CONGEDI COVID-19 IN CASO DI QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI:
LE ISTRUZIONI INPS
RIFERIMENTI
- INPS, Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020
L’INPS, con la Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, fornisce le istruzioni per la fruizione del congedo indennizzato COVID-19, previsto dall’art. 5 del DL n. 111/2020, da parte dei genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza del periodo di quarantena scolastica.
- del figlio convivente e minore di anni quattordici,
- disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico,
- per periodi ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.N.B. Il congedo in oggetto può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non nei medesimi giorni, nei casi in cui gli stessi non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e, comunque, in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.Si forniscono, di seguito, le istruzioni dell’INPS in materia con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.
- L’Istituto, con la Circolare n. 116/2020, indica anche i codici Uniemens da utilizzare in relazione ai periodi di congedo in esame.
DESTINATARI
Per espressa previsione dell’art. 5 del DL n. 111/2020, possono avvalersi del congedo COVID-19 per quarantena scolastica i soli genitori lavoratori dipendenti.
N.B. Risultano, pertanto, esclusi i genitori lavoratori autonomi nonché i genitori iscritti alla Gestione Separata INPS (ad esempio, co.co.co.).
Il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
REQUISITI PER LA FRUIZIONE
Per poter fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
N.B. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’INPS dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo.
- non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19
per quarantena scolastica dei figli;
N.B. La fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto: pertanto, presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile.
- il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni quattordici;
N.B. Ne consegue che, al compimento del quattordicesimo anno di età, il congedo non potrà essere più fruito.
- deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è
richiesto il congedo stesso;
N.B. Ai fini in esame, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore,
la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo.
- il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’art. 5 del DL n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
DURATA
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica può essere fruito per periodi ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
N.B. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio oppure per un altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione.
Nell’ipotesi in cui vi siano più provvedimenti che dispongono periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso figlio o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene, comunque, corrisposta un’unica indennità.
Il congedo può essere richiesto
- per tutto il periodo di quarantena ovvero
- per una parte dello stesso.
Laddove sussista il diritto, a tale congedo, in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella relativa fruizione.
L’INPS evidenzia che
- è possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio
relativamente alle giornate di congedo non fruite,
- non è possibile annullare domande del congedo in oggetto per i giorni in cui vi sia stata
effettiva fruizione.
INDENNITA’ SPETTANTE
Per i giorni di congedo COVID-19 per quarantena scolastica fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata sulla base delle medesime regole previste per il congedo parentale. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
N.B. Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
L’indennità è erogata dal datore di lavoro tramite conguaglio ovvero tramite pagamento diretto. In tale ultima ipotesi, l’indennità costituisce, comunque, reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.
SITUAZIONI DI COMPATIBILITA’/INCOMPATIBILITA’
L’INPS illustra i casi di compatibilità/incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative anche all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in esame.
N.B. Le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo per quarantena scolastica da parte del genitore richiedente.
Il congedo COVID-19 per quarantena
scolastica dei figli è compatibile con …? |
Precisazioni | |
Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli |
NO |
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito, negli stessi giorni, da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi.
A fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, l’INPS procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima. |
Lavoro agile del genitore
richiedente |
NO | La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la
prestazione di lavoro in modalità agile (negli stessi giorni di fruizione del congedo) del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore.
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Lavoro agile dell’altro genitore | NO | |
Strumenti a sostegno del reddito Per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa |
NO |
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con il mancato
svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore convivente con il minore, con contestuale fruizione, da parte dello stesso, di strumenti a sostegno del reddito quali CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti a sostegno al reddito sopra indicati, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. |
Permessi Legge n. 104/1992 |
SI |
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la fruizione, nelle stesse giornate, da parte dell’altro genitore convivente con il minore:
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Ferie dell’altro genitore |
SI |
La fruizione del congedo COVID-19 per
quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. |
Congedo parentale |
NO |
La fruizione del congedo COVID-19 per
quarantena scolastica dei figli incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale. |
Riposi giornalieri della madre o del padre (c.d. riposi per allattamento) |
NO |
La fruizione del congedo COVID-19 per
quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore. di riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio. |
Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa |
NO |
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica
dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o, comunque, non svolga alcuna attività lavorativa. |
Part-time e lavoro intermittente dell’altro genitore |
NO |
La fruizione del congedo COVID-19 per
quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore. |
Malattia dell’altro genitore |
SI |
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con
il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio. |
Maternità/Paternità dell’altro genitore |
SI |
In caso di congedo di maternità/paternità dei
lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile, invece, fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/ paternità. In caso di percezione di indennità di maternità/ paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/ paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. |
Aspettativa non retribuita dell’altro genitore |
SI |
In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due
genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. |
Soggetti “fragili” |
SI |
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena
scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità (rif. Circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020) a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile. |
Inabilità e pensione di invalidità |
SI |
La fruizione del congedo COVID-19 per la
quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità. |
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID,
CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.
inps.it;
N.B. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020, l’INPS non rilascia più nuovi PIN.
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
N.B. La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
Nella domanda vanno indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi dello stesso, a pena di reiezione della domanda.
N.B. Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per le spese afferenti al lavoro dipendente del settore privato. L’INPS provvede, pertanto, al monitoraggio della spesa e in caso di superamento, in via prospettica, del limite indicato, non prende in considerazione ulteriori domande.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro