RIFERIMENTI:
Ministro della Salute, Ordinanze del 28 aprile 2022
IN SINTESI:
In attesa della conversione in Legge del DL n. 24/2002, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, il Ministro della Salute, con due Ordinanze del 28 aprile 2022 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022), ha anticipato le ultime previsioni in tema di contrasto all’epidemia da COVID-19, in vigore dal 1° maggio 2022.
Le misure urgenti riguardano, in particolare,
- Le ipotesi di obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (fino alla conversione del suddetto decreto e comunque non oltre il 15 giugno 2022);
- Il mantenimento fino al 31 maggio 2022, salvo la fine dell’obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form (modulo con dati per la tracciabilità), delle disposizioni di cautela relative agli ingressi in Italia.
Preme evidenziare che per l’accesso ai luoghi di lavoro non è più necessario il green pass e l’utilizzo delle mascherine sul posto di lavoro può essere solo raccomandato.
A seguito della cessazione dello stato di emergenza, con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 sono state adottate le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
In attesa delle nuove misure contenute nella legge di conversione del suddetto decreto, il Ministro della Salute, con due Ordinanze del 28 aprile 2022 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022), ha anticipato alcune disposizioni relative:
- All’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Alle regole da osservare nel caso di ingressi sul territorio italiano.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19, il Ministro della Salute ha fornito le nuove regole, con effetto dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 24/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, riguardo la vigenza o meno dell’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi.
L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie risulta ancora obbligatoria limitatamente ad alcuni luoghi specifici; in particolare, le mascherine FFP2 vanno indossate nei seguenti casi:
- Per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporti interregionale;
- Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- Mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- Mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
L’obbligo di indossare mascherine rimane anche per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali (art. 44 DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017).
Ai vettori (aerei, marittimi e terrestri) e ai loro delegati, nonché ai titolari o ai gestori dei servizi e delle suddette attività relative agli spettacoli e agli eventi sportivi, è demandato il compito della verifica del rispetto delle prescrizioni.
L’Ordinanza 28 aprile 2022 del Ministro della Salute contiene, altresì, la raccomandazione dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Esclusioni
L’esonero dall’obbligo di indossare le mascherine interessa:
- I bambini di età inferiore ai sei anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Mascherine e green pass nei luoghi di lavoro
Fermo restando l’utilizzo obbligatorio delle mascherine per i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e delle altre strutture sopra menzionate, nonché per chi svolge la propria attività lavorativa nelle situazioni in cui l’accesso è permesso solo con la mascherina FFP2 (mezzi di trasporto, cinema, teatri, sale da concerto, palazzetti dello sport, etc.), nell’Ordinanza ministeriale non ha espressamente stabilito alcun obbligo nei confronti di tutti gli altri lavoratori, salva la validità della raccomandazione generale di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Comunque, nei luoghi di lavoro continuano a trovare applicazione le disposizioni del Protocollo nazionale 6 aprile 2021, contenente le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, che consiglia l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuate in tutte le ipotesi di condivisione degli ambienti di lavoro (al chiuso o all’aperto).
A tale proposito, a breve è previsto un incontro delle parti sociali per l’aggiornamento delle regole, con la possibilità che l’obbligo dell’impiego delle mascherine sia prorogato almeno in alcuni contesti, dove risulti impossibile assicurare le distanze interpersonali.
Va sottolineato in ogni caso che, nell’esercizio del potere organizzativo, allo scopo di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, al datore di lavoro è consentito regolamentare l’utilizzo delle mascherine mediante specifiche direttive.
In materia di green pass si ricorda che, ai sensi del DL n. 24/2022, a partire dal 1° maggio 2022 il possesso e l’esibizione dello stesso non costituisce più requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro (pertanto, non viene richiesto neppure il tampone).
MISURE PER GLI INGRESSI IN ITALIA
Con la seconda Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, relativa alle misure urgenti di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19, che produce effetti dal 1° maggio 2022 e fino al 31 maggio 2022, viene definita la proroga a tale data delle condizioni già previste dall’Ordinanza 22 febbraio 2022 relativamente all’ingresso di persone sul territorio italiano.
Unica eccezione è la fine dell’obbligo, per chi arriva dall’estero, della presentazione del digital Passenger Locator Form, ossia il modulo con i propri dati necessario per la tracciabilità.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro