RIFERIMENTI
- INPS, Circolare n. 115 del 30 settembre 2020.
Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, noto come Decreto Agosto, entrato in vigore il 15 agosto 2020, apporta nuove ed importanti modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
L’INPS, con il Messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020 è intervenuto per fornire le prime indicazioni riguardo la gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD, Assegno ordinario e CISOA alla luce delle novità introdotte dal Decreto Agosto.
L’Istituto si era riservato di intervenire con ulteriori circolari per illustrare la disciplina di dettaglio in materia nonché le relative istruzioni operative.
- Ora, con la Circolare n. 115 del 30 settembre 2020, l’INPS fornisce ai datori di lavoro Le istruzioni per la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale per la causale COVID-19 a seguito della concessione, ad opera del DL 104/2020 (Decreto Agosto), di ulteriori 18 settimane.
CIGO, CIGD e ASSEGNO ORDINARIO ex DL 104/2020
L’articolo 1 del Decreto Agosto prevede che i datori di lavoro che, nel corso del 2020, hanno sospeso
o ridotto l’attività lavorativa per un evento riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere un periodo di cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario o cassa integrazione in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020,
- per una durata massima di 9 settimane,
- incrementate di ulteriori 9 settimane subordinatamente a determinate condizioni. alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 13 luglio 2020. N.B. L’INPS conferma che i datori di lavoro possono accedere al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane), “a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020”. In altre parole, possono richiedere periodi di integrazione salariale ex DL 104/2020 anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19. agosto 2020 autorizzate dall’INPS ai sensi del DL n. 18/2020.
- Riguardo alle domande presentate, ma non ancora autorizzate, afferenti a periodi che si collocano a cavallo del 13 luglio 2020, l’INPS precisa che
- Con riferimento al primo periodo di trattamento previsto dal DL 104/2020 (max 9 settimane) l’azienda potrà beneficiare, al massimo, di 6 settimane complessive (9 settimane – 3 settimane), in quanto le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, ancorché richieste ed autorizzate secondo la precedente disciplina, rientrano comunque nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal DL n. 104/2020.
- Esempio: Azienda che ha richiesto 4 settimane continuative di CIGO o ASO dal 6 luglio 2020 al 1°
- La norma prevede che gli eventuali periodi di ammortizzatore sociale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 ma afferenti le precedenti settimane di CIGO, Assegno ordinario o CIGD (quindi le settimane richieste e autorizzate ai sensi del DL n. 18/2020), sono imputati alle prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto.
- E’ possibile ricorrere alle prestazioni integrative esclusivamente per i lavoratori che risultino
- Le complessive 18 settimane devono collocarsi nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
- per i periodi fino al 12 luglio 2020, sarà preliminarmente verificato il rispetto dei limiti stabiliti dal DL n. 18/2020;
- i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 saranno imputati alle prime 9 settimane di cui al DL n. 104/2020.Modalità di computo dei periodi di integrazione salarialeFino ad ora, a fronte di periodi di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario autorizzati ma non interamente fruiti era possibile effettuare un’ulteriore richiesta ai fini della fruizione dei predetti periodi non utilizzati. Diversamente, in caso di ricorso alla CIGD, tale possibilità non è contemplata: le settimane autorizzate, ancorchè non utilizzate, sono considerate interamente fruite. NOVITA’ Alla luce di quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 2, del DL n. 104/2020, con riferimento ai quello di autorizzato, come peraltro già espressamente previsto dall’art. 22 del DL n. 18/2020 per laIn particolare, ai sensi del DL 104/2020, articolo 1,
- CIGD.
- trattamenti di CIGO e Assegno ordinario viene superato il concetto di fruito per utilizzare unicamente
- Riguardo alle modalità di computo delle settimane di integrazione salariale, l’INPS evidenzia il radicale cambio di impostazione introdotto dal DL 104/2020.
- comma 1, ultimo periodo, i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL n. 18/2020 che si collocano anche parzialmente dal 13 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane del Decreto Agosto;
- comma 2, è stabilito che le ulteriori 9 settimane sono riconosciute solo una volta che siano state già interamente autorizzate le prime 9 settimane e decorso il periodo autorizzato. come:
- Alla luce di quanto previsto dai predetti commi dell’articolo 1 del DL n. 104/2020, l’INPS evidenzia
- sia stato azzerato il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina (pertanto le settimane autorizzate ex DL n. 18/2020, ancorché non effettivamente utilizzate, sono considerate come interamente fruite);
- l’utilizzo delle nuove settimane (9 + 9) sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito. L’INPS, con la Circolare n. 115/2020 ricorda le caratteristiche specifiche degli interventi di CIGO e Assegno ordinario con causali “COVID”.
- I periodi concessi con causale “COVID-19 nazionale” e “COVID 19 con fatturato” non rilevano ai fini del computo del limite di durata di 52 settimane nel biennio mobile o di 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal FIS; Il relativo trattamento deroga
- Regole di favore per CIGO e ASO “COVID-19 nazionale” e “COVID 19 con fatturato”
- N.B. Una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno unicamente ricorrere all’ulteriore periodo di 9 settimane, secondo le condizioni previste dalla norma, senza poter richiedere l’eventuale periodo non fruito per intero relativo alla prima tranche di 9 settimane.
- sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio
- mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale,
- sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili.I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” e “COVID 19 con fatturato” sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno lavoratori. L’INPS con la Circolare n. 115/2020 ricorda che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. In caso di esaurimento dei periodi di integrazione salariale con causale COVID, l’INPS ricorda la possibilità di accedere alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale (D.Lgs n. 148/2015), per periodi distinti da quelli per i quali sono stati chiesti i trattamenti di cui all’articolo 1 del DL n. 104/2020.Alle domande in questione si applicano
- In caso di richiesta di CIGO la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deve essere riconducibile a una delle causali individuate dal D.M. n. 95442/2016. A riguardo l’INPS ricorda, ad esempio, la possibilità di richiesta per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/ commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Ricorso a CIGO e ASO ex D.Lgs n. 148/2015
- N.B. Pertanto, durante il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria sono tenuti a continuare a versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore.
- TFR e versamento alla Tesoreria
- L’INPS, infine, ribadendo che l’accesso agli interventi di CIGO e Assegno ordinario è consentito per i lavoratori alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020, precisa che nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
- dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai
- N.B. In relazione all’istruttoria delle domande, non è previsto l’obbligo, per le aziende, di fornire alcuna
- N.B. Ciò implica che possono richiedere il trattamento di CIGO e di Assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” e “COVID 19 con fatturato” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.
- i limiti temporali di fruizione- 1/3 delle ore lavorabili;
- – durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo);
- – 52 settimane nel biennio mobile;
- il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni per i lavoratori coinvolti;
- l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale;
- gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale previsti all’art. 14 del D.Lgs n. 148/2015. Il DL n. 104/2020, richiamando la disciplina prevista dagli articoli da 19 a 22-quinquies del DL n. 18/2020 comporta che le aziende che trasmettono domanda di CIGO e Assegno ordinario per causale “COVID” siano dispensate dall’osservanza dell’art. 14, D.Lgs n. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
- All’atto della presentazione della richiesta di concessione del trattamento
- Obbligo di informazione, consultazione, esame congiunto ed accordo sindacale ove previsto
- Con riferimento all’Assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali, l’INPS richiama le disposizioni previste dai singoli decreti interministeriali.
- di CIGO e
- per i Fondi che prevedono l’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs n. 148/2015, dell’Assegno ordinario,N.B. Rimane fermo l’obbligo di accordo sindacale per l’accesso all’Assegno ordinario con riferimento a quei Fondi di solidarietà i cui regolamenti subordinano la concessione della prestazione al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale. In tali ipotesi, l’accordo potrà essere comunicato all’INPS anche in data successiva alla presentazione della domanda, purché lo stesso pervenga in tempo utile a consentire l’autorizzazione del trattamento. In mancanza di tale adempimento, la domanda di Assegno ordinario non potrà essere autorizzata dall’Istituto.Pagamento delle prestazioni
- In merito alle modalità di pagamento delle prestazioni di integrazione salariale, rimane inalterata la possibilità, per l’azienda, di
- le aziende, compilando l’apposito campo presente nel modello di domanda, si limitano a dichiarare sotto la propria responsabilità all’INPS di aver eseguito gli adempimenti in esame, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.
- anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente,
- richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.Successivamente, entro i termini di decadenza, il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tramite il Modello “SR41”, tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale.
- Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
- Con riferimento al pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore richieste per l’intero periodo, il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Riguardo alle modalità di presentazione delle domande di CIGO, CIGD e Assegno ordinario, come anticipato con il Messaggio n. 3131/2020, l’INPS conferma l’impianto del DL n. 104/2020 e propone il meccanismo dell’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.
In particolare, per le richieste inerenti
- alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro continuano ad utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere;
- l’ulteriore periodo di 9 settimane, richiedibile esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia decorso il predetto periodo (pertanto a decorrere dal 14 settembre), i datori di lavoro devono presentare domanda utilizzando la nuova causale “COVID 19 con fatturato”. Riguardo alle richieste concernenti le prime 9 settimane l’INPS, con la Circolare n. 115/2020, fornisce le seguenti precisazioni:
- Richiesta delle prime 9 settimane
- N.B. L’INPS con il Messaggio n. 3525/2020 ha fornito le istruzioni operative per la trasmissione delle domande di integrazione salariale con causale “COVID 19 con fatturato”.
- qualora i datori di lavoro in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime 9 settimane dovrà tenere conto di tali autorizzazioni. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), ridetermineranno correttamente
- il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste;
- numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (9 complessive, considerando
- i datori di lavoro che, avendo esaurito i trattamenti spettanti in relazione alla precedente disciplina prima dell’entrata in vigore del DL n. 104/2020 (pertanto prima del 15 agosto 2020), hanno richiesto trattamenti di CIGO nonché trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs n. 148/2015, per periodi ricompresi nella tutela prevista dall’articolo 1 del DL Agosto (dal 13 luglio 2020), potranno richiedere che le settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate, ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall’INPS o per le quali l’azienda non ha provveduto al recupero tramite la denuncia Uniemens, siano convertite in periodi con causale “COVID-19 nazionale”.
- N.B. Per quanto riguarda le richieste afferenti
- alla CIGO, l’azienda interessata è tenuta ad inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane per cui richiedono la conversione della causale;
- all’Assegno ordinario FIS, l’azienda interessata dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente domanda (tramite comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare) e inoltrare nuova apposita domanda con causale “COVID-19 nazionale”;
- all’Assegno ordinario per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS, l’azienda interessata è tenuta ad inviare la comunicazione di variazione via PEC all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it. Le domande devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.
- Il termine che deve essere preso in considerazione è quello più favorevole al datore di lavoro.
- Termini di trasmissione dei Modelli SR41
- N.B. Preme evidenziare che l’INPS, fornisce le indicazioni ai fini del differimento transitorio dei predetti termini con la Circolare n. 115/2020.
- Termini di presentazione delle domande
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Come anticipato, delle ulteriori 18 settimane previste dal DL n. 104/2020, le prime 9 sono fruibili da tutti i datori di lavoro interessati senza particolari condizioni e costi aggiuntivi, mentre le successive 9 settimane sono subordinate al rispetto di specifiche condizioni e possono comportare l’applicazione di un contributo addizionale a carico dell’azienda.
Le successive 9 settimane di trattamento, rispetto alle prime 9 delle 18 settimane ora disponibili, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la prima tranche di 9 settimane, e interamente decorso tale periodo.
N.B. Preme evidenziare che le ulteriori 9 settimane possono riguardare periodi non anteriori al 14 settembre 2020, comunque da concludersi entro il 31 dicembre 2020.
Nello specifico, i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle ulteriori 9 settimane, sono tenuti a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Tale contributo è pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
- Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno
- subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% ovvero,
- avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.Per accedere alle successive 9 settimane, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del DPR n. 445/2020, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In particolare, è necessario autocertificare:
- N.B. In tal caso si tiene conto della data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio e non della data di apertura della matricola aziendale.
- la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato (secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate), ovvero
- il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata in data successiva al primo gennaio 2019.N.B. La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro con l’autocertificazione all’atto della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale sarà effettuata dall’Istituto e dall’Agenzia delle Entrate con accordi di cooperazione.In mancanza dell’autocertificazione, sarà imposto il pagamento del contributo addizionale nella misura del 18%.Contributo addizionale in caso di anticipo da parte del datore di lavoro della prestazioneIn particolare, a partire dal periodo di paga successivo a quello nel corso del quale è stata rilasciata l’autorizzazione, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.
- Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a
- Per i datori di lavoro che anticipano il trattamento di integrazione salariale il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l’accesso all’integrazione salariale, e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla trasmissione del flusso UniEmens.
- Sulla base di tale dichiarazione, l’INPS individua il contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
- esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui è emesso il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale;
- eseguire i conseguenti obblighi contributivi.Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina il periodo di integrazione salariale o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione. In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS delle prestazioni, il contributo addizionale viene richiesto dall’INPS direttamente ai datori di lavoro che dovranno effettuarne il versamento mediante L’INPS provvede a notificare all’azienda destinataria delle prestazioni apposita comunicazione particolare, con la predetta comunicazione l’INPS fornisce il modello di pagamento F24 precompilato.
- contenente l’importo dovuto a titolo di contributo addizionale relativo ai trattamenti erogati. In
- F24.
- Contributo addizionale in caso di pagamento diretto della prestazione
- N.B. Qualora nel quinquennio mobile l’azienda sia autorizzata a fruire di altri periodi di integrazione salariale secondo la disciplina ordinariamente prevista dal D.Lgs n. 148/2015, il periodo di integrazione salariale relativo alle ulteriori 9 settimane di cui al DL n. 104/2020 non rileva ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale dovuto ai sensi della disciplina ordinaria (articolo 5, D.Lgs n. 148/2015).
- Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Con riguardo al trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD), l’INPS, con la Circolare n. 115/2020, precisa che il DL n. 104/2020 non ha introdotto particolari novità rispetto alla disciplina già prevista con particolare riferimento alle aziende destinatarie ed ai lavoratori ammessi al trattamento.
L’Istituto precisa inoltre che:
- ai beneficiari di CIGD – sono riconosciuti gli assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
- – non si applica il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni;
- limitatamente alla prime 9 settimane non è dovuto il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2020;
- in caso di proroghe del trattamento non si applica la riduzione percentuale della misura prevista
- dall’art. 2, comma 66 della Legge n. 92/2012;
- limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.Per quanto riguarda
- le domande relative a periodi successivi la 13 luglio 2020, l’INPS precisa che la trasmissione delle stesse è possibile anche da parte delle aziende che non hanno completato i periodi di competenza regionale/ministeriale. Restano salve le autorizzazioni già adottate dal Ministero;
- le aziende plurilocalizzate, l’INPS precisa che possono inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto una prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, invece, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS” . Accordo sindacale
- N.B. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
- Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessaria la stipula di un accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
CIGO IN SOSTITUZIONE DELLA CIGS
Le imprese che alla data del 13 luglio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS e che devono sospendere il relativo programma a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono accedere al trattamento CIGO purché rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, per una durata massima di 18 settimane (9 settimane + 9 settimane) per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
L’INPS provvede ad autorizzare le domande di CIGO nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.
N.B. In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.
I datori di lavoro che abbiano già fruito di 9 settimane di CIGO e, al termine del suddetto periodo, intendano chiedere ulteriori 9 settimane devono comunicare al Ministero del Lavoro la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS.
ASSEGNO ORDINARIO IN SOSTITUZIONE DELL’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’
I datori di lavoro, iscritti al FIS, che, alla data del 13 luglio 2020, avevano in corso un Assegno di solidarietà, possono presentare domanda di Assegno ordinario.
La concessione di quest’ultimo sospende e sostituisce l’Assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’Assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
Per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento non può essere superiore a
18 settimane (9 settimane + 9 settimane).
ASSEGNO ORDINARIO FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI E FONDI DI TN E DI BZ
Con riferimento all’Assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà (articolo 26 del D.Lgs n.
148/2015) e dai Fondi territoriali di Trento e di Bolzano (articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015), l’INPS
precisa che le domande di accesso con causale “COVID-19 nazionale” possono essere accolte
prioritariamente considerando i limiti dei tetti aziendali previsti dai decreti interministeriali attuativi dei
rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione
richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, le aziende potranno comunque
accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziate dal DL n. 104/2020.
L’Istituto ricorda, inoltre che durante il periodo di percezione della prestazione, limitatamente alla causale emergenza COVID-19, è erogato l’Assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.