CAUSALI GIUSTIFICATIVE
Art. 19, co. 1, lett. a), b), b-bis), D.Lgs n. 81/2015
L’apposizione di un termine di durata superiore a 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi complessivi) al contratto di lavoro subordinato, secondo la versione del comma 1, art. 19, D.Lgs n. 81/2015, come modificato dal DL n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro), conv. dalla Legge n. 85/2023, è ammessa in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (fatta salva la non obbligatorietà per le attività stagionali ai sensi del DPR n. 1525/1963, pena la trasforma-zione in contratto a tempo indeterminato:
- nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi richiamati dall’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015, vale a dire da quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle relative RSA o RSU (lett. a);
- in assenza delle previsioni di cui alla lett. a), alle condizioni individuate dai contratti col-lettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (lett. b);
- per la sostituzione di altri lavoratori (lett. b-bis).
DISCIPLINA ANTE E POST DECRETO LAVORO
Fino al 4 maggio 2023 | Dal 5 maggio 2023 |
esigenze temporanee e oggettive, estra- | nelle ipotesi individuate dai contratti col- |
nee all’ordinaria attività, ovvero esigenze | lettivi di cui all’art. 51 (lett. a) |
di sostituzione di altri lavoratori (lett. a) | |
esigenze connesse a incrementi tempo- | in assenza delle previsioni di cui alla lett. |
ranei, significativi e non programmabili, | a), alle condizioni individuate dai contratti |
dell’attività ordinaria (lett. b) | collettivi applicati in azienda e, comunque, |
entro il 30 aprile 2024, per ragioni di natura | |
tecnica, organizzativa o produttiva indivi- | |
duate dalle parti (lett. b) | |
specifiche esigenze previste dai contratti | per la sostituzione di altri lavoratori (lett. |
collettivi di cui all’articolo 51 (lett. b-bis) | b-bis) |
RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Se il contratto collettivo…
- rimanda alle causali introdotte dal DL n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità) esse si intendono implicitamente superate dalla nuova disciplina introdotta dal DL n. 48/2023, con conseguente possibilità di ricorso ai contratti collettivi applicati in azienda o, solo fino al 30 aprile 2024, all’esercizio dell’autonomia delle parti del contratto individuale di lavoro (nuova lettera b), art. 19, co. 1, D.Lgs n. 81/2015).
ATTENZIONE
Il DL n. 87/2018 individuava le seguenti causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
- rimanda all’art. 19, co. 1, del D.Lgs n. 81/2015 fino al 4 maggio 2023 se nei contratti collettivi sono previste causali introdotte in attuazione dell’art. 19, co.1, lettera b-bis (specifiche esigenze previste dai contratti collettivi ex art. 51), data la sostanziale identità di tale previsione con le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi ex art. 51 di cui al nuovo art. 19, 1, lett. a), tali condizioni potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo.
- ha comunque previsto le causali rimangono utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva (come definita dall’art. 51 del D.Lgs 81/2015) che individuino concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine, purché non si limitino a un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina, ormai superata dal DL n. 48/2023.
CONTRATTO A TERMINE PER SOSTITUZIONE
Le precedenti “esigenze di sostituzione di altri lavoratori” sono identificate dal DL n. 48/2023 come “sostituzione di altri lavoratori”.
Il datore di lavoro ha l’onere del datore di indicare non solo le ragioni concrete ed effettive della sostituzione – necessarie ai fini dell’accesso a eventuali agevolazioni economiche o normative riconoscibili in caso di assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti (ad esempio quella connessa alla sostituzione di maternità di cui all’art. 4, D.Lgs n. 151/2001) – ma anche di indicare nel contratto di lavoro il nome del lavoratore sostituito o gli elementi per l’identificazione del o dei lavoratori da sostituire.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, UNIVERSITÀ ECC.
Le disposizioni di cui al co. 1, art. 19, D.Lgs n. 81/2015 non si applicano ai contratti stipulati dalle PA, nonché ai contratti a termine stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione o enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, cui continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vi-gore del DL n. 87/2018.
Ne consegue che ai contratti stipulati dai soggetti sopra indicati non si applicano né il termine massimo totale di 24 mesi, né le nuove causali indicate dal DL n. 48/2023, restando ferme quelle previste dall’art. 36 del D.Lgs n. 165/2001.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro