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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

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DECRETO "RISTORI QUATER": SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA IL 16.12.2020

 

DECRETO “RISTORI QUATER”: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA IL 16.12.2020

 

 

RIFERIMENTI

 

  • Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020, articolo 2

 

 

 

IN SINTESI

 

Il Decreto “Ristori quater” (Decreto Legge n. 157/2020) dispone la sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di dicembre 2020 (dunque, il prossimo 16 dicembre) relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

La platea dei destinatari della sospensione in oggetto risulta essere potenzialmente molto ampia anche se l’individuazione puntuale dei singoli beneficiari potrebbe non risultare sempre agevole.

 

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Il Decreto “Ristori quater” (Decreto Legge n. 157/2020) dispone, all’articolo 2, la NOVITÀ sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di dicembre 2020

 

(dunque, il prossimo 16 dicembre) relativi a

 

  • ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta,

 

  • contributi previdenziali e assistenziali (contributi di competenza del mese di novembre).

 

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

La platea dei destinatari della sospensione dei versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre risulta essere potenzialmente molto ampia anche se, come si avrà modo di evidenziare in seguito, l’individuazione puntuale dei singoli beneficiari potrebbe non risultare sempre agevole.

 

Vi sono, infatti, soggetti che, indipendentemente dalla collocazione del domicilio fiscale, sede legale o sede operativa (purché la stessa sia nel territorio nazionale), potranno avvalersi della misura sospensiva

 

  • a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 ed abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 ovvero
  • a condizione che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019 ovvero

 

  • a condizione che esercitino le attività economiche sospese dal DPCM 3 novembre 2020.

 

Per altri soggetti, invece, operanti in specifici settori economici, la possibilità di sospendere i versamenti, indipendentemente dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, dipenderà

 

  • dalla loro collocazione (domicilio fiscale, sede legale o sede operativa) nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto

(Regioni arancioni e rosse), come nel caso dei soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, ovvero

 

  • dalla loro collocazione (domicilio fiscale, sede legale o sede operativa) nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni rosse), come nel caso dei soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL n. 149/2020 (commercio) e dei soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator.

 

NB   Per le valutazioni circa il colore delle Regioni in vista della sospensione dei versamenti
in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020, occorrerà fare riferimento alla situazione
  cromatica in essere alla data del 26 novembre 2020. Questa è l’indicazione fondamentale
    (e fortemente auspicata) fornita dal Decreto “Ristori quater”.

 

OGGETTO DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16.12.2020

 

Oggetto della sospensione dei versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020 sono:

 

  • le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • i contributi previdenziali e assistenziali (contributi di competenza del mese di novembre).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         
NB Con specifico riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, stante la platea
  dei destinatari della sospensione dei versamenti del 16 dicembre 2020, individuata
    genericamente dal Decreto “Ristori quater” nei soggetti che soddisfano specifici
    requisiti (vedi, entità dei ricavi o compensi e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
    o appartenenza a specifici settori produttivi e zone geografiche, ecc.), si ritiene che
    siano ricompresi, oltre che i datori di lavoro, anche i committenti (diversamente da
    quanto accaduto in occasione della sospensione dei versamenti del 16 novembre 2020,
    Sul punto, tuttavia, si consiglia di attendere, in via
         
    prudenziale, la circolare esplicativa dell’INPS per avere una conferma in tal senso.

 

Sebbene nella norma non vi sia alcuna indicazione in merito, si ritiene che, in via prudenziale, vada esclusa dall’ambito di applicazione della sospensione fiscale e contributiva la quarta rata relativa a ritenute e contributi sospesi causa COVID-19 in forza dei precedenti interventi legislativi la quale, pertanto, dovrà essere regolarmente versata. Come si ricorderà, in occasione della sospensione dei versamenti del 16 novembre scorso, l’INPS aveva dato indicazioni in tal senso per la terza rata mentre l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa sul punto.

 

DESTINATARI DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16.12.2020

 

Come anticipato in premessa, la platea dei destinatari della sospensione dei versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre risulta essere potenzialmente molto ampia.

 

Soggetti operanti nell’intero territorio nazionale con perdita di fatturato (almeno 33%)

 

Possono avvalersi della sospensione in oggetto, i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,

 

  • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che

 

  • hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

 

Soggetti operanti nell’intero territorio nazionale con avvio dell’attività dopo il 30.11.2019

 

Destinatari della sospensione sono anche i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

 

Soggetti operanti nell’intero territorio nazionale con attività sospesa da DPCM 3.11.2020

 

A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB Si tratta delle seguenti attività economiche:
–  attività dei parchi tematici e di divertimento (articolo 1, comma 9, lett. c);
 
  –  attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri
  culturali, centri sociali e centri ricreativi (articolo 1, comma 9, lett. f);
  –  attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (articolo 1, comma 9, lett.
  l);
  –  spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche
  e in altri spazi anche all’aperto (articolo 1, comma 9, lett. m);
  –  attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso (articolo 1,
  comma 9, lett. n);
  –  attività convegnistica in presenza (articolo 1, comma 9, lett. o);
  –  mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
  cultura di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n.
  42/2004 (articolo 1, comma 9, lett. r);
  –  impianti nei comprensori sciistici (articolo 1, comma 9, lett. oo).

 

Servizi di ristorazione nelle Regioni arancioni e rosse

 

A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni arancioni e rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della Salute.

 

Si tratta, dunque, dei soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni (e Province Autonome) riportate nella seguente tabella:

 

Regione o Provincia autonoma Zona di appartenenza al 26.11.2020
Abruzzo rossa
Basilicata arancione
Bolzano rossa
Calabria rossa
Campania rossa
Emilia Romagna arancione
Friuli Venezia Giulia arancione
Liguria arancione
Lombardia rossa
Marche arancione
Piemonte rossa
Puglia arancione
Sicilia arancione
Toscana rossa
Umbria arancione
Valle d’Aosta rossa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
NB I soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e che hanno domicilio
fiscale, sede legale o sede operativa in aree diverse da quelle sopra indicate (dunque,
  nelle Regioni gialle), potranno avvalersi della sospensione in esame solo se soddisfano i
  requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta
  2019) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% nel mese di
  novembre 2020 rispetto a novembre 2019) ovvero se hanno avviato l’attività di impresa in
  data successiva al 30 novembre 2019.

 

Attività dell’Allegato 2 (commercio al dettaglio) nelle Regioni rosse

 

A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL n. 149/2020 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della Salute.

 

Si tratta, dunque, dei soggetti che esercitano nelle Regioni (e Province Autonome)….

 

Regione o Provincia autonoma Zona di appartenenza al 26.11.2020
Abruzzo rossa
Bolzano rossa
Calabria rossa
Campania rossa
Lombardia rossa
Piemonte rossa
Toscana rossa
Valle d’Aosta rossa

 

…le attività economiche riconducibili ai seguenti codici ATECO:

 

Codici ATECO – Allegato 2

 

47.19.10 – Grandi magazzini

 

47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

 

47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa

 

47.51.20 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

 

47.53.11 – Commercio al dettaglio di tende e tendine

 

47.53.12 – Commercio al dettaglio di tappeti

 

47-53.20 – Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

 

47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

 

47.64.20 – Commercio al dettaglio di natanti e accessori

 

47.78.34 – Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

 

47.59.10 – Commercio al dettaglio di mobili per la casa

 

47.59.20 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

 

47.59.40 – Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

 

47.59.60 – Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

 

47.59.91 – Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

 

47.59.99 – Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codici ATECO – Allegato 2

 

47.63.00 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

 

47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

 

47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

 

47.71.50 – Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

 

47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice ATECO aggiunto all’elenco dell’Allegato 2 ad opera dell’art. 1 del DL 154/2020).

 

47.72.20 – Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

 

47.77.00 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

 

47.78.10 – Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

 

47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

 

47.78.32 – Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato

 

47.78.33 – Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

 

47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere

 

47.78.36 – Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

 

47.78.37 – Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

 

47.78.50 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

 

47.78.91 – Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

 

47.78.92 – Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

 

47.78.94 – Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

 

47.78.99 – Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

 

47.79.10 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

 

47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

 

47.79.30 – Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

 

47.79.40 – Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)

 

47.81.01 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

 

47.81.02 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

 

47.81.03 – Commercio al dettaglio ambulante di carne

 

47.81.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

 

47.82.01 – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

 

47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

 

47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

 

47.89.02 – Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio

 

47.89.03 – Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

 

47.89.04 – Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

 

47.89.05 – Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

 

47.89.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

 

47.99.10 – Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

 

96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza

 

96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure

 

96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.09.03 – Agenzie matrimoniali e d’incontro

 

96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

 

96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca

 

NB I soggetti che esercitano le attività sopra elencate e che hanno domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa in aree diverse da quelle sopra indicate (dunque, nelle Regioni
  arancioni e gialle), potranno avvalersi della sospensione in esame solo se soddisfano i
  requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta
  2019) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% nel mese di
  novembre 2020 rispetto a novembre 2019) ovvero se hanno avviato l’attività di impresa in
  data successiva al 30 novembre 2019.

 

Attività alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator nelle Regioni rosse

 

A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della Salute.

 

Si tratta, dunque, dei soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni (e Province Autonome) riportate nella seguente tabella:

 

  Regione o Provincia autonoma Zona di appartenenza al 26.11.2020  
    Abruzzo rossa  
    Bolzano rossa  
    Calabria rossa  
    Campania rossa  
    Lombardia rossa  
    Piemonte rossa  
    Toscana rossa  
    Valle d’Aosta rossa  
     
NB I soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour
operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in aree diverse
  da quelle sopra indicate (dunque, nelle Regioni arancioni e gialle), potranno avvalersi
  della sospensione in esame solo se soddisfano i requisiti relativi ai ricavi o compensi (non
  superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019) e alla diminuzione del fatturato o
  dei corrispettivi (almeno pari al 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019)
  ovvero se hanno avviato l’attività di impresa in data successiva al 30 novembre 2019.
       
    VERSAMENTO IMPORTI SOSPESI  
     
NB I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
O in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
  O mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
    versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
4 Dicembre 2020

Archiviato in: Informative dello Studio

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