Il comma 485 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha aggiunto il comma 1.1 all’art. 16 del D.Lgs n. 151/2001 (Testo Unico della maternità e paternità), riconoscendo alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo).
A riguardo l’INPS, con il Messaggio n. 1738 del 6 maggio 2019, nell’impartire alcune indicazioni operative alle proprie sedi, fornisce alcune utili indicazioni anche per le lavoratrici e i loro datori di lavoro.
CONGEDO DI MATERNITÀ E NOVITÀ 2019
L’art. 16 del Decreto Legislativo n. 151/2001 sancisce il divieto di adibire al lavoro le donne:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- se il parto avviene dopo la data presunta, per il periodo tra tale data e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- se il parto avviene prima della data presunta, durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto.
L’art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che la lavoratrice, entro i due mesi antecedenti la data presunta del parto, sia tenuta a consegnare al datore di lavoro e all’INPS il certificato medico di gravidanza indicante la predetta data presunta del parto.
A decorrere da agosto 2017, ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis introdotto dall’art. 34, comma 1-bis del D.Lgs. n. 179/2016 (Codice dell’Amministrazione digitale), il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale (SSN) o con esso convenzionato. Con la trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza da parte del medico, la lavoratrice non è più tenuta alla presentazione del predetto certificato. Resta fermo, tuttavia, che per avvalersi del periodo di congedo di maternità e della relativa indennità è comunque tenuta a presentare telematicamente domanda all’INPS.
L’art. 16, comma 1.1, introdotto ex novo dall’art. 1, comma 485 della Legge n. 145/2018, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 riconosce alle lavoratrici:
- in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo),
- la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso;
- l’esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a quella del nascituro.
Esempio
Data presunta del parto: 15 novembre; Data effettiva del parto: 18 novembre;
Periodo di astensione post partum: dal 19 novembre al 18 aprile.
A riguardo l’INPS, con il Messaggio n. 1738 del 6 maggio 2019, nell’impartire istruzioni operative alle proprie sedi in attesa dell’emanazione della relativa circolare operativa e dei conseguenti aggiornamenti delle applicazioni interne all’Istituto, ricorda che le lavoratrici che intendono avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo il parto
- possono esercitare l’opzione presentando la domanda telematica di indennità di maternità “spuntando la specifica opzione”. Da ciò si evince pertanto che la domanda on-line è stata aggiornata;
- devono presentare domanda prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, a pena di prescrizione del diritto all’indennità, per via telematica o direttamente sul sito INPS (con PIN dispositivo) o tramite patronato o contact center;
- devono presentare la documentazione sanitaria prescritta, alla sede INPS competente, in originale ed in busta chiusa recante la dicitura “Contiene dati sensibili”.