DECRETO “RISTORI QUATER”: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA IL 16.12.2020
RIFERIMENTI
- Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020, articolo 2
IN SINTESI
Il Decreto “Ristori quater” (Decreto Legge n. 157/2020) dispone la sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di dicembre 2020 (dunque, il prossimo 16 dicembre) relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.
La platea dei destinatari della sospensione in oggetto risulta essere potenzialmente molto ampia anche se l’individuazione puntuale dei singoli beneficiari potrebbe non risultare sempre agevole.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il Decreto “Ristori quater” (Decreto Legge n. 157/2020) dispone, all’articolo 2, la NOVITÀ sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di dicembre 2020
(dunque, il prossimo 16 dicembre) relativi a
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta,
- contributi previdenziali e assistenziali (contributi di competenza del mese di novembre).
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
La platea dei destinatari della sospensione dei versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre risulta essere potenzialmente molto ampia anche se, come si avrà modo di evidenziare in seguito, l’individuazione puntuale dei singoli beneficiari potrebbe non risultare sempre agevole.
Vi sono, infatti, soggetti che, indipendentemente dalla collocazione del domicilio fiscale, sede legale o sede operativa (purché la stessa sia nel territorio nazionale), potranno avvalersi della misura sospensiva
- a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 ed abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 ovvero
- a condizione che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019 ovvero
- a condizione che esercitino le attività economiche sospese dal DPCM 3 novembre 2020.
Per altri soggetti, invece, operanti in specifici settori economici, la possibilità di sospendere i versamenti, indipendentemente dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, dipenderà
- dalla loro collocazione (domicilio fiscale, sede legale o sede operativa) nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto
(Regioni arancioni e rosse), come nel caso dei soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, ovvero
- dalla loro collocazione (domicilio fiscale, sede legale o sede operativa) nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni rosse), come nel caso dei soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL n. 149/2020 (commercio) e dei soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator.
NB | Per le valutazioni circa il colore delle Regioni in vista della sospensione dei versamenti | |
in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020, occorrerà fare riferimento alla situazione | ||
cromatica in essere alla data del 26 novembre 2020. Questa è l’indicazione fondamentale | ||
(e fortemente auspicata) fornita dal Decreto “Ristori quater”. |
OGGETTO DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16.12.2020
Oggetto della sospensione dei versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020 sono:
- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- i contributi previdenziali e assistenziali (contributi di competenza del mese di novembre).
NB | Con specifico riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, stante la platea | |||
dei destinatari della sospensione dei versamenti del 16 dicembre 2020, individuata | ||||
genericamente dal Decreto “Ristori quater” nei soggetti che soddisfano specifici | ||||
requisiti (vedi, entità dei ricavi o compensi e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi | ||||
o appartenenza a specifici settori produttivi e zone geografiche, ecc.), si ritiene che | ||||
siano ricompresi, oltre che i datori di lavoro, anche i committenti (diversamente da | ||||
quanto accaduto in occasione della sospensione dei versamenti del 16 novembre 2020, | ||||
Sul punto, tuttavia, si consiglia di attendere, in via | ||||
prudenziale, la circolare esplicativa dell’INPS per avere una conferma in tal senso. |
Sebbene nella norma non vi sia alcuna indicazione in merito, si ritiene che, in via prudenziale, vada esclusa dall’ambito di applicazione della sospensione fiscale e contributiva la quarta rata relativa a ritenute e contributi sospesi causa COVID-19 in forza dei precedenti interventi legislativi la quale, pertanto, dovrà essere regolarmente versata. Come si ricorderà, in occasione della sospensione dei versamenti del 16 novembre scorso, l’INPS aveva dato indicazioni in tal senso per la terza rata mentre l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa sul punto.
DESTINATARI DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16.12.2020
Come anticipato in premessa, la platea dei destinatari della sospensione dei versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre risulta essere potenzialmente molto ampia.
Soggetti operanti nell’intero territorio nazionale con perdita di fatturato (almeno 33%)
Possono avvalersi della sospensione in oggetto, i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che
- hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Soggetti operanti nell’intero territorio nazionale con avvio dell’attività dopo il 30.11.2019
Destinatari della sospensione sono anche i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
Soggetti operanti nell’intero territorio nazionale con attività sospesa da DPCM 3.11.2020
A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio dello Stato.
NB | Si tratta delle seguenti attività economiche: | |
– attività dei parchi tematici e di divertimento (articolo 1, comma 9, lett. c); | ||
– attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri | ||
culturali, centri sociali e centri ricreativi (articolo 1, comma 9, lett. f); | ||
– attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (articolo 1, comma 9, lett. | ||
l); | ||
– spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche | ||
e in altri spazi anche all’aperto (articolo 1, comma 9, lett. m); | ||
– attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso (articolo 1, | ||
comma 9, lett. n); | ||
– attività convegnistica in presenza (articolo 1, comma 9, lett. o); | ||
– mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della | ||
cultura di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. | ||
42/2004 (articolo 1, comma 9, lett. r); | ||
– impianti nei comprensori sciistici (articolo 1, comma 9, lett. oo). |
Servizi di ristorazione nelle Regioni arancioni e rosse
A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni arancioni e rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della Salute.
Si tratta, dunque, dei soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni (e Province Autonome) riportate nella seguente tabella:
Regione o Provincia autonoma | Zona di appartenenza al 26.11.2020 |
Abruzzo | rossa |
Basilicata | arancione |
Bolzano | rossa |
Calabria | rossa |
Campania | rossa |
Emilia Romagna | arancione |
Friuli Venezia Giulia | arancione |
Liguria | arancione |
Lombardia | rossa |
Marche | arancione |
Piemonte | rossa |
Puglia | arancione |
Sicilia | arancione |
Toscana | rossa |
Umbria | arancione |
Valle d’Aosta | rossa |
NB | I soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e che hanno domicilio |
fiscale, sede legale o sede operativa in aree diverse da quelle sopra indicate (dunque, | |
nelle Regioni gialle), potranno avvalersi della sospensione in esame solo se soddisfano i | |
requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta | |
2019) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% nel mese di | |
novembre 2020 rispetto a novembre 2019) ovvero se hanno avviato l’attività di impresa in | |
data successiva al 30 novembre 2019. |
Attività dell’Allegato 2 (commercio al dettaglio) nelle Regioni rosse
A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL n. 149/2020 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della Salute.
Si tratta, dunque, dei soggetti che esercitano nelle Regioni (e Province Autonome)….
Regione o Provincia autonoma | Zona di appartenenza al 26.11.2020 |
Abruzzo | rossa |
Bolzano | rossa |
Calabria | rossa |
Campania | rossa |
Lombardia | rossa |
Piemonte | rossa |
Toscana | rossa |
Valle d’Aosta | rossa |
…le attività economiche riconducibili ai seguenti codici ATECO:
Codici ATECO – Allegato 2
47.19.10 – Grandi magazzini
47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 – Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 – Commercio al dettaglio di tappeti
47-53.20 – Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 – Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 – Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 – Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 – Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 – Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 – Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 – Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
Codici ATECO – Allegato 2
47.63.00 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 – Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice ATECO aggiunto all’elenco dell’Allegato 2 ad opera dell’art. 1 del DL 154/2020).
47.72.20 – Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 – Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 – Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 – Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 – Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 – Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 – Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 – Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 – Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 – Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 – Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 – Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 – Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 – Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 – Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 – Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 – Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 – Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 – Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca
NB | I soggetti che esercitano le attività sopra elencate e che hanno domicilio fiscale, sede |
legale o sede operativa in aree diverse da quelle sopra indicate (dunque, nelle Regioni | |
arancioni e gialle), potranno avvalersi della sospensione in esame solo se soddisfano i | |
requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta | |
2019) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% nel mese di | |
novembre 2020 rispetto a novembre 2019) ovvero se hanno avviato l’attività di impresa in | |
data successiva al 30 novembre 2019. |
Attività alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator nelle Regioni rosse
A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della Salute.
Si tratta, dunque, dei soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni (e Province Autonome) riportate nella seguente tabella:
Regione o Provincia autonoma | Zona di appartenenza al 26.11.2020 | |||
Abruzzo | rossa | |||
Bolzano | rossa | |||
Calabria | rossa | |||
Campania | rossa | |||
Lombardia | rossa | |||
Piemonte | rossa | |||
Toscana | rossa | |||
Valle d’Aosta | rossa | |||
NB | I soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour | |||
operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in aree diverse | ||||
da quelle sopra indicate (dunque, nelle Regioni arancioni e gialle), potranno avvalersi | ||||
della sospensione in esame solo se soddisfano i requisiti relativi ai ricavi o compensi (non | ||||
superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019) e alla diminuzione del fatturato o | ||||
dei corrispettivi (almeno pari al 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019) | ||||
ovvero se hanno avviato l’attività di impresa in data successiva al 30 novembre 2019. | ||||
VERSAMENTO IMPORTI SOSPESI | ||||
NB | I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, | |||
O | in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o | |||
O | mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il | |||
versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. |