Sorgono spesso dei dubbi in merito alla compatibilità, in capo alla stessa persona, della titolarità di cariche sociali in società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la medesima società.
L’INPS, con il Messaggio n. 3359/2019, recependo l’orientamento della Corte di Cassazione, ha fornito, a riguardo, alcuni chiarimenti. In particolare, l’Istituto si è espresso sulla compatibilità tra la titolarità, in capo alla medesima persona fisica e nei confronti della stessa società di capitali,
- di un rapporto di lavoro subordinato e
- delle seguenti cariche societarie
- presidente del consiglio di amministrazione;
- amministratore unico;
- amministratore delegato.La carica di presidente è compatibile con lo status di lavoratore subordinato in considerazione del fatto che anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. Amministratore unicoL’amministratore unico, infatti, è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. Viene, pertanto, a mancare una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative.Con riferimento alla carica di amministratore delegato, ai fini della sua compatibilità o meno con lo status di dipendente, assume rilevanza la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione. La delega, infatti, può essere generale e, come tale, implicante la gestione globale della società ovvero parziale, qualora riferita a limitati atti gestori.
- Nelle ipotesi in cui all’amministratore sia conferita
- Amministratore delegato
- La carica di amministratore unico della società risulta, invece, incompatibile con lo status di lavoratore dipendente della medesima società.
- Tale compatibilità non viene meno nell’eventualità di conferimento del potere di rappresentanza al presidente.
- Presidente del consiglio di amministrazione
- delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione, lo stesso non può intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la medesima società.
- In tal caso, nemmeno i controlli di legittimità sostanziale eseguiti sull’amministrazione della società nel suo complesso dal collegio sindacale possono comprovare l’eterodirezione necessaria perché si possa configurare un rapporto di lavoro subordinato;
- delega parziale con solo potere di rappresentanza ovvero specifiche e limitate deleghe, lo stesso, in linea generale, può instaurare un valido rapporto di lavoro subordinato con la medesima società.
- Ai fini della valutazione circa la compatibilità della carica di amministratore delegato con un rapporto di lavoro subordinato, in aggiunta alle valutazioni inerenti la portata della delega, vanno altresì considerati:
- i rapporti intercorrenti fra l’amministratore delegato e il consiglio di amministrazione;
- la pluralità ed il numero degli amministratori delegati;
- la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente.
- Per quanto concerne il rapporto di lavoro subordinato, quest’ultimo deve naturalmente presentare gli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione.