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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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CONTRATTO A TERMINE: LA CHECK LIST PER NON SBAGLIARE

RIFERIMENTI

  1. Lgs n. 81/2015
  1. DL n. 48/2023, come modificato dalla Legge n. 85/2023
  1. DL n. 215/2023 (art. 18), convertito dalla Legge n. 18/2024

 

IN SINTESI

Nel presente Aggiornamento  viene proposta una check list operativa in merito alla disciplina del contratto di lavoro a termine aggiornata alla Legge n. 18/2024 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe: se le risposte sono tutte positive sarà possibile procedere con relativa tranquillità. 

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, istituto tra i più ricorrenti e di complessa gestione, gode ora di una nuova disciplina a seguito delle disposizioni che sono state introdotte dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, come modificato dalla Legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85.

Di seguito, sotto forma di check list, la disciplina vigente contenuta nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, almeno per quanto concerne le ipotesi ordinarie (ossia escluse start up innovative, contratti cd. extra e altri casi particolari). Da ultimo, si è tenuto conto anche di quanto previsto dall’articolo 18, comma 4-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Se le risposte alle domande sono tutte positive, è possibile procedere con una certa tranquillità.

FORMA E ALTRI ADEMPIMENTI

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto?

Una copia del contratto scritto deve essere consegnata dal datore al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione?

Il diritto di precedenza deve sempre essere espressamente richiamato nell’atto scritto di assunzione del lavoratore a termine?

Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore le informazioni sulla tipologia di rapporto di lavoro, precisandone la durata prevista?

L’atto scritto contiene, ove previsto, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato e che, in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto, tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi?

Il datore informa i lavoratori a termine, nonché le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi?

DURATA MASSIMA DEL SINGOLO CONTRATTO

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

Se non viene indicata nessuna delle causali previste, al contratto può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi?

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
  • in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, termine poi differito al 31 dicembre 2024 (cfr. art. 18, co. 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 – Legge 23 febbraio 2024, n. 18), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori?

I contratti collettivi di cui all’articolo 51 (salvo diversa previsione) sono:

  • i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; e
  • i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria?

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni (o causali), esso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi?

Se il limite dei 24 mesi è superato, per effetto di un unico contratto, esso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento?

DURATA MASSIMA DI TUTTI I CONTRATTI A TERMINE

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, la durata dei rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro), non può superare i 24 mesi?

La regola dei 24 mesi di durata massima non si applica nel caso dei contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività “stagionali”?

Ai fini del computo di tale periodo (24 mesi o maggior durata prevista dai contratti collettivi), si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato?

Qualora il limite dei 24 mesi (o quello più ampio previsto dai contratti collettivi) sia superato, per effetto di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento?

Secondo quanto affermato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota 19 maggio 2021, Protocollo n. 804), ove la successione di contratti (con l’attribuzione di mansioni differenti) susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale può promuovere l’intervento ispettivo, al fine di verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla norma?

 

CONTRATTO IN DEROGA PRESSO L’ITL

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

Fermo il limite di durata legale (24 mesi) o quello più favorevole previsto dai contratti collettivi, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, con durata massima di 12 mesi, può essere stipulato (ovviamente in forma scritta) presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio?

In caso di:

  • mancato rispetto della procedura per la stipula presso l’ITL; nonché
  • superamento del termine stabilito nel medesimo contratto;

lo stesso si trasforma a tempo indeterminato dalla data della stipulazione?

Il contratto stipulato presso l’ITL, oltre a dover rispettare il c.d. stop and go, può essere stipulato, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
  • in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, termine poi differito al 31 dicembre 2024 (cfr. art. 18, co. 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 – Legge 23 febbraio 2024, n. 18), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori?

Ad avviso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota 19 maggio 2021, Protocollo n. 804), ove datore e lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente rapporto sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita?

DIVIETI

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

L’apposizione di un termine alla durata di un contratto subordinato non è ammessa:

  • per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive in cui si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine, salvo che esso sia concluso per sostituire lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
  • presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
  • da parte di datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori?

 

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

Ai fini del rispetto di quanto previsto dalla lettera d), la norma di riferimento

  • costituita dall’articolo 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo ai rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro?

In caso di violazione dei divieti di cui appena sopra, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato?

PROROGHE

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

Nei primi 12 mesi il contratto può essere prorogato liberamente, ossia senza indicare alcuna causale ma sempre in forma scritta?

Se la durata complessiva (contratto originario più proroga) supera i 12 mesi, il contratto può essere prorogato unicamente indicando almeno una delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, ossia:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
  • in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, termine poi differito al 31 dicembre 2024 (cfr. art. 18, co. 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 – Legge 23 febbraio 2024, n. 18), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori?

In caso di violazione di quanto appena sopra (indicazione obbligatoria della causale oltre il 12° mese), il contratto si trasforma a tempo indeterminato?

I contratti per attività stagionali possono essere prorogati anche in assenza delle condizioni di cui appena sopra?

Per la proroga occorre il consenso, manifestato per iscritto con la firma del contratto, da parte del lavoratore?

Il termine del contratto può essere prorogato solo quando la sua durata iniziale

  1. inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti?

Se il numero delle proroghe è superiore a 4, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga?

Ai fini del computo del termine di 12 mesi previsto dall’articolo 19, comma 1, e dall’articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2015, come modificati dall’articolo 24, commi 1 e 1-bis, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Conversione n. 85/2023), si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia dal 5 maggio 2023?

In pratica, a partire dal 5 maggio 2023, è possibile prorogare nuovamente il contratto fino a 12 mesi di durata senza indicare alcuna causale?

RINNOVI

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, come modificato dalla Legge di Conversione n. 85/2023, a decorrere dal 5 maggio 2023, nei primi 12 mesi il contratto può essere rinnovato liberamente, ossia senza indicare alcuna causale ma sempre in forma scritta?

Dal 5 maggio 2023, se la durata totale supera i 12 mesi, il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, ossia:

  1. nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
  1. in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, termine poi differito al 31 dicembre

2024 (cfr. art. 18, co. 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 – Legge 23 febbraio 2024, n. 18), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori?

In caso di violazione di quanto appena sopra (indicazione obbligatoria della causale oltre il 12° mese), il contratto si trasforma a tempo indeterminato?

Ai fini del computo del termine di 12 mesi previsto dall’art. 19, comma 1, e dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs n. 81/2015, come modificati dall’art. 24, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 48/2023 (a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Conversione n. 85/2023), si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia dal 5 maggio 2023?

In pratica, a partire dal 5 maggio 2023, è possibile rinnovare nuovamente il contratto (fino a 12 mesi) di durata senza indicare alcuna causale?

I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati anche in assenza delle condizioni di cui appena sopra?

Se il lavoratore è riassunto a termine entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato?

Se il lavoratore è riassunto a termine entro 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato?

Le disposizioni sulle pause intermedie di 10 o 20 giorni (c.d. stop and go) non si applicano nel caso di contratti a termine per attività stagionali?

Le pause intermedie di 10 o 20 giorni (c.d. stop and go) possono essere ridotte o azzerata dal contratto collettivo applicato in azienda?

CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

Anche in caso di continuazione del rapporto, vale il limite di durata massima di 24 mesi, con l’eccezione di eventuali previsioni contrattuali collettive più favorevoli che prevedano un arco temporale più esteso, ove si tratti della sommatoria di più rapporti a tempo determinato?

 

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o poi prorogato, il datore è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari:

  • al 20% fino al 10° giorno successivo; e
  • al 40% per ciascun giorno ulteriore?

Se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine?

Se il rapporto di lavoro continua oltre il 50° giorno in caso di contratto di durata pari o superiore a 6 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine?

LIMITI NUMERICI

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

I limiti numerici di legge (di cui subito sotto) possono essere derogati in senso più favorevole da parte dei contratti collettivi?

Se il contratto collettivo non prevede disposizioni più favorevoli, per i datori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare 1 contratto a termine?

Se il contratto collettivo non prevede disposizioni più favorevoli, non possono essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 20% a quello dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, arrotondando il decimale all’unità superiore se esso è eguale o superiore a 0,5?

Se il contratto collettivo non prevede disposizioni più favorevoli (per esempio: calcolando la percentuale del 20% con riferimento all’organico medio), nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione?

Sono esenti dai limiti di legge e contrattuali, i contratti a termine conclusi:

  • nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
  • per lo svolgimento delle attività stagionali;
  • per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
  • per sostituire i lavoratori assenti;
  • con lavoratori di età superiore a 50 anni?

In caso di violazione del limite percentuale legale o contrattuale, esclusa la trasformazione a tempo indeterminato di tali contratti, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto e per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari al:

  • 20% della retribuzione: se vi è 1 solo lavoratore assunto in eccesso?
  • 50% della retribuzione: se vi sono 2 o più lavoratori assunti in eccesso?

 

DIRITTO DI PRECEDENZA: REGOLA GENERALE

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO  
       
Il  contratto  scritto  di  assunzione  a  termine  deve  sempre  richiamare      
espressamente il diritto di precedenza?      
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione      
di uno o più contratti a termine presso lo stesso datore, abbia prestato attività      
lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle      
assunzioni a tempo indeterminato?      
Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti      
per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data      
di cessazione del rapporto di lavoro?      
Il diritto di precedenza riguarda solo le assunzioni effettuate dal datore di      
lavoro entro i successivi 12 mesi e con riferimento alle mansioni già espletate      
in esecuzione dei rapporti a termine?      
Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso 1 anno dalla data di      
cessazione del rapporto?      
       
DIRITTO DI PRECEDENZA: CONGEDO DI MATERNITÀ      
       
Si è tenuto conto del fatto che … SI NO  
       
Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del D.Lgs n. 151/2001,      
usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso      
datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a      
conseguire il diritto di precedenza (più di 6 mesi di lavoro)?      
Salvo  diversa  disposizione  dei  contratti  collettivi,  la  lavoratrice  che,      
nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso datore, ha      
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi (congedo di      
maternità incluso) ha diritto di precedenza nelle assunzioni non solo a tempo      
indeterminato ma anche per quanto concerne quelle a tempo determinato?      
Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che la lavoratrice      
manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6      
mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro?      
Il diritto di precedenza riguarda solo le assunzioni effettuate dal datore di      
lavoro entro i successivi 12 mesi e con riferimento alle mansioni già espletate      
in esecuzione dei rapporti a termine?      
Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso 1 anno dalla data di      
cessazione del rapporto?      
       
DIRITTO DI PRECEDENZA: LAVORATORI STAGIONALI      
       
Si è tenuto conto del fatto che … SI NO  
       
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto      
di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso      
datore di lavoro per le medesime attività stagionali?      
Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto?

Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto?

DISPOSIZIONI “VARIE”

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO
  • possibile che i contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere a RSA o RSU circa l’utilizzo del lavoro a termine?

I contratti collettivi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a termine a opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale?

Al lavoratore a termine spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato, e in proporzione al periodo lavorativo prestato?

I lavoratori a tempo indeterminato comparabili sono quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva?

Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, il datore è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 a 154,94 euro, e che se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, la sanzione amministrativa va da 154,94 a 1.032,91 euro?

Quanto ai criteri di computo che – salvo non sia diversamente disposto – ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a termine, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro?

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO A TERMINE

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

Una volta giunta la data prevista (es.: il 15 novembre 2023) o verificatosi l’evento indicato nel contratto (es.: il rientro della lavoratrice prima assente per maternità), il rapporto si estingue naturalmente, senza che possa parlarsi di licenziamento?

Dal lato del datore di lavoro, la risoluzione anticipata del rapporto è possibile solo con il licenziamento per giusta causa?

Dal lato del dipendente, la risoluzione anticipata del rapporto è possibile solo con le dimissioni per giusta causa?

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

Se il dipendente vuole dimettersi – in assenza di giusta causa, e cioè per ragioni ordinarie – la norma non prevede nulla e, quindi, è bene che le parti trovino un accordo?

  • sempre possibile la risoluzione consensuale del rapporto, incentivata o meno?

IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO, INDENNITÀ E TRASFORMAZIONE

Si è tenuto conto del fatto che … SI NO

L’impugnazione del contratto a termine deve avvenire, con le modalità previste dall’articolo 6, co. 1 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto?

L’impugnazione deve avvenire con qualsiasi atto scritto, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche con l’intervento del sindacato?

L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato?

Se la conciliazione o l’arbitrato richiesti sono rifiutati o non è raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo?

Nei casi di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore a risarcire il lavoratore con un’indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo ai criteri di cui all’articolo 8 della Legge n. 604/1966?

I criteri indicati nell’articolo 8 della Legge n. 604/1966 sono i seguenti:

  • numero dei dipendenti occupati;
  • dimensioni dell’impresa;
  • anzianità di servizio del prestatore di lavoro;
  • comportamento e condizioni delle parti?

L’indennità da 2,5 a 12 mensilità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con cui il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro?

In presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà, e quindi non può superare le 6 mensilità?

 

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
29 Marzo 2024

Archiviato in: Informative dello Studio

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