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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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DECRETO AIUTI: IN ARRIVO L’INDENNITA’ UNA TANTUM DI 200 EURO PER I DIPENDENTI

RIFERIMENTI:

 

Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50

 

IN SINTESI:

 

Il Decreto Legge 17 Maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) introduce, quale misura a sostegno dei consumatori, una indennità una tantum di 200 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.

Condizioni per l’accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e l’aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00  euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.

Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite in seguito dall’INPS.

 

A sorpresa, dunque, il Legislatore ha optato per subordinare il riconoscimento, ai lavoratori dipendenti, dell’indennità di 200 euro ad un requisito di natura previdenziale anziché, come accaduto per altre misure una tantum corrisposte in passato, ad un requisito di natura fiscale (titolarità di un reddito complessivo annuo non superiore ad una determinata soglia). Condizione per l’accesso all’indennità una tantum, infatti, risulta essere l’aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS e, dunque, aver prodotto, almeno per un mese, un imponibile previdenziale non superiore a 2.692,00 euro. Peraltro, poiché  è sufficiente che la condizione sia soddisfatta anche per una sola mensilità compresa tra gennaio e aprile 2022, i 200 euro potrebbero essere riconosciuti anche a dipendenti che, generalmente, hanno un imponibile previdenziale ben superiore alla soglia di 2.692,00 ma che, in via eccezionale, per una sola delle mensilità in oggetto, hanno registrato un imponibile previdenziale al di sotto della predetta soglia (ad esempio, per effetto di un evento di malattia).

Anche la modalità di recupero dell’indennità una tantum rappresenta una novità: ai predetti fini si utilizzerà, infatti, il flusso UniEmens e non, come accaduto, ad esempio, per il premio presenza COVID-19 di marzo 2020, di un codice tributo a credito da esporre nel Mod. F24.

 

 

Al di là di queste prime considerazioni di carattere generale, preme fin d’ora evidenziare che l’attuazione della nuova misura necessita di un intervento in materia da parte dell’INPS, intervento che si auspica imminente anche in considerazione delle tempistiche fissate per l’erogazione: l’indennità deve essere, infatti, riconosciuta con la retribuzione corrisposta a luglio 2022 e, dunque, potrebbe interessare già i cedolini del mese di giugno nel caso di retribuzione pagata nel mese successivo a quello di maturazione.

 

BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM

 

Ai sensi del comma 1, art. 31 del DL n. 50/2022, beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro sono i lavoratori  dipendenti

  • Non titolari dei trattamenti di cui al successivo art.32,

L’art. 32 del DL n. 50/2022 fornisce un elenco di soggetti ai quali l’Istituto riconoscerà direttamente l’indennità una tantum di 200 euro: in alcuni casi l’erogazione avverrà in via automatica (titolari di pensione, di indennità di disoccupazione NASpl, Dis-Col e disoccupazione agricola, percettori di reddito di cittadinanza), in altri, previa domanda dell’interessato (lavoratori domestici, co.co.co, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio).

  • Che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, abbiano beneficiato dell’esonero di 0.8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.

Rispetto al secondo requisito, si pone il dubbio della gestione dell’indennità una tantum, con riferimento ai lavoratori:

  • Cessati prima dell’erogazione, a luglio 2022, della retribuzione per i quali risulta soddisfatto il requisito della fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS, con riferimento ad almeno un mese del primo quadrimestre 2022 ovvero
  • Assunti successivamente al mese di aprile 2022, per i quali il nuovo datore di lavoro non dispone di informazioni circa la fruizione del suddetto esonero in almeno uno dei mesi del primo quadrimestre 2022.

A tale riguardo, si rende necessario un intervento chiarificatore da parte dell’INPS.

 

RICONOSCIMENTO PREVIA DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

 

Lo stesso comma 1, art. 31 dispone, inoltre, che l’indennità una tantum di 200 euro sia riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 32, commi 1 e 18.

 

Nello specifico, ciascun lavoratore interessato (intendendo per tale il lavoratore che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, abbia beneficiato dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS) deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta:

  • di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (art. 32, comma 1);
  • che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18).

 

Rispetto alla dichiarazione in esame, la norma non fornisce alcuna indicazione. Ad esempio, non viene specificato se si tratta di una autodichiarazione ai sensi degli artt. 43 e 47 del DPR n. 445/2000. Per come è formulata la norma, si potrebbe pensare che la suddetta dichiarazione possa avvenire anche tramite e-mail.

 

CARATTERISTICHE DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM

 

L’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

L’indennità, inoltre,

  • non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
  • non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.

 

MODALITA’ DI RECUPERO DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM

 

È previsto che, nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità sia compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.

 

Rispetto al recupero dell’indennità, per il quale si rendono necessarie le istruzioni operative da parte dell’INPS, in questa sede, si richiama l’attenzione sul riferimento temporale utilizzato dal Legislatore: “nel mese di luglio 2022”. A tale proposito, si evidenzia che, poiché la corresponsione dell’indennità deve avvenire con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, la denuncia UniEmens da utilizzare ai fini del relativo recupero dovrebbe essere quella di competenza del mese di giugno (da trasmettere entro la fine di luglio) nel caso di erogazione della retribuzione nel mese successivo a quello di maturazione ovvero quella del mese di luglio (da trasmettere entro la fine di agosto) nel caso di erogazione della retribuzione nello stesso mese di maturazione.

 

CASI DI RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DA PARTE DELL’INPS

 

L’art. 32 del DL n. 50/2022 dispone che l’INPS, previa apposita domanda, eroghi l’indennità una tantum pari a 200 euro:

  • Nel mese di luglio 2022, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (art. 32, comma 8);

Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.

 

  • Ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (art. 32, comma 11);

Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono:

  • La titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  • Non essere titolari di trattamenti pensionistici;
  • Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

  • Ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro (art. 32, comma 13);
  • Ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro (art. 32, comma 14);

 

 

 

  • Ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile (art. 32, comma 15);

Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono:

  • L’accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti e
  • Essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS.

 

  • Agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS (art. 32, comma 16).

 

L’INPS provvederà , invece ad erogare automaticamente l’indennità una tantum di 200 euro

  • Ai titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro (art. 321, comma 1);

L’indennità una tantum di 200 euro sarà corrisposta con la mensilità di luglio 2022.

 

  • Ai percettori, per il mese di giugno 2022, di trattamenti di disoccupazione NASpl e DIS-COLL (art. 32, comma 9);
  • Ai percettori dell’indennità di disoccupazione agricola nel corso del 2022 di competenza del 2021 (art. 32, comma 10);
  • Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall’art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo – art. 32, comma 12);
  • Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18).

 

Ai suddetti nuclei, l’indennità una tantum di 200 euro sarà corrisposta nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non sarà corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità da parte del datore di lavoro nonché da parte dell’INPS.

 

Con riferimento ad alcune categorie di beneficiari sopra indicati (percettori di trattamenti di disoccupazione NASpl, DIS-COLL e disoccupazione agricola, dei lavoratori che hanno percepito le indennità di cui al DL n. 41/2021 e DL n. 73/2021, i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti), l’erogazione, da parte dell’INPS, dell’indennità una tantum di 200 euro avverrà successivamente al mese di luglio 2022 in quanto l’Istituto attenderà l’invio delle denunce UniEmens da parte dei datori di lavoro così da verificare che quei soggetti non abbiano già ricevuto l’indennità in forza del rapporto di lavoro dipendente.

 

 

 

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

 

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
26 Maggio 2022

Archiviato in: Informative dello Studio

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