RIFERIMENTI
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (art. 1, commi da 94 a 98)
IN SINTESI
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto rilevanti novità in materia di versamento unitario e compensazione tramite Mod. F24. Di assoluta rilevanza per i datori di lavoro risultano essere:
- il divieto, con decorrenza 1° luglio 2024, di effettuare compensazioni tramite il Mod. F24 per coloro che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro;
- l’obbligo, con decorrenza 1° luglio 2024, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate anche per le compensazioni che hanno ad oggetto l’utilizzo di crediti INPS e INAIL;
- il posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL, disposizione in vigore dal 1° gennaio 2024 per la cui attuazione, tuttavia, si rende necessaria l’adozione di provvedimenti congiunti da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.
Nel presente Aggiornamento si fa il punto delle novità sopra indicate anche con riferimento all’effettiva decorrenza della relativa efficacia.
La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) introduce, all’art. 1, commi da 94 e 98, rilevanti novità in materia di versamento unitario e compensazione tramite Mod. F24.
Di assoluta rilevanza per i datori di lavoro risultano essere:
- il divieto, con decorrenza 1° luglio 2024, di effettuare compensazioni tramite il F24 per coloro che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro (art. 1, comma 94, lett. b);
- l’obbligo, con decorrenza 1° luglio 2024, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate anche per le compensazioni che hanno ad oggetto l’utilizzo di crediti INPS e INAIL (art. 1, comma 94, lett. a);
- il posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL (art. 1, comma 97, lett. a), disposizione in vigore dal 1° gennaio 2024 per la cui attuazione, tuttavia, si rende necessaria l’adozione di provvedimenti congiunti da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.
Nel presente Aggiornamento si fa il punto delle novità sopra indicate anche con riferimento all’effettiva decorrenza della relativa efficacia.
DIVIETO ALLE COMPENSAZIONI IN F24 IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO
In relazione al divieto alle compensazioni nel Mod. F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo, stabilito dall’art. 1, comma 94, lett. b), della Legge n. 213/2023 attraverso l’inserimento del nuovo comma 49-quinquies nell’art. 37 del D.L. n. 223/2006 (recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario), occorre, innanzitutto, evidenziare che lo stesso è stato oggetto di modifica da parte del D.L. n. 39/2024 (c.d. Decreto Salva Conti) che ne ha ridefinito la portata, attenuando alcune rigidità presenti nella versione originaria della norma.
A seguito delle predette modifiche, il nuovo comma 49-quinquies sopra citato stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2024,
- per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione,
- il divieto alla compensazione dei crediti tramite Mod. F24.
NB | Tale divieto, tuttavia, non opera: | |||
O | con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia | |||
intervenuta decadenza; | ||||
O | per i crediti di natura previdenziale ed assicurativa (dunque, crediti INPS e INAIL), | |||
che potranno, quindi, essere sempre compensati, anche in presenza di posizioni debitorie | ||||
con il riscossore oltre i 100.000 euro. |
In presenza di debiti iscritti a | Divieto di | |
compensazione | ||
ruolo > 100.000 euro | ||
non si applica con | ||
(dal 1° luglio 2024) | ||
riferimento a | ||
Crediti INPS e INAIL
Somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza
A completamento di quanto sopra, va evidenziato che il nuovo divieto a compensare mediante Mod. F24 i crediti in essere, fatta eccezione per i crediti INPS e INAIL, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 a decorrere dal 1° luglio 2024, non comporta l’abrogazione né la modifica dell’altro divieto di compensazione di crediti erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro previsto dall’art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010.
Ne consegue che, con riferimento alle compensazioni di crediti erariali, nell’ipotesi di presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a
- 500 euro e fino a 100.000 euro, la norma di riferimento è l’art. 31 del D.L. n. 78/2010;
- 000 euro, trova applicazione (a decorrere dal prossimo 1° luglio) quanto disposto dal nuovo comma 49-quinquies, art. 37 del D.L n. 223/2006.
Le due disposizioni presentano delle similitudini: entrambe, pur facendo riferimento ad esposizioni debitorie erariali iscritte a ruolo di ammontare diverso (oltre 100.000 euro per il comma 49-quinquies, art. 37 del D.L. n. 223/2006 e oltre 1.500 euro per l’art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010) stabiliscono un divieto alla compensazione di crediti di natura erariale facendo, dunque, salvi i crediti contributivi e assicurativi. Tuttavia, mentre il D.L. n. 78/2010 fissa il predetto divieto di compensazione del credito per il solo importo coincidente con il debito, consentendo la compensazione di crediti di importo superiore, per la somma eccedente, il D.L. n. 223/2006 (come modificato dalla Legge n. 213/2023 prima e dal D.L. n. 39/2024 poi) non consente di compensare eventuali crediti per importi eccedenti 100.000 euro.
OBBLIGO DI UTILIZZO CANALI TELEMATICI PER COMPENSARE CREDITI INPS E INAIL
Un’ulteriore novità contenuta nella Legge n. 213/2023 (art. 1, comma 94, lett. a) consiste nell’estensione dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione di Modd. F24 contenenti compensazioni di crediti INPS e INAIL.
NB | In tali ipotesi, dunque, non sarà più possibile avvalersi dei servizi di home banking messi a |
disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate | |
(banche, Poste Italiane e prestatori di servizi di pagamento). |
L’obbligo in parola è introdotto dall’art. 1, comma 94, lett. a) della Legge di Bilancio 2024 attraverso una modifica apportata al comma 49-bis, art. 37 del D.L. n. 223/2006 (recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario).
In base alla nuova formulazione del comma 49-bis sopra citato, i Modd. F24 che contengono crediti in compensazione aventi ad oggetto:
- crediti per IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP;
- crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta;
- crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- crediti maturati a titolo di contributi INPS;
NOVITÀ O crediti maturati a titolo di premi nei confronti dell’INAIL;
vanno obbligatoriamente presentati utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
NB | Per quanto concerne la decorrenza del nuovo obbligo, il comma 96, art. 1 della Legge | |||||||||||
di Bilancio 2024, fissa la data del 1° luglio 2024. Tuttavia, il successivo comma 98, rinvia | ||||||||||||
a provvedimenti adottati d’intesa da Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, la definizione | ||||||||||||
delle modalità di attuazione nonché della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, | ||||||||||||
delle disposizioni di cui alla lett. a), comma 94. Pertanto, se da un lato la norma fissa al 1° | ||||||||||||
luglio 2024 l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia per la | ||||||||||||
presentazione di Modd. F24 contenenti compensazioni di crediti INPS e INAIL, dall’altro, | ||||||||||||
sembrerebbe contestualmente subordinarne la decorrenza dell’efficacia (anche progressiva) | ||||||||||||
a dei provvedimenti adottati congiuntamente dagli enti interessati (Agenzia delle Entrate, | ||||||||||||
INPS e INAIL). Fermo restando l’apparente contrasto tra le due disposizioni, si consiglia, | ||||||||||||
in via prudenziale, di adeguarsi al nuovo obbligo a decorrere dal 1° luglio | prossimo, | |||||||||||
avvalendosi, dunque, | dei canali telematici Entratel e Fisconline | ogniqualvolta nel Mod. | ||||||||||
F24 vi siano compensazioni, comprese quelle di crediti INPS e INAIL. | ||||||||||||
Presentazione Mod. F24 | ||||||||||||
In presenza di | y Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel/ | |||||||||||
Entro il 30.06.2024 | Fisconline) | |||||||||||
compensazioni di debiti | ||||||||||||
y | Home/Internet banking | |||||||||||
erariali con crediti | ||||||||||||
Solo servizi telematici Agenzia Entrate | ||||||||||||
INPS e INAL | Dal 01.07.2024 | |||||||||||
(Entratel/Fisconline) | ||||||||||||
POSTICIPO TERMINI DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INPS E INAIL
Restando in tema di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL, il comma 97, lett. a) della Legge n. 213/2023, apporta rilevanti modifiche all’art. 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi) del D.Lgs. n. 241/1997.
In particolare, viene disposto che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata
- dai datori di lavoro non agricoli, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica della denuncia UniEmens da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti e alla Gestione Separata INPS a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge (quadro RR).
La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione Separata INPS.
Per quanto concerne la compensazione dei crediti nei confronti dell’ INAIL, la stessa può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
NB
Le regole sopra indicate sono in vigore dal 1° gennaio 2024, tuttavia, il comma 98, art. 1 della Legge n. 213/2023 ne rinvia la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, e la definizione delle modalità di attuazione a dei provvedimenti congiunti di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, ad oggi non ancora adottati.