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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

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DECRETO COESIONE: NUOVI ESONERI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO

RIFERIMENTI

  • Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60

IN SINTESI

Il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto Coesione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, contiene una serie di misure in materia di lavoro volte alla promozione dell’occupazione, con particolare riguardo a giovani, donne e/o in determinati contesti economici e sociali.

Il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto Coesione), pubblicato sulla Gazzetta NOVITÀ    Ufficiale n. 105/2024, recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, contiene una serie di misure in materia di lavoro volte alla promozione dell’occupazione, con particolare riguardo a giovani, donne e/o in determinati contesti economici e sociali.

Di seguito, si analizzano le misure in oggetto fermo restando che per la piena operatività delle stesse occorre attendere l’emanazione dei decreti ministeriali richiamati dalla norma nonché delle circolari operative dell’INPS.

INCENTIVI ALL’AUTOIMPIEGO IN SETTORI STRATEGICI (NUOVE TECNOLOGIE E TRANSIZIONE DIGITALE) – ART. 21

L’art. 21 del Decreto Coesione introduce incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica.

Nello specifico, è previsto che le persone disoccupate che

  • non hanno compiuto i 35 anni e
  • nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possano chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti
  • che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e
  • assunti a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

L’esonero

  • è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028,
  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,
  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023). Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.
NB L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della
  Commissione Europea.

Con decreto interministeriale saranno definiti i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici sopra indicati, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l’accesso ai citati benefici.

I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nei limiti di spesa individuati dal decreto per le diverse annualità coinvolte. Compete all’INPS il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fissati. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti, l’Istituto non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.

 

Incentivo all’autoimpiego in settori strategici (nuove tecnologie e transizione digitale)

    persone disoccupate che
    y  non hanno compiuto i 35 anni,
    y  nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025
Beneficiari –  avviano un’attività imprenditoriale che opera nei settori
strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione
   
    digitale ed ecologica,
    –  assumono a tempo indeterminato lavoratori che alla data di
    assunzione non abbiano compiuto 35 anni
    esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi
  Misura previdenziali a carico datore di lavoro, nel limite di 800 euro su
  base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e
   
    contributi INAIL)
  Durata massimo 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028
  Periodo di dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025
  validità
   
    y  non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato
Incentivo Caratteristiche y  non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente
    y  è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del
    costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
  Autorizzazione  
  Commissione Necessaria
  UE  
  Decreto dovrà definire i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei
  settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione
  interministeriale
  digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso al beneficio

BONUS GIOVANI – ART. 22

L’art. 22 del Decreto Coesione introduce un esonero contributivo volto a favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato.

Nello specifico, per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che

  • alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto i 35 anni e
  • non sono mai stati occupati a tempo indeterminato è possibile fruire dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite mensile di
  • 650 euro per lavoratori occupati in sedi/unità produttive site nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero
  • 500 euro per i lavoratori occupati nelle restanti Regioni.

L’esonero

  • è garantito per un periodo massimo di 24 mesi,
  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,

 

Rientrano fra i rapporti di lavoro agevolabili, anche quelli instaurati con lavoratori che risultino

NB       essere già stati assunti in precedenza, per effetto di:

  • contratti di apprendistato non proseguiti come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • contratti a tempo indeterminato per i quali il datore precedente abbia parzialmente beneficiato dell’esonero in trattazione. In quest’ultima ipotesi il lavoratore è portatore del beneficio contributivo per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi.
  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).

L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108,  paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della

Commissione Europea.

I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nei limiti di spesa individuati dal decreto per le diverse annualità coinvolte. Compete all’INPS il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fissati. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti, l’Istituto non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.

Affinché il datore di lavoro possa godere dei benefici contributivi in oggetto, è necessario che:

  • siano rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • non si sia provveduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991) nella medesima unità produttiva;
  • non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario l’esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

Bonus Giovani

 

Beneficiari

datori di lavoro del settore privato, che assumono o trasformano, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato lavoratori che

  • non hanno compiuto i 35 anni,
  • non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

La misura spetta anche in caso di:

  • precedenti rapporti di apprendistato non giunti al termine del periodo formativo;
  • lavoratori assunti in precedenza a tempo indeterminato per i quali il precedente datore abbia fruito parzialmente dell’agevolazione contributiva in trattazione

 

 

 

Incentivo

  esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi
  previdenziali a carico datore di lavoro (con esclusione dei premi e
  contributi INAIL), nel limite mensile di:
Misura O 650 euro per i lavoratori occupati nelle regioni della Zona
    Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES);
  O 500 euro per i lavoratori occupati sul resto del territorio
    nazionale
Durata massimo 24 mesi
Periodo di dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025
validità
   
  y non si applica ai rapporti di lavoro domestico, di apprendistato
    e al personale dirigenziale
Caratteristiche y non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle
  aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente
   
  y è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del
    costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Autorizzazione    
Commissione Necessaria
UE    
Decreto per la definizione delle modalità attuative dell’esonero
interministeriale
  O rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, di cui
    all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015
  O nei sei mesi precedenti l’assunzione, non si sia provveduto
    a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o
Condizioni di   licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva
  non  si  provveda,  nei  sei  mesi  successivi  all’assunzione
spettanza O
  incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo
   
    del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore
    impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità
    produttiva del primo. Diversamente l’esonero sarà revocato ab
    origine
     

BONUS DONNE – ART. 23

L’art. 23 del Decreto Coesione introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni di “lavoratrici svantaggiate”.

Nello specifico, è previsto che ai datori di lavoro privati che assumano

  • dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,

a tempo indeterminato,

donne di qualsiasi età,

 

  •  prive di un impiego regolarmente retribuito

– da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, e nelle aree, individuate annualmente, di cui all’art. 2, punto 4, lettera f) del Regolamento UE n. 651/2014 ovvero con professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna,

 

– da almeno 24 mesi, ovunque residenti,

  • riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice (con esclusione dei premi e contributi INAIL) e comunque nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

L’esonero

  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,
  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in oggetto.

NB Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base
della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei
  lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il beneficio contributivo in esame è riconosciuto nei limiti di spesa individuati dal decreto legge per le diverse annualità coinvolte. Compete all’INPS il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fissati. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti, l’Istituto non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definite le modalità attuative dell’esonero, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

Bonus Donne

Beneficiari

datori di lavoro del settore privato, che assumono, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito

  • da almeno 6 mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) e nelle aree, individuate annualmente, di cui all’art. 2, punto 4, lett. f) del Regolamento UE n. 651/2014;
  • da almeno 24 mesi, ovunque residenti

Incentivo

  esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi
Misura previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 650 euro su
base mensile per ciascuna lavoratrice (con esclusione dei premi e
 
  contributi INAIL) e comunque nei limiti di spesa autorizzata
Durata massimo 24 mesi
Periodo di dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
validità
 
  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato
  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle

Caratteristichealiquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente

  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Incremento Necessario
occupazionale
 
Decreto per la definizione delle modalità attuative dell’esonero
interministeriale

 

BONUS ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER IL MEZZOGIORNO – ART. 24

L’art. 24 del Decreto Coesione introduce un esonero al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Nello specifico ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale

  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
  • dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che alla data di assunzione
  • abbiano compiuto 35 anni (alla data dell’assunzione) e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

L’esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in esame.

NB L’esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che
Ooccupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e
  • assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Il beneficio contributivo in esame è riconosciuto nei limiti di spesa individuati dal decreto legge per le diverse annualità coinvolte. Compete all’INPS il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fissati. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti, l’Istituto non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in oggetto.

Il diritto alla fruizione dell’esonero in argomento è subordinato al rispetto dei principi generali indicati nell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. In particolare, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991) nella medesima unità produttiva.

Comporta la revoca dell’esonero, con recupero del beneficio già fruito, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del lavoratore con l’esonero, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in caso di assunzione di un soggetto per il quale un diverso datore di lavoro ha beneficiato parzialmente dello stesso esonero.

L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108,  paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Con decreto interministeriale saranno definite le modalità attuative dell’esonero, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno

Beneficiari

datori di lavoro privati che

  1. occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e
  1. assumono a tempo indeterminato

– persone disoccupate da almeno 24 mesi che abbiano compiuto i 35 anni al momento dell’assunzione,

– nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025;

– presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno

    esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi
  Misura previdenziali a carico datore di lavoro, nel limite di 650 euro su
  base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e
   
    contributi INAIL)
  Durata massimo 24 mesi
  Periodo di dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
  validità
     
    y non si applica ai rapporti di lavoro dirigenziali
  Caratteristiche y non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle
    aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente
    y è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del
      costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
  Autorizzazione    
Incentivo Commissione Necessaria
  UE    
  Decreto dovrà definire le modalità attuative dell’esonero
  interministeriale
    O rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, di cui
      all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015
    O nei sei mesi precedenti l’assunzione, non si sia provveduto
      a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o
  Condizioni di   licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva
    non  si  provveda,  nei  sei  mesi  successivi  all’assunzione
  spettanza O
    incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo
     
      del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore
      impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità
      produttiva del primo. Diversamente l’esonero sarà revocato ab
      origine

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
31 Maggio 2024

Archiviato in: Informative dello Studio

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