RIFERIMENTI
Legge n. 18 del 23 febbraio 2024
IN SINTESI
È stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge n. 18/2024, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 215/2023 (cd. Decreto Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
In particolare, si prevedono
− all’art. 14 proroghe di termini in materia di sport;
− all’art. 18 proroga al 31 dicembre 2024 delle “esigenze di natura tecnica,organizzativa o produttiva individuate dalle parti” per avviare un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi qualora non siano presenti dei casi previsti dai CCNL;
− all’art. 18, commi 4-ter e 4-quater, modifiche alla disciplina transitoria che prevede un incentivo all’assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.
La Legge n. 18/2024 è in vigore dal 29 febbraio 2024.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, è stata pubblicata la Legge n. 18/2024, di
conversione in legge, con modificazioni, del D.L n. 215/2023 (cd. Decreto Milleproroghe),
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
In particolare, si prevedono:
O all’art. 14 proroghe di termini in materia di sport;
O all’art. 18 proroga al 31 dicembre 2024 delle “esigenze di natura tecnica,organizzativa o
produttiva individuate dalle parti” per avviare un contratto a tempo determinato oltre i 12
mesi qualora non siano presenti dei casi previsti dai CCNL;
O all’art. 18, commi 4-ter e 4-quater, modifiche alla disciplina transitoria che prevede un
incentivo all’assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.
La Legge n. 18/2024 è in vigore dal 29 febbraio 2024.
Si fornisce di seguito l’analisi delle disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO – ART. 14, commi 2-bis-2-quinquies
Comunicazioni relative ai direttori di gara e soggetti che sono preposti a garantire il
regolare svolgimento delle competizioni sportive
Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 (articolo 25, comma 6-ter), come modificato dal D.Lgs n. 120/2023,
le comunicazioni relative ai direttori di gara e ai soggetti che sono preposti a garantire,
riguardo al rispetto delle regole o alla rilevazione di tempi e distanze, il regolare svolgimento delle competizioni sportive, che operano nel settore dilettantistico, sono:
O rese al centro per l’impiego, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco
temporale non superiore a 3 mesi, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre
solare;
O inserite, entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, all’interno del Registro nazionale delle attività
sportive dilettantistiche, c.d. Ras, e rese disponibili in tempo reale, per gli ambiti di rispettiva
competenza, all’INL, all’INPS e all’INAIL.
Il D.L. n. 145/2023 ha previsto che tali comunicazioni, relative al semestre luglio-dicembre
2023, potessero essere rese entro il 30 gennaio 2024, senza applicazione di alcuna sanzione.
NOVITÀ
La Legge n. 18/2024 estende al 31 marzo 2024 il termine entro il quale possono essere
effettuate tali comunicazioni, senza incorrere in alcuna sanzione.
Istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società
sportive iscritti al FPLS (Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo)
Le figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS),
nello specifico, gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori
tecnici, e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti
O n. 20 (impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi
sportivi, autodromi) e O n. 22 (direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive) del DM 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.
NOVITÀ
La Legge n. 18/2024 differisce al 30 giugno 2024 il termine entro il quale tali figure hanno
diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.
Premi Secondo l’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021, le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 recante “Ritenute su premi e vincite”.
NOVITÀ
La Legge n. 18/2024 esclude dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20%
le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive
dilettantistiche, fino al 31 dicembre 2024, nei limiti dell’ammontare complessivo di 300
euro.
Se detto ammontare è superiore al citato limite, quindi, lo stesso è assoggettato interamente
a ritenuta.
MODIFICHE AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – ART. 18, comma 4-bis
Ai sensi dell’art. 19, D.Lgs n. 81/2015, così come modificato dall’art. 24, D.L. n. 48/2023,
“al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore
a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i
ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
- b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati
in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica,
organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.””.
NOVITÀ
Ora, il comma 4-bis, art. 18, della Legge n. 18/2024 proroga il termine di cui alla lettera
- b) del citato art. 19, al 31 dicembre 2024.
Pertanto, oltre all’ipotesti di sostituzione di altri lavoratori (b-bis), fino al 31 dicembre 2024, in assenza
di previsioni dei contratti collettivi (a), il rapporto a termine potrà avere una durata superiore ai
12 mesi “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”
(b); ciò allo scopo di consentire alle parti di proseguire nell’applicazione della disciplina transitoria
per ulteriori otto mesi al fine di ovviare alla mancanza, in una serie di settori, della definizione delle
causali ad opera della contrattazione collettiva.
INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – ART. 18, commi 4-ter e
4-quater
NOVITÀ
I commi 4-ter e 4-quater, art. 18, della Legge n. 18/2024 modificano la disciplina transitoria introdotta dall’art. 28 del D.L. n. 48/2023 che prevede un incentivo all’assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
In particolare, la novella di cui al comma 4-ter sostituisce il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo tale decorrenza al 1° agosto 2020, anziché al 1° agosto 2022; il successivo comma 4-quater differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate, sempre al fine in oggetto, le assunzioni.
NB
Tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito in base alla normativa
in esame.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro