrisposta a ratei nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692, 00 euro, sarà possibile applicare l’esonero anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei nel mese di erogazione non sia superiore a 224 euro (pari a euro 2.692,00/12).
Dalle indicazioni dell’Istituto emerge pertanto che l’applicazione dell’esonero sulla tredicesima mensilità sia indipendente dall’applicazione dello stesso sulla retribuzione di competenza del mese.
Potrebbe, quindi, verificarsi l’ipotesi in cui, nello stesso mese, risulti sgravata l’aliquota applicata alla retribuzione mensile ma con l’aliquota applicata al rateo di tredicesima (o all’intera tredicesima erogata a dicembre), ovvero la situazione contraria.
Per quanto riguarda, infine, eventuali dipendenti cessati nel corso dell’anno 2022 (prima di dicembre), l’INPS afferma che la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione “a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro”.
Sul punto, si evidenzia che l’Istituto, nella Circolare n. 43/2022, non fa alcun riferimento alla necessità di riproporzionamento della soglia di imponibile sgravabile in funzione del numero di ratei maturati e liquidati, soglia che rimane fissata in euro 2.692,00.
Un discorso a sé va fatto per la quattordicesima mensilità ovvero per le mensilità ulteriori eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La norma istitutiva dell’esonero, con riferimento all’ambito applicativo di quest’ultimo, non include espressamente le suddette mensilità ma la sola tredicesima. Ciò porta ad escludere, quindi, l’applicazione dell’esonero dello 0.8% sulla quattordicesima e su eventuali ulteriori mensilità previste contrattualmente.
A tale proposito, si evidenzia che, nella Circolare n. 43/2022, l’INPS dichiara quanto segue:
“(…) nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro”.
La formulazione utilizzata dall’Istituto appare forviante: sembrerebbe addirittura escludere, nel mese di erogazione della quattordicesima, l’applicazione dell’esonero non solo sull’imponibile di tale mensilità ma addirittura sull’intera retribuzione di competenza del mese anche se inferiore o uguale a 2.692 euro.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro