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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO COESIONE: NOVITÀ E CONFERME.

Il 7 luglio 2024 è entrata in vigore la Legge n. 95 del 4 luglio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, di conversione, con modificazioni, del DL n. 60/2024, cd. “Decreto Coesione”, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

In materia di lavoro, tra le modifiche intervenute in sede di conversione si segnalano:

  • mutamenti alla disciplina dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
  • precisazioni in relazione ai soggetti che danno diritto al Bonus per le assunzioni di donne e al Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica,
  • l’introduzione di disposizioni urgenti per i lavoratori portuali,
  • la proroga al 31 dicembre 2024 delle convenzioni tra MLPS e le regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

In sede di conversione del c.d. “Decreto Coesione” non sono state apportate modifiche sostanziali al testo originario per quanto attiene le ulteriori misure in materia di lavoro volte alla promozione dell’occupazione e pertanto sono confermati gli incentivi riconosciuti. Si evidenzia, tra l’altro, che per la piena operatività delle stesse occorre attendere l’emanazione dei decreti ministeriali richiamati dalla Legge n. 95/2024, delle autorizzazioni da parte della Commissione Europea (qualora previste), nonché delle circolari operative dell’INPS.

NOVITÀ

Indennità di discontinuità reddituale e operativa (ISCRO)

Come si ricorderà, la Legge di Bilancio 2024 ha riconosciuto a regime, dal 2024, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti per professione abituale attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR.

L’articolo 17-bis, DL n. 60/2024, inserito in sede di conversione, dispone che l’erogazione NOVITÀ    di tale indennità sia accompagnata (e non più “condizionata”, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024) dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Inoltre, con l’aggiunta di un nuovo periodo al comma 155, art. 1 della citata Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) viene altresì previsto che i beneficiari dell’ISCRO autorizzano l’INPS alla trasmissione alle Regioni/Province Autonome di Trento e Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), nonché del Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla specifica piattaforma digitale.

Bonus per le assunzioni di donne

L’articolo 23 del Decreto Coesione ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni di “lavoratrici svantaggiate”. Nello specifico, è previsto che ai datori di lavoro privati che assumano

dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno

   
NB Si ricorda che la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) comprende
i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia,
  Sardegna.

 

– da almeno sei mesi, operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento UE n. 651/2014, art. 2, punto 4, lettera f), caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, così come individuati ogni anno con decreto interministeriale.

Questo aspetto è stato precisato in fase di conversione del DL n. 60/2024 in quanto la NOVITÀ citata disposizione del Regolamento UE n. 651/2014, art. 2, punto 4, lettera f), non fa in alcun modo riferimento ad aree geografiche in relazione a tale casistica.

– da almeno 24 mesi, ovunque residenti,

  • riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice (con esclusione dei premi e contributi INAIL) e comunque nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica

Come si ricorderà, l’articolo 24 del Decreto Coesione ha introdotto un esonero al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Nello specifico ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale

  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
  • dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,
  • riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che alla data di assunzione abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Si ricorda che la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

In sede di conversione del DL n. 60/2024, è chiarito che il Bonus Zona Economica Speciale NOVITÀ per il Mezzogiorno non si applica ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale

Come si ricorderà, dal 1° gennaio 2017, in via eccezionale e temporanea, è stata istituita dall’Autorità di Sistema portuale, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (art. 4 del DL n. 243/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 18/2017), quale strumento di sostegno all’occupazione e di efficienza ed operatività nel comparto del trasporto marittimo, con particolare riferimento ai porti

  • nei quali almeno l’80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment e
  • persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.

Si ricorda che a tale Agenzia, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese portuali autorizzate alla movimentazione dei container, è demandata l’attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la loro formazione.

L’articolo 24-bis, DL n. 60/2024, inserito in sede di conversione, proroga di nove mesi NOVITÀ (dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi) l’attività delle predette Agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti.

Inoltre, incrementa per il 2024 le risorse per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Convenzioni tra MLPS e le regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili

L’articolo 28- bis, DL n. 60/2024, inserito in sede di conversione, dispone la proroga dal 30 NOVITÀ giugno 2024 al 31 dicembre 2024 del termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.

MISURE CONFERMATE

Di seguito si fornisce una tabella di riepilogo contenente le disposizioni di interesse per i datori di lavoro che sono state sostanzialmente confermate in sede di conversione in legge del “Decreto Coesione”.

In corrispondenza di ciascuna misura è stato indicato il riferimento normativo (Decreto Legge n.60/2024 convertito nella Legge n. 95/2024).

Descrizione misura Riferimento Riferimento
normativo AP
 
Incentivi all’autoimpiego in settori strategici art. 21, DL n. 60/2024 AP n. 182/2024
(nuove tecnologie e transizione digitale)    
Bonus giovani art. 22, DL n. 60/2024 AP n. 182/2024
Sistema informativo per l’inclusione sociale e artt. 25-26, DL n. 60/2024 AP n. 184/2024
lavorativa (SIISL)    
Disposizioni  in  materia  di  prevenzione  e art. 28, DL n. 60/2024 AP n. 184/2024
contrasto del lavoro sommerso    

 

Con riguardo alle misure sopra richiamate, si puntualizza che in sede di conversione del DL NOVITÀ n. 60/2024 sono stati ridefiniti i termini di emanazione dei relativi decreti ministeriali.

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
7 Ottobre 2024

Archiviato in: Informative dello Studio

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