RIFERIMENTI
- INPS, Circolare n. 45 del 16 maggio 2023
IN SINTESI
L’INPS, con la Circolare n. 45 del 16 maggio 2023, fornisce ai datori di lavoro indicazioni generali nonché istruzioni operative per l’esposizione nei flussi di denuncia UniEmens dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio con riferimento all’aumento all’80%, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, per un mese, dell’indennità di congedo parentale.
Come si ricorderà, l’articolo 1, comma 359, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), attraverso la modifica del primo comma dell’articolo 34 del D.Lgs n. 151/2001, ha disposto l’elevazione, dal 30 all’80 per cento della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità, in alternativa tra i genitori, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
L’INPS, con la Circolare n. 45 del 16 maggio 2023, su conforme parere del Ministero del NOVITÀ Lavoro e delle politiche sociali, illustra le relative istruzioni di carattere amministrativo ed operativo in relazione al settore privato.
DESTINATARI
Dato che è stato modificato il solo articolo 34 del D.Lgs n. 151/2001, l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi, iscritti alla Gestione separata, ecc.).
Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
CARATTERISTICHE
Si evidenzia che la modifica normativa recata dalla Legge di Bilancio 2023
- non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma si riferisce ad un solo mese, per entrambi i genitori, dei tre spettanti a ciascuno, e non trasferibili all’altro;
- si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari;
- interessa tutte le modalità di fruizione (intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria) del congedo parentale;
- può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto, altresì nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
In proposito l’INPS conferma anche l’utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo NB già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.
Come si avrà modo di evidenziare in seguito, il congedo parentale indennizzato all’80% interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, pertanto coinvolge periodi di congedo parentale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Conseguentemente, fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne, l’indennità spettante per i congedi fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti, può essere riassunta nella tabella seguente:
Cronologia | Età del minore | Durata massima | Indennità | |
Figli di età inferiore a 6 anni o | fino al limite di 1 mese dei tre spettanti | |||
a ciascun genitore e non | trasferibili | |||
1. | entro 6 anni dall’ingresso del | all’altro (che terminano il | congedo | 80% della retribuzione |
minore in caso di affidamento/ | ||||
adozione | di maternità e/o paternità dopo il 31 | |||
dicembre 2022) | ||||
Figli di età inferiore a 12 anni o | fino al limite di 9 mesi (comprensivo | |||
2. | entro 12 anni dall’ingresso del | 30% della retribuzione | ||
minore in caso di affidamento/ | del primo mese indennizzato all’80%) | |||
adozione | ||||
30% | della | retribuzione | |||||||
Figli di età inferiore a 12 anni o | fino al limite di 10 o di 11 mesi | solo | se | il | un | genitore | |||
(qualora il padre lavoratore eserciti il | interessato | ha | reddito | ||||||
entro 12 anni dall’ingresso del | individuale | inferiore | a | ||||||
3. | diritto di astenersi dal lavoro per un | ||||||||
minore in caso di affidamento/ | 2,5 | volte | l’importo | del | |||||
adozione | periodo continuativo o frazionato non | trattamento | minimo | ||||||
inferiore a tre mesi) | di | pensione | a | carico | |||||
dell’a.g.o. | |||||||||
DECORRENZA
La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.
Dato che la norma fa riferimento al generale congedo di paternità disciplinato nel capo IV del T.U., il diritto ad un mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs n. 151/2001) o di congedo di paternità alternativo (art. 28, D.Lgs n. 151/2001).
Esempio 1
Figlio nato il 15 novembre 2022;
- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023;
- il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione);
- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio al 14 febbraio 2023.
- il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre deve essere indennizzato all’80%, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% già fruito dal padre.
Esempio 2
- La madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023;
- il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all’altro genitore);
- il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio al 9 febbraio 2023.
- il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti ad ogni genitore e non trasferibili all’altro.
- la madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).
Esempio 3
Figlio nato il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente;
- il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022;
- il padre fruisce, altresì, di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tal modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 – 15 gennaio 2023).
- Il padre ha diritto ad un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Si segnala che, allo stato attuale, non risulta che l’INPS abbia aggiornato la domanda NB telematica alle novità introdotte. Pertanto, non sono rinvenibili indicazioni specifiche riguardo la richiesta di congedo indennizzato all’80%. Inoltre, sulla ricevuta rilasciata, a seguito della richiesta di congedo, non risulta esplicitato se l’indennità deve essere riconosciuta nella misura del 30% o dell’80% con conseguenti ed evidenti difficoltà operative da parte del datore di lavoro riguardo l’individuazione dei periodi indennizzabili all’80% e di quelli indennizzabili al 30%. Ai fini della corretta gestione/imputazione dei periodi di congedo indennizzati all’80% risulta, a parere di chi scrive, quindi, imprescindibile, una richiesta esplicita da parte del lavoratore/lavoratrice di applicazione della predetta percentuale di indennizzo, nonché la conoscenza da parte del datore di lavoro, dei periodi di congedo indennizzati all’80% fruiti dall’altro genitore nonché periodi già indennizzati presso altri datori.
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE NELLA SEZIONE <PosContributiva>
Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi, con i seguenti nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali:
NB | L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza luglio | |
2023. | ||
modalità | codici evento | |
oraria | PG0 | |
giornaliera | PG1 |
E’ prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria.
A chiarimento di quanto indicato all’interno del Messaggio n. 659/2023, l’INPS precisa che il codice in uso per il conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui al codice MA2 (congedo parentale entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino) è da individuarsi nel codice “L050”, in luogo del codice “L053”.
Per quanto attiene l’esposizione del conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all’interno di <DenunciaIndividuale>/ <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> “L328” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197”.
Dovranno essere altresì valorizzati:
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: il codice fiscale del minore;
- Elemento <AnnoMeseRif>: l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata; la competenza non può essere antecedente al mese di luglio 2023;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già NB in uso e ricadenti nei periodi di competenza gennaio – giugno 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.
Nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi da gennaio 2023 a giugno 2023 dovranno continuare a utilizzare i codici evento/conguaglio in uso in tale periodo, mentre per le competenze decorrenti da luglio 2023 dovrà essere utilizzato il nuovo codice evento/conguaglio.
Poichè nella Circolare n. 45/2023 non vengono fornite istruzioni per la regolarizzazione NB dei periodi pregressi (periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023) in ordine al recupero dell’indennità differenziale tra l’80 e il 30% per tale aspetto si attendono ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro