Con Circolare n. 132 del 20 novembre 2020, l’INPS fornisce ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica ed extra-scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica in presenza da parte di questi ultimi con attivazione della didattica a distanza (DAD).
Per illustrare le indicazioni fornite dall’INPS con la Circolare n. 132/2020, si ritiene utile fare, contestualmente, il punto sulle soluzioni ad oggi disponibili per i lavoratori dipendenti con figli
- che si trovino in quarantena a seguito di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico o in luoghi diversi da quest’ultimo (nello specifico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche) ovvero
- per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza (con conseguente attivazione della DAD),
in considerazione del fatto che, nel corso degli ultimi mesi, si sono susseguiti una serie di interventi in materia da parte del Legislatore.
QUARANTENA SCOLASTICA
L’intervento legislativo da cui occorre partire è l’art. 5 del DL n. 111/2020 che ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, in relazione ai periodi di quarantena dei figli conviventi e minori di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico:
- la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ovvero
- qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la possibilità di fruire di un congedo straordinario indennizzato dall’INPS.
NB | Condizione imprescindibile per il ricorso al congedo è l’impossibilità, per i genitori lavoratori |
dipendenti, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Il congedo deve essere | |
fruito, dunque, in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. |
Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 111/2020) e il 31 dicembre 2020.
NB | Le prime istruzioni per la gestione del congedo in esame, anche con riferimento alla | ||||
quantificazione dell’indennità spettante e alle modalità di presentazione della domanda | |||||
all’INPS, sono state fornite dall’Istituto con la Circolare n. 116/2020. | |||||
Con la medesima circolare è stato comunicato anche il nuovo | |||||
codice evento (MV9) da utilizzare nel flusso Uniemens per segnalare i periodi relativi a tale | |||||
tipologia di congedo (quarantena scolastica dei figli). |
Con specifico riferimento alla domanda da presentare all’INPS, si ricorda che l’invio deve essere effettuato esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito inps.it;
Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020, l’INPS non rilascia più nuovi PIN.
- il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Nella Circolare n. 132/2020, l’Istituto precisa che la domanda di congedo COVID-19 per NOVITÀ quarantena scolastica del figlio può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento della ASL, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”. Viene, inoltre, segnalato che la procedura consente di allegare tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile all’identificazione
del provvedimento di quarantena disposto dalla ASL.
QUARANTENA EXTRA-SCOLASTICA
Successivamente, la Legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto) ha abrogato il DL n. 111/2020 (istitutivo del congedo per quarantena scolastica dei figli) e, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto stesso, ha introdotto l’articolo 21-bis nel DL n. 104/2020 che ha ridefinito le ipotesi di quarantena dei figli soggette a tutela.
Se, da un lato, l’articolo 21- bis, ai commi 1 e 2, ha chiaramente esteso la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di quattordici anni posti in quarantena, con provvedimento della ASL, a seguito di contatto verificatosi nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria (in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi) nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, dunque, nei casi di quarantena extra-scolastica dall’altro, il comma 3, a causa di una formulazione poco chiara, sembrava limitare il ricorso al congedo indennizzato a carico INPS, in caso di impossibilità di svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, ai soli genitori lavoratori dipendenti con figli in quarantena scolastica (a seguito di contatto nell’ambito del plesso scolastico) e non anche in quarantena extra-scolastica (a seguito di contatto nell’ambito di piscine, palestre, lezioni musicali, linguistiche, ecc.).
NB | Ora, l’INPS, nella Circolare n. 132/2020, evidenzia che l’articolo 21-bis, al comma 3, prevede | |
“la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di | ||
anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di | ||
contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento | ||
di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri |
sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche”. Resta fermo che per poter fruire del congedo, anche negli ulteriori casi di contatto sopra citati, la quarantena deve essere disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Il congedo per quarantena disposta per contatto verificatosi in ambito extra-scolastico può essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della Legge n. 126/2020). Pertanto, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data (14 ottobre 2020), i richiedenti possono accedere al congedo con riconoscimento del relativo
indennizzo solo per i giorni fruiti a partire dal 14 ottobre 2020.
Anche in tale ipotesi deve essere presentata domanda di congedo all’INPS. A tale riguardo, NOVITÀ l’Istituto, nella Circolare n. 132/2020, rende noto che l’applicazione è stata aggiornata per recepire l’estensione del congedo di quarantena del figlio alle suddette ipotesi (contatto verificatosi nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria e
all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche).
DIDATTICA A DISTANZA
Da ultimo, l’articolo 22 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori) ha modificato ulteriormente l’articolo 21-bis del DL n. 104/2020,
- elevando fino a sedici anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso;
- riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
NB | In quest’ultimo caso, i genitori devono presentare la domanda di congedo solamente al |
proprio datore di lavoro e non all’INPS (non essendo un congedo indennizzato dall’Istituto). |
- ampliando la possibilità di avvalersi del congedo indennizzato a carico INPS (sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione in modalità agile ed in alternativa a tale modalità) anche alle ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di quattordici anni.
NB | Con riferimento a tale tipologia di congedo, l’INPS, nella Circolare n. 132/2020, evidenzia |
che, per la relativa fruizione, è necessario che la sospensione dell’attività didattica in | |
presenza sia stata disposta con un provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, | |
provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche. Viene, inoltre, specificato che | |
il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza può essere fruito | |
solo a partire dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 137/2020) con | |
riconoscimento della relativa indennità per i giorni fruiti a partire dalla medesima data. |
Le indicazioni per la presentazione, all’INPS, della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente saranno fornite successivamente dall’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa ma, comunque, decorrenti dal 29 ottobre 2020.
DIDATTICA A DISTANZA NELLE REGIONI ROSSE
A completamento di questa panoramica sui congedi COVID-19 per figli, si cita l’articolo 13 del DL n. 149/2020 (Decreto Ristori bis) che stabilisce, limitatamente alle Regioni dichiarate zone rosse, nelle quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti di alunni frequentanti le suddette scuole, alternativamente, ad astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza con diritto ad un’indennità a carico INPS.
NB | Il beneficio in esame spetta anche ai genitori di figli con grave disabilità, accertata ai |
sensi dell’articolo 4, comma 1, Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado | |
o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la | |
chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. |
A tale riguardo, l’INPS evidenzia che, con successiva circolare, saranno fornite indicazioni relative a tale tipologia di congedo.
RIEPILOGO IPOTESI RICORSO AL CONGEDO COVID PER FIGLI IN QUARANTENA O DAD
Nella tabella di seguito riportata si riepilogano le principali caratteristiche delle diverse ipotesi di congedo COVID-19 ad oggi a disposizione dei lavoratori dipendenti per i propri figli.
NB | Si ricorda che, condizione imprescindibile per il ricorso al congedo (indennizzato e non) è | |||||
l’impossibilità, per i genitori lavoratori dipendenti, di svolgere la prestazione di lavoro in | ||||||
modalità agile. Il congedo deve essere fruito, dunque, in alternativa a tale tipologia di | ||||||
svolgimento dell’attività lavorativa. | ||||||
Congedo | Beneficiari | Tutela prevista | Periodi | Richiesta | ||
COVID-19 | ||||||
genitori lavoratori dipendenti che | ||||||
devono astenersi dal lavoro per il | ||||||
periodo di quarantena del figlio | – | periodi ricompresi | ||||
convivente e minore di anni | congedo indennizzato | Domanda | ||||
tra il 09.09.2020 | ||||||
14, disposta con provvedimento | dall’INPS | e il 31.12.2020 | all’INPS | |||
della ASL a seguito di contatto | ||||||
Congedo per | scolasticoverificatosi all’interno del plesso | |||||
quarantena | ||||||
– | congedo non | |||||
scolastica | genitori lavoratori dipendenti che | |||||
indennizzato | ||||||
dei figli | devono astenersi dal lavoro per il | |||||
(no contribuzione | ||||||
periodo di quarantena del figlio | ||||||
figurativa) | Domanda | |||||
convivente di età compresa | periodi a partire | |||||
– | divieto di | al datore di | ||||
tra i 14 e i 16 anni disposta con | dal 29.10.2020 | |||||
licenziamento | lavoro | |||||
provvedimento della ASL a seguito | ||||||
e diritto a | ||||||
di contatto verificatosi all’interno | ||||||
conservazione del | ||||||
del plesso scolastico | ||||||
posto di lavoro | ||||||
genitori lavoratori dipendenti che | ||||||
devono astenersi dal lavoro per il | ||||||
periodo di quarantena del figlio | ||||||
convivente e minore di anni 14, | ||||||
disposta con provvedimento della | ||||||
ASL, a seguito di contatto avvenuto | – | congedo indennizzato | periodi a partire | Domanda | ||
nell’ambito dello svolgimento | dall’INPS | dal 14.10.2020 | all’INPS | |||
di attività sportive (in palestre, | ||||||
piscine, centri sportivi, circoli | ||||||
sportivi) nonché all’interno di | ||||||
Congedo per | strutture regolarmente frequentate | |||||
per seguire lezioni musicali e | ||||||
quarantena | linguistiche | |||||
extra- | ||||||
genitori lavoratori dipendenti che | ||||||
scolastica | ||||||
dei figli | devono astenersi dal lavoro per | – | congedo non | |||
il periodo di quarantena del figlio | ||||||
convivente di età compresa | indennizzato | |||||
tra i 14 e i 16 anni disposta con | (no contribuzione | |||||
provvedimento della ASL, a seguito | figurativa) | periodi a partire | Domanda | |||
di contatto avvenuto nell’ambito | – | divieto di | al datore di | |||
dal 29.10.2020 | ||||||
dello svolgimento di attività sportive | licenziamento | lavoro | ||||
(in palestre, piscine, centri sportivi, | e diritto alla | |||||
circoli sportivi) nonché all’interno di | conservazione del | |||||
strutture regolarmente frequentate | posto di lavoro | |||||
per seguire lezioni musicali e | ||||||
linguistiche | ||||||
Congedo | Beneficiari | Tutela prevista | Periodi | Richiesta | |
COVID-19 | |||||
genitori lavoratori dipendenti che | |||||
devono astenersi dal lavoro nel | Domanda | ||||
caso in cui sia stata disposta la | |||||
all’INPS (le | |||||
sospensione dell’attività didattica | |||||
– | indicazioni | ||||
in presenza del figlio convivente | congedo indennizzato | periodi a partire | |||
saranno | |||||
minore di anni 14, con | dall’INPS | dal 29.10.2020 | |||
fornite in | |||||
provvedimento adottato a livello | |||||
Congedo per | seguito | ||||
nazionale, regionale, provinciale, | |||||
dall’Istituto) | |||||
sospensione | comunale o dalle singole strutture | ||||
dell’attività | scolastiche | ||||
didattica in | genitori lavoratori dipendenti che | – | congedo non | ||
presenza | devono astenersi dal lavoro nel | ||||
indennizzato | |||||
(DAD) | caso in cui sia stata disposta la | ||||
(no contribuzione | |||||
sospensione dell’attività didattica | figurativa) | Domanda | |||
in presenza del figlio convivente | periodi a partire | ||||
– | divieto di | al datore di | |||
di età compresa tra 14 e 16 | dal 29.10.2020 | ||||
licenziamento | lavoro | ||||
anni, con provvedimento adottato | |||||
e diritto alla | |||||
a livello nazionale, regionale, | |||||
conservazione del | |||||
provinciale, comunale o dalle | |||||
posto di lavoro | |||||
singole strutture scolastiche | |||||
COMPATIBILITÀ CONGEDI COVID-19 PER QUARANTENA DEL FIGLIO E PER DAD
Fermo restando le indicazioni fornite dalla Circolare n. 116/2020 in tema di compatibilità/incompatibilità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica, l’INPS, nella Circolare n. 132/2020, evidenzia che la fruizione del congedo per quarantena (scolastica ed extra-scolastica) nonché per DAD è incompatibile (comma 5, art. 21-bis, DL. 104/2020) con:
- il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena del figlio minore di anni quattordici ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;
- la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del congedo per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;
- il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.
- ammessa la possibilità di fruire, contemporaneamente, del congedo per quarantena del figlio ovvero per sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, da parte dell’altro genitore che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure in esame.
NB | Pertanto, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza |
del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per | |
quarantena del figlio ovvero per sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, | |
l’altro genitore non potrà fruire, negli stessi giorni, delle misure di cui trattasi per quel figlio, | |
ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio | |
non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la | |
sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso. |
Da ultimo l’Istituto, in relazione alla previsione contenuta nell’art. 21-ter del DL n. 104/2020 sul lavoro agile per genitori di figli con disabilità, precisa che la fruizione del congedo per quarantena scolastica ed extra-scolastica nonché per DAD è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro