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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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CONGEDO PARENTALE AL 60% (ALL’80% PER IL 2024): INDICAZIONI INPS.

RIFERIMENTI

  • INPS, Circolare 57 del 18 aprile 2024

 

IN SINTESI

L’INPS, con la Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, fornisce ai  datori di lavoro indicazioni generali nonché istruzioni operative per l’esposizione nei flussi di denuncia UniEmens dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio con riferimento all’aumento dell’indennità di congedo parentale dal 30% al 60% (all’80% per il 2024) della retribuzione per la durata di un mese, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.

Come si ricorderà, l’articolo 1, comma  179 della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), attraverso la modifica del primo comma dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, ha disposto l’elevazione, dal 30 al 60% (all’80% per il solo 2024) della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità, in alternativa tra i genitori, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.

La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità obbligatorio o alternativo dopo il 31 dicembre 2023.

L’INPS, con la Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le relative istruzioni di carattere amministrativo ed operativo per l’esposizione nei flussi di denuncia UniEmens dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio.

   
Congedo parentale

(articolo 1, comma

179, Legge n. 213/2023)

 
   
 

Dato che è stato modificato il solo articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi, iscritti alla Gestione separata, ecc.).

Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato al 60% (80% per il solo 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Si evidenzia che la modifica normativa recata dalla Legge di Bilancio 2024

  • non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (all’80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla Legge di Bilancio 2023) dei tre spettanti a ciascun genitore, e non trasferibili all’altro;
  • si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari, a decorrere dall’ingresso in famiglia

del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età;

  • l’elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del minore (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età);
  • interessa tutte le modalità di fruizione (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria) del congedo parentale;
  • l’ulteriore mese può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto, altresì nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori del congedo parentale (10 mesi elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile come segue:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso

in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

  • un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6

anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

  • sette mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi indennizzati subordinatamente alle condizioni di

Pertanto, fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne, l’indennità spettante ai genitori lavoratori dipendenti, può essere riassunta nella tabella seguente:

  Età del minore Durata massima Indennità
 

1.

Figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/ adozione fino al limite di 1 mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro (genitori che terminano il congedo di maternità e/o paternità dopo il 31 dicembre 2022) 80% della retribuzione

(a partire dal 1° gennaio 2023)

 

 

2.

Figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/ adozione fino al limite di un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro (genitori che terminano il congedo di maternità e/o paternità dopo il 31 dicembre 2023) 80% (dal 1° gennaio 2024

al 31 dicembre 2024)

60%   della    retribuzione (a partire dal 1° gennaio 2025)

 

3.

Figli di età inferiore a 12 anni o entro 12 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/ adozione fino al limite di 9 mesi, comprensivo del primo mese indennizzato all’80% e del mese indennizzato al 60% (all’80% per il 2024)  

30% della retribuzione

 

 

 

4.

 

Figli di età inferiore a 12 anni o entro 12 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/ adozione

 

fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi)

30% della retribuzione solo se il genitore interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’a.g.o.

Il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 (con riferimento al 1° mese indennizzabile all’80%) o al 31 dicembre 2023 (con riferimento all’ulteriore mese indennizzabile al 60% (all’80% solo per il 2024), per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La nuova previsione normativa interessa solo i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Dunque, il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% (all’80% per il solo 2024) spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001) o alternativo (art. 28, D.Lgs. n. 151/2001), dato che la norma fa riferimento al generale congedo di paternità disciplinato nel Capo IV del T.U.

Posto che l’ulteriore mese di congedo parentale, indennizzato all’80% per l’anno 2024 e al 60% a partire dall’anno 2025, spetta solo ai lavoratori dipendenti, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità obbligatorio o alternativo.

Al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma, si riportano di seguito gli esempi

proposti dall’INPS.

Figlio nato il 20 novembre 2023

  • la madre (lavoratrice dipendente) termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2024;
  • il padre fruisce di 2 mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024:
    • dal 21 novembre al 20 dicembre 2023: indennizzabile all’80% (come previsto dalla Legge di Bilancio 2023);
    • dal 21 dicembre al 31 dicembre 2023: indennizzabile al 30%;
    • dal 1° gennaio al 20 gennaio 2024: indennizzabile all’80% (come previsto dalla Legge di Bilancio 2024).

Ai genitori residuano 10 giorni di congedo parentale indennizzabile all’80%, se fruiti entro il 2024, altrimenti al 60% se fruiti dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Figlio nato il 15 settembre 2023

  • la madre (lavoratrice dipendente) fruisce del congedo di maternità, esclusivamente

dopo il parto, fino al 15 febbraio 2024;

  • il padre (lavoratore dipendente) fruisce di
    • 3 mesi di congedo parentale (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all’altro genitore) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023: 1 mese indennizzato all’80% (come previsto dalla Legge di Bilancio 2023) e 2 mesi indennizzati al 30%;
    • 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio al 9 febbraio 2024, indennizzabile al 30%.

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (al 60%, se fruito a partire dal 1° gennaio 2025), se goduto entro i 6 anni di vita del figlio nel 2024.

L’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.).

 

Figlio nato il 15 agosto 2023 e contestuale decesso della madre (lavoratrice dipendente)

  • il padre (lavoratore dipendente) fruisce del congedo di paternità alternativo (articolo 28

del T.U.) per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2023;

  • il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2023 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2024, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis del U.) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2023 – 15 gennaio 2024);
  • avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a
    • 1 mese di congedo parentale indennizzabile all’80% (previsto dalla Legge di Bilancio 2023);
    • 1 ulteriore mese di congedo parentale (previsto dalla Legge di Bilancio 2024) indennizzabile all’80%, se fruito entro il 31 dicembre 2024, oppure al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del Figlio nato il 16 gennaio 2024

Negli esempi precedenti, a fronte di nascite avvenute nell’anno 2023, ai fini del diritto all’ulteriore mese indennizzato all’80% (al 60% a decorrere dal 2025) risulta condizione imprescindibile l’effettiva fruizione di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. La sussistenza di tale condizione non risulta, invece, necessaria in caso di nascite a decorrere dal 1° gennaio 2024.

A riguardo, l’INPS precisa che la previsione secondo cui la nuova disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023, “non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.”

Pertanto, nel caso di figlio nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto all’elevazione per un ulteriore mese dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per il 2024 (al 60% a partire dal 1° gennaio 2025) spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

  • il padre (lavoratore iscritto alla Gestione separata) fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzati al 30% (in quanto l’elevazione spetta solo ai lavoratori dipendenti) dal 1° maggio al 31 ottobre 2024;
  • in data 1° giugno 2025 la madre (precedentemente non lavoratrice) inizia un rapporto di lavoro dipendente e chiede 2 mesi di congedo parentale dal 1° luglio al 31 agosto Alla madre spetta
    • 1 mese indennizzabile all’80% (come previsto dalla Legge di Bilancio 2023);
    • 1 ulteriore mese indennizzabile al 60% (come previsto dalla Legge di Bilancio 2024). Le residuano altri 3 mesi di congedo parentale, di cui 1 indennizzabile al 30% e 2 non indennizzabili, oppure, indennizzabili subordinatamente alle condizioni di

 

 

  • la madre (lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 27 maggio 2024) fruisce di 1 mese di congedo parentale indennizzato al 30% dal 1° al 30 giugno 2024;
  • il padre (lavoratore libero professionista iscritto presso una Cassa previdenziale per i liberi professionisti) non fruisce di congedo parentale;
  • la madre in data 1° giugno 2025 inizia un rapporto di lavoro dipendente e fruisce di 2 mesi di congedo parentale dal 1° luglio al 31 agosto Dei 2 mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, in quanto rientrano all’interno dei 3 mesi non trasferibili previsti dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001,
    • 1 mese è indennizzabile all’80% (previsto dalla Legge di Bilancio 2023);
    • 1 ulteriore mese al 60% (previsto dalla Legge di Bilancio 2024).

Alla madre residuano altri 3 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%.

Lo stesso criterio evidenziato negli esempi 4 e 5 con riferimento alla fruizione dell’ulteriore mese indennizzato al 60% (80% per il 2024) per le nascite dal 1° gennaio 2024 opera anche con riferimento alla fruizione del mese indennizzato all’80% per le nascite avvenute dal 1° gennaio 2023.

In altre parole, per i figli nati dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione all’80% della retribuzione (come previsto dalla Legge di Bilancio 2023) spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

Figlio nato il 20 dicembre 2023

  • la madre (lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 20 marzo 2024) fruisce di 1 mese di congedo parentale indennizzato al 30% dal 1° al 30 giugno 2024;
  • il padre (lavoratore libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale per i liberi professionisti) non fruisce di congedo parentale;
  • la madre in data 1° giugno 2025 inizia un rapporto di lavoro dipendente e fruisce di 2 mesi di congedo parentale dal 1° luglio al 31 agosto Dei 2 mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente,
    • 1 mese è indennizzabile all’80% (come previsto dalla Legge di Bilancio 2023) in

quanto il minore è nato nell’anno 2023;

  • 1 mese è indennizzabile al 30%. Non spetta, invece, l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (previsto dalla Legge di Bilancio 2024) in quanto il minore è nato prima del 1° gennaio 2024 e il congedo di maternità, pur essendo terminato successivamente al 31 dicembre 2023, è riconosciuto alla madre come iscritta alla Gestione

Alla madre residuano altri 3 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.

L’INPS ricorda che le disposizioni previste nel D.Lgs. n. 151/2001 (articolo 1) costituiscono la tutela minima del congedo parentale che la legge riconosce ai genitori. La stessa legge consente il riconoscimento di condizioni di maggiore favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione.

Ne consegue una piena compatibilità tra l’elevazione dell’indennità di congedo parentale ed eventuali trattamenti di maggiore favore previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione. Detti trattamenti non possono, al contrario, limitare la fruizione dell’indennità di congedo parentale così come prevista nel novellato articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001.

Figlio nato il 27 febbraio 2025

  • la madre (lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica) fruisce di congedo parentale dal 1° giugno al 30 giugno 2025 con diritto all’indennità al 100% della retribuzione, così come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;
  • il padre (lavoratore dipendente del settore privato) fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2025 al 31 agosto 2025, con diritto a
    • 1 mese di congedo indennizzato all’80% (Legge di Bilancio 2023),
    • 1 mese indennizzato al 60% (Legge di Bilancio 2024) e
    • 1 mese indennizzato al 30%.

I mesi indennizzabili al padre sono compatibili con la previsione contrattuale di maggiore favore riconosciuta alla madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica

attraverso uno dei consueti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito inps.it attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli

Posto che nella domanda non sono rinvenibili indicazioni specifiche riguardo la percentuale (30% – 80% – 60%) di indennizzabilità del congedo richiesto, ai fini della corretta gestione/ imputazione dei periodi di congedo indennizzato risulta, a parere di chi scrive, imprescindibile una richiesta esplicita da parte del lavoratore/lavoratrice di applicazione della predetta percentuale di indennizzo, nonchè la conoscenza da parte del datore di lavoro, dei periodi di congedo indennizzati al 60% o all’80% fruiti dall’altro genitore nonchè periodi già indennizzati presso altri datori di lavoro.

Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi, con nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali:

L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza gennaio 2024.

Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l’obbligo delle nuove codifiche decorre dai flussi UniEmens di competenza febbraio 2024 (cedolini di febbraio 2024 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2024).

modalità codici evento Descrizione
 

oraria

 

PG2

Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.
 

giornaliera

 

PG3

Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.

È prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento <Giorno>) dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria.

Fruizione oraria (evento PG2)

L’elemento <Giorno> deve essere compilato come di seguito:

  • Elemento <Lavorato> = S;

In caso di fruizione nella medesima giornata del congedo di tipo orario e di permesso

di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.

  • Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;

In caso di fruizione nella medesima giornata del congedo di tipo orario e di permesso di altro tipo, l’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

  • Elemento <CodiceEventoGiorn> = PG2;
  • Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplini la fruizione del congedo);
  • Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino e

– l’attributo <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.

Con riferimento al congedo fruito in modalità oraria (PG2) i datori di lavoro dovranno valorizzare i seguenti elementi

  • <TipoApplCongedoParOre>
  • in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva (con il valore “C”);
  • in assenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il medesimo su base oraria (con il valore “N”).
  • <MonteOreGiornEquivalente>

– in caso di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplini la fruizione del congedo (valore “C”), in cui indicare il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il valore dovrà essere commisurato all’intera giornata se il lavoratore presta l’attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part-time. L’elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva;

– per l’ipotesi di assenza di contrattazione collettiva sarà sufficiente la valorizzazione dell’elemento

<TipoApplCongedoParOre>.

Fruizione giornaliera (evento PG3)

L’elemento <Giorno> deve essere compilato come di seguito:

  • Elemento <Lavorato> = N;
  • Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione da parte del datore di lavoro);
  • Elemento <CodiceEventoGiorn> = PG3;
  • Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino/

– l’attributo <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.

L’elemento <InfoAggEvento> deve essere valorizzato, in caso di adozione o affidamento, dalla

data di ingresso in famiglia;

Nel caso di lavoratore del settore dello spettacolo e dello sport in luogo dell’elemento <Settimana> dovrà essere valorizzato l’elemento <Giorno>.

Conguaglio

Per quanto attiene l’esposizione del conguaglio, a partire dal mese di competenza gennaio 2024 dovrà essere valorizzato all’interno di <DenunciaIndividuale>/ <InfoAggcausaliContrib> il

<CodiceCausale> “L330” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”.

Dovranno essere altresì valorizzati:

  • Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: il codice fiscale del minore;

– attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> di <IdentMotivoUtilizzoCausale> = “CF_PERS_FIS”;

  • Elemento <AnnoMeseRif>: l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata; la competenza non può essere antecedente al mese di gennaio 2024;
  • Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla

specifica competenza.

Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso (cioè codici evento e conguaglio facenti riferimento al congedo indennizzato al 30%) e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione, utilizzando il codice, già in uso, “M047”.

Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.

Preme evidenziare che la pubblicazione della Circolare n. 57/2024 (18 aprile 2024), a ridosso dell’elaborazione da parte degli operatori delle buste paga relative alle competenze di aprile, rende particolarmente complesso il recepimento delle istruzioni fornite dall’Istituto. Interpellato a riguardo, l’INPS, in via ufficiosa, ammette anche per il mese di aprile l’utilizzo dei codici evento/conguaglio in uso (congedo parentale indennizzato al 30%) e successivi restituzione (30%) e conguaglio (80%) nei mesi di maggio e giugno 2024, in analogia a quanto espressamente previsto nella circolare per i mesi da gennaio a marzo 2024.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.

 

I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare i seguenti Codici Tipo Servizio:

modalità codici evento corrispondenza univoca con Tipo Evento
oraria 3W PG2
giornaliera 3X PG3

L’assenza dovrà essere dichiarata anche nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, in relazione ai lavoratori per cui il contributo IVS è versato alla Gestione pubblica.

Nella compilazione della “ListaPosPA”, i tipi servizio suddetti devono essere dichiarati nell’elemento

V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8.

Per i lavoratori delle pubbliche Amministrazioni iscritti alla Gestione pubblica, nulla è innovato in merito ai Tipi Servizio da utilizzare, che devono essere dichiarati nell’elemento “V1”, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare secondo le modalità in uso, avendo cura di esporre il dato relativo alla Retribuzione Virtuale ai Fini Pensionistici nella misura corrispondente alla percentuale prevista per il periodo di aspettativa, da considerare anche ai fini del corrispondente imponibile relativo alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e se presente a quella ENPDEP, da dichiarare nel suddetto elemento.

In relazione al regime fiscale da applicare, in osservanza alle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si rappresenta che detta indennità erogata, in sostituzione del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. In tale caso l’Istituto effettua, se dovuto, il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale valida ai fini dichiarativi.

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
2 Maggio 2024

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